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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 7868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7868 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli nella persona del giudice dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro all'esito dell'udienza di discussione del 30 ottobre 2025, sentite le conclusioni delle parti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 7998/2022 R.G.L. ed avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento - differenze retributive
T R A
(c.f.: ), nato a Parte_1 C.F._1
Napoli il 27/07/1965, rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti dagli Avv. Antonio Gallicchio ed Alessia Iorio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, Via Carriera Grande n. 32
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., P.VA con sede legale in Napoli P.IVA_1 alla via Jannelli n. 270 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dagli avv. Carmela Romano e Stefano Russo, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Piave N. 7 presso lo studio dei difensori;
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 05.05.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la Controparte_1
e premetteva: di avere lavorato alle dipendenze della resistente
[...]
con contratto subordinato a tempo indeterminato dal 20/07/2018 al
28/02/2022 e di essere stato licenziato per giustificato motivo soggettivo;
di avere prestato servizio nell'ambito dell'appalto conseguito dalla resistente per la gestione del parcheggio presso l'Ospedale “Santa Maria delle Grazie”, in Pozzuoli (NA); che formalmente il rapporto di lavoro era stato instaurato in modalità part – time 25%, con inquadramento nel Livello 6 del “CCNL per i dipendenti del terziario: attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa”; che pertanto avrebbe dovuto svolgere mansioni da parcheggiatore;
che tuttavia con provvedimento aziendale del
31/01/2019 era stato formalmente nominato coordinatore aziendale, con specificazione che «tutti i dipendenti del parcheggio del Polo Ospedaliero
Santa Maria delle Grazie, Pozzuoli (Napoli), saranno tutti alla Vostra disposizione, ricordandovi che il ruolo da la disponibilità di essere sempre reperibili in qualsiasi momento, sia telefonicamente che fisicamente»; che con successivo provvedimento aziendale del 22/06/2020 il rapporto di lavoro era stato trasformato con orario full – time sino al 31/07/2020; che invece - in concreto - aveva svolto sin dall'inizio mansioni di “coordinatore” dei parcheggiatori, riconducibili al superiore II Livello del CCNL applicato,
e che sempre - sin dall'origine - aveva osservato un orario di lavoro non inferiore alle 40 ore settimanali, ossia 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì; che, in particolare il lunedì, il mercoledì ed il venerdì aveva lavorato dalle
09:00 alle 17:00 presso il parcheggio di Pozzuoli mentre il martedì ed il giovedì si era recato (da solo oppure insieme ad altro socio, CP_2 ) presso diversi presidi ospedalieri al fine di reperire nuova clientela
[...]
per la cooperativa, dalle 09:00 alle 17:00; che, indipendentemente dall'attività lavorativa resa e da quanto risultava dalle buste paga, aveva percepito una retribuzione mensile “di fatto” - fissa e previamente concordata - pari ad € 1.900,00 ,di cui € 400,00 versate con bonifico bancario ed il resto in contanti;
che le retribuzioni gli venivano versate da o (più raramente) da o Persona_1 Persona_2 [...]
che non aveva mai percepito ratei di 13^ mensilità; che la Per_3
convenuta società aveva omesso di regolarizzare il rapporto sotto il profilo fiscale e previdenziale, non avendo versato i relativi contributi commisurati alla retribuzione effettivamente percepita;
che aveva fruito di sole due settimane di ferie all'anno, godute nel mese di agosto;
che non aveva mai fruito di permessi retribuiti e che, alla cessazione del rapporto, non aveva percepito alcunchè a titolo di T.F.R. ed ulteriori ratei di fine rapporto.
Allegava inoltre che, a decorrere dal febbraio 2021, aveva subìto costanti vessazioni da parte di (amministratore di fatto della Persona_4
convenuta) e di (amministratore formale della convenuta); Persona_2
che per tali fatti aveva sporto denuncia alle autorità competenti in data
10/09/2021; che era stato licenziato per giustificato motivo soggettivo con raccomandata a/r in data 28/02/2022, e che tale provvedimento era stato fondato su insussistenti «continue assenze ingiustificate»; che, di contro, aveva sempre svolto regolarmente la propria attività lavorativa senza mai assentarsi ingiustificatamente, per cui il fatto addebitato era del tutto insussistente;
che aveva impugnato stragiudizialmente il licenziamento con
PEC dell'01/02/2022. Invocava pertanto la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, e cioè dovuto ad illecita reazione datoriale rispetto ad una propria legittima condotta, costituita dalla denuncia penale sporta nei confronti del Per_1
e del;
che, in ogni caso, il recesso era da ritenersi illegittimo per Per_2
insussistenza del giustificato motivo soggettivo.
Quanto alle mansioni superiori rivendicate, deduceva di avere sempre svolto mansioni da coordinatore dei parcheggiatori, connotate da ampia autonomia operativa, limitata esclusivamente da istruzioni di carattere generale, e che nell'espletamento della propria prestazione lavorativa non era stato direttamente subordinato a nessuno sotto il profilo gerarchico.
In via meramente subordinata, rivendicava il diritto all'inquadramento in un livello “intermedio”, ossia nel III, nel IV ovvero nel V Livello del medesimo
CCNL, riportando in ricorso le rispettive declaratorie contrattuali.
Chiedeva la condanna della controparte al versamento delle differenze retributive maturate come da conteggi allegati al ricorso, rivendicando, tra l'altro, il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, attesa l'avvenuta intimazione in tronco del recesso, ai sensi dell'art. 87 del
C.C.N.L. (termine di preavviso per un dipendente inquadrato nel II Livello:
40 giorni lavorativi).
Concludeva pertanto chiedendo: “1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato in danno del ricorrente, poiché ritorsivo in quanto fondato su di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, ratione temporis applicabile condannare la convenuta, ex art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, al risarcimento del danno subito e pertanto a corrispondere al ricorrente un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone mensile di € 2.784,05, dal giorno del licenziamento sino alla data della reintegrazione, ovvero in quella maggiore o minore somma che si riterrà equa e congrua;
2) in subordine, accertare l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del D.Lgs. n. 23/2015, annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone mensile di € 2.784,05, dal giorno del licenziamento sino alla data della reintegrazione, ovvero in quella maggiore o minore somma che si riterrà equa e congrua;
3) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo e, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del D.Lgs. n. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, al tallone mensile di € 2.784,05; 4) accertare le circostanze di cui alla premessa in fatto del presente ricorso e, pertanto, dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel II Livello, ovvero in subordine nel III e/o nel IV e/o nel V
Livello, del C.C.N.L. di categoria, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e della contrattazione collettiva di settore, a far data dal 10/05/2018 e/o da quella diversa data ritenuta di giustizia, nonché per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo pari ad € 59.541,46, a titolo di differenze retributive maturate in costanza di rapporto, come da conteggi da pagina 18 a pagina
41, ovvero in quella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
5) nella denegata ipotesi di mancata reintegrazione del ricorrente, condannare altresì la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del T.F.R. nella misura di € 10.004,13, come da conteggi a pagina 43 del presente ricorso, nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso, nell'ulteriore misura di € 4.423,43, come da conteggi a pagina 42 del presente ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
6) dichiarare altresì la convenuta tenuta a regolarizzare la posizione assistenziale e previdenziale del ricorrente;
7) dichiarare altresì la convenuta tenuta alla eliminazione della situazione antigiuridica provocata dalla denunciata omissione contributiva;
8) per tutte le causali di cui in narrativa, ove ritenutane l'opportunità, disporre la chiamata in causa del Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
domiciliato per la carica presso la propria sede legale e/o del
[...]
in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la propria sede legale;
9) in ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
La società resistente si costituiva con propria memoria opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto
Preliminarmente eccepiva la nullità del ricorso e, nel merito, rappresentava di avere contestato ritualmente, con comunicazioni scritte, le assenze ingiustificate del ricorrente dal posto di lavoro (primo periodo: 27.11.21 –
27.12.21 ovvero 30 giorni consecutivi;
secondo periodo: 04.01.22 all'11.01.2022; terzo periodo: dall'11.01.2022 al 24.01.2022), e che il ricorrente non aveva mai chiesto l'audizione per giustificarsi, per cui il licenziamento doveva ritenersi pienamente legittimo.
Deduceva che l'inquadramento riconosciuto al lavoratore era del tutto corretto, in quanto le mansioni svolte rientravano pienamente nella VI categoria (parcheggiatore); che nei periodi dal 7.9.2019 al 21.6.2020 il ricorrente aveva lavorato per 10 ore settimanali part time, dal 22.06.2020 al
31.07.2020 aveva lavorato a tempo pieno, che successivamente (in data
01.07.2020) aveva richiesto aspettativa fino al 31.07.20, e che in data
01.08.20 il contratto era stato trasformato di nuovo a tempo parziale, con concessione di ulteriore periodo di aspettativa fino al 31.08.20. Faceva poi rilevare che il dipendente dal 21.11.20 era stato collocato in cassa integrazione fino al 01.01.21, mentre da tale data fino alla cessazione del rapporto aveva lavorato sempre per 40 ore mensili, ovvero 10 ore settimanali.
In ogni caso sosteneva che le ore di lavoro effettivamente prestate erano state riportate nelle buste paga - sottoscritte e mai contestate - e che il aveva sempre ricevuto il pagamento del lavoro supplementare, Parte_1
quando prestato, nonchè del lavoro domenicale;
che lo stesso aveva goduto di ferie e permessi e ricevuto sempre una retribuzione parametrata alla quantità e qualità di lavoro effettivamente prestato, in linea con le previsioni di legge e di contratto.
All'udienza fissata per la discussione, fallito il tentativo di conciliazione, le parti chiedevano ammettersi i mezzi di prova.
Il Giudice ammetteva prova testimoniale come da ordinanza in atti, e successivamente si procedeva alla escussione di due testi per parte (cfr. ordinanza in atti).
All'esito dell'istruttoria la causa era rinviata per la discussione, con termine per note;
veniva poi disposta la celebrazione dell'udienza con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Successivamente il Giudice fissava nuova udienza di discussione in presenza
(cfr. ordin. 4.6.2025) all'esito della quale venivano disposti nuovi conteggi alternativi del dovuto;
quindi, all'odierna udienza, sentite le conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata al fascicolo telematico e di cui era data lettura. Preliminarmente risulta infondata la eccepita nullità del ricorso introduttivo, tenuto conto del noto principio enucleato dalla Suprema Corte secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale, ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass.,
SS.UU. n. 6140/93; n. 14090/01).
Nella specie va affermato che risultano sussistenti i requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili dal contesto del ricorso, osservandosi in particolare che la questione di diritto è espressa con tutta la necessaria chiarezza, mentre gli elementi di fatto riferiti alla fattispecie del lavoro subordinato – pur riportati a tratti in maniera più sintetica – sono indicati con esposizione sufficiente a consentire al convenuto una immediata ed esauriente difesa, che di fatto si è svolta su tutti i punti in contestazione.
Passando al merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito enunciati.
Partendo dalla premessa che sono pacifiche tra le parti (in quanto dedotte in ricorso e non contestate in memoria difensiva), oltre che in parte risultanti dalla piana lettura della documentazione in atti (cfr. contratto di lavoro, buste paga, lettera di licenziamento) le circostanze relative: all'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 20/07/2018 al
28/02/2022 (posticipato al 2.3.2022 in virtù di malattia fino all'1.3.2022, cfr. dichiarazione Uniemens ed elenco certificazioni malattia;
- che il CP_3 rapporto è stato regolamentato dal CCNL “Terziario attività collaterali” (cfr. contratto di lavoro) - che il ricorrente è stato inquadrato nel VI livello di tale
CCNL con mansioni di parcheggiatore;
- che il rapporto è cessato per licenziamento intimato con lettera a/r datata 24 febbraio 2022 per
“giustificato motivo soggettivo”.
Le questioni controverse attengono invece 1. alla nullità/legittimità o meno del licenziamento e della motivazione posta a fondamento dello stesso;
2. alla determinazione dell'orario di lavoro settimanale in concreto prestato nel corso del rapporto;
3. alla sussistenza o meno del diritto del ricorrente alla corresponsione di differenze retributive vantate a titolo di superiore inquadramento;
mensilità aggiuntive (13^), indennità per ferie e permessi non goduti, trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso.
Partendo dalla domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, parte ricorrente ha lamentato innanzitutto la natura ritorsiva del recesso, sostenendo che lo stesso sarebbe stato intimato per la esclusiva ragione di reagire – in maniera illegittima – ad un comportamento, invece, del tutto legittimo del lavoratore, quale l'aver in precedenza denunciato all'AG penale alcune condotte di minacce asseritamente poste in essere nei confronti del proprio figlio (altro dipendente della cooperativa) da parte dei rappresentanti, sia legali che di fatto, della cooperativa resistente (cfr. in atti).
Quanto alla paventata natura ritorsiva del licenziamento, è appena il caso di ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza in subiecta materia, costituisce preciso onere del prestatore dare dimostrazione degli elementi – anche meramente indiziari – che possano confortare la pretesa ricostruzione in termini di discriminatorietà (ovvero di illecita reazione) del recesso impugnato.
Sul punto, difatti, è stato sancito che per riconoscere “la nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito, occorre specificamente dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che l'intento discriminatorio e di rappresaglia per l'attività svolta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso;
in particolare, ai fini dell'accertamento dell'intento ritorsivo del licenziamento, non è sufficiente la deduzione dell'appartenenza del lavoratore ad un sindacato, o la sua partecipazione attiva ad attività sindacali, ma è necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di causalità tra tali circostanze e l'asserito intento di rappresaglia, dovendo, in mancanza, escludersi la finalità ritorsiva del licenziamento” (cfr.
Cass. lav. 14.7.2005, n. 14816).
Ancora sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 14319 del 6 giugno
2013, ha affermato che in tema di provvedimento del datore di lavoro a carattere ritorsivo, l'onere della prova su tale natura dell'atto grava sul lavoratore, potendo esso essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici, tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, il quale deve aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione del provvedimento illegittimo. Ne consegue che il lavoratore deve indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causalità tra le circostanze allegate e l'asserito intento di rappresaglia. Ritiene il giudicante che, allo stato delle allegazioni ed indicazioni fornite dal materiale istruttorio acquisito, nella fattispecie vada confermata la sussistenza delle motivazioni addotte dal datore a fondamento della decisione di recedere dal rapporto lavorativo e rappresentate nella missiva di licenziamento.
A fronte di tale conclusione, di contro non sono stati raccolti sufficienti elementi atti a confortare sul punto le prospettazioni di parte ricorrente circa la affermata natura ritorsiva del licenziamento;
in particolare la denuncia penale sporta a settembre 2021 da parte del ricorrente, pur costituendo un mero elemento indiziario in tale senso, non appare essere unica, ed esclusiva motivazione datoriale del recesso.
Ed invero risulta essere stata accertata una condotta di arbitraria astensione dal lavoro del ricorrente proseguita, senza alcuna giustificazione, per un significativo lasso temporale (cfr. ultra).
Va innanzitutto richiamata la motivazione addotta a fondamento del provvedimento di recesso irrogato.
La missiva - datata 24 febbraio 2022 (che risulta ricevuta dal destinatario in data 26 febbraio 2022 cfr. in atti) - così recita:
“Licenziamento per assenze ingiustificate
Nel riportarsi alle lettere raccomandate consegnate con raccomandata A1 del 13.1.2022, che in questa sede si intende per richiamata e trascritta integralmente, con la quale le sono state rivolte formali contestazioni in merito alle sue assenze ingiustificate, considerato che non sono pervenute giustificazioni entro i 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione ovvero dalla data di compiuta giacenza della lettera di contestazione, come previsto dal regolamento art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, la società adotta il seguente provvedimento disciplinare:
Licenziamento a far data dalla ricezione della presente per giustificato motivo soggettivo dovuto a continue assenze ingiustificate” (cfr. in atti).
Orbene appare subito chiaro che dal contenuto della missiva non è possibile evincere, in maniera diretta, quali e quanti siano i giorni di assenza ingiustificata del ricorrente cui la società abbia fatto riferimento per procedere alla irrogazione della massima sanzione disciplinare del licenziamento.
La lettera, tuttavia, contiene un espresso richiamo per relationem a “formali contestazioni in merito alle sue assenze ingiustificate” che sarebbero contenuti nelle “…lettere raccomandate consegnate con raccomandata A1 del 13.1.2022, che in questa sede si intende per richiamata e trascritta integralmente…”.
Le contestazioni cui si riferisce la missiva appaiono essere due, entrambe datate 11 gennaio 2022 (cfr. doc. in produzione resistente): la prima riguardante assenze ingiustificate del lavoratore che si sarebbero verificate dal 27.11.2022 al 27.12.2022, la seconda dal 4.1.2022 all'11.1.2022.
La chiarezza con la quale tali missive di contestazione appaiono formulate consente di ritenere affatto generiche le stesse, né il provvedimento di recesso che le aveva limpidamente richiamate;
ed invero, attraverso il richiamo per relationem alle contestazioni formulate nei confronti del ricorrente è pertanto possibile ritenere che il provvedimento di licenziamento sia stato correlato a giornate di assenze ritenute ingiustificate dalla parte datoriale e contestate in maniera del tutto precisa. In merito a detta contestazione deve poi darsi atto che la società non ha fornito prova del recapito delle missive (di contestazioni) che assume essere state consegnate al lavoratore il 13.1.2022, non potendosi reperire, tra le copie delle relate delle raccomandate prodotte al fascicolo di parte, la prova della consegna delle citate comunicazioni, ma solo quella del loro invio (con raccomandata 1 cfr. in atti).
Tuttavia – in mancanza di contestazione specifica sul punto da parte del ricorrente ed in ossequio ai principi generali della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, anche recentemente ribaditi e riaffermati dalla Suprema Corte (vd. Cass sez. lav. Ord. 5 aprile 2023 n. 9427: “la produzione in giudizio (cosi' come di un telegramma) della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarita' del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza, a norma dell'articolo 1335 c.c.: superabile dalla prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilita' di averne notizia (Cass. 4 giugno 2007, n. 12954; Cass. 20 giugno 2011, n. 13488;
Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015; Cass. 11 gennaio 2019, n. 511)”) a fronte della dimostrazione dell'invio delle raccomandate era onere della parte ricorrente dimostrare di essersi trovato in condizioni di impossibilità di ricezione delle prefate comunicazioni, condizioni di carattere “oggettivo” e non riconducibili a propria colpa o negligenza.
Parte resistente si è invece astenuto dal dare seguito a tale prova, non avendo lo stesso nemmeno contestato – se non genericamente – la circostanza dell'avvenuta consegna dei plichi, né dimostrato, ad esempio, un mutamento dell'indirizzo anagrafico di residenza che ne avrebbe cagionato, del tutto incolpevolmente da parte sua, il mancato recapito.
Deve pertanto ritenersi dimostrata, secondo adeguato coefficiente probatorio legale (prova per presunzioni), la circostanza che le missive di contestazione disciplinare siano pervenute effettivamente e tempestivamente a conoscenza del destinatario/parte ricorrente.
Orbene, passando al contenuto di tali contestazioni disciplinari deve osservarsi che parte resistente ha fornito la dimostrazione, con sufficiente grado di certezza, che il ricorrente si sia assentato dal proprio turno di lavoro nei giorni (numerosi e consecutivi) indicati nelle missive di contestazione in parola.
Anche se non sono stati forniti elementi documentali, quali prospetti di rilevazione di presenze elettroniche ovvero cartacee, dal contenuto della prova testimoniale in atti emerge che effettivamente il ricorrente – in corrispondenza agli ultimi periodi dal rapporto, e precisamente a partire dal
27 novembre 2021 e fino al 27 dicembre 2021 e dal 4 gennaio all'11.1.2022
– non si era recato al lavoro presso il parcheggio del presidio ospedaliero
“Santa Maria delle Grazie” senza fornire giustificazione di sorta (malattia, permesso, ferie o quant'altro).
La assenza dal lavoro del ricorrente in tale periodo, difatti, risulta chiaramente riportata nelle dichiarazioni rese dal teste (cfr. in atti: CP_2
“…Il rapporto di lavoro del ricorrente con la cooperativa arrivò col tempo a deteriorarsi anche perché lo stesso voleva assumere un ruolo di maggiore preminenza all'interno della cooperativa mentre era un semplice operaio come gli altri. Ricordo di avere visionato alcune registrazioni delle telecamere che la cooperativa mi fece vedere, nelle quali si vedeva che il e i figli mettevano nelle tasche il danaro che era nella cassa per il Parte_1
cambio di monete per coloro che parcheggiavano. Dopo la visione di questi filmati cercai di fargli capire l'errore che stava commettendo e lo feci avvertire tramite mio figlio che la cooperativa mi aveva fatto visionare il video in cui il figlio in sua presenza sottraeva denaro dalla cassa. Ricordo che invece lui si mostrò disinteressato all'avvertimento che gli avevo dato non dandogli alcun peso. Per questa situazione avvenne un incontro con un supervisore dell'azienda e il ricorrente;
il ricorrente non ammise le proprie responsabilità e disse che, per orgoglio, si sarebbe astenuto dall'andare a lavorare. Il supervisore avrebbe voluto chiudere un occhio, ma di fronte all'atteggiamento del ricorrente gli disse che avrebbe subito le conseguenze del non recarsi a lavoro. Da quel momento le sue assenze ingiustificate hanno costituito il motivo per cui lo stesso è stato poi licenziato. Anche io mi trovai mi trovai alla presenza di un sindacalista a Controparte_5
parlare con il ricorrente, cercando di convincerlo a tornare a lavorare.
Tuttavia, lo stesso mantenne la sua posizione attribuendola ad una motivazione di orgoglio personale. Per quanto mi risulta non vi erano motivi di astio da parte della cooperativa nei confronti del ricorrente anzi in più occasioni gli esponenti della stessa hanno cercato di parlargli per “riportarlo sulla retta via” ), dichiarazioni che appaiono peraltro arricchite di ulteriori e significativi particolari;
inoltre, si osserva che dal documento costituito dalla schermata relativa alle assenze per malattia risultano coperti da CP_3
certificati medici solo alcuni periodi sia precedenti che successivi a quelli innanzi riportati (cfr. in prod. Coop). A fronte delle allegazioni di parte resistente ed alla espressa indicazione di tali periodi di assenza, il ricorrente, di contro, non è stato in grado di fornire alcuna prova contraria, né di natura documentale che orale, dalla quale potersi desumere che in quelle specifiche giornate egli si era invece astenuto legittimamente dal lavoro in base ad un titolo ben determinato (ferie, permessi, malattia ecc).
Deve pertanto concludersi per la sussistenza del motivo posto a fondamento del recesso datoriale e costituito da plurime assenze ingiustificate dai turni lavorativi da parte del ricorrente cadute proprio nell'arco temporale innanzi indicato, attesa la univoca natura disciplinare di tali mancanze (cfr. anche
CCNL in atti).
La domanda di impugnativa del licenziamento va pertanto rigettata.
Quanto alle richieste differenze retributive, va innanzitutto rilevato che l'espletata istruttoria ha consentito di accertare che l'orario di lavoro svolto dal non corrisponde a quello originariamente allegato in ricorso, Parte_1
né a quello risultante dalla mera documentazione prodotta dalla parte resistente;
di contro, attingendo dalle dichiarazioni testimoniali - nel loro complesso - è emerso che il lavoratore ha seguito un orario di lavoro di otto ore giornaliere per tre giorni settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì), e precisamente dalle ore 9.00 alle 17.00, durante l'intero periodo
(2018/2022).
A tal proposito, trattandosi di circostanze in contrasto con le allegazioni e le documentazioni fornite dalle parti, occorre richiamare le dichiarazioni in proposito rese dai testimoni ammessi. Entrambi i testi e , figli del ricorrente ed a loro Testimone_1 Testimone_2
volta ex dipendenti della società resistente, sul punto hanno riferito quanto segue:
“…Nei giorni disparì (lunedì mercoledì e venerdì) lavorava dalle ore 09,00 alle ore 17,00. Lo stesso aveva la postazione presso una guardiola posta all'ingresso del parcheggio, ma poteva spostarsi anche presso la guardiola dell'altro parcheggio afferente al pronto soccorso se vi erano comunicazioni o altre incombenze che doveva svolgere. Nei giorni di martedì e giovedì di ciascuna settimana mio padre si recava con il sig. ed un CP_2
altro membro della cooperativa presso altri parcheggi situati nelle adiacenze di altri ospedali per cercare di ottenere l'affidamento alla cooperativa di altri appalti di servizi… In tale due giornate non aveva un orario fisso nel quale effettuava lo svolgimento della sua attività bensì variabile a seconda delle loro esigenze” ( ud. 16.5.2023); “…Mio padre lavorava nei Testimone_1
giorni dispari dalle 09,00 alle 17,00. …(omissis) Nelle giornate di martedì e giovedì mio padre, insieme al rappresentane della cooperativa e al sig.
, che era un altro rappresentante del personale, si recava ad effettuare CP_2
dei sopralluoghi presso altri siti ospedalieri;
non so di quali siti ospedalieri si tratti. Ciò avveniva al fine di cercare di acquisire ulteriori incarichi per i servizi di parcheggio. Per quanto riguarda tali sopralluoghi essi avvenivano il martedì ed il giovedì, ma non sempre. Quando non si recava a fare sopralluoghi, mio padre nei giorni di martedì e giovedì effettuava i suoi turni presso la guardiola dell'ospedale oppure si recava all'esterno a fare commissioni sempre nell'interesse della cooperativa…” ( ud. Testimone_2
5.12.2023). Per quanto concerne i testi di parte resistente, gli stessi invece non hanno potuto riferire circostanze precise sugli orari di lavoro del ricorrente, limitandosi a dichiarare quanto segue:
“…Il era anche lui dipendente della cooperativa resistente ma Parte_1
ricordo che lo stesso non lavorava assiduamente con gli orari così come li avevo io, ma si recava presso il parcheggio gestito dalla cooperativa solo una volta ogni tanto. Invece io avevo un impegno contrattuale di dieci ore settimanali che veniva articolato a seconda delle mie condizioni di salute alternativamente: durante la giornata del sabato e della domenica per cinque ore ciascuna, oppure in due ore giornaliere dal lunedì al venerdì. I Parte_1
non lavorava, invece né con i miei turni né con i turni fissi di lavoro;
le uniche volte in cui lo stesso era presente presso il parcheggio erano le giornate in cui io mi recavo con la mia automobile a prelevarlo perché abitavamo nelle vicinanze…” ( , verb. ud. 5.12.2023) CP_2
“…Il è stato un mio collega alle dipendenze della cooperativa Parte_1
resistente. Il ricorrente aveva mansioni analoghe alle mie, cioè era addetto alla sosta a pagamento. Lo stesso lavorava con orari diversi dai miei: io lavoravo 6 ore al giorno per 3 giorni settimanali inserito in turni, cioè o dalle
07 alle 13 o dalle 13 alle 19. Tali turni erano stabiliti settimanalmente e cambiavano a rotazione. Io e il ricorrente non abbiamo mai lavorato inseriti nello stesso turno presso lo stesso parcheggio. Ricordo che il ricorrente lavorava all'incirca due ore al giorno, ma come ho appena detto, mentre uno era destinato ad un parcheggio, l'altro ad un altro parcheggio. Non mi risulta che il ricorrente avesse un ruolo di coordinatore. Vedevo solo saltuariamente il ricorrente al momento in cui entrambi montavamo nel turno di lavoro e andavamo a firmare il registro per l'ingresso al lavoro. Ricordo che il ricorrente lavorava solo un paio di ore al giorno e lo stesso fruiva di una pensione…” ( verb. ud. 5.12.23). Testimone_3
Da quanto innanzi evidenziato, pertanto, deve desumersi che le allegazioni di parte ricorrente circa lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative secondo la costante scansione di 40 ore settimanali per tutta la durata del rapporto non sono state suffragate da prove idonee.
In particolare, si osserva che le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente con riguardo alle attività rese dal nelle giornate di martedì e giovedì Parte_1
appaiono del tutto vaghe e generiche, senza alcuno specifico contenuto, di incerta riconducibilità ad una attività lavorativa vera e propria, nonché sfornite di ogni concreta delimitazione temporale.
Al di là delle documentazioni in atti e delle rivendicazioni di parte ricorrente, il quadro che emerge dall'istruttoria induce invece ad affermare che vi sia stata una durata della prestazione lavorativa da contenersi entro le
24 ore settimanali, in corrispondenza a quanto riferito – per cognizione diretta – dai testimoni innanzi citati.
In secondo luogo, con riguardo alle mansioni espletate dal ricorrente ed al loro concreto inquadramento contrattuale, l'istruttoria non ha consentito – anche a tale riguardo – di fornire una rappresentazione dei fatti univoca e convincente, atteso l'esito contraddittorio della prova sul punto.
Ed invero, mentre i figli del ricorrente e hanno Testimone_1 Testimone_2
accennato, nel corso delle deposizioni, a mansioni di generico coordinamento del personale costituito dai parcheggiatori della cooperativa
(“…Mio padre aveva la funzione di responsabile e cioè formava i turni di lavoro su base settimanale e si occupava anche della predisposizione dei turni di ferie per il mese di agosto. Era lui che dialogava con gli amministratori della cooperativa, trasmettendo tutti i prospetti che venivano formati settimanalmente in ordine ai turni di servizio nonchè il piano ferie.
In caso di eventi particolari che potevano accadere sul luogo di lavoro, noi parcheggiatori dovevamo riferire a mio padre in quanto era il nostro responsabile. Oltre a mio padre vi era anche un altro responsabile del parcheggio di Santa Maria delle Grazie, tale ”; “…Il Persona_5
ricorrente, cioè mio padre, aveva mansioni di responsabile e curava la formazione dei turni lavorativi dei parcheggiatori insieme al sig. CP_2
e insieme al sig . Mio padre per tre giorni alla
[...] Persona_1
settimana, cioè nei giorni dispari, svolgeva la sua attività di responsabile presso la guardiola del parcheggio di Santa Maria delle Grazie. Durante
l'orario di lavoro poteva anche spostarsi presso l'altra guardiola che si trovava all'ingresso di un'altra area di parcheggio sempre dislocata presso il piazzale del presidio ospedaliero..” cfr. verbali e , Tes_1 Controparte_6
senza tuttavia attribuire alcuna concreta posizione di controllo e sovraordinazione gerarchica allo stesso, ma di semplice generica collaborazione di tipo organizzativo, gli altri due testimoni hanno invece smentito anche tale ricostruzione, affermando che il ricorrente aveva sempre svolto mansioni di operatore addetto al parcheggio (“…Il ricorrente aveva mansioni analoghe alle mie, cioè era addetto alla sosta a pagamento” teste “…Il aveva mansioni analoghe alle mie e cioè si Tes_3 Parte_1
occupava del macchinario per il pagamento del parcheggio, di cambiare i rotoli per la stampa degli scontrini oppure effettuava il controllo sugli accessi stando nel botteghino posto all'uscita del parcheggio. Il ricorrente non svolgeva attività di coordinatore degli altri addetti al parcheggio;
anzi ricordo che proprio perché veniva a lavorare in maniera così poco assidua era mal visto dal restante personale…” dich. teste ). CP_2
Sotto il profilo della attendibilità, inoltre, deve poi rilevarsi che i testi di parte ricorrente sono legati da vincoli di stretta parentela con il ricorrente e che risultano essere stati promotori di analoghe rivendicazioni giudiziali nei confronti della Cooperativa, laddove quelli di parte resistente sono dipendenti o ex dipendenti della stessa, rispetto ai quali non risultano evidenziate particolari ragioni di interesse per le sorti del giudizio in favore dell'una o dell'altra parte.
Orbene, facendosi richiamo al contenuto delle declaratorie contrattuali di inquadramento e di quelle rivendicate dal ricorrente, emerge quanto segue.
Nel VI Livello - riconosciuto al - vengono inseriti Parte_1
“..i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche o lavoratori che posseggono requisiti e conoscenze professionali superiori che vengono evidenziate nella loro produttività che si determina in rapporto alla loro capacità ed autonomia organizzativa e relazionale e nella loro capacità di saturare la loro prestazione lavorativa, a titolo esemplificativo:
- promoter e merchandiser e allestitori senza specializzazione,
- addetti agli affari generali,
- training support,
- imballatori,
- conducenti di moto e furgoni,
- fattorino, usceri, custodi, portieri
- operai comuni. Per i lavoratori neo assunti è una categoria di passaggio che può durare fino a 18 mesi per passaggio al livello superiore e durare 24 mesi per eventuale passaggio quarto livello.».
Al II livello rivendicato in via principale dal ricorrente invece appartengono
«… Lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguate esperienze ed i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e teorico-pratica;
- Capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
- Contabile con mansioni di concetto;
- Segretario di direzione con mansioni di concetto;
- Spedizioniere con mansioni di concetto;
- Specialista di controllo di qualità;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione».
Orbene sulla scorta delle risultanze della prova testimoniale appare evidente la totale estraneità delle mansioni esercitate in concreto dal ricorrente e le più elevate “mansioni di concetto o prevalentemente tali…”, le “particolari conoscenze tecniche” e le “adeguate esperienze”, nonché le “…condizioni di autonomia operativa” nello svolgimento di “… lavori che comportano specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e teorico-pratica”- Di tali caratteristiche della prestazione afferente il livello II non risulta di contro essere stato comprovato alcunchè.
Ne deriva pertanto il rigetto della pretesa formulata in via principale dal ricorrente.
In via subordinata il lavoratore ha poi richiesto il riconoscimento di mansioni superiori afferenti al III, IV ovvero V livello del CCNL di settore, delle quali vengono di seguito riportate le relative declaratorie
«III Livello
Appartengono a questo livello:
- Lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti;
- Incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare date e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali e bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
- Formatore specializzato senior;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione».
«IV Livello
Appartengono a questo livello:
- Lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste specifiche conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche; - Impiegato amministrativo di natura non complessa;
- Controllore di settore tecnico di centro di elaborazione dati;
- Coordinatore addetto al controllo attività di natura non complessa;
- Macellaio specializzato provetto;
- Traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
- Magazziniere anche con funzioni di vendita;
- Indossatrice;
- Formatore specializzato junior;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione».
Le medesime considerazioni svolte a proposito dell'impossibilità di inquadramento del ricorrente nel II livello possono essere ripetute anche con riguardo ai due livelli appena menzionati, in quanto essi con tutta evidenza richiedono lo svolgimento di attività di concetto – anche operativamente autonome – e /o maggiormente qualificate di quelle riconducibili, in concreto, al ricorrente ed allegate in ricorso.
Appare di contro riconoscibile alla parte ricorrente il superiore inquadramento nel V livello contrattuale, in quanto i compiti dallo stesso svolti in via continuativa nel corso del rapporto appaiono del tutto aderenti a tale profilo e categoria di inquadramento;
ed invero:
«V Livello
Appartengono a questo livello:
- Lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - Promoter, merchandiser e allestitori;
- Addetto al servizio sosta e custodia;
- Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, supermercati ed esercizi similari);
- Addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di pezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci;
- Addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);
- Addetto alla somministrazione di alimenti e bevande;
- Addetto agli affari generali legati ai flussi di mercato;
- Formatore non specializzato;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione».
D'altro canto, va rilevato che la declaratoria di VI livello assegnata al non differisce, nelle linee generali, da quella superiore di V livello, Parte_1
richiedendo anch'essa “il possesso di semplici conoscenze pratiche”; tuttavia quest'ultima tiene in espressa considerazione la figura professionale di
Addetto al servizio sosta e custodia , ritenuta evidentemente dalle parti sociali come maggiormente qualificata rispetto a quella del semplice custode o portiere.
Di qui il diritto del ricorrente all'inquadramento in tale superiore livello, nonché alle conseguenti differenze economiche. In punto di quantificazione delle stesse parte ricorrente ha depositato appositi conteggi, riformulati secondo le coordinate indicate dal giudicante
(cfr. in atti).
Vanno in proposito prescelti, ai fini che qui occupano, quelli compilati tenendo conto della prestazione oraria settimanale pari a 24 ore, così come emersa dalla istruttoria condotta sul punto (cfr. supra).
Risulta pertanto dovuta al ricorrente, a titolo di differenze retributive dovute a ricalcolo delle competenze – per emolumenti diretti ed indiretti – secondo il superiore parametro contrattuale riconosciuto, la complessiva somma di euro 5.147,08 al lordo delle ritenute di legge, di cui euro 2.781,15 a titolo di
TFR (cfr. conteggi analitici in atti).
Tali conteggi appaiono correttamente effettuati, per cui possono qui essere interamente recepiti, oltre a non essere stati espressamente contestati.
La società va pertanto condannata al pagamento di quanto innanzi indicato in favore della parte ricorrente, e tale somma deve essere maggiorata dell'importo degli interessi legali e rivalutazione annua secondo indici
ISTAT dalla data di scadenza delle singole poste creditorie al soddisfo.
Le spese di lite attesa la parziale, reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione reiette e/o disattese così provvede:
a) Rigetta la domanda di impugnativa del licenziamento;
b) In parziale accoglimento della domanda relativa alle differenze retributive, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 5.147,08 al lordo delle ritenute di legge, di cui euro 2.781,15 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data di scadenza dei crediti all'effettivo soddisfo;
c) Compensa tra le parti le spese di lite
Napoli, 30 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Elmino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli nella persona del giudice dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro all'esito dell'udienza di discussione del 30 ottobre 2025, sentite le conclusioni delle parti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 7998/2022 R.G.L. ed avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento - differenze retributive
T R A
(c.f.: ), nato a Parte_1 C.F._1
Napoli il 27/07/1965, rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti dagli Avv. Antonio Gallicchio ed Alessia Iorio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, Via Carriera Grande n. 32
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., P.VA con sede legale in Napoli P.IVA_1 alla via Jannelli n. 270 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dagli avv. Carmela Romano e Stefano Russo, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Piave N. 7 presso lo studio dei difensori;
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 05.05.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la Controparte_1
e premetteva: di avere lavorato alle dipendenze della resistente
[...]
con contratto subordinato a tempo indeterminato dal 20/07/2018 al
28/02/2022 e di essere stato licenziato per giustificato motivo soggettivo;
di avere prestato servizio nell'ambito dell'appalto conseguito dalla resistente per la gestione del parcheggio presso l'Ospedale “Santa Maria delle Grazie”, in Pozzuoli (NA); che formalmente il rapporto di lavoro era stato instaurato in modalità part – time 25%, con inquadramento nel Livello 6 del “CCNL per i dipendenti del terziario: attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa”; che pertanto avrebbe dovuto svolgere mansioni da parcheggiatore;
che tuttavia con provvedimento aziendale del
31/01/2019 era stato formalmente nominato coordinatore aziendale, con specificazione che «tutti i dipendenti del parcheggio del Polo Ospedaliero
Santa Maria delle Grazie, Pozzuoli (Napoli), saranno tutti alla Vostra disposizione, ricordandovi che il ruolo da la disponibilità di essere sempre reperibili in qualsiasi momento, sia telefonicamente che fisicamente»; che con successivo provvedimento aziendale del 22/06/2020 il rapporto di lavoro era stato trasformato con orario full – time sino al 31/07/2020; che invece - in concreto - aveva svolto sin dall'inizio mansioni di “coordinatore” dei parcheggiatori, riconducibili al superiore II Livello del CCNL applicato,
e che sempre - sin dall'origine - aveva osservato un orario di lavoro non inferiore alle 40 ore settimanali, ossia 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì; che, in particolare il lunedì, il mercoledì ed il venerdì aveva lavorato dalle
09:00 alle 17:00 presso il parcheggio di Pozzuoli mentre il martedì ed il giovedì si era recato (da solo oppure insieme ad altro socio, CP_2 ) presso diversi presidi ospedalieri al fine di reperire nuova clientela
[...]
per la cooperativa, dalle 09:00 alle 17:00; che, indipendentemente dall'attività lavorativa resa e da quanto risultava dalle buste paga, aveva percepito una retribuzione mensile “di fatto” - fissa e previamente concordata - pari ad € 1.900,00 ,di cui € 400,00 versate con bonifico bancario ed il resto in contanti;
che le retribuzioni gli venivano versate da o (più raramente) da o Persona_1 Persona_2 [...]
che non aveva mai percepito ratei di 13^ mensilità; che la Per_3
convenuta società aveva omesso di regolarizzare il rapporto sotto il profilo fiscale e previdenziale, non avendo versato i relativi contributi commisurati alla retribuzione effettivamente percepita;
che aveva fruito di sole due settimane di ferie all'anno, godute nel mese di agosto;
che non aveva mai fruito di permessi retribuiti e che, alla cessazione del rapporto, non aveva percepito alcunchè a titolo di T.F.R. ed ulteriori ratei di fine rapporto.
Allegava inoltre che, a decorrere dal febbraio 2021, aveva subìto costanti vessazioni da parte di (amministratore di fatto della Persona_4
convenuta) e di (amministratore formale della convenuta); Persona_2
che per tali fatti aveva sporto denuncia alle autorità competenti in data
10/09/2021; che era stato licenziato per giustificato motivo soggettivo con raccomandata a/r in data 28/02/2022, e che tale provvedimento era stato fondato su insussistenti «continue assenze ingiustificate»; che, di contro, aveva sempre svolto regolarmente la propria attività lavorativa senza mai assentarsi ingiustificatamente, per cui il fatto addebitato era del tutto insussistente;
che aveva impugnato stragiudizialmente il licenziamento con
PEC dell'01/02/2022. Invocava pertanto la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, e cioè dovuto ad illecita reazione datoriale rispetto ad una propria legittima condotta, costituita dalla denuncia penale sporta nei confronti del Per_1
e del;
che, in ogni caso, il recesso era da ritenersi illegittimo per Per_2
insussistenza del giustificato motivo soggettivo.
Quanto alle mansioni superiori rivendicate, deduceva di avere sempre svolto mansioni da coordinatore dei parcheggiatori, connotate da ampia autonomia operativa, limitata esclusivamente da istruzioni di carattere generale, e che nell'espletamento della propria prestazione lavorativa non era stato direttamente subordinato a nessuno sotto il profilo gerarchico.
In via meramente subordinata, rivendicava il diritto all'inquadramento in un livello “intermedio”, ossia nel III, nel IV ovvero nel V Livello del medesimo
CCNL, riportando in ricorso le rispettive declaratorie contrattuali.
Chiedeva la condanna della controparte al versamento delle differenze retributive maturate come da conteggi allegati al ricorso, rivendicando, tra l'altro, il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, attesa l'avvenuta intimazione in tronco del recesso, ai sensi dell'art. 87 del
C.C.N.L. (termine di preavviso per un dipendente inquadrato nel II Livello:
40 giorni lavorativi).
Concludeva pertanto chiedendo: “1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato in danno del ricorrente, poiché ritorsivo in quanto fondato su di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, ratione temporis applicabile condannare la convenuta, ex art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, al risarcimento del danno subito e pertanto a corrispondere al ricorrente un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone mensile di € 2.784,05, dal giorno del licenziamento sino alla data della reintegrazione, ovvero in quella maggiore o minore somma che si riterrà equa e congrua;
2) in subordine, accertare l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del D.Lgs. n. 23/2015, annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone mensile di € 2.784,05, dal giorno del licenziamento sino alla data della reintegrazione, ovvero in quella maggiore o minore somma che si riterrà equa e congrua;
3) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo e, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del D.Lgs. n. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, al tallone mensile di € 2.784,05; 4) accertare le circostanze di cui alla premessa in fatto del presente ricorso e, pertanto, dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel II Livello, ovvero in subordine nel III e/o nel IV e/o nel V
Livello, del C.C.N.L. di categoria, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e della contrattazione collettiva di settore, a far data dal 10/05/2018 e/o da quella diversa data ritenuta di giustizia, nonché per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo pari ad € 59.541,46, a titolo di differenze retributive maturate in costanza di rapporto, come da conteggi da pagina 18 a pagina
41, ovvero in quella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
5) nella denegata ipotesi di mancata reintegrazione del ricorrente, condannare altresì la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del T.F.R. nella misura di € 10.004,13, come da conteggi a pagina 43 del presente ricorso, nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso, nell'ulteriore misura di € 4.423,43, come da conteggi a pagina 42 del presente ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
6) dichiarare altresì la convenuta tenuta a regolarizzare la posizione assistenziale e previdenziale del ricorrente;
7) dichiarare altresì la convenuta tenuta alla eliminazione della situazione antigiuridica provocata dalla denunciata omissione contributiva;
8) per tutte le causali di cui in narrativa, ove ritenutane l'opportunità, disporre la chiamata in causa del Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
domiciliato per la carica presso la propria sede legale e/o del
[...]
in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la propria sede legale;
9) in ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
La società resistente si costituiva con propria memoria opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto
Preliminarmente eccepiva la nullità del ricorso e, nel merito, rappresentava di avere contestato ritualmente, con comunicazioni scritte, le assenze ingiustificate del ricorrente dal posto di lavoro (primo periodo: 27.11.21 –
27.12.21 ovvero 30 giorni consecutivi;
secondo periodo: 04.01.22 all'11.01.2022; terzo periodo: dall'11.01.2022 al 24.01.2022), e che il ricorrente non aveva mai chiesto l'audizione per giustificarsi, per cui il licenziamento doveva ritenersi pienamente legittimo.
Deduceva che l'inquadramento riconosciuto al lavoratore era del tutto corretto, in quanto le mansioni svolte rientravano pienamente nella VI categoria (parcheggiatore); che nei periodi dal 7.9.2019 al 21.6.2020 il ricorrente aveva lavorato per 10 ore settimanali part time, dal 22.06.2020 al
31.07.2020 aveva lavorato a tempo pieno, che successivamente (in data
01.07.2020) aveva richiesto aspettativa fino al 31.07.20, e che in data
01.08.20 il contratto era stato trasformato di nuovo a tempo parziale, con concessione di ulteriore periodo di aspettativa fino al 31.08.20. Faceva poi rilevare che il dipendente dal 21.11.20 era stato collocato in cassa integrazione fino al 01.01.21, mentre da tale data fino alla cessazione del rapporto aveva lavorato sempre per 40 ore mensili, ovvero 10 ore settimanali.
In ogni caso sosteneva che le ore di lavoro effettivamente prestate erano state riportate nelle buste paga - sottoscritte e mai contestate - e che il aveva sempre ricevuto il pagamento del lavoro supplementare, Parte_1
quando prestato, nonchè del lavoro domenicale;
che lo stesso aveva goduto di ferie e permessi e ricevuto sempre una retribuzione parametrata alla quantità e qualità di lavoro effettivamente prestato, in linea con le previsioni di legge e di contratto.
All'udienza fissata per la discussione, fallito il tentativo di conciliazione, le parti chiedevano ammettersi i mezzi di prova.
Il Giudice ammetteva prova testimoniale come da ordinanza in atti, e successivamente si procedeva alla escussione di due testi per parte (cfr. ordinanza in atti).
All'esito dell'istruttoria la causa era rinviata per la discussione, con termine per note;
veniva poi disposta la celebrazione dell'udienza con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Successivamente il Giudice fissava nuova udienza di discussione in presenza
(cfr. ordin. 4.6.2025) all'esito della quale venivano disposti nuovi conteggi alternativi del dovuto;
quindi, all'odierna udienza, sentite le conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata al fascicolo telematico e di cui era data lettura. Preliminarmente risulta infondata la eccepita nullità del ricorso introduttivo, tenuto conto del noto principio enucleato dalla Suprema Corte secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale, ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass.,
SS.UU. n. 6140/93; n. 14090/01).
Nella specie va affermato che risultano sussistenti i requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili dal contesto del ricorso, osservandosi in particolare che la questione di diritto è espressa con tutta la necessaria chiarezza, mentre gli elementi di fatto riferiti alla fattispecie del lavoro subordinato – pur riportati a tratti in maniera più sintetica – sono indicati con esposizione sufficiente a consentire al convenuto una immediata ed esauriente difesa, che di fatto si è svolta su tutti i punti in contestazione.
Passando al merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito enunciati.
Partendo dalla premessa che sono pacifiche tra le parti (in quanto dedotte in ricorso e non contestate in memoria difensiva), oltre che in parte risultanti dalla piana lettura della documentazione in atti (cfr. contratto di lavoro, buste paga, lettera di licenziamento) le circostanze relative: all'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 20/07/2018 al
28/02/2022 (posticipato al 2.3.2022 in virtù di malattia fino all'1.3.2022, cfr. dichiarazione Uniemens ed elenco certificazioni malattia;
- che il CP_3 rapporto è stato regolamentato dal CCNL “Terziario attività collaterali” (cfr. contratto di lavoro) - che il ricorrente è stato inquadrato nel VI livello di tale
CCNL con mansioni di parcheggiatore;
- che il rapporto è cessato per licenziamento intimato con lettera a/r datata 24 febbraio 2022 per
“giustificato motivo soggettivo”.
Le questioni controverse attengono invece 1. alla nullità/legittimità o meno del licenziamento e della motivazione posta a fondamento dello stesso;
2. alla determinazione dell'orario di lavoro settimanale in concreto prestato nel corso del rapporto;
3. alla sussistenza o meno del diritto del ricorrente alla corresponsione di differenze retributive vantate a titolo di superiore inquadramento;
mensilità aggiuntive (13^), indennità per ferie e permessi non goduti, trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso.
Partendo dalla domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, parte ricorrente ha lamentato innanzitutto la natura ritorsiva del recesso, sostenendo che lo stesso sarebbe stato intimato per la esclusiva ragione di reagire – in maniera illegittima – ad un comportamento, invece, del tutto legittimo del lavoratore, quale l'aver in precedenza denunciato all'AG penale alcune condotte di minacce asseritamente poste in essere nei confronti del proprio figlio (altro dipendente della cooperativa) da parte dei rappresentanti, sia legali che di fatto, della cooperativa resistente (cfr. in atti).
Quanto alla paventata natura ritorsiva del licenziamento, è appena il caso di ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza in subiecta materia, costituisce preciso onere del prestatore dare dimostrazione degli elementi – anche meramente indiziari – che possano confortare la pretesa ricostruzione in termini di discriminatorietà (ovvero di illecita reazione) del recesso impugnato.
Sul punto, difatti, è stato sancito che per riconoscere “la nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito, occorre specificamente dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che l'intento discriminatorio e di rappresaglia per l'attività svolta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso;
in particolare, ai fini dell'accertamento dell'intento ritorsivo del licenziamento, non è sufficiente la deduzione dell'appartenenza del lavoratore ad un sindacato, o la sua partecipazione attiva ad attività sindacali, ma è necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di causalità tra tali circostanze e l'asserito intento di rappresaglia, dovendo, in mancanza, escludersi la finalità ritorsiva del licenziamento” (cfr.
Cass. lav. 14.7.2005, n. 14816).
Ancora sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 14319 del 6 giugno
2013, ha affermato che in tema di provvedimento del datore di lavoro a carattere ritorsivo, l'onere della prova su tale natura dell'atto grava sul lavoratore, potendo esso essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici, tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, il quale deve aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione del provvedimento illegittimo. Ne consegue che il lavoratore deve indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causalità tra le circostanze allegate e l'asserito intento di rappresaglia. Ritiene il giudicante che, allo stato delle allegazioni ed indicazioni fornite dal materiale istruttorio acquisito, nella fattispecie vada confermata la sussistenza delle motivazioni addotte dal datore a fondamento della decisione di recedere dal rapporto lavorativo e rappresentate nella missiva di licenziamento.
A fronte di tale conclusione, di contro non sono stati raccolti sufficienti elementi atti a confortare sul punto le prospettazioni di parte ricorrente circa la affermata natura ritorsiva del licenziamento;
in particolare la denuncia penale sporta a settembre 2021 da parte del ricorrente, pur costituendo un mero elemento indiziario in tale senso, non appare essere unica, ed esclusiva motivazione datoriale del recesso.
Ed invero risulta essere stata accertata una condotta di arbitraria astensione dal lavoro del ricorrente proseguita, senza alcuna giustificazione, per un significativo lasso temporale (cfr. ultra).
Va innanzitutto richiamata la motivazione addotta a fondamento del provvedimento di recesso irrogato.
La missiva - datata 24 febbraio 2022 (che risulta ricevuta dal destinatario in data 26 febbraio 2022 cfr. in atti) - così recita:
“Licenziamento per assenze ingiustificate
Nel riportarsi alle lettere raccomandate consegnate con raccomandata A1 del 13.1.2022, che in questa sede si intende per richiamata e trascritta integralmente, con la quale le sono state rivolte formali contestazioni in merito alle sue assenze ingiustificate, considerato che non sono pervenute giustificazioni entro i 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione ovvero dalla data di compiuta giacenza della lettera di contestazione, come previsto dal regolamento art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, la società adotta il seguente provvedimento disciplinare:
Licenziamento a far data dalla ricezione della presente per giustificato motivo soggettivo dovuto a continue assenze ingiustificate” (cfr. in atti).
Orbene appare subito chiaro che dal contenuto della missiva non è possibile evincere, in maniera diretta, quali e quanti siano i giorni di assenza ingiustificata del ricorrente cui la società abbia fatto riferimento per procedere alla irrogazione della massima sanzione disciplinare del licenziamento.
La lettera, tuttavia, contiene un espresso richiamo per relationem a “formali contestazioni in merito alle sue assenze ingiustificate” che sarebbero contenuti nelle “…lettere raccomandate consegnate con raccomandata A1 del 13.1.2022, che in questa sede si intende per richiamata e trascritta integralmente…”.
Le contestazioni cui si riferisce la missiva appaiono essere due, entrambe datate 11 gennaio 2022 (cfr. doc. in produzione resistente): la prima riguardante assenze ingiustificate del lavoratore che si sarebbero verificate dal 27.11.2022 al 27.12.2022, la seconda dal 4.1.2022 all'11.1.2022.
La chiarezza con la quale tali missive di contestazione appaiono formulate consente di ritenere affatto generiche le stesse, né il provvedimento di recesso che le aveva limpidamente richiamate;
ed invero, attraverso il richiamo per relationem alle contestazioni formulate nei confronti del ricorrente è pertanto possibile ritenere che il provvedimento di licenziamento sia stato correlato a giornate di assenze ritenute ingiustificate dalla parte datoriale e contestate in maniera del tutto precisa. In merito a detta contestazione deve poi darsi atto che la società non ha fornito prova del recapito delle missive (di contestazioni) che assume essere state consegnate al lavoratore il 13.1.2022, non potendosi reperire, tra le copie delle relate delle raccomandate prodotte al fascicolo di parte, la prova della consegna delle citate comunicazioni, ma solo quella del loro invio (con raccomandata 1 cfr. in atti).
Tuttavia – in mancanza di contestazione specifica sul punto da parte del ricorrente ed in ossequio ai principi generali della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, anche recentemente ribaditi e riaffermati dalla Suprema Corte (vd. Cass sez. lav. Ord. 5 aprile 2023 n. 9427: “la produzione in giudizio (cosi' come di un telegramma) della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarita' del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza, a norma dell'articolo 1335 c.c.: superabile dalla prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilita' di averne notizia (Cass. 4 giugno 2007, n. 12954; Cass. 20 giugno 2011, n. 13488;
Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015; Cass. 11 gennaio 2019, n. 511)”) a fronte della dimostrazione dell'invio delle raccomandate era onere della parte ricorrente dimostrare di essersi trovato in condizioni di impossibilità di ricezione delle prefate comunicazioni, condizioni di carattere “oggettivo” e non riconducibili a propria colpa o negligenza.
Parte resistente si è invece astenuto dal dare seguito a tale prova, non avendo lo stesso nemmeno contestato – se non genericamente – la circostanza dell'avvenuta consegna dei plichi, né dimostrato, ad esempio, un mutamento dell'indirizzo anagrafico di residenza che ne avrebbe cagionato, del tutto incolpevolmente da parte sua, il mancato recapito.
Deve pertanto ritenersi dimostrata, secondo adeguato coefficiente probatorio legale (prova per presunzioni), la circostanza che le missive di contestazione disciplinare siano pervenute effettivamente e tempestivamente a conoscenza del destinatario/parte ricorrente.
Orbene, passando al contenuto di tali contestazioni disciplinari deve osservarsi che parte resistente ha fornito la dimostrazione, con sufficiente grado di certezza, che il ricorrente si sia assentato dal proprio turno di lavoro nei giorni (numerosi e consecutivi) indicati nelle missive di contestazione in parola.
Anche se non sono stati forniti elementi documentali, quali prospetti di rilevazione di presenze elettroniche ovvero cartacee, dal contenuto della prova testimoniale in atti emerge che effettivamente il ricorrente – in corrispondenza agli ultimi periodi dal rapporto, e precisamente a partire dal
27 novembre 2021 e fino al 27 dicembre 2021 e dal 4 gennaio all'11.1.2022
– non si era recato al lavoro presso il parcheggio del presidio ospedaliero
“Santa Maria delle Grazie” senza fornire giustificazione di sorta (malattia, permesso, ferie o quant'altro).
La assenza dal lavoro del ricorrente in tale periodo, difatti, risulta chiaramente riportata nelle dichiarazioni rese dal teste (cfr. in atti: CP_2
“…Il rapporto di lavoro del ricorrente con la cooperativa arrivò col tempo a deteriorarsi anche perché lo stesso voleva assumere un ruolo di maggiore preminenza all'interno della cooperativa mentre era un semplice operaio come gli altri. Ricordo di avere visionato alcune registrazioni delle telecamere che la cooperativa mi fece vedere, nelle quali si vedeva che il e i figli mettevano nelle tasche il danaro che era nella cassa per il Parte_1
cambio di monete per coloro che parcheggiavano. Dopo la visione di questi filmati cercai di fargli capire l'errore che stava commettendo e lo feci avvertire tramite mio figlio che la cooperativa mi aveva fatto visionare il video in cui il figlio in sua presenza sottraeva denaro dalla cassa. Ricordo che invece lui si mostrò disinteressato all'avvertimento che gli avevo dato non dandogli alcun peso. Per questa situazione avvenne un incontro con un supervisore dell'azienda e il ricorrente;
il ricorrente non ammise le proprie responsabilità e disse che, per orgoglio, si sarebbe astenuto dall'andare a lavorare. Il supervisore avrebbe voluto chiudere un occhio, ma di fronte all'atteggiamento del ricorrente gli disse che avrebbe subito le conseguenze del non recarsi a lavoro. Da quel momento le sue assenze ingiustificate hanno costituito il motivo per cui lo stesso è stato poi licenziato. Anche io mi trovai mi trovai alla presenza di un sindacalista a Controparte_5
parlare con il ricorrente, cercando di convincerlo a tornare a lavorare.
Tuttavia, lo stesso mantenne la sua posizione attribuendola ad una motivazione di orgoglio personale. Per quanto mi risulta non vi erano motivi di astio da parte della cooperativa nei confronti del ricorrente anzi in più occasioni gli esponenti della stessa hanno cercato di parlargli per “riportarlo sulla retta via” ), dichiarazioni che appaiono peraltro arricchite di ulteriori e significativi particolari;
inoltre, si osserva che dal documento costituito dalla schermata relativa alle assenze per malattia risultano coperti da CP_3
certificati medici solo alcuni periodi sia precedenti che successivi a quelli innanzi riportati (cfr. in prod. Coop). A fronte delle allegazioni di parte resistente ed alla espressa indicazione di tali periodi di assenza, il ricorrente, di contro, non è stato in grado di fornire alcuna prova contraria, né di natura documentale che orale, dalla quale potersi desumere che in quelle specifiche giornate egli si era invece astenuto legittimamente dal lavoro in base ad un titolo ben determinato (ferie, permessi, malattia ecc).
Deve pertanto concludersi per la sussistenza del motivo posto a fondamento del recesso datoriale e costituito da plurime assenze ingiustificate dai turni lavorativi da parte del ricorrente cadute proprio nell'arco temporale innanzi indicato, attesa la univoca natura disciplinare di tali mancanze (cfr. anche
CCNL in atti).
La domanda di impugnativa del licenziamento va pertanto rigettata.
Quanto alle richieste differenze retributive, va innanzitutto rilevato che l'espletata istruttoria ha consentito di accertare che l'orario di lavoro svolto dal non corrisponde a quello originariamente allegato in ricorso, Parte_1
né a quello risultante dalla mera documentazione prodotta dalla parte resistente;
di contro, attingendo dalle dichiarazioni testimoniali - nel loro complesso - è emerso che il lavoratore ha seguito un orario di lavoro di otto ore giornaliere per tre giorni settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì), e precisamente dalle ore 9.00 alle 17.00, durante l'intero periodo
(2018/2022).
A tal proposito, trattandosi di circostanze in contrasto con le allegazioni e le documentazioni fornite dalle parti, occorre richiamare le dichiarazioni in proposito rese dai testimoni ammessi. Entrambi i testi e , figli del ricorrente ed a loro Testimone_1 Testimone_2
volta ex dipendenti della società resistente, sul punto hanno riferito quanto segue:
“…Nei giorni disparì (lunedì mercoledì e venerdì) lavorava dalle ore 09,00 alle ore 17,00. Lo stesso aveva la postazione presso una guardiola posta all'ingresso del parcheggio, ma poteva spostarsi anche presso la guardiola dell'altro parcheggio afferente al pronto soccorso se vi erano comunicazioni o altre incombenze che doveva svolgere. Nei giorni di martedì e giovedì di ciascuna settimana mio padre si recava con il sig. ed un CP_2
altro membro della cooperativa presso altri parcheggi situati nelle adiacenze di altri ospedali per cercare di ottenere l'affidamento alla cooperativa di altri appalti di servizi… In tale due giornate non aveva un orario fisso nel quale effettuava lo svolgimento della sua attività bensì variabile a seconda delle loro esigenze” ( ud. 16.5.2023); “…Mio padre lavorava nei Testimone_1
giorni dispari dalle 09,00 alle 17,00. …(omissis) Nelle giornate di martedì e giovedì mio padre, insieme al rappresentane della cooperativa e al sig.
, che era un altro rappresentante del personale, si recava ad effettuare CP_2
dei sopralluoghi presso altri siti ospedalieri;
non so di quali siti ospedalieri si tratti. Ciò avveniva al fine di cercare di acquisire ulteriori incarichi per i servizi di parcheggio. Per quanto riguarda tali sopralluoghi essi avvenivano il martedì ed il giovedì, ma non sempre. Quando non si recava a fare sopralluoghi, mio padre nei giorni di martedì e giovedì effettuava i suoi turni presso la guardiola dell'ospedale oppure si recava all'esterno a fare commissioni sempre nell'interesse della cooperativa…” ( ud. Testimone_2
5.12.2023). Per quanto concerne i testi di parte resistente, gli stessi invece non hanno potuto riferire circostanze precise sugli orari di lavoro del ricorrente, limitandosi a dichiarare quanto segue:
“…Il era anche lui dipendente della cooperativa resistente ma Parte_1
ricordo che lo stesso non lavorava assiduamente con gli orari così come li avevo io, ma si recava presso il parcheggio gestito dalla cooperativa solo una volta ogni tanto. Invece io avevo un impegno contrattuale di dieci ore settimanali che veniva articolato a seconda delle mie condizioni di salute alternativamente: durante la giornata del sabato e della domenica per cinque ore ciascuna, oppure in due ore giornaliere dal lunedì al venerdì. I Parte_1
non lavorava, invece né con i miei turni né con i turni fissi di lavoro;
le uniche volte in cui lo stesso era presente presso il parcheggio erano le giornate in cui io mi recavo con la mia automobile a prelevarlo perché abitavamo nelle vicinanze…” ( , verb. ud. 5.12.2023) CP_2
“…Il è stato un mio collega alle dipendenze della cooperativa Parte_1
resistente. Il ricorrente aveva mansioni analoghe alle mie, cioè era addetto alla sosta a pagamento. Lo stesso lavorava con orari diversi dai miei: io lavoravo 6 ore al giorno per 3 giorni settimanali inserito in turni, cioè o dalle
07 alle 13 o dalle 13 alle 19. Tali turni erano stabiliti settimanalmente e cambiavano a rotazione. Io e il ricorrente non abbiamo mai lavorato inseriti nello stesso turno presso lo stesso parcheggio. Ricordo che il ricorrente lavorava all'incirca due ore al giorno, ma come ho appena detto, mentre uno era destinato ad un parcheggio, l'altro ad un altro parcheggio. Non mi risulta che il ricorrente avesse un ruolo di coordinatore. Vedevo solo saltuariamente il ricorrente al momento in cui entrambi montavamo nel turno di lavoro e andavamo a firmare il registro per l'ingresso al lavoro. Ricordo che il ricorrente lavorava solo un paio di ore al giorno e lo stesso fruiva di una pensione…” ( verb. ud. 5.12.23). Testimone_3
Da quanto innanzi evidenziato, pertanto, deve desumersi che le allegazioni di parte ricorrente circa lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative secondo la costante scansione di 40 ore settimanali per tutta la durata del rapporto non sono state suffragate da prove idonee.
In particolare, si osserva che le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente con riguardo alle attività rese dal nelle giornate di martedì e giovedì Parte_1
appaiono del tutto vaghe e generiche, senza alcuno specifico contenuto, di incerta riconducibilità ad una attività lavorativa vera e propria, nonché sfornite di ogni concreta delimitazione temporale.
Al di là delle documentazioni in atti e delle rivendicazioni di parte ricorrente, il quadro che emerge dall'istruttoria induce invece ad affermare che vi sia stata una durata della prestazione lavorativa da contenersi entro le
24 ore settimanali, in corrispondenza a quanto riferito – per cognizione diretta – dai testimoni innanzi citati.
In secondo luogo, con riguardo alle mansioni espletate dal ricorrente ed al loro concreto inquadramento contrattuale, l'istruttoria non ha consentito – anche a tale riguardo – di fornire una rappresentazione dei fatti univoca e convincente, atteso l'esito contraddittorio della prova sul punto.
Ed invero, mentre i figli del ricorrente e hanno Testimone_1 Testimone_2
accennato, nel corso delle deposizioni, a mansioni di generico coordinamento del personale costituito dai parcheggiatori della cooperativa
(“…Mio padre aveva la funzione di responsabile e cioè formava i turni di lavoro su base settimanale e si occupava anche della predisposizione dei turni di ferie per il mese di agosto. Era lui che dialogava con gli amministratori della cooperativa, trasmettendo tutti i prospetti che venivano formati settimanalmente in ordine ai turni di servizio nonchè il piano ferie.
In caso di eventi particolari che potevano accadere sul luogo di lavoro, noi parcheggiatori dovevamo riferire a mio padre in quanto era il nostro responsabile. Oltre a mio padre vi era anche un altro responsabile del parcheggio di Santa Maria delle Grazie, tale ”; “…Il Persona_5
ricorrente, cioè mio padre, aveva mansioni di responsabile e curava la formazione dei turni lavorativi dei parcheggiatori insieme al sig. CP_2
e insieme al sig . Mio padre per tre giorni alla
[...] Persona_1
settimana, cioè nei giorni dispari, svolgeva la sua attività di responsabile presso la guardiola del parcheggio di Santa Maria delle Grazie. Durante
l'orario di lavoro poteva anche spostarsi presso l'altra guardiola che si trovava all'ingresso di un'altra area di parcheggio sempre dislocata presso il piazzale del presidio ospedaliero..” cfr. verbali e , Tes_1 Controparte_6
senza tuttavia attribuire alcuna concreta posizione di controllo e sovraordinazione gerarchica allo stesso, ma di semplice generica collaborazione di tipo organizzativo, gli altri due testimoni hanno invece smentito anche tale ricostruzione, affermando che il ricorrente aveva sempre svolto mansioni di operatore addetto al parcheggio (“…Il ricorrente aveva mansioni analoghe alle mie, cioè era addetto alla sosta a pagamento” teste “…Il aveva mansioni analoghe alle mie e cioè si Tes_3 Parte_1
occupava del macchinario per il pagamento del parcheggio, di cambiare i rotoli per la stampa degli scontrini oppure effettuava il controllo sugli accessi stando nel botteghino posto all'uscita del parcheggio. Il ricorrente non svolgeva attività di coordinatore degli altri addetti al parcheggio;
anzi ricordo che proprio perché veniva a lavorare in maniera così poco assidua era mal visto dal restante personale…” dich. teste ). CP_2
Sotto il profilo della attendibilità, inoltre, deve poi rilevarsi che i testi di parte ricorrente sono legati da vincoli di stretta parentela con il ricorrente e che risultano essere stati promotori di analoghe rivendicazioni giudiziali nei confronti della Cooperativa, laddove quelli di parte resistente sono dipendenti o ex dipendenti della stessa, rispetto ai quali non risultano evidenziate particolari ragioni di interesse per le sorti del giudizio in favore dell'una o dell'altra parte.
Orbene, facendosi richiamo al contenuto delle declaratorie contrattuali di inquadramento e di quelle rivendicate dal ricorrente, emerge quanto segue.
Nel VI Livello - riconosciuto al - vengono inseriti Parte_1
“..i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche o lavoratori che posseggono requisiti e conoscenze professionali superiori che vengono evidenziate nella loro produttività che si determina in rapporto alla loro capacità ed autonomia organizzativa e relazionale e nella loro capacità di saturare la loro prestazione lavorativa, a titolo esemplificativo:
- promoter e merchandiser e allestitori senza specializzazione,
- addetti agli affari generali,
- training support,
- imballatori,
- conducenti di moto e furgoni,
- fattorino, usceri, custodi, portieri
- operai comuni. Per i lavoratori neo assunti è una categoria di passaggio che può durare fino a 18 mesi per passaggio al livello superiore e durare 24 mesi per eventuale passaggio quarto livello.».
Al II livello rivendicato in via principale dal ricorrente invece appartengono
«… Lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguate esperienze ed i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e teorico-pratica;
- Capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
- Contabile con mansioni di concetto;
- Segretario di direzione con mansioni di concetto;
- Spedizioniere con mansioni di concetto;
- Specialista di controllo di qualità;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione».
Orbene sulla scorta delle risultanze della prova testimoniale appare evidente la totale estraneità delle mansioni esercitate in concreto dal ricorrente e le più elevate “mansioni di concetto o prevalentemente tali…”, le “particolari conoscenze tecniche” e le “adeguate esperienze”, nonché le “…condizioni di autonomia operativa” nello svolgimento di “… lavori che comportano specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e teorico-pratica”- Di tali caratteristiche della prestazione afferente il livello II non risulta di contro essere stato comprovato alcunchè.
Ne deriva pertanto il rigetto della pretesa formulata in via principale dal ricorrente.
In via subordinata il lavoratore ha poi richiesto il riconoscimento di mansioni superiori afferenti al III, IV ovvero V livello del CCNL di settore, delle quali vengono di seguito riportate le relative declaratorie
«III Livello
Appartengono a questo livello:
- Lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti;
- Incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare date e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali e bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
- Formatore specializzato senior;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione».
«IV Livello
Appartengono a questo livello:
- Lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste specifiche conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche; - Impiegato amministrativo di natura non complessa;
- Controllore di settore tecnico di centro di elaborazione dati;
- Coordinatore addetto al controllo attività di natura non complessa;
- Macellaio specializzato provetto;
- Traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
- Magazziniere anche con funzioni di vendita;
- Indossatrice;
- Formatore specializzato junior;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione».
Le medesime considerazioni svolte a proposito dell'impossibilità di inquadramento del ricorrente nel II livello possono essere ripetute anche con riguardo ai due livelli appena menzionati, in quanto essi con tutta evidenza richiedono lo svolgimento di attività di concetto – anche operativamente autonome – e /o maggiormente qualificate di quelle riconducibili, in concreto, al ricorrente ed allegate in ricorso.
Appare di contro riconoscibile alla parte ricorrente il superiore inquadramento nel V livello contrattuale, in quanto i compiti dallo stesso svolti in via continuativa nel corso del rapporto appaiono del tutto aderenti a tale profilo e categoria di inquadramento;
ed invero:
«V Livello
Appartengono a questo livello:
- Lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - Promoter, merchandiser e allestitori;
- Addetto al servizio sosta e custodia;
- Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, supermercati ed esercizi similari);
- Addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di pezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci;
- Addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);
- Addetto alla somministrazione di alimenti e bevande;
- Addetto agli affari generali legati ai flussi di mercato;
- Formatore non specializzato;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione».
D'altro canto, va rilevato che la declaratoria di VI livello assegnata al non differisce, nelle linee generali, da quella superiore di V livello, Parte_1
richiedendo anch'essa “il possesso di semplici conoscenze pratiche”; tuttavia quest'ultima tiene in espressa considerazione la figura professionale di
Addetto al servizio sosta e custodia , ritenuta evidentemente dalle parti sociali come maggiormente qualificata rispetto a quella del semplice custode o portiere.
Di qui il diritto del ricorrente all'inquadramento in tale superiore livello, nonché alle conseguenti differenze economiche. In punto di quantificazione delle stesse parte ricorrente ha depositato appositi conteggi, riformulati secondo le coordinate indicate dal giudicante
(cfr. in atti).
Vanno in proposito prescelti, ai fini che qui occupano, quelli compilati tenendo conto della prestazione oraria settimanale pari a 24 ore, così come emersa dalla istruttoria condotta sul punto (cfr. supra).
Risulta pertanto dovuta al ricorrente, a titolo di differenze retributive dovute a ricalcolo delle competenze – per emolumenti diretti ed indiretti – secondo il superiore parametro contrattuale riconosciuto, la complessiva somma di euro 5.147,08 al lordo delle ritenute di legge, di cui euro 2.781,15 a titolo di
TFR (cfr. conteggi analitici in atti).
Tali conteggi appaiono correttamente effettuati, per cui possono qui essere interamente recepiti, oltre a non essere stati espressamente contestati.
La società va pertanto condannata al pagamento di quanto innanzi indicato in favore della parte ricorrente, e tale somma deve essere maggiorata dell'importo degli interessi legali e rivalutazione annua secondo indici
ISTAT dalla data di scadenza delle singole poste creditorie al soddisfo.
Le spese di lite attesa la parziale, reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione reiette e/o disattese così provvede:
a) Rigetta la domanda di impugnativa del licenziamento;
b) In parziale accoglimento della domanda relativa alle differenze retributive, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 5.147,08 al lordo delle ritenute di legge, di cui euro 2.781,15 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data di scadenza dei crediti all'effettivo soddisfo;
c) Compensa tra le parti le spese di lite
Napoli, 30 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Elmino