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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2024, n. 43168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43168 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da CC NC nato in [...] il [...] CC UG nato in [...] il [...] ZI AU nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 16 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NA AG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentite le conclusioni degli avv. Stefano Bighellini e Paolo Mario Giudici che hanno insistito nei motivi di ricorso in difesa di CO IN e CO GG, censurando le considerazioni della pubblica accusa. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 20 Marzo 2023 dal Tribunale di Monza che ha affermato la responsabilità di LI UR, CO IN e CO RU in ordine a condotte illecite di natura tributaria e di riciclaggio, realizzate in forma organizzata attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di società cartiere anche operanti all'estero. Penale Sent. Sez. 2 Num. 43168 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 08/10/2024 2.Avverso detta sentenza propongono ricorso gli imputati . 3.CO IN e CO RU, imputati per il reato di autoriciclaggio, per il reato associativo e per diversi reati fine, con atti distinti dal contenuto sovrapponibile, deducono: 3.1 Violazione di legge in tema di configurazione del reato di autoriciclaggio di cui all'articolo 648 ter cod.pen., come diversamente qualificata la condotta di cui al capo 169 della rubrica, in quanto la Corte avrebbe omesso di valutare compiutamente le censure mosse dalla difesa con l'atto di appello e non avrebbe verificato se i fatti contestati fossero idonei ad integrare la fattispecie contestata. Osservano i ricorrenti che il servizio di cosiddetto "spallonaggio", finalizzato alla retrocessione delle somme frutto delle violazioni tributarie e delle distrazioni, faceva sin dall'inizio parte del piano criminoso e dell'accordo illecito fra le parti e costituiva sviluppo naturale dei reati fiscali e della falsa fatturazione , e per questo era stato previsto un compenso con una commissione prestabilita. Ne consegue che il contestato sodalizio associativo, attribuito anche ai due imputati, costituisce l'unica attività da loro posta in essere, e le condotte riciclatorie che sono indicate come reati fine sono l'in sè del reato associativo. Il reato di autoriciclaggio sarebbe, pertanto, assorbito da quello di associazione a delinquere, posto che la retrocessione delle somme pagate a fronte di false fatture, previa decurtazione della commissione, è condotta rientrante nel "servizio già garantito" dall'associazione a delinquere contestato nel capo sub 1). Osserva, poi, la difesa che manca la prova della alterità del cosiddetto riciclatore rispetto all'autore del reato presupposto, indispensabile requisito per riconoscere la sussistenza del reato di riciclaggio. 2.2 Carenza e contraddittorietà della motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante di transnazionalità prevista dall'art. 61 bis cod. pen. in quanto la Corte ha ritenuto applicabile la circostanza suindicata ai reati consumati dai membri di un'associazione per delinquere, sebbene ricorra immedesimazione tra costoro e i membri del gruppo criminale transnazionale e si è limitata a richiamare un orientamento della Suprema Corte (sentenza 10116 del 2020), sulla scorta del quale tale aggravante può trovare applicazione ai reati fine consumati dai membri di un'associazione per delinquere, anche nel caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale. Ma la questione della coincidenza dei membri dell'associazione semplice con quelli del gruppo transnazionale non è stata affrontata dalla Corte di appello, mentre la pronunzia delle Sezioni unite Adami sembra affermare il contrario e cioè la necessità che i due sodalizi siano del tutto differenti anche in relazione ai reati fine. 2.3 Violazione dell'art. 12 bis decreto legislativo 74/2000 e dell'art. 322 ter cod. pen. in quanto è prevista la confisca del profitto e del prezzo dei reati contestati e la commissione dovuta è stata calcolata nel 2% degli importi indicati nelle fatture ritenute false, in quanto questa percentuale costituisce il compenso versato agli odierni imputati dagli utilizzatori delle fatture per il servizio reso. 2 I giudici di merito nel disporre la confisca non hanno effettuato alcuna distinzione tra beni societari e beni personali degli imputati, mentre la Suprema Corte a Sezioni unite, con la sentenza n.10561, Gubert, del 30/1/2014, ha affermato che può essere disposta la confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter cod.pen. sui beni dell'ente, solo nel caso in cui questi sia privo di autonomia e rappresenti uno schermo dietro il quale l'imputato agisca come effettivo titolare dei beni. Di conseguenza, in assenza dei presupposti di legge, la confisca per equivalente deve essere revocata. 2.4 Con il quarto motivo i ricorrenti eccepiscono la prescrizione di parte delle condotte contestate ai capi 2 e 8 della rubrica e relative alla violazione di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000. 3.AU ZI, imputato per il delitto associativo contestato al capo 1, per i delitti fine contestati ai capi 17,20 e 21 e per il delitto di autoriciclaggio di cui al capo 169, deduce: 3.1 violazione dell'art. 648 ter.1 cod.pen. e mancanza di motivazione in ordine alle doglianze difensive sollevate con l'atto d'appello in relazione al reato di autoriciclaggio di cui al capo di imputazione n. 169, per non avere esplicitato il ruolo del LI nei reati presupposto. Osserva il ricorrente che a LI si addebita di avere contribuito al reato associativo gestendo la contabilità e la fatturazione e predisponendo la documentazione a corredo delle società ungheresi, ma, nonostante le specifiche censure mosse con il gravame, la Corte non avrebbe esposto il contributo di LI alle appropriazioni indebite, presupposto della condotta di autoriciclagg io. 3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della condotta di autoriciclaggio poiché non vi è prova che l'imputato avesse contezza della provenienza delittuosa del denaro da presunte appropriazioni indebite. La Corte ha respinto tale doglianza con motivazione giuridicamente errata e manifestamente illogica in quanto ha fondato la colpevolezza su elementi di natura indiziaria e, in particolare, ha valorizzato il tenore di una conversazione con il personale amministrativo della ditta Vivai ST e ne ha desunto l'inserimento nel complesso sistema criminoso ideato dai FR CO;
così facendo si è avvalso di una presumptio de praesumpto e ha utilizzato un fatto ignoto per risalire ad altro fatto ignoto. 3.3 Vizio di motivazione in ordine alle doglianze difensive sollevate con l'atto di appello in ordine al ruolo del LI nell'ambito del reato associativo contestato al capo 1 della rubrica. Osserva il ricorrente che con l'appello la difesa aveva evidenziato che LI non aveva mai fatto parte della presunta associazione e si relazionava esclusivamente con il correo BA, amministratore di diritto delle società ungheresi, come emerge dalle captazioni telefoniche, mentre non risultano rapporti rilevanti con ulteriori membri di spicco dell'associazione e con i , )9 3 FR CO. Inoltre, LI non sapeva di contribuire materialmente al programma di una associazione per delinquere e non aveva contezza di chi effettuava i bonifici. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla insussistenza dell'elemento soggettivo dell'imputato con argomentazioni manifestamente illogiche e con formulat di rito che omettono di rispondere ai rilievi difensivi. 3.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle doglianze difensive sollevate in merito al ruolo di organizzatore del sodalizio attribuito al LI. La difesa aveva sottolineato che l'apporto del LI non era stato decisivo ed anche la prima sentenza escludeva l'essenzialità del contributo offerto dall'imputato alla presunta associazione;
l'apporto del LI quale professionista non era essenziale ed egli era privo di autonomia decisionale in quanto era un esecutore degli ordini di BA. L'assunto difensivo del ruolo di mero partecipe del LI nell'associazione criminosa era stato inoltre avallato dallo stesso GIP in sede di applicazione della misura cautelare, ma nonostante detti elementi la Corte ha respinto la doglianza difensiva con una frase di stile, sostenendo che LI era un soggetto chiave che aveva determinato l'espansione e l'utilizzo di strumenti societari esteri. La Corte ha in sostanza omesso di confrontarsi con le doglianze riguardo alla qualifica di organizzatore in seno all'associazione attribuita al LI. 3.5 Violazione di legge in ordine al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d. Igs. 74/2000 contestato al capo n. 17 dell'imputazione. La difesa aveva osservato che LI, in quanto amministratore di fatto delle società ungheresi, era il destinatario e non l'emittente delle fatture e l'art. 9 del decreto citato stabilisce che colui che emette le fatture per operazioni inesistenti non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 2 del medesimo decreto, sicché l'imputato avrebbe, al più, potuto rispondere di quest'ultimo reato. La ratio della norma è quella di evitare che vi possano essere duplicazioni di sanzioni penali e la Suprema Corte ha affermato che è possibile ritenere il destinatario della fattura falsa concorrente nel delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 e quindi non punibile ai sensi dell'art.2, solo se le false fatture non siano poi state utilizzate per abbattere l'imponibile della società destinataria dei documenti fiscali falsi. 3.6 Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al ruolo di amministratore di fatto attribuito all'imputato ai capi di imputazione n. 20 e 21 in quanto dominus delle società ungheresi che avrebbero emesso fatture false verso società cartiere riconducibili ai CO. Osserva il ricorrente che da plurime captazioni telefoniche,già riportate nella parte motiva della sentenza di primo grado,emerge il ruolo subalterno dell'imputato che non era amministratore di fatto, ma si limitava a dare esecuzione alle indicazioni ricevute da BA o da altri individui. f\? 4 Ciò nonostante la Corte ha confermato tale ruolo di amministratore di fatto fornendo al riguardo una motivazione contraddittoria e logica. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili poiché proposti per motivi in parte non specifici e in parte manifestamente infondati. 1.IC CO IN e CO GG 1.1 La prima censura è manifestamente infondata, poiché il delitto di autoriciclaggio non può ritenersi assorbito dal reato associativo, in quanto l'art. 416 cod.pen. è un delitto contro l'ordine pubblico e la disposizione sanziona la pericolosità e maggiore riprovevolezza dell'accordo criminoso stabilmente assunto e realizzato in forma organizzata;
detto sodalizio non produce profitti economici, che vengono realizzati attraverso la consumazione dei reati fine. Il motivo di ricorso è anche inconducente, poiché nel caso in esame ai CO è stato addebitato l'autoriciclaggio, sicchè i predetti sono stati correttamente ritenuti partecipi del reato presupposto, costituito non dal delitto associativo, ma dai reati di appropriazione indebita realizzati attraverso le false fatturazioni, come bene ha spiegato la Corte di appello nella sentenza impugnata. 1.2 La seconda censura è manifestamente infondata. Ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 61-bis cod. pen., è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato operante in più stati esteri, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di un'organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale. (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023 Ud. (dep. 29/01/2024) Rv. 285702 - 02) Inoltre, è sufficiente che le attività illecite siano realizzate in diversi Stati e che all'estero possa trovarsi anche uno soltanto dei componenti del gruppo, chiamato a svolgere un'attività essenziale per la perpetrazione degli illeciti, in quanto sono le attività criminali consumate in più di uno Stato che qualificano come transnazionale il gruppo criminale. (Sez. 2 n. 11957 del 27/01/2023, Rv. 284445 - 01) La circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. (Sez. 2, n. 5241 del 15/10/2020 Ud. (dep. 10/02/2021 ) Rv. 280645 - 02) Nel caso in esame le società estere, operanti in Ungheria, Bulgaria, Spagna, Slovacchia e Slovenia, venivano gestite e utilizzate dai ricorrenti e dagli altri sodali per realizzare il 5 programma criminoso e in particolare per emettere false fatturazioni per operazioni inesistenti e per ricevere bonifici di denaro, frutto di distrazioni, che veniva poi fatto rientrare nel territorio italiano attraverso canali non tracciabili. L'operatività delle società estere era gestita da entrambi i ricorrenti nell'interesse dell'intero sodalizio, che aveva la sua base operativa in Italia. 1.3 La terza censura è manifestamente infondata. I giudici hanno fatto corretta applicazione della normativa in materia, per come interpretata dalla Suprema Corte, secondo cui : la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, RV 282037); in tema di reati tributari, ha natura di confisca diretta quella disposta, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, posto che tali somme costituiscono, comunque, profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte. (Sez. 3, n. 50320 del 10/11/2023, Alborghetti, RV 285624). La censura è anche inconducente, poiché, come correttamente evidenziato a pag. 17 dell'impugnata sentenza, è stata disposta la confisca diretta delle somme rinvenute nella disponibilità delle società e, solo in subordine, la confisca per equivalente nei confronti dei soggetti amministratori delle società, entrambe pienamente legittime. 1.4 Non ricorrono i presupposti per ritenere che parte delle condotte costituenti violazioni fiscali si siano prescritte prima della sentenza di appello E infatti in tema di reati tributari, in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura, pure se l'emissione sia avvenuta ad opera dell'imputato, nella veste di legale rappresentante di società diverse, dovendosi fare riferimento, ai fini dell'unificazione in un medesimo reato dell'emissione di più fatture, non tanto all'identità del responsabile- persona fisica, quanto a quella del soggetto-contribuente cui l'emissione è imputabile (Sez. F, n. 34824 del 08/08/2023,Turturro, Rv. 285095 - 02) Trova inoltre applicazione nella specie il regime prescrizionale introdotto dall'art. 17, co.
1-bis d.lgs. 74/2000, entrato in vigore il 17.9.2011, che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione per i reati tributari (tra i quali anche quello di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000), portando a dieci 6 anni il termine massimo, considerati gli atti interruttivi, termine decorrente dal giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione fiscale. La censura è comunque generica poiché i ricorrenti non hanno indicato le sospensioni del termine di prescrizione intervenute nel corso del giudizio, mentre dalla lettura dei dispositivi delle due pronunzie di merito emerge che i termini delle misure cautelari, e conseguentemente di decorrenza della prescrizione, sono stati sospesi per non meno di 180 giorni complessivi. In considerazione dell'inammissibilità dei ricorsi, non potrebbe comunque tenersi conto della prescrizione eventualmente maturata dopo la data della sentenza di appelloA(Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 0). 2.Ricorso LI 2.1 n primo motivo è generico perché reiterativo in quanto il GUP, prima, e la Corte di appello, dopo, hanno reso articolata ed esaustiva motivazione in ordine ai reati fine contestati al LI e al suo ruolo nell'ambito dell'organizzazione criminosa promossa dai FR CO, precisando che questi aveva attivato le società estere e predisponeva le false fatture di tali società, nella piena consapevolezza dell'inesistenza delle operazioni sottostanti e del complesso meccanismo attraverso il quale si i clienti utilizzavano dette fatture per distrarre le somme di denaro e consumare reati fiscali. La censura è anche carente di interesse poiché al ricorrente è stato contestato il delitto di riciclaggio e addebitato quello di autoriciclaggio e l'eventuale accoglimento della censura comporterebbe una riqualificazione giuridica del fatto come riciclaggio, reato punito con pena più grave. 2.2 Le censure relative al dolo dell'imputato in ordine al reato di autoriciclaggio sono generiche perché reiterative, poiché i giudici di merito hanno bene argomentato in merito alla consapevolezza da parte del LI della provenienza illecita delle somme ricevute e restituite ai committenti. Non va peraltro trascurato che dalla sentenza del GUP (vedi pag. 441) emerge che UR LI con memoriale del 5 dicembre 2022, ha sostanzialmente ammesso gli addebiti e, pur nel tentativo di ridimensionare il proprio ruolo, ha riconosciuto di avere acquisito gradualmente piena consapevolezza di essere coinvolto nel giro di fatturazioni false e di avere disposto i bonifici su ordine di BA e di CO GG per conto delle società, pur sapendo che vi era un collegamento non lecito tra questi bonifici e le fatture emesse, e di avere tenuto le scritture contabili sempre su ordine di BA e di CO nella consapevolezza del sistema illecito cui aveva contribuito. Inoltre anche il coimputato BA ha affermato che LI era perfettamente consapevole del complesso meccanismo instaurato per realizzare le condotte illecite. Con tale elemento, di indubbio rilievo probatorio, il ricorrente sembra non confrontarsi. 2.3 n terzo motivo è generico perché reiterativo. 7 9 Dalla conversazione valorizzata in sentenza, con l'impiegata di "Vivai ST", che gli chiede l'emissione di fatture per euro 35.000,00 al fine di abbassare l'utile dell'azienda, emerge non solo la consapevolezza dell'imputato, ma altresì l'attivazione del sistema di FOI a richiesta dei clienti, con poteri di ampia autonomia da parte dell'imputato che non può sostenere di avere ritenuto di interagire in vendite effettive di materiali ferrosi , dato che la società ungherese da lui amministrata era una "cartiera" priva di operatività. La sua consapevolezza dell'illiceità delle condotte in contestazione emerge altresì dalle modalità di tenuta della contabilità di M-trading, di sua competenza, ove si consideri che sono stati rinvenuti numerosi esemplari di CMR delle fatture emesse ancora sigillati, e ciononostante riportanti già i timbri e la firma del vettore e del destinatario, mentre nelle operazioni effettive il mittente della merce non può detenere le attestazioni di ricevuta del destinatario e del vettore. Il provvedimento impugnato ha, poi, descritto il ruolo di organizzatore in seno all'enucleato sodalizio del LI che svolgeva l'attività, indispensabile per il sodalizio stesso, di gestione della contabilità e della fatturazione afferente alle società ungheresi, sui cui conti correnti operava coordinandosi con BA, rilevando, con motivazione tutt'altro che illogica, che l'esclusività del rapporto intrattenuto con BA e l'assenza di rapporti con gli altri associati non vale ad elidere la consapevolezza di agire in seno ad un'organizzazione criminale, operante in un contesto internazionale, nella quale ogni partecipe eseguiva il suo compito o svolgeva un ruolo preciso (nel caso di LI, la fatturazione delle operazioni inesistenti per le società ungheresi e la movimentazione dei veicoli societari), che non presupponeva il necessario contatto o confronto con gli altri partecipi stante l'ampiezza e la diffusione in più territori dell'organizzazione. Ma va rilevato che a prescindere dalla correttezza di queste argomentazioni, le sentenze di merito evidenziano adeguatamente che l'imputato intratteneva rapporti con altri sodali e in particolare si atteneva alle indicazioni ricevute da CO GG e da BA e si coordinava con i coniugi Zaglio, tutti inseriti e partecipi del sistema organizzato. 2.4 La quarta censura è generica e reiterativa poiché la Corte a pagina 23 della sentenza respinge la doglianza difensiva richiamando le considerazioni del GUP e osservando che LI ha svolto un ruolo chiave nell'ambito dell'organizzazione, consentendo l'espansione attraverso la l'attivazione delle società ungheresi, sicchè risulta strutturalmente essenziale all'organizzazione. 2.5 La quinta doglianza costituisce reiterazione del motivo d'appello numero 3, rigettato a pag. 21 della sentenza impugnata, sul rilievo che l'art. 9 vieta la doppia incriminazione dell'utilizzatore di false fatture anche a titolo di emittente, e cioè la contemporanea incriminazione per i reati di cui agli artt.2 e 8 del d. Igs. 74/2000. LI non è mai stato indagato ai sensi dell'art. 2, ma solo ai sensi dell'art. 8, per concorso con CO GG , BA ed altri, nell'emissione di fatture false da parte della società di diritto ceco Moravsky SROT SRO, in favore delle due società ungheresi , di cui lui era amministratore, sicchè il rischio della doppia 8 incriminazione non sussiste. L'imputazione ai sensi dell'art. 8, e non dell'art. 2 decreto cit., è corretta poiché è stata frutto dell'impostazione accusatoria che ha voluto sottolineare il disvalore della condotta di emissione di false fatturazioni, realizzata mediante un meccanismo complesso in cui la società emittente indicata al capo 17 era, al contempo, destinataria di fatture, nell'ambito di una concatenazione di operazioni fittizie, al solo fine di portare a compimento l'evasione. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e reitera la doglianza che non supera il vaglio di ammissibilità perché generica. 2.6 La sesta doglianza è generica in quanto reiterativa delle censure formulate con il quarto motivo di appello, cui la Corte ha fornito esaustiva risposta valorizzando il ruolo del LI nell'ambito delle società cartiere, che emettevano fatture false in base alle indicazioni ricevute dai correi. E' evidente che trattandosi di società non operative se non formalmente, l'amministrazione coincide con la tenuta delle scritture false e con la predisposizione dei documenti richiesti e consiste nel vigilare sui conti e sui flussi di denaro che vengono inviati a fronte di operazioni inesistenti. La doglianza sostanzialmente è volta a sollecitare una diversa lettura degli elementi di prova, univocamente apprezzati dai giudici di merito, che individuano nel ricorrente il dominus di fatto delle società ungheresi . I giudici del merito hanno accertato come l'operatività di M-Trading KFT e di Betametall KFT, nella logica del sistema messo in piedi dai correi , movimentasse sulla carta merci e denaro, sotto la costante, quanto necessaria, verifica dei movimenti bancari da parte del ricorrente, interfacciandosi con BA e CO GG. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalle impugnazioni (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Roma 8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid nte AR EL ellino ER TR
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NA AG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentite le conclusioni degli avv. Stefano Bighellini e Paolo Mario Giudici che hanno insistito nei motivi di ricorso in difesa di CO IN e CO GG, censurando le considerazioni della pubblica accusa. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 20 Marzo 2023 dal Tribunale di Monza che ha affermato la responsabilità di LI UR, CO IN e CO RU in ordine a condotte illecite di natura tributaria e di riciclaggio, realizzate in forma organizzata attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di società cartiere anche operanti all'estero. Penale Sent. Sez. 2 Num. 43168 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 08/10/2024 2.Avverso detta sentenza propongono ricorso gli imputati . 3.CO IN e CO RU, imputati per il reato di autoriciclaggio, per il reato associativo e per diversi reati fine, con atti distinti dal contenuto sovrapponibile, deducono: 3.1 Violazione di legge in tema di configurazione del reato di autoriciclaggio di cui all'articolo 648 ter cod.pen., come diversamente qualificata la condotta di cui al capo 169 della rubrica, in quanto la Corte avrebbe omesso di valutare compiutamente le censure mosse dalla difesa con l'atto di appello e non avrebbe verificato se i fatti contestati fossero idonei ad integrare la fattispecie contestata. Osservano i ricorrenti che il servizio di cosiddetto "spallonaggio", finalizzato alla retrocessione delle somme frutto delle violazioni tributarie e delle distrazioni, faceva sin dall'inizio parte del piano criminoso e dell'accordo illecito fra le parti e costituiva sviluppo naturale dei reati fiscali e della falsa fatturazione , e per questo era stato previsto un compenso con una commissione prestabilita. Ne consegue che il contestato sodalizio associativo, attribuito anche ai due imputati, costituisce l'unica attività da loro posta in essere, e le condotte riciclatorie che sono indicate come reati fine sono l'in sè del reato associativo. Il reato di autoriciclaggio sarebbe, pertanto, assorbito da quello di associazione a delinquere, posto che la retrocessione delle somme pagate a fronte di false fatture, previa decurtazione della commissione, è condotta rientrante nel "servizio già garantito" dall'associazione a delinquere contestato nel capo sub 1). Osserva, poi, la difesa che manca la prova della alterità del cosiddetto riciclatore rispetto all'autore del reato presupposto, indispensabile requisito per riconoscere la sussistenza del reato di riciclaggio. 2.2 Carenza e contraddittorietà della motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante di transnazionalità prevista dall'art. 61 bis cod. pen. in quanto la Corte ha ritenuto applicabile la circostanza suindicata ai reati consumati dai membri di un'associazione per delinquere, sebbene ricorra immedesimazione tra costoro e i membri del gruppo criminale transnazionale e si è limitata a richiamare un orientamento della Suprema Corte (sentenza 10116 del 2020), sulla scorta del quale tale aggravante può trovare applicazione ai reati fine consumati dai membri di un'associazione per delinquere, anche nel caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale. Ma la questione della coincidenza dei membri dell'associazione semplice con quelli del gruppo transnazionale non è stata affrontata dalla Corte di appello, mentre la pronunzia delle Sezioni unite Adami sembra affermare il contrario e cioè la necessità che i due sodalizi siano del tutto differenti anche in relazione ai reati fine. 2.3 Violazione dell'art. 12 bis decreto legislativo 74/2000 e dell'art. 322 ter cod. pen. in quanto è prevista la confisca del profitto e del prezzo dei reati contestati e la commissione dovuta è stata calcolata nel 2% degli importi indicati nelle fatture ritenute false, in quanto questa percentuale costituisce il compenso versato agli odierni imputati dagli utilizzatori delle fatture per il servizio reso. 2 I giudici di merito nel disporre la confisca non hanno effettuato alcuna distinzione tra beni societari e beni personali degli imputati, mentre la Suprema Corte a Sezioni unite, con la sentenza n.10561, Gubert, del 30/1/2014, ha affermato che può essere disposta la confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter cod.pen. sui beni dell'ente, solo nel caso in cui questi sia privo di autonomia e rappresenti uno schermo dietro il quale l'imputato agisca come effettivo titolare dei beni. Di conseguenza, in assenza dei presupposti di legge, la confisca per equivalente deve essere revocata. 2.4 Con il quarto motivo i ricorrenti eccepiscono la prescrizione di parte delle condotte contestate ai capi 2 e 8 della rubrica e relative alla violazione di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000. 3.AU ZI, imputato per il delitto associativo contestato al capo 1, per i delitti fine contestati ai capi 17,20 e 21 e per il delitto di autoriciclaggio di cui al capo 169, deduce: 3.1 violazione dell'art. 648 ter.1 cod.pen. e mancanza di motivazione in ordine alle doglianze difensive sollevate con l'atto d'appello in relazione al reato di autoriciclaggio di cui al capo di imputazione n. 169, per non avere esplicitato il ruolo del LI nei reati presupposto. Osserva il ricorrente che a LI si addebita di avere contribuito al reato associativo gestendo la contabilità e la fatturazione e predisponendo la documentazione a corredo delle società ungheresi, ma, nonostante le specifiche censure mosse con il gravame, la Corte non avrebbe esposto il contributo di LI alle appropriazioni indebite, presupposto della condotta di autoriciclagg io. 3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della condotta di autoriciclaggio poiché non vi è prova che l'imputato avesse contezza della provenienza delittuosa del denaro da presunte appropriazioni indebite. La Corte ha respinto tale doglianza con motivazione giuridicamente errata e manifestamente illogica in quanto ha fondato la colpevolezza su elementi di natura indiziaria e, in particolare, ha valorizzato il tenore di una conversazione con il personale amministrativo della ditta Vivai ST e ne ha desunto l'inserimento nel complesso sistema criminoso ideato dai FR CO;
così facendo si è avvalso di una presumptio de praesumpto e ha utilizzato un fatto ignoto per risalire ad altro fatto ignoto. 3.3 Vizio di motivazione in ordine alle doglianze difensive sollevate con l'atto di appello in ordine al ruolo del LI nell'ambito del reato associativo contestato al capo 1 della rubrica. Osserva il ricorrente che con l'appello la difesa aveva evidenziato che LI non aveva mai fatto parte della presunta associazione e si relazionava esclusivamente con il correo BA, amministratore di diritto delle società ungheresi, come emerge dalle captazioni telefoniche, mentre non risultano rapporti rilevanti con ulteriori membri di spicco dell'associazione e con i , )9 3 FR CO. Inoltre, LI non sapeva di contribuire materialmente al programma di una associazione per delinquere e non aveva contezza di chi effettuava i bonifici. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla insussistenza dell'elemento soggettivo dell'imputato con argomentazioni manifestamente illogiche e con formulat di rito che omettono di rispondere ai rilievi difensivi. 3.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle doglianze difensive sollevate in merito al ruolo di organizzatore del sodalizio attribuito al LI. La difesa aveva sottolineato che l'apporto del LI non era stato decisivo ed anche la prima sentenza escludeva l'essenzialità del contributo offerto dall'imputato alla presunta associazione;
l'apporto del LI quale professionista non era essenziale ed egli era privo di autonomia decisionale in quanto era un esecutore degli ordini di BA. L'assunto difensivo del ruolo di mero partecipe del LI nell'associazione criminosa era stato inoltre avallato dallo stesso GIP in sede di applicazione della misura cautelare, ma nonostante detti elementi la Corte ha respinto la doglianza difensiva con una frase di stile, sostenendo che LI era un soggetto chiave che aveva determinato l'espansione e l'utilizzo di strumenti societari esteri. La Corte ha in sostanza omesso di confrontarsi con le doglianze riguardo alla qualifica di organizzatore in seno all'associazione attribuita al LI. 3.5 Violazione di legge in ordine al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d. Igs. 74/2000 contestato al capo n. 17 dell'imputazione. La difesa aveva osservato che LI, in quanto amministratore di fatto delle società ungheresi, era il destinatario e non l'emittente delle fatture e l'art. 9 del decreto citato stabilisce che colui che emette le fatture per operazioni inesistenti non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 2 del medesimo decreto, sicché l'imputato avrebbe, al più, potuto rispondere di quest'ultimo reato. La ratio della norma è quella di evitare che vi possano essere duplicazioni di sanzioni penali e la Suprema Corte ha affermato che è possibile ritenere il destinatario della fattura falsa concorrente nel delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 e quindi non punibile ai sensi dell'art.2, solo se le false fatture non siano poi state utilizzate per abbattere l'imponibile della società destinataria dei documenti fiscali falsi. 3.6 Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al ruolo di amministratore di fatto attribuito all'imputato ai capi di imputazione n. 20 e 21 in quanto dominus delle società ungheresi che avrebbero emesso fatture false verso società cartiere riconducibili ai CO. Osserva il ricorrente che da plurime captazioni telefoniche,già riportate nella parte motiva della sentenza di primo grado,emerge il ruolo subalterno dell'imputato che non era amministratore di fatto, ma si limitava a dare esecuzione alle indicazioni ricevute da BA o da altri individui. f\? 4 Ciò nonostante la Corte ha confermato tale ruolo di amministratore di fatto fornendo al riguardo una motivazione contraddittoria e logica. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili poiché proposti per motivi in parte non specifici e in parte manifestamente infondati. 1.IC CO IN e CO GG 1.1 La prima censura è manifestamente infondata, poiché il delitto di autoriciclaggio non può ritenersi assorbito dal reato associativo, in quanto l'art. 416 cod.pen. è un delitto contro l'ordine pubblico e la disposizione sanziona la pericolosità e maggiore riprovevolezza dell'accordo criminoso stabilmente assunto e realizzato in forma organizzata;
detto sodalizio non produce profitti economici, che vengono realizzati attraverso la consumazione dei reati fine. Il motivo di ricorso è anche inconducente, poiché nel caso in esame ai CO è stato addebitato l'autoriciclaggio, sicchè i predetti sono stati correttamente ritenuti partecipi del reato presupposto, costituito non dal delitto associativo, ma dai reati di appropriazione indebita realizzati attraverso le false fatturazioni, come bene ha spiegato la Corte di appello nella sentenza impugnata. 1.2 La seconda censura è manifestamente infondata. Ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 61-bis cod. pen., è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato operante in più stati esteri, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di un'organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale. (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023 Ud. (dep. 29/01/2024) Rv. 285702 - 02) Inoltre, è sufficiente che le attività illecite siano realizzate in diversi Stati e che all'estero possa trovarsi anche uno soltanto dei componenti del gruppo, chiamato a svolgere un'attività essenziale per la perpetrazione degli illeciti, in quanto sono le attività criminali consumate in più di uno Stato che qualificano come transnazionale il gruppo criminale. (Sez. 2 n. 11957 del 27/01/2023, Rv. 284445 - 01) La circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. (Sez. 2, n. 5241 del 15/10/2020 Ud. (dep. 10/02/2021 ) Rv. 280645 - 02) Nel caso in esame le società estere, operanti in Ungheria, Bulgaria, Spagna, Slovacchia e Slovenia, venivano gestite e utilizzate dai ricorrenti e dagli altri sodali per realizzare il 5 programma criminoso e in particolare per emettere false fatturazioni per operazioni inesistenti e per ricevere bonifici di denaro, frutto di distrazioni, che veniva poi fatto rientrare nel territorio italiano attraverso canali non tracciabili. L'operatività delle società estere era gestita da entrambi i ricorrenti nell'interesse dell'intero sodalizio, che aveva la sua base operativa in Italia. 1.3 La terza censura è manifestamente infondata. I giudici hanno fatto corretta applicazione della normativa in materia, per come interpretata dalla Suprema Corte, secondo cui : la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, RV 282037); in tema di reati tributari, ha natura di confisca diretta quella disposta, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, posto che tali somme costituiscono, comunque, profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte. (Sez. 3, n. 50320 del 10/11/2023, Alborghetti, RV 285624). La censura è anche inconducente, poiché, come correttamente evidenziato a pag. 17 dell'impugnata sentenza, è stata disposta la confisca diretta delle somme rinvenute nella disponibilità delle società e, solo in subordine, la confisca per equivalente nei confronti dei soggetti amministratori delle società, entrambe pienamente legittime. 1.4 Non ricorrono i presupposti per ritenere che parte delle condotte costituenti violazioni fiscali si siano prescritte prima della sentenza di appello E infatti in tema di reati tributari, in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura, pure se l'emissione sia avvenuta ad opera dell'imputato, nella veste di legale rappresentante di società diverse, dovendosi fare riferimento, ai fini dell'unificazione in un medesimo reato dell'emissione di più fatture, non tanto all'identità del responsabile- persona fisica, quanto a quella del soggetto-contribuente cui l'emissione è imputabile (Sez. F, n. 34824 del 08/08/2023,Turturro, Rv. 285095 - 02) Trova inoltre applicazione nella specie il regime prescrizionale introdotto dall'art. 17, co.
1-bis d.lgs. 74/2000, entrato in vigore il 17.9.2011, che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione per i reati tributari (tra i quali anche quello di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000), portando a dieci 6 anni il termine massimo, considerati gli atti interruttivi, termine decorrente dal giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione fiscale. La censura è comunque generica poiché i ricorrenti non hanno indicato le sospensioni del termine di prescrizione intervenute nel corso del giudizio, mentre dalla lettura dei dispositivi delle due pronunzie di merito emerge che i termini delle misure cautelari, e conseguentemente di decorrenza della prescrizione, sono stati sospesi per non meno di 180 giorni complessivi. In considerazione dell'inammissibilità dei ricorsi, non potrebbe comunque tenersi conto della prescrizione eventualmente maturata dopo la data della sentenza di appelloA(Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 0). 2.Ricorso LI 2.1 n primo motivo è generico perché reiterativo in quanto il GUP, prima, e la Corte di appello, dopo, hanno reso articolata ed esaustiva motivazione in ordine ai reati fine contestati al LI e al suo ruolo nell'ambito dell'organizzazione criminosa promossa dai FR CO, precisando che questi aveva attivato le società estere e predisponeva le false fatture di tali società, nella piena consapevolezza dell'inesistenza delle operazioni sottostanti e del complesso meccanismo attraverso il quale si i clienti utilizzavano dette fatture per distrarre le somme di denaro e consumare reati fiscali. La censura è anche carente di interesse poiché al ricorrente è stato contestato il delitto di riciclaggio e addebitato quello di autoriciclaggio e l'eventuale accoglimento della censura comporterebbe una riqualificazione giuridica del fatto come riciclaggio, reato punito con pena più grave. 2.2 Le censure relative al dolo dell'imputato in ordine al reato di autoriciclaggio sono generiche perché reiterative, poiché i giudici di merito hanno bene argomentato in merito alla consapevolezza da parte del LI della provenienza illecita delle somme ricevute e restituite ai committenti. Non va peraltro trascurato che dalla sentenza del GUP (vedi pag. 441) emerge che UR LI con memoriale del 5 dicembre 2022, ha sostanzialmente ammesso gli addebiti e, pur nel tentativo di ridimensionare il proprio ruolo, ha riconosciuto di avere acquisito gradualmente piena consapevolezza di essere coinvolto nel giro di fatturazioni false e di avere disposto i bonifici su ordine di BA e di CO GG per conto delle società, pur sapendo che vi era un collegamento non lecito tra questi bonifici e le fatture emesse, e di avere tenuto le scritture contabili sempre su ordine di BA e di CO nella consapevolezza del sistema illecito cui aveva contribuito. Inoltre anche il coimputato BA ha affermato che LI era perfettamente consapevole del complesso meccanismo instaurato per realizzare le condotte illecite. Con tale elemento, di indubbio rilievo probatorio, il ricorrente sembra non confrontarsi. 2.3 n terzo motivo è generico perché reiterativo. 7 9 Dalla conversazione valorizzata in sentenza, con l'impiegata di "Vivai ST", che gli chiede l'emissione di fatture per euro 35.000,00 al fine di abbassare l'utile dell'azienda, emerge non solo la consapevolezza dell'imputato, ma altresì l'attivazione del sistema di FOI a richiesta dei clienti, con poteri di ampia autonomia da parte dell'imputato che non può sostenere di avere ritenuto di interagire in vendite effettive di materiali ferrosi , dato che la società ungherese da lui amministrata era una "cartiera" priva di operatività. La sua consapevolezza dell'illiceità delle condotte in contestazione emerge altresì dalle modalità di tenuta della contabilità di M-trading, di sua competenza, ove si consideri che sono stati rinvenuti numerosi esemplari di CMR delle fatture emesse ancora sigillati, e ciononostante riportanti già i timbri e la firma del vettore e del destinatario, mentre nelle operazioni effettive il mittente della merce non può detenere le attestazioni di ricevuta del destinatario e del vettore. Il provvedimento impugnato ha, poi, descritto il ruolo di organizzatore in seno all'enucleato sodalizio del LI che svolgeva l'attività, indispensabile per il sodalizio stesso, di gestione della contabilità e della fatturazione afferente alle società ungheresi, sui cui conti correnti operava coordinandosi con BA, rilevando, con motivazione tutt'altro che illogica, che l'esclusività del rapporto intrattenuto con BA e l'assenza di rapporti con gli altri associati non vale ad elidere la consapevolezza di agire in seno ad un'organizzazione criminale, operante in un contesto internazionale, nella quale ogni partecipe eseguiva il suo compito o svolgeva un ruolo preciso (nel caso di LI, la fatturazione delle operazioni inesistenti per le società ungheresi e la movimentazione dei veicoli societari), che non presupponeva il necessario contatto o confronto con gli altri partecipi stante l'ampiezza e la diffusione in più territori dell'organizzazione. Ma va rilevato che a prescindere dalla correttezza di queste argomentazioni, le sentenze di merito evidenziano adeguatamente che l'imputato intratteneva rapporti con altri sodali e in particolare si atteneva alle indicazioni ricevute da CO GG e da BA e si coordinava con i coniugi Zaglio, tutti inseriti e partecipi del sistema organizzato. 2.4 La quarta censura è generica e reiterativa poiché la Corte a pagina 23 della sentenza respinge la doglianza difensiva richiamando le considerazioni del GUP e osservando che LI ha svolto un ruolo chiave nell'ambito dell'organizzazione, consentendo l'espansione attraverso la l'attivazione delle società ungheresi, sicchè risulta strutturalmente essenziale all'organizzazione. 2.5 La quinta doglianza costituisce reiterazione del motivo d'appello numero 3, rigettato a pag. 21 della sentenza impugnata, sul rilievo che l'art. 9 vieta la doppia incriminazione dell'utilizzatore di false fatture anche a titolo di emittente, e cioè la contemporanea incriminazione per i reati di cui agli artt.2 e 8 del d. Igs. 74/2000. LI non è mai stato indagato ai sensi dell'art. 2, ma solo ai sensi dell'art. 8, per concorso con CO GG , BA ed altri, nell'emissione di fatture false da parte della società di diritto ceco Moravsky SROT SRO, in favore delle due società ungheresi , di cui lui era amministratore, sicchè il rischio della doppia 8 incriminazione non sussiste. L'imputazione ai sensi dell'art. 8, e non dell'art. 2 decreto cit., è corretta poiché è stata frutto dell'impostazione accusatoria che ha voluto sottolineare il disvalore della condotta di emissione di false fatturazioni, realizzata mediante un meccanismo complesso in cui la società emittente indicata al capo 17 era, al contempo, destinataria di fatture, nell'ambito di una concatenazione di operazioni fittizie, al solo fine di portare a compimento l'evasione. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e reitera la doglianza che non supera il vaglio di ammissibilità perché generica. 2.6 La sesta doglianza è generica in quanto reiterativa delle censure formulate con il quarto motivo di appello, cui la Corte ha fornito esaustiva risposta valorizzando il ruolo del LI nell'ambito delle società cartiere, che emettevano fatture false in base alle indicazioni ricevute dai correi. E' evidente che trattandosi di società non operative se non formalmente, l'amministrazione coincide con la tenuta delle scritture false e con la predisposizione dei documenti richiesti e consiste nel vigilare sui conti e sui flussi di denaro che vengono inviati a fronte di operazioni inesistenti. La doglianza sostanzialmente è volta a sollecitare una diversa lettura degli elementi di prova, univocamente apprezzati dai giudici di merito, che individuano nel ricorrente il dominus di fatto delle società ungheresi . I giudici del merito hanno accertato come l'operatività di M-Trading KFT e di Betametall KFT, nella logica del sistema messo in piedi dai correi , movimentasse sulla carta merci e denaro, sotto la costante, quanto necessaria, verifica dei movimenti bancari da parte del ricorrente, interfacciandosi con BA e CO GG. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalle impugnazioni (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Roma 8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid nte AR EL ellino ER TR