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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/06/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 4825/2024, pendente tra
(C.F. n.q. di legale rapp.te pro- Parte_1 C.F._1
tempore della (C.F. e P. IVA ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to Pannunzi Patrizia
ricorrente e
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall' Avv. Sebastiano Cubeddu
resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato, il sig. Parte_1
n.q. di legale rapp.te pro-tempore della ha proposto opposizione, CP_1
chiedendone l'annullamento, avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 01- 002247226 emessa dall' e relativa all'atto di accertamento n. CP_2
.7091.06/10/2021.0091281 del 6.10.2021 riferito all'anno 2019, con il quale gli CP_2
veniva intimato il pagamento dell'importo di € 2.737,50 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali richieste. A sostegno della propria pretesa, riferiva d'aver versato le ritenute in argomento in data 20.10.2022, per un importo pari ad € 1.775,08, per cui nulla sarebbe dovuto a tale titolo.
Si costituiva in giudizio l' , precisando che il versamento dell'importo diffidato CP_2
di cui sopra era stato effettuato dal ricorrente oltre il termine perentorio di tre mesi, ragion per cui, in data 02.07.2024, gli era stata notificata l'ordinanza opposta in giudizio, contenente la sanzione amministrativa per le violazioni accertate.
Affermava, inoltre, che l'atto di accertamento e la relativa ordinanza ingiuntiva sarebbero stati emessi rispettando i termini di prescrizione e decadenza prescritti dalla legge.
A fronte del contenuto della memoria difensiva di parte resistente, il sig. Pt_1
precisava che l'atto di accertamento notificato in data 20.10.2021 era stato emesso senza rispettare il termine decadenziale previsto dall'art. 14 L. 689/1981 che impone, pena l'estinzione dell'obbligazione, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati. Dal momento che le ritenute previdenziali ed assistenziali non versate risalgono all'anno 2019, ne conseguirebbe come il diritto di riscuotere le predette somme si sarebbe già estinto alla data della notifica dell'accertamento; nonostante ciò, il ricorrente aveva provveduto al pagamento spontaneo di quanto dovuto, ma tale pagamento non poteva ritenersi tardivo tanto da comportare anche l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 co. 6 D. Lgs 8/2016, in quanto detta sanzione presuppone la legittimità dell'atto di accertamento.
La causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
La materia delle sanzioni previste in caso di omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, anche del settore agricolo e dei collaboratori coordinati e continuativi, è disciplinata dall'articolo 2, comma 1-bis, del
Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla Legge 11 novembre 1983,
n. 638, e successive modificazioni.
Nello specifico, l'omesso versamento di importi inferiori a € 10.000,00 annui non è più ravvisabile come reato ma viene prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di un importo minimo di € 10.000,00 fino ad un massimo di € 50.000,00; qualora il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro
3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, egli non è passibile di sanzione penale, né di sanzione amministrativa.
Quanto sopra va coordinato con quanto previsto dall'art. 14 della Legge n. 689/1981 secondo il quale la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore e all'obbligato in solido al pagamento della somma dovuta a seguito della violazione stessa mentre qualora ciò non sia possibile la notifica della violazione deve avvenire entro novanta giorni (trecentosessanta per i residenti all'estero) dall'avvenuto accertamento;
diversamente “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti
è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La norma in questione è stata da ultimo modificata dall'art. 23 del decreto lavoro –
DL 48/2023, il quale ha esplicitamente previsto che: “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo
2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualita' oggetto di violazione”.
Ne deriva come il periodo di decadenza previsto dall'art. 14 della legge 689/1981 per la contestazione della violazione rispetto alla data di accertamento della stessa viene fissato, per i periodi dal 1° gennaio 2023, alla fine del secondo anno rispetto a quello in cui l'illecito è stato commesso;
tuttavia, trattandosi di norma che, dilatando il termine ordinario di decadenza, risulta sfavorevole al contribuente, deve ritenersi che la stessa non abbia effetto retroattivo, talchè per gli illeciti riconducibili a periodi precedenti al 1° gennaio 2023 – fattispecie in cui rientra l'odierna controversia - il termine per la notifica dell'accertamento resta quello dei 90 giorni.
Ulteriore questione è quella del dies a quo dal quale computare il termine decadenziale che, pur in assenza di un chiaro dettato normativo, deve essere individuato nel giorno in cui è avvenuto il riscontro della violazione da parte dell' (cfr. Cass. Civ. S. U. 28210/2019); sul punto, l' non prende CP_2 CP_2
posizione, pertanto deve ragionevolmente ritenersi che, nel caso di specie, il termine possa essere individuato all'epoca della scadenza delle ritenute omesse (2019) in quanto si tratta di una violazione automaticamente e facilmente rilevabile dall'ente previdenziale e l'attività di verifica non si può ritenere complessa o con particolari aggravi istruttori da dover richiedere due anni di accertamento.
Tanto premesso, nel caso in esame si evince dagli atti di causa che il ricorrente, pur avendo ricevuto un avviso di accertamento per omissioni contributive relative all'anno 2019 in data 20.10.2021 e, dunque, ben oltre il termine decadenziale di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge 689/1981, non solo ha omesso di impugnare l'atto in questione ma ha, altresì, provveduto al pagamento spontaneo della somma contestata, sebbene a distanza di quasi un anno, con ciò dimostrando acquiescenza;
successivamente, ha impugnato l'ordinanza ingiunzione con la quale l' irrogava CP_2
la sanzione amministrativa per il mancato pagamento nei termini previsti dall'avviso di accertamento, senza contestare l'entità di tale importo o di aver effettuato un pagamento tardivo ma eccependo unicamente il decorso del termine decadenziale per la notifica dell'avviso di accertamento, che avrebbe inficiato la legittimità della successiva ordinanza ingiunzione.
Tuttavia, il ricorrente avrebbe dovuto eccepire i vizi dell'avviso di accertamento impugnando l'atto stesso e non la successiva ordinanza di pagamento, cosa che non è avvenuta in quanto, si ribadisce, il ricorrente ha pagato spontaneamente il proprio debito, benchè oltre il termine previsto, incorrendo così nella sanzione oggetto della presente impugnazione.
L'ordinanza ingiunzione n. 01- 002247226 notificata dall' è, pertanto, legittima. CP_2
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della controversia e della presenza di precedenti difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Tivoli, il 11/06/2025
Il giudice TA IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 4825/2024, pendente tra
(C.F. n.q. di legale rapp.te pro- Parte_1 C.F._1
tempore della (C.F. e P. IVA ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to Pannunzi Patrizia
ricorrente e
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall' Avv. Sebastiano Cubeddu
resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato, il sig. Parte_1
n.q. di legale rapp.te pro-tempore della ha proposto opposizione, CP_1
chiedendone l'annullamento, avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 01- 002247226 emessa dall' e relativa all'atto di accertamento n. CP_2
.7091.06/10/2021.0091281 del 6.10.2021 riferito all'anno 2019, con il quale gli CP_2
veniva intimato il pagamento dell'importo di € 2.737,50 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali richieste. A sostegno della propria pretesa, riferiva d'aver versato le ritenute in argomento in data 20.10.2022, per un importo pari ad € 1.775,08, per cui nulla sarebbe dovuto a tale titolo.
Si costituiva in giudizio l' , precisando che il versamento dell'importo diffidato CP_2
di cui sopra era stato effettuato dal ricorrente oltre il termine perentorio di tre mesi, ragion per cui, in data 02.07.2024, gli era stata notificata l'ordinanza opposta in giudizio, contenente la sanzione amministrativa per le violazioni accertate.
Affermava, inoltre, che l'atto di accertamento e la relativa ordinanza ingiuntiva sarebbero stati emessi rispettando i termini di prescrizione e decadenza prescritti dalla legge.
A fronte del contenuto della memoria difensiva di parte resistente, il sig. Pt_1
precisava che l'atto di accertamento notificato in data 20.10.2021 era stato emesso senza rispettare il termine decadenziale previsto dall'art. 14 L. 689/1981 che impone, pena l'estinzione dell'obbligazione, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati. Dal momento che le ritenute previdenziali ed assistenziali non versate risalgono all'anno 2019, ne conseguirebbe come il diritto di riscuotere le predette somme si sarebbe già estinto alla data della notifica dell'accertamento; nonostante ciò, il ricorrente aveva provveduto al pagamento spontaneo di quanto dovuto, ma tale pagamento non poteva ritenersi tardivo tanto da comportare anche l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 co. 6 D. Lgs 8/2016, in quanto detta sanzione presuppone la legittimità dell'atto di accertamento.
La causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
La materia delle sanzioni previste in caso di omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, anche del settore agricolo e dei collaboratori coordinati e continuativi, è disciplinata dall'articolo 2, comma 1-bis, del
Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla Legge 11 novembre 1983,
n. 638, e successive modificazioni.
Nello specifico, l'omesso versamento di importi inferiori a € 10.000,00 annui non è più ravvisabile come reato ma viene prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di un importo minimo di € 10.000,00 fino ad un massimo di € 50.000,00; qualora il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro
3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, egli non è passibile di sanzione penale, né di sanzione amministrativa.
Quanto sopra va coordinato con quanto previsto dall'art. 14 della Legge n. 689/1981 secondo il quale la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore e all'obbligato in solido al pagamento della somma dovuta a seguito della violazione stessa mentre qualora ciò non sia possibile la notifica della violazione deve avvenire entro novanta giorni (trecentosessanta per i residenti all'estero) dall'avvenuto accertamento;
diversamente “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti
è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La norma in questione è stata da ultimo modificata dall'art. 23 del decreto lavoro –
DL 48/2023, il quale ha esplicitamente previsto che: “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo
2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualita' oggetto di violazione”.
Ne deriva come il periodo di decadenza previsto dall'art. 14 della legge 689/1981 per la contestazione della violazione rispetto alla data di accertamento della stessa viene fissato, per i periodi dal 1° gennaio 2023, alla fine del secondo anno rispetto a quello in cui l'illecito è stato commesso;
tuttavia, trattandosi di norma che, dilatando il termine ordinario di decadenza, risulta sfavorevole al contribuente, deve ritenersi che la stessa non abbia effetto retroattivo, talchè per gli illeciti riconducibili a periodi precedenti al 1° gennaio 2023 – fattispecie in cui rientra l'odierna controversia - il termine per la notifica dell'accertamento resta quello dei 90 giorni.
Ulteriore questione è quella del dies a quo dal quale computare il termine decadenziale che, pur in assenza di un chiaro dettato normativo, deve essere individuato nel giorno in cui è avvenuto il riscontro della violazione da parte dell' (cfr. Cass. Civ. S. U. 28210/2019); sul punto, l' non prende CP_2 CP_2
posizione, pertanto deve ragionevolmente ritenersi che, nel caso di specie, il termine possa essere individuato all'epoca della scadenza delle ritenute omesse (2019) in quanto si tratta di una violazione automaticamente e facilmente rilevabile dall'ente previdenziale e l'attività di verifica non si può ritenere complessa o con particolari aggravi istruttori da dover richiedere due anni di accertamento.
Tanto premesso, nel caso in esame si evince dagli atti di causa che il ricorrente, pur avendo ricevuto un avviso di accertamento per omissioni contributive relative all'anno 2019 in data 20.10.2021 e, dunque, ben oltre il termine decadenziale di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge 689/1981, non solo ha omesso di impugnare l'atto in questione ma ha, altresì, provveduto al pagamento spontaneo della somma contestata, sebbene a distanza di quasi un anno, con ciò dimostrando acquiescenza;
successivamente, ha impugnato l'ordinanza ingiunzione con la quale l' irrogava CP_2
la sanzione amministrativa per il mancato pagamento nei termini previsti dall'avviso di accertamento, senza contestare l'entità di tale importo o di aver effettuato un pagamento tardivo ma eccependo unicamente il decorso del termine decadenziale per la notifica dell'avviso di accertamento, che avrebbe inficiato la legittimità della successiva ordinanza ingiunzione.
Tuttavia, il ricorrente avrebbe dovuto eccepire i vizi dell'avviso di accertamento impugnando l'atto stesso e non la successiva ordinanza di pagamento, cosa che non è avvenuta in quanto, si ribadisce, il ricorrente ha pagato spontaneamente il proprio debito, benchè oltre il termine previsto, incorrendo così nella sanzione oggetto della presente impugnazione.
L'ordinanza ingiunzione n. 01- 002247226 notificata dall' è, pertanto, legittima. CP_2
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della controversia e della presenza di precedenti difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Tivoli, il 11/06/2025
Il giudice TA IS