CASS
Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2024, n. 25227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25227 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 25227 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Bologna ha confermato quella con la quale il Tribunale di Ferrara, in data 1 aprile 2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato LI IN colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e l'aveva condannato alla pena di tre mesi di arresto. 2. Ricorre per cassazione IN, per mezzo del difensore di fiducia, avv. OL ON, e deduce tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e la carenza di motivazione in punto di mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, previa disapplicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. La Corte territoriale avrebbe, invero, assunto una decisione contraria rispetto all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui «In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale» (Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2011, Marcucci, RV. 281842). Nel provvedimento annmnistrativo di cui si tratta IN è stato invero indicato come responsabile esclusivamente di reati contro il patrimonio e, comunque non collegati all'ordine ovvero alla sicurezza pubblica, sicché i Giudici di merito avrebbero dovuto disapplicare il provvedimento e, conseguentemente, assolvere l'imputato dalla contravvenzione contestata. 2.2. Con il secondo motivo deduce carenza di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del presupposto fattuale dell'avere IN abbandonato il Comune di Codigoro dopo l'intimazione del relativo obbligo. L'argomentazione svolta dalla Corte di appello sul punto è meramente ipotetica e, come tale, insufficiente. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. e l'illogicità della motivazione in punto di dosimetria della pena. La Corte territoriale, dinanzi ad analogo motivo di appello, ha ritenuto la pena base di sei mesi di arresto «prossima al minimo edittale» rendendo una motivazione del tutto illogica e, comunque, errata. 2 3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 8 febbraio 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. La difesa, in data 15 febbraio 2024 ha depositato conclusioni scritte con le quali ha replicato a quelle del Sostituto Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, per le ragioni che si indicano di seguito. 1. Il primo motivo è privo di pregio. Nell'avversare la doglianza difensiva, la Corte di appello, dopo avere richiamato le «categorie dell'art. 1» del d.lgs. n. 159 del 2011, fa esplicito riferimento alle «molteplici condanne per delitti contro il patrimonio». Tale motivazione, sintetica ma adeguata, è rispettosa del principio espresso in sede di legittimità secondo cui «In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest'ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità» (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Capare4, Rv. 274649). Corretto è, invero, il richiamo alla pluralità di condanne per reati contro il patrimonio, posto che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, viene in rilievo l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali (Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021, He Dong, Rv. 281620). 2. Del pari infondato è il secondo motivo. L'ordine di rientrare a Ferrara, luogo di residenza, e quello di non fare ritorno a Codigoro, è stato notificato al ricorrente il 10 marzo, mentre il fatto (ossia la sua presenza a Codigoro) è del 30 aprile 2019. Con motivazione non manifestamente illogica, la Corte di appello ha dedotto dal tempo trascorso tra la notifica del provvedimento questorile e il fatto 3 contestato che IN si fosse adeguato all'ordine impostogli. A fronte di tanto, la difesa lungi dal fornire la relativa prova contraria, si è limitata a dedurre genericamente l'insufficienza di tale motivazione. 3. E', invece, fondato il terzo motivo di ricorso. La Corte di appello, in punto di motivazione della dosimetria della pena, ha svolto un'affermazione palesemente illogica laddove ha indicato che la pena base sarebbe stata «fissata in misura prossima ai minimi edittali», mentre la contravvenzione de qua è punita da uno a sei mesi di arresto e che, pertanto, avuto riguardo alla riduzione per il rito abbreviato prescelto, la condanna a tre mesi di arresto s'identifica con l'irrogazione del massimo della pena. 4. La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, annullata per nuovo giudizio su tale punto, mentre i restanti motivi vanno rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 25227 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Bologna ha confermato quella con la quale il Tribunale di Ferrara, in data 1 aprile 2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato LI IN colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e l'aveva condannato alla pena di tre mesi di arresto. 2. Ricorre per cassazione IN, per mezzo del difensore di fiducia, avv. OL ON, e deduce tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e la carenza di motivazione in punto di mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, previa disapplicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. La Corte territoriale avrebbe, invero, assunto una decisione contraria rispetto all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui «In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale» (Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2011, Marcucci, RV. 281842). Nel provvedimento annmnistrativo di cui si tratta IN è stato invero indicato come responsabile esclusivamente di reati contro il patrimonio e, comunque non collegati all'ordine ovvero alla sicurezza pubblica, sicché i Giudici di merito avrebbero dovuto disapplicare il provvedimento e, conseguentemente, assolvere l'imputato dalla contravvenzione contestata. 2.2. Con il secondo motivo deduce carenza di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del presupposto fattuale dell'avere IN abbandonato il Comune di Codigoro dopo l'intimazione del relativo obbligo. L'argomentazione svolta dalla Corte di appello sul punto è meramente ipotetica e, come tale, insufficiente. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. e l'illogicità della motivazione in punto di dosimetria della pena. La Corte territoriale, dinanzi ad analogo motivo di appello, ha ritenuto la pena base di sei mesi di arresto «prossima al minimo edittale» rendendo una motivazione del tutto illogica e, comunque, errata. 2 3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 8 febbraio 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. La difesa, in data 15 febbraio 2024 ha depositato conclusioni scritte con le quali ha replicato a quelle del Sostituto Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, per le ragioni che si indicano di seguito. 1. Il primo motivo è privo di pregio. Nell'avversare la doglianza difensiva, la Corte di appello, dopo avere richiamato le «categorie dell'art. 1» del d.lgs. n. 159 del 2011, fa esplicito riferimento alle «molteplici condanne per delitti contro il patrimonio». Tale motivazione, sintetica ma adeguata, è rispettosa del principio espresso in sede di legittimità secondo cui «In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest'ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità» (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Capare4, Rv. 274649). Corretto è, invero, il richiamo alla pluralità di condanne per reati contro il patrimonio, posto che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, viene in rilievo l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali (Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021, He Dong, Rv. 281620). 2. Del pari infondato è il secondo motivo. L'ordine di rientrare a Ferrara, luogo di residenza, e quello di non fare ritorno a Codigoro, è stato notificato al ricorrente il 10 marzo, mentre il fatto (ossia la sua presenza a Codigoro) è del 30 aprile 2019. Con motivazione non manifestamente illogica, la Corte di appello ha dedotto dal tempo trascorso tra la notifica del provvedimento questorile e il fatto 3 contestato che IN si fosse adeguato all'ordine impostogli. A fronte di tanto, la difesa lungi dal fornire la relativa prova contraria, si è limitata a dedurre genericamente l'insufficienza di tale motivazione. 3. E', invece, fondato il terzo motivo di ricorso. La Corte di appello, in punto di motivazione della dosimetria della pena, ha svolto un'affermazione palesemente illogica laddove ha indicato che la pena base sarebbe stata «fissata in misura prossima ai minimi edittali», mentre la contravvenzione de qua è punita da uno a sei mesi di arresto e che, pertanto, avuto riguardo alla riduzione per il rito abbreviato prescelto, la condanna a tre mesi di arresto s'identifica con l'irrogazione del massimo della pena. 4. La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, annullata per nuovo giudizio su tale punto, mentre i restanti motivi vanno rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sidente