Art. 13.
I consigli provinciali, come pure il consiglio nazionale, sono sottoposti alla vigilanza del ((Ministero della giustizia)) che la esercita direttamente oppure tramite i procuratori generali presso le corti di appello ed i procuratori della Repubblica.
COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91
COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91
I consigli provinciali, come pure il consiglio nazionale, sono sottoposti alla vigilanza del ((Ministero della giustizia)) che la esercita direttamente oppure tramite i procuratori generali presso le corti di appello ed i procuratori della Repubblica.
COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91
COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91