Articolo 13 della Legge 6 giugno 1986, n. 251
Articolo 11Articolo 14
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27 giugno 1986
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5 aprile 1991
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8 maggio 2010
Art. 13.
I consigli provinciali, come pure il consiglio nazionale, sono sottoposti alla vigilanza del ((Ministero della giustizia)) che la esercita direttamente oppure tramite i procuratori generali presso le corti di appello ed i procuratori della Repubblica.
COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91
COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91
Entrata in vigore il 8 maggio 2010