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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/11/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Il Giudice, dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritte al n. 2300/2021 R.G.A.C. e vertente
TRA nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, domiciliata in Civitavecchia Via Trieste n. 21 presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Sabrina Donnini (c.f. - indirizzo C.F._2 pec che la rappresenta e difende giusta delega a Email_1 margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
(C.F. ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._3
26/11/1958 e (C.F. ), nata a CP_2 C.F._4
Civitavecchia il 24/8/1961, entrambi residenti in [...]alla Strada di
Torre Valdaliga n.38, elettivamente domiciliati in Civitavecchia alla Via
Leopoli n.3, presso e nello Studio dell'Avv. Pietro Messina (C.F.
, fax 0766.500641, C.F._5
che li rappresenta e difende in Email_2 virtù di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di risposta
- CONVENUTI
Oggetto: Revoca donazione
Conclusioni TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare
l'atto nullo per le ragioni indicate in atto di citazione e previa rideterminazione dell'asse ereditario ed il calcolo della quota disponibile ordinare la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius.
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese, competenze ed onorari, Iva e
Cap come per legge".
Per la convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito contrariis reiectis, respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di tutte le spese di lite”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24/6/2021 la Sig.ra conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale Parte_1
e per sentire accogliere le conclusioni Controparte_1 CP_2 sopra riportate.
Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta i convenuti e chiedendo il rigetto della Controparte_1 CP_2 domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Alla prima udienza del 10.11.2021 il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Espletata l'attività istruttoria, ammessa con ordinanza del 23.3.2022, all'udienza cartolare del 24.5.2023 il Giudice tratteneva la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con ordinanza del 12 ottobre 2023 questo Giudice premettendo che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 25 marzo 2013 n.
7479) “Ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della
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conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni” disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per determinare il valore dell'immobile anche ai fini della eventuale riduzione della donazione.
Espletata la CTU all'udienza del 16 luglio 2025 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La parte attrice aveva premesso in atto di citazione le seguenti circostanze di fatto:
1) la madre (c.f. ) nata a [...] Parte_2 C.F._6
Romano il 13.07.1931, in data 19.12.2014 aveva stipulato un contratto di mantenimento dinanzi il Notaio raccolta n. 36905, repertorio Per_1
91646, registrato a Roma in data 14.01.2015, al n. 858, con il figlio
( c.f. ) e con la moglie Controparte_1 C.F._3
( c.f. ) avente per oggetto il CP_2 C.F._4 passaggio di proprietà dell'immobile sito in Civitavecchia, loc.tà Macchia della Cerreta, via di Torre Valdaliga 38, censito al Catasto Fabbricati di
Civitavecchia al fg.1, particella 330, subalterno 3, piano primo di rendita
582,31;
2) tale contratto prevedeva come controprestazione da parte dei sigg.ri e l'assistenza morale e materiale continuativa per Parte_3 CP_2 tutta la durata della sua vita ed in particolare l'obbligo di tenerle compagnia anche notturna, coabitare con la stessa, accompagnarla ove necessitava, garantendole decoro, pulizia ed igiene, fornitura di vitto e generi alimentari, medicine presidi sanitari e tutto quanto a lei occorrente, con possibilità di ricovero solo qualora tali spese sanitarie risultassero eccessive e comunque escludendo espressamente ricoveri in case per anziani o in reparti geriatrici;
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3) in realtà non sempre i sigg.ri e si Controparte_1 CP_2 occupavano della sig.ra tanto che la parte attrice si recava Pt_2 puntualmente tutte le mattine presso l'abitazione della madre per prendersi cura della stessa, come pure l'accompagnava ad effettuare tutte le visite mediche di cui aveva bisogno l'anziana signora;
4) in data 10.03.2020 il sig. aveva chiesto alla RSA Controparte_1
“Madonna del Rosario” di Civitavecchia il ricovero della madre, contravvenendo a quanto stabilito nel contratto di mantenimento;
5) in tale struttura sanitaria purtroppo la sig.ra veniva contagiata da Pt_2
Covid-19 e, dopo essere stata trasportata e ricoverata d'urgenza presso il nosocomio San Paolo di Civitavecchia il 02.03.2020 e poi al Policlinico
Gemelli di Roma, vi decedeva in data 27.03.2020;
6) la sig.ra oltre ad essere anziana non godeva di ottima salute ed Pt_2 era affetta da deficit cognitivo, disorientamento temporale spaziale con perdite di memoria a breve termine ed allucinazioni tanto da essere in terapia presso il centro Uva dell'ASL di Civitavecchia della dott.ssa
Per_2
Sulla base di tali circostanze l'attrice deduceva che:
- la tipologia del contratto di mantenimento e assistenza, non espressamente prevista dal nostro codice civile, è stata elaborata dalla prassi, accanto alla figura tipica della rendita vitalizia di cui all'articolo 1872 Codice Civile, per soddisfare esigenze di assistenza personale future e mutevoli che sarebbero difficilmente assolte ricevendo una rendita;
- entrambi sono contratti consensuali, ad effetti obbligatori (per il soggetto beneficiario) e ad effetti reali (per il soggetto obbligato che acquista il bene) e sono caratterizzati dall'elemento alea;
- tuttavia nel contratto di mantenimento ed assistenza tale elemento è più marcato, sussistendo una doppia alea per l'incertezza della durata della vita del beneficiario e della controprestazione variabile in relazione agli specifici e mutevoli bisogni di assistenza;
- al momento della conclusione del contratto deve, quindi, sussistere un'obiettiva incertezza iniziale circa la durata di vita del beneficiario e la
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correlativa eguale incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute in merito alle esigenze assistenziali ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo;
- se al momento della stipula del contratto manca l'alea (e quindi il rischio), venendo meno una proporzionalità tra le prestazioni, il contratto di mantenimento e assistenza deve considerarsi nullo per difetto di causa;
- l'alea di considera assente se al momento della stipula del contratto il beneficiario era gravemente malato oppure era talmente anziano da avere probabilità di sopravvivenza molto limitate oltre un arco di tempo determinabile (in tal senso Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 19214 del
28/09/2016, Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 14796 del 14/06/2009, Trib.
Treviso, Sez. I, 16/07/2014);
- in ogni caso la mancanza di tale elemento potrebbe dissimulare una donazione a favore dell'acquirente (che in tal caso diventerebbe un donatario), per sottrarre i beni dall'asse ereditario, con conseguente lesione della quota di legittima spettante agli eredi legittimari (considerati soggetti terzi rispetto all'azione di simulazione) (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 12955 dello 09/06/2014 ; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 7479 del 25/03/2013;
Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 9956 del 26/04/2007; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 20868 del 27/10/2005; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 6031 del
29/05/1995).
In sostanza l'attrice ha sostenuto che il contratto di mantenimento stipulato da sua madre con i convenuti e Parte_2 Controparte_1 avente per oggetto il passaggio di proprietà dell'immobile sito CP_2 in Civitavecchia, loc.tà Macchia della Cerreta, via di Torre Valdaliga 38, censito al Catasto Fabbricati di Civitavecchia al fg.1, particella 330, subalterno 3, piano primo di rendita 582,31 dissimulava una donazione di quest'ultimo bene.
A sostegno di questa tesi la parte attrice ha dedotto l'insussistenza dei presupposti del contratto di mantenimento in quanto, al momento della conclusione del contratto non vi era un'obiettiva incertezza iniziale circa la durata di vita del beneficiario né la conseguente incertezza in relazione al
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rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute in merito alle esigenze assistenziali ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo.
Non vi è dubbio che in linea generale un genitore può decidere di cedere un bene immobile ad uno dei figli, allo scopo di ricevere dallo stesso e sino alla morte, assistenza morale ed economica. Tale risultato si realizza attraverso il contratto, definito di mantenimento.
Tuttavia attraverso questo contratto di mantenimento potrebbe in realtà dissimulare una donazione a favore del figlio.
In quest'ultimo caso, quindi, le parti vogliono sicuramente trasferire il bene oggetto del contratto, ma non dietro corrispettivo, anche se di natura incerta, bensì a titolo di liberalità, cioè a titolo gratuito.
Questa operazione sarebbe lesiva della quota di legittima ai danni degli eredi estranei all'accordo.
In tal caso, il legittimario leso dal contratto di mantenimento, che dissimula una donazione, può agire in giudizio per far apparire la simulazione per poi invocare la riduzione della donazione stessa, per ripristinare la propria quota ereditaria lesa.
E' il caso dell'azione proposta in questo giudizio dall'attrice Parte_1
[...]
Poiché il legittimario leso è soggetto terzo rispetto all'azione di simulazione egli può ricorrere alla prova testimoniale o a quella per presunzioni per dimostrare la simulazione.
Nel caso in cui la domanda di simulazione sia proposta da terzi estranei al negozio, si possono valutare le prove testimoniali e si può anche fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit".
Nel caso in esame l'attore ha cercato di dimostrare che il contratto fosse simulato in quanto al momento della stipula la sig.ra “era anziana, non Pt_2 godeva di ottima salute ed era affetta da deficit cognitivo, disorientamento temporale spaziale con perdite di memoria a breve termine ed allucinazioni tanto da essere in terapia
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presso il centro Uva dell'ASL di Civitavecchia della dott.ssa e tale Per_2 situazione incideva sul profilo causale del contratto non essendovi un'obiettiva incertezza iniziale circa la durata di vita del beneficiario né la conseguente incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute in merito alle esigenze assistenziali ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo.
La giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. 25 marzo 2013 n.
7479) ha chiarito che: “ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni”.
Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante (Cass. 22 novembre
2023 n. 32439).
Nella stessa pronuncia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che avendosi riguardo all'età ed allo stato di salute del vitaliziato, l'alea deve comunque escludersi - ed il contratto va perciò dichiarato nullo - se, al
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momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile. In alcuni precedenti di legittimità si è arrivati a concludere che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da modus.
Infine la Corte di cassazione, ancora nella stessa pronuncia, dalla quale non vi sono ragioni di discostarsi ha precisato che nel contratto in esame all'incertezza derivante dalla durata in vita del vitaliziato si aggiunge quella connessa alla variabilità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali sono tuttavia concretamente valutabili in denaro ai fini di una loro comparazione con il valore del bene trasferito al vitaliziato. L'alea che contraddistingue il contratto di mantenimento (nel senso che, come si è detto, non è noto né certo al momento della sua conclusione quale sia l'entità del vantaggio e l'entità del rischio che ciascuna parte si assume) è, invero, essa stessa elemento di natura strettamente economica e perciò postula la comparazione dei valori della prestazione e della controprestazione sulla base di dati omogenei. Pe La CTU valutativa dei beni espletata dal Geom. ha determinato in euro
98.800 il valore dell'immobile, che non risulta, allo stato, urbanisticamente regolare, poiché alla domanda di condono edilizio a suo tempo presentata dal non hanno ancora fatto seguito gli ulteriori Controparte_1 adempimenti.
La sig.ra al momento della stipula del contratto aveva oltre Parte_2
83 anni era stata “operata di tumore” e affetta da “patologie cardiache” (testi
[...]
e , e, quindi, non era in condizioni fisiche Tes_1 Testimone_2 particolarmente buone (circostanza, in sostanza, confermata dal teste ha affermato l'esistenza di malattie pur definendole Testimone_3
“malattie abbastanza comuni”).
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Dalla certificazione medica della (allegata dalla parte attrice alla Pt_4 seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) di poco successiva alla stipula dell'atto emerge una situazione fisica caratterizzata da medio grave difficoltà di apprendimento, media difficoltà di comunicazione, medio-grave difficoltà di locomozione, grave difficoltà di relazione, grave difficoltà di adattamento ambientale tale da integrare uno stato di handicap grave mentre la documentazione prodotta dalla parte convenuta si riferisce a pochi giorni prima del decesso ed è, quindi, irrilevante in questo giudizio.
Per accertare la natura aleatoria del contratto deve rapportarsi, secondo i principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante.
Non rileva invece l'assunto inadempimento della parte che ha ricevuto l'immobile che non incide sulla causa del contratto e non ne comporta la nullità dedotta dalla parte attrice ma ne avrebbe eventualmente comportato la risoluzione per inadempimento che non è stata chiesta.
Deve inoltre rilevarsi come, nel caso in esame, non ricorre l'ipotesi, pure richiamata dalla giurisprudenza di legittimità, in cui il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e ne aveva provocato la morte dopo breve tempo, in quanto la signora è deceduta dopo cinque anni e mezzo e per una Pt_2 patologia, il Covid, che non era prevedibile al momento della stipula del contratto.
Inoltre la signora pur avendo una età avanzata avrebbe potuto vivere Pt_2 ancora, usando sempre il paramento indicato dalla Corte di Cassazione, secondo le previsioni più ottimistiche, per un arco di tempo certamente più lungo di quello, pur non particolarmente breve, vissuto fino al momento in cui è stata colpita dal Covid.
Ciò premesso deve considerarsi che la parte convenuta ha assunto l'obbligo di assistenza morale e materiale continuativa per tutta la durata della vita della signora ed in particolare l'obbligo di tenerle compagnia anche Pt_2 notturna, coabitare con la stessa, accompagnarla ove necessitava,
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garantendole decoro, pulizia ed igiene, fornitura di vitto e generi alimentari, medicine presidi sanitari e tutto quanto a lei occorrente.
Ciò premesso deve ritenersi che non vi sia una sproporzione tra il valore dell'immobile di euro 98.000 ed il valore delle prestazioni pattuite che può determinarsi al 2015 in almeno 1.510 euro mensili (corrispondente a quanto previsto dal CCNL comprensivo della tredicesima mensilità per le badanti conviventi con persona non autosufficiente) oltre fornitura di vitto, generi alimentari, medicine e presidi sanitari.
In sostanza già al momento del decesso il valore delle prestazioni era il valore delle prestazioni era corrispondente al valore dell'immobile.
Pertanto la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta la domanda attrice;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 14.105 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA e spese di consulenza tecnica.
Civitavecchia, 8 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Vigorito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Il Giudice, dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritte al n. 2300/2021 R.G.A.C. e vertente
TRA nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, domiciliata in Civitavecchia Via Trieste n. 21 presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Sabrina Donnini (c.f. - indirizzo C.F._2 pec che la rappresenta e difende giusta delega a Email_1 margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
(C.F. ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._3
26/11/1958 e (C.F. ), nata a CP_2 C.F._4
Civitavecchia il 24/8/1961, entrambi residenti in [...]alla Strada di
Torre Valdaliga n.38, elettivamente domiciliati in Civitavecchia alla Via
Leopoli n.3, presso e nello Studio dell'Avv. Pietro Messina (C.F.
, fax 0766.500641, C.F._5
che li rappresenta e difende in Email_2 virtù di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di risposta
- CONVENUTI
Oggetto: Revoca donazione
Conclusioni TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare
l'atto nullo per le ragioni indicate in atto di citazione e previa rideterminazione dell'asse ereditario ed il calcolo della quota disponibile ordinare la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius.
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese, competenze ed onorari, Iva e
Cap come per legge".
Per la convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito contrariis reiectis, respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di tutte le spese di lite”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24/6/2021 la Sig.ra conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale Parte_1
e per sentire accogliere le conclusioni Controparte_1 CP_2 sopra riportate.
Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta i convenuti e chiedendo il rigetto della Controparte_1 CP_2 domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Alla prima udienza del 10.11.2021 il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Espletata l'attività istruttoria, ammessa con ordinanza del 23.3.2022, all'udienza cartolare del 24.5.2023 il Giudice tratteneva la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con ordinanza del 12 ottobre 2023 questo Giudice premettendo che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 25 marzo 2013 n.
7479) “Ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della
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conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni” disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per determinare il valore dell'immobile anche ai fini della eventuale riduzione della donazione.
Espletata la CTU all'udienza del 16 luglio 2025 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La parte attrice aveva premesso in atto di citazione le seguenti circostanze di fatto:
1) la madre (c.f. ) nata a [...] Parte_2 C.F._6
Romano il 13.07.1931, in data 19.12.2014 aveva stipulato un contratto di mantenimento dinanzi il Notaio raccolta n. 36905, repertorio Per_1
91646, registrato a Roma in data 14.01.2015, al n. 858, con il figlio
( c.f. ) e con la moglie Controparte_1 C.F._3
( c.f. ) avente per oggetto il CP_2 C.F._4 passaggio di proprietà dell'immobile sito in Civitavecchia, loc.tà Macchia della Cerreta, via di Torre Valdaliga 38, censito al Catasto Fabbricati di
Civitavecchia al fg.1, particella 330, subalterno 3, piano primo di rendita
582,31;
2) tale contratto prevedeva come controprestazione da parte dei sigg.ri e l'assistenza morale e materiale continuativa per Parte_3 CP_2 tutta la durata della sua vita ed in particolare l'obbligo di tenerle compagnia anche notturna, coabitare con la stessa, accompagnarla ove necessitava, garantendole decoro, pulizia ed igiene, fornitura di vitto e generi alimentari, medicine presidi sanitari e tutto quanto a lei occorrente, con possibilità di ricovero solo qualora tali spese sanitarie risultassero eccessive e comunque escludendo espressamente ricoveri in case per anziani o in reparti geriatrici;
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3) in realtà non sempre i sigg.ri e si Controparte_1 CP_2 occupavano della sig.ra tanto che la parte attrice si recava Pt_2 puntualmente tutte le mattine presso l'abitazione della madre per prendersi cura della stessa, come pure l'accompagnava ad effettuare tutte le visite mediche di cui aveva bisogno l'anziana signora;
4) in data 10.03.2020 il sig. aveva chiesto alla RSA Controparte_1
“Madonna del Rosario” di Civitavecchia il ricovero della madre, contravvenendo a quanto stabilito nel contratto di mantenimento;
5) in tale struttura sanitaria purtroppo la sig.ra veniva contagiata da Pt_2
Covid-19 e, dopo essere stata trasportata e ricoverata d'urgenza presso il nosocomio San Paolo di Civitavecchia il 02.03.2020 e poi al Policlinico
Gemelli di Roma, vi decedeva in data 27.03.2020;
6) la sig.ra oltre ad essere anziana non godeva di ottima salute ed Pt_2 era affetta da deficit cognitivo, disorientamento temporale spaziale con perdite di memoria a breve termine ed allucinazioni tanto da essere in terapia presso il centro Uva dell'ASL di Civitavecchia della dott.ssa
Per_2
Sulla base di tali circostanze l'attrice deduceva che:
- la tipologia del contratto di mantenimento e assistenza, non espressamente prevista dal nostro codice civile, è stata elaborata dalla prassi, accanto alla figura tipica della rendita vitalizia di cui all'articolo 1872 Codice Civile, per soddisfare esigenze di assistenza personale future e mutevoli che sarebbero difficilmente assolte ricevendo una rendita;
- entrambi sono contratti consensuali, ad effetti obbligatori (per il soggetto beneficiario) e ad effetti reali (per il soggetto obbligato che acquista il bene) e sono caratterizzati dall'elemento alea;
- tuttavia nel contratto di mantenimento ed assistenza tale elemento è più marcato, sussistendo una doppia alea per l'incertezza della durata della vita del beneficiario e della controprestazione variabile in relazione agli specifici e mutevoli bisogni di assistenza;
- al momento della conclusione del contratto deve, quindi, sussistere un'obiettiva incertezza iniziale circa la durata di vita del beneficiario e la
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correlativa eguale incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute in merito alle esigenze assistenziali ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo;
- se al momento della stipula del contratto manca l'alea (e quindi il rischio), venendo meno una proporzionalità tra le prestazioni, il contratto di mantenimento e assistenza deve considerarsi nullo per difetto di causa;
- l'alea di considera assente se al momento della stipula del contratto il beneficiario era gravemente malato oppure era talmente anziano da avere probabilità di sopravvivenza molto limitate oltre un arco di tempo determinabile (in tal senso Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 19214 del
28/09/2016, Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 14796 del 14/06/2009, Trib.
Treviso, Sez. I, 16/07/2014);
- in ogni caso la mancanza di tale elemento potrebbe dissimulare una donazione a favore dell'acquirente (che in tal caso diventerebbe un donatario), per sottrarre i beni dall'asse ereditario, con conseguente lesione della quota di legittima spettante agli eredi legittimari (considerati soggetti terzi rispetto all'azione di simulazione) (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 12955 dello 09/06/2014 ; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 7479 del 25/03/2013;
Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 9956 del 26/04/2007; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 20868 del 27/10/2005; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 6031 del
29/05/1995).
In sostanza l'attrice ha sostenuto che il contratto di mantenimento stipulato da sua madre con i convenuti e Parte_2 Controparte_1 avente per oggetto il passaggio di proprietà dell'immobile sito CP_2 in Civitavecchia, loc.tà Macchia della Cerreta, via di Torre Valdaliga 38, censito al Catasto Fabbricati di Civitavecchia al fg.1, particella 330, subalterno 3, piano primo di rendita 582,31 dissimulava una donazione di quest'ultimo bene.
A sostegno di questa tesi la parte attrice ha dedotto l'insussistenza dei presupposti del contratto di mantenimento in quanto, al momento della conclusione del contratto non vi era un'obiettiva incertezza iniziale circa la durata di vita del beneficiario né la conseguente incertezza in relazione al
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rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute in merito alle esigenze assistenziali ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo.
Non vi è dubbio che in linea generale un genitore può decidere di cedere un bene immobile ad uno dei figli, allo scopo di ricevere dallo stesso e sino alla morte, assistenza morale ed economica. Tale risultato si realizza attraverso il contratto, definito di mantenimento.
Tuttavia attraverso questo contratto di mantenimento potrebbe in realtà dissimulare una donazione a favore del figlio.
In quest'ultimo caso, quindi, le parti vogliono sicuramente trasferire il bene oggetto del contratto, ma non dietro corrispettivo, anche se di natura incerta, bensì a titolo di liberalità, cioè a titolo gratuito.
Questa operazione sarebbe lesiva della quota di legittima ai danni degli eredi estranei all'accordo.
In tal caso, il legittimario leso dal contratto di mantenimento, che dissimula una donazione, può agire in giudizio per far apparire la simulazione per poi invocare la riduzione della donazione stessa, per ripristinare la propria quota ereditaria lesa.
E' il caso dell'azione proposta in questo giudizio dall'attrice Parte_1
[...]
Poiché il legittimario leso è soggetto terzo rispetto all'azione di simulazione egli può ricorrere alla prova testimoniale o a quella per presunzioni per dimostrare la simulazione.
Nel caso in cui la domanda di simulazione sia proposta da terzi estranei al negozio, si possono valutare le prove testimoniali e si può anche fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit".
Nel caso in esame l'attore ha cercato di dimostrare che il contratto fosse simulato in quanto al momento della stipula la sig.ra “era anziana, non Pt_2 godeva di ottima salute ed era affetta da deficit cognitivo, disorientamento temporale spaziale con perdite di memoria a breve termine ed allucinazioni tanto da essere in terapia
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presso il centro Uva dell'ASL di Civitavecchia della dott.ssa e tale Per_2 situazione incideva sul profilo causale del contratto non essendovi un'obiettiva incertezza iniziale circa la durata di vita del beneficiario né la conseguente incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute in merito alle esigenze assistenziali ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo.
La giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. 25 marzo 2013 n.
7479) ha chiarito che: “ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni”.
Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante (Cass. 22 novembre
2023 n. 32439).
Nella stessa pronuncia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che avendosi riguardo all'età ed allo stato di salute del vitaliziato, l'alea deve comunque escludersi - ed il contratto va perciò dichiarato nullo - se, al
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momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile. In alcuni precedenti di legittimità si è arrivati a concludere che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da modus.
Infine la Corte di cassazione, ancora nella stessa pronuncia, dalla quale non vi sono ragioni di discostarsi ha precisato che nel contratto in esame all'incertezza derivante dalla durata in vita del vitaliziato si aggiunge quella connessa alla variabilità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali sono tuttavia concretamente valutabili in denaro ai fini di una loro comparazione con il valore del bene trasferito al vitaliziato. L'alea che contraddistingue il contratto di mantenimento (nel senso che, come si è detto, non è noto né certo al momento della sua conclusione quale sia l'entità del vantaggio e l'entità del rischio che ciascuna parte si assume) è, invero, essa stessa elemento di natura strettamente economica e perciò postula la comparazione dei valori della prestazione e della controprestazione sulla base di dati omogenei. Pe La CTU valutativa dei beni espletata dal Geom. ha determinato in euro
98.800 il valore dell'immobile, che non risulta, allo stato, urbanisticamente regolare, poiché alla domanda di condono edilizio a suo tempo presentata dal non hanno ancora fatto seguito gli ulteriori Controparte_1 adempimenti.
La sig.ra al momento della stipula del contratto aveva oltre Parte_2
83 anni era stata “operata di tumore” e affetta da “patologie cardiache” (testi
[...]
e , e, quindi, non era in condizioni fisiche Tes_1 Testimone_2 particolarmente buone (circostanza, in sostanza, confermata dal teste ha affermato l'esistenza di malattie pur definendole Testimone_3
“malattie abbastanza comuni”).
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Dalla certificazione medica della (allegata dalla parte attrice alla Pt_4 seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) di poco successiva alla stipula dell'atto emerge una situazione fisica caratterizzata da medio grave difficoltà di apprendimento, media difficoltà di comunicazione, medio-grave difficoltà di locomozione, grave difficoltà di relazione, grave difficoltà di adattamento ambientale tale da integrare uno stato di handicap grave mentre la documentazione prodotta dalla parte convenuta si riferisce a pochi giorni prima del decesso ed è, quindi, irrilevante in questo giudizio.
Per accertare la natura aleatoria del contratto deve rapportarsi, secondo i principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante.
Non rileva invece l'assunto inadempimento della parte che ha ricevuto l'immobile che non incide sulla causa del contratto e non ne comporta la nullità dedotta dalla parte attrice ma ne avrebbe eventualmente comportato la risoluzione per inadempimento che non è stata chiesta.
Deve inoltre rilevarsi come, nel caso in esame, non ricorre l'ipotesi, pure richiamata dalla giurisprudenza di legittimità, in cui il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e ne aveva provocato la morte dopo breve tempo, in quanto la signora è deceduta dopo cinque anni e mezzo e per una Pt_2 patologia, il Covid, che non era prevedibile al momento della stipula del contratto.
Inoltre la signora pur avendo una età avanzata avrebbe potuto vivere Pt_2 ancora, usando sempre il paramento indicato dalla Corte di Cassazione, secondo le previsioni più ottimistiche, per un arco di tempo certamente più lungo di quello, pur non particolarmente breve, vissuto fino al momento in cui è stata colpita dal Covid.
Ciò premesso deve considerarsi che la parte convenuta ha assunto l'obbligo di assistenza morale e materiale continuativa per tutta la durata della vita della signora ed in particolare l'obbligo di tenerle compagnia anche Pt_2 notturna, coabitare con la stessa, accompagnarla ove necessitava,
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garantendole decoro, pulizia ed igiene, fornitura di vitto e generi alimentari, medicine presidi sanitari e tutto quanto a lei occorrente.
Ciò premesso deve ritenersi che non vi sia una sproporzione tra il valore dell'immobile di euro 98.000 ed il valore delle prestazioni pattuite che può determinarsi al 2015 in almeno 1.510 euro mensili (corrispondente a quanto previsto dal CCNL comprensivo della tredicesima mensilità per le badanti conviventi con persona non autosufficiente) oltre fornitura di vitto, generi alimentari, medicine e presidi sanitari.
In sostanza già al momento del decesso il valore delle prestazioni era il valore delle prestazioni era corrispondente al valore dell'immobile.
Pertanto la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta la domanda attrice;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 14.105 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA e spese di consulenza tecnica.
Civitavecchia, 8 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Vigorito
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