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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 378/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3233/2023 depositato il 12/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl Soc. Unipersonale - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Ferruccia 03010 Patrica FR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 594/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 13/12/2022
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TKQCR6V00020-2021 REC.CREDITO.IMP 2017
- ATTO DI RECUPER n. TKQCR6V00020-2021 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO DI RECUPER n. TKQCR6V00020-2021 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nominativo_1, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO ED INSISTENDO PER L'ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I° grado di Frosinone, la contribuente società impugnava l'atto TKQCR6V00020-2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate, avente a oggetto il recupero del credito di imposta previsto per lo svolgimento ddell'attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, per un ammontare di €. 90.075,01 relativamente alle annualità 2018 e 2019, eccependo l'erronea valutazione che l'Ufficio aveva condotto in ordine alle attività correlate ai progetti di ricerca e sviluppo da essa realizzati nel 2016, avendole ritenute non ammissibili al credito d'imposta, con la conseguente inammissibilità al beneficio delle relative spese.
Con sentenza 594/2022, la Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, esclusivamente con riferimento alla misura della sanzione da applicare per tale ipotesi, ritenendo dovuta quella prevista dal comma 4 dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97, anziché quella, irrogata, di cui al comma 5 del medesimo articolo.
2. Con appello del 12 giugno 2023, l'Agenzia impugnava la sentenza di primo grado, chiedendo di riconoscere la piena legittimità della sanzione irrogata ai sensi dell'art.13 comma 5 D.Lgs.471/97.
La contribuente restava contumace.
3. Nell'udienza del 15 gennaio 2025, udita la relazione del relatore, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non merita accoglimento.
Conformemente all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte (Cass. sent. 7615/2022 e n. 34444 e 34445), occorre ricordare che “nel nostro ordinamento sussiste una dicotomia tra credito non spettante e credito inesistente” e che “per poter qualificare un credito come inesistente è necessario che lo stesso sia ancorato ad una situazione non reale o non vera, “ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di fraudolenza”.
Nel caso di specie, invece, il credito vantato dalla contribuente si fonda su un'attività reale, seppure non sussumibile tra quelle cui compete il credito de quo.
Del resto, la medesima appellante, con il proprio atto di appello, non afferma l'inesistenza dell'attività cui si riferisce il credito d'imposta bensì che "il progetto elaborato e la sua realizzazione, secondo i canoni dettati dal legislatore, non rientravano tra le spese ammesse a godere del beneficio del credito d'imposta".
Pertanto, conformemente alla ricordata giurisprudenza di Cassazione, l'appello va respinto.
2. Attesa la contumacia della contribuente, non si emette pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte tributaria di II grado, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, respinge l'appello come in atti proposto;
nulla sulle spese.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (AR OT)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3233/2023 depositato il 12/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl Soc. Unipersonale - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Ferruccia 03010 Patrica FR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 594/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 13/12/2022
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TKQCR6V00020-2021 REC.CREDITO.IMP 2017
- ATTO DI RECUPER n. TKQCR6V00020-2021 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO DI RECUPER n. TKQCR6V00020-2021 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nominativo_1, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO ED INSISTENDO PER L'ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I° grado di Frosinone, la contribuente società impugnava l'atto TKQCR6V00020-2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate, avente a oggetto il recupero del credito di imposta previsto per lo svolgimento ddell'attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, per un ammontare di €. 90.075,01 relativamente alle annualità 2018 e 2019, eccependo l'erronea valutazione che l'Ufficio aveva condotto in ordine alle attività correlate ai progetti di ricerca e sviluppo da essa realizzati nel 2016, avendole ritenute non ammissibili al credito d'imposta, con la conseguente inammissibilità al beneficio delle relative spese.
Con sentenza 594/2022, la Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, esclusivamente con riferimento alla misura della sanzione da applicare per tale ipotesi, ritenendo dovuta quella prevista dal comma 4 dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97, anziché quella, irrogata, di cui al comma 5 del medesimo articolo.
2. Con appello del 12 giugno 2023, l'Agenzia impugnava la sentenza di primo grado, chiedendo di riconoscere la piena legittimità della sanzione irrogata ai sensi dell'art.13 comma 5 D.Lgs.471/97.
La contribuente restava contumace.
3. Nell'udienza del 15 gennaio 2025, udita la relazione del relatore, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non merita accoglimento.
Conformemente all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte (Cass. sent. 7615/2022 e n. 34444 e 34445), occorre ricordare che “nel nostro ordinamento sussiste una dicotomia tra credito non spettante e credito inesistente” e che “per poter qualificare un credito come inesistente è necessario che lo stesso sia ancorato ad una situazione non reale o non vera, “ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di fraudolenza”.
Nel caso di specie, invece, il credito vantato dalla contribuente si fonda su un'attività reale, seppure non sussumibile tra quelle cui compete il credito de quo.
Del resto, la medesima appellante, con il proprio atto di appello, non afferma l'inesistenza dell'attività cui si riferisce il credito d'imposta bensì che "il progetto elaborato e la sua realizzazione, secondo i canoni dettati dal legislatore, non rientravano tra le spese ammesse a godere del beneficio del credito d'imposta".
Pertanto, conformemente alla ricordata giurisprudenza di Cassazione, l'appello va respinto.
2. Attesa la contumacia della contribuente, non si emette pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte tributaria di II grado, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, respinge l'appello come in atti proposto;
nulla sulle spese.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (AR OT)