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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/05/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
RGVG 2176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2176 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza del 20.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(MA) il 09.07.1986, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Sgrò, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Melito P.S. (R.C.), via F. Ramirez n.57, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] CP_1 C.F._2
(R.C.) il 12.07.1985, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pizzi, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Melito di Porto Salvo (R.C.), via Sbarre n.
23/A, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 01.08.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale cumulativamente con la pronuncia discioglimento del matrimonio ai sensi degli artt.
473bis.49 e 51 c.p.c. in relazione al matrimonio civile contratto in Salé (MA) il
29.11.2010;
-considerato che con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 05.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 30.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-considerato che con ordinanza del 09.12.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare, il Giudice, rilevato che entrambi i genitori fossero stati limitati nella responsabilità genitoriale dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria con il provvedimento n. 299/20 del 07.04.20, pronunciato nel procedimento n. 59/20 V.G.
T.M., invitava il curatore speciale del minore nominato in quel giudizio a costituirsi nel presente procedimento e a rassegnare le proprie conclusioni nonchè i SST che avevano in carico il nucleo familiare a relazionare entro il 31.01.25;
- preso atto della relazione dei servizi sociali del 15.01.2025, dalla quale si apprende che il figlio “ non sente e non vede il padre da agosto u.s.” e nella quale, inoltre, Per_1
il servizio “preso atto della conclusione positiva del percorso della c/o il CP_1 CP_2
e avendo avuto modo di conoscere l'esito del procedimento penale pendente nei confronti della e del conclusosi con una assoluzione piena dei due per CP_1 Per_2 non aver commesso il fatto” riferisce che “è stato richiesto al Tribunale dei Minori di RC di poter valutare l'archiviazione del provvedimento 59/2020 V.G.”,
- rilevato che in data 04.01.2025 si costituiva il Curatore speciale del minore, che chiedeva la revoca della limitazione della responsabilità genitoriale nei confronti della atteso l'importante percorso svolto in questi anni e la sua reintegrazione CP_1
sociale e contestualmente, ai sensi degli artt. 330 e 337-quater c.c., di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale di e l'affido Parte_1
esclusivo del minore alla madre, , con collocamento Persona_3 CP_1 presso l'abitazione materna nonché di disporre a carico del sig. l'onere Parte_1
di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di Persona_3
euro 300,00 mensili, oltre spese straordinarie;
-preso atto che all'udienza del 20.02.2025 - trovandosi Parte_1 all'estero - non compariva ed il Giudice rimetteva la causa per ogni determinazione al Collegio;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Salé
(MA) il 29.11.2010 b) dal matrimonio è nato il figlio minore Persona_3
(13.07.2012);
-riscontrato che alla luce della relazione dei servizi sociali e di quanto riferito dalla curatrice speciale nonché di quanto emerso in corso di causa, le condizioni formulate dalle parti non siano omologabili e pertanto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 co. 4 c.p.c., la domanda vada rigettata;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
01.10.2024, il quale ha espresso il parere in data 01.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale e di divorzio consensuale, depositato in data
01.08.2024 da e , così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta allo stato le domande di separazione personale e di scioglimento del matrimonio tra e;
Parte_1 CP_1
-spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 06.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena M. A. Luppino dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2176 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza del 20.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(MA) il 09.07.1986, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Sgrò, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Melito P.S. (R.C.), via F. Ramirez n.57, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] CP_1 C.F._2
(R.C.) il 12.07.1985, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pizzi, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Melito di Porto Salvo (R.C.), via Sbarre n.
23/A, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 01.08.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale cumulativamente con la pronuncia discioglimento del matrimonio ai sensi degli artt.
473bis.49 e 51 c.p.c. in relazione al matrimonio civile contratto in Salé (MA) il
29.11.2010;
-considerato che con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 05.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 30.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-considerato che con ordinanza del 09.12.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare, il Giudice, rilevato che entrambi i genitori fossero stati limitati nella responsabilità genitoriale dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria con il provvedimento n. 299/20 del 07.04.20, pronunciato nel procedimento n. 59/20 V.G.
T.M., invitava il curatore speciale del minore nominato in quel giudizio a costituirsi nel presente procedimento e a rassegnare le proprie conclusioni nonchè i SST che avevano in carico il nucleo familiare a relazionare entro il 31.01.25;
- preso atto della relazione dei servizi sociali del 15.01.2025, dalla quale si apprende che il figlio “ non sente e non vede il padre da agosto u.s.” e nella quale, inoltre, Per_1
il servizio “preso atto della conclusione positiva del percorso della c/o il CP_1 CP_2
e avendo avuto modo di conoscere l'esito del procedimento penale pendente nei confronti della e del conclusosi con una assoluzione piena dei due per CP_1 Per_2 non aver commesso il fatto” riferisce che “è stato richiesto al Tribunale dei Minori di RC di poter valutare l'archiviazione del provvedimento 59/2020 V.G.”,
- rilevato che in data 04.01.2025 si costituiva il Curatore speciale del minore, che chiedeva la revoca della limitazione della responsabilità genitoriale nei confronti della atteso l'importante percorso svolto in questi anni e la sua reintegrazione CP_1
sociale e contestualmente, ai sensi degli artt. 330 e 337-quater c.c., di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale di e l'affido Parte_1
esclusivo del minore alla madre, , con collocamento Persona_3 CP_1 presso l'abitazione materna nonché di disporre a carico del sig. l'onere Parte_1
di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di Persona_3
euro 300,00 mensili, oltre spese straordinarie;
-preso atto che all'udienza del 20.02.2025 - trovandosi Parte_1 all'estero - non compariva ed il Giudice rimetteva la causa per ogni determinazione al Collegio;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Salé
(MA) il 29.11.2010 b) dal matrimonio è nato il figlio minore Persona_3
(13.07.2012);
-riscontrato che alla luce della relazione dei servizi sociali e di quanto riferito dalla curatrice speciale nonché di quanto emerso in corso di causa, le condizioni formulate dalle parti non siano omologabili e pertanto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 co. 4 c.p.c., la domanda vada rigettata;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
01.10.2024, il quale ha espresso il parere in data 01.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale e di divorzio consensuale, depositato in data
01.08.2024 da e , così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta allo stato le domande di separazione personale e di scioglimento del matrimonio tra e;
Parte_1 CP_1
-spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 06.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena M. A. Luppino dott. Giuseppe Campagna