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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 20/02/2026, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2955/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2577/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202400010689000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1018/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e della Regione
Campania, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 10080202400010689000, notificata il 29.11.2024, relativo all'autoveicolo tg. Targa_1 L'impugnazione è stata limitata alla sola cartella di pagamento presupposta n. 10020240006436741000, notificata il
26.03.2024, recante la pretesa di € 729,95 per la Tassa Automobilistica 2018.
Il ricorrente ha eccepito: 1) l'illegittimità dell'atto per pendenza di un autonomo giudizio sulla cartella sottesa
(R.G. 13270/2024); 2) il divieto di iscrizione del fermo su bene asseritamente strumentale all'attività di rappresentante di commercio;
3) vizi di motivazione del preavviso per omessa indicazione del numero di ruolo;
4) l'omessa notifica degli atti presupposti (cartella e avvisi di accertamento) e la conseguente prescrizione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale ha eccepito l'inammissibilità delle censure relative alla cartella di pagamento, in quanto regolarmente notificata a mani proprie del destinatario in data 26.03.2024. Nel merito, ha contestato l'eccezione di strumentalità del veicolo per totale carenza di prova documentale e contabile.
Si è altresì costituita la Regione Campania, la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi propri della riscossione e, nel merito, ha documentato che il giudizio presupposto sulla cartella (R.
G. 13270/2024) è stato definito con sentenza di rigetto n. 8993/2025. Ha inoltre provato la rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici in data 26.10.2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità di tutte le censure sollevate dal ricorrente afferenti il merito della pretesa tributaria, alla regolarità della cartella di pagamento n. 10020240006436741000 e agli avvisi di accertamento prodromici.
Il ricorrente ha infatti eccepito che la cartella fosse sub judice nell'ambito del procedimento R.G. 13270/2024.
Tuttavia, dagli atti prodotti dalla Regione Campania emerge che tale procedimento si è già concluso con la
Sentenza n. 8993/2025 emessa da questa medesima Corte (depositata il 20/05/2025). Tale pronuncia ha espressamente rigettato il ricorso del Ricorrente_1, accertando la ritualità della notifica sia degli avvisi di accertamento (consegnati il 26.10.2021) sia della cartella di pagamento (notificata il 26.03.2024) e rigettando, altresì, l'eccezione di prescrizione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992,
l'odierno atto della riscossione (preavviso di fermo) è impugnabile esclusivamente per vizi propri, stante la definitività dell'accertamento sulla legittimità degli atti precedenti.
Passando all'esame dei presunti vizi propri del preavviso di fermo, il ricorrente lamenta un difetto di motivazione per "omessa indicazione del numero di iscrizione a ruolo". L'eccezione è destituita di fondamento, in quanto l'atto cautelare impugnato riporta chiaramente il dettaglio del debito, gli estremi della cartella di pagamento presupposta, gli importi dovuti e l'Ente creditore, ponendo il contribuente in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Infine, parimenti infondata è l'eccezione di illegittimità del preavviso per asserita strumentalità del veicolo (Volkswagen Up! tg. Targa_1) rispetto all'attività lavorativa del ricorrente. L'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che la misura cautelare non viene iscritta se il debitore dimostra che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'onere della prova gravi esclusivamente sul contribuente, il quale non può limitarsi a mere dichiarazioni. La nozione di "bene strumentale" è strettamente legata alla normativa fiscale: il veicolo deve essere suscettibile di cedere utilità pluriennali all'attività svolta e, soprattutto, deve essere regolarmente iscritto nei registri contabili
(es. registro dei cespiti ammortizzabili). Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad allegare genericamente la propria qualifica di rappresentante di commercio, omettendo del tutto di fornire in giudizio (e precedentemente all'Agente della Riscossione) qualsivoglia prova documentale e contabile idonea a dimostrare l'effettiva inerenza e l'indispensabilità del veicolo per la produzione dei ricavi d'impresa.
Per tali ragioni, l'operato dell'Amministrazione e dell'Agente della Riscossione risulta del tutto legittimo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 15 del D.Lgs. 546/92 e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrete al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
250,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2577/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202400010689000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1018/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e della Regione
Campania, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 10080202400010689000, notificata il 29.11.2024, relativo all'autoveicolo tg. Targa_1 L'impugnazione è stata limitata alla sola cartella di pagamento presupposta n. 10020240006436741000, notificata il
26.03.2024, recante la pretesa di € 729,95 per la Tassa Automobilistica 2018.
Il ricorrente ha eccepito: 1) l'illegittimità dell'atto per pendenza di un autonomo giudizio sulla cartella sottesa
(R.G. 13270/2024); 2) il divieto di iscrizione del fermo su bene asseritamente strumentale all'attività di rappresentante di commercio;
3) vizi di motivazione del preavviso per omessa indicazione del numero di ruolo;
4) l'omessa notifica degli atti presupposti (cartella e avvisi di accertamento) e la conseguente prescrizione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale ha eccepito l'inammissibilità delle censure relative alla cartella di pagamento, in quanto regolarmente notificata a mani proprie del destinatario in data 26.03.2024. Nel merito, ha contestato l'eccezione di strumentalità del veicolo per totale carenza di prova documentale e contabile.
Si è altresì costituita la Regione Campania, la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi propri della riscossione e, nel merito, ha documentato che il giudizio presupposto sulla cartella (R.
G. 13270/2024) è stato definito con sentenza di rigetto n. 8993/2025. Ha inoltre provato la rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici in data 26.10.2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità di tutte le censure sollevate dal ricorrente afferenti il merito della pretesa tributaria, alla regolarità della cartella di pagamento n. 10020240006436741000 e agli avvisi di accertamento prodromici.
Il ricorrente ha infatti eccepito che la cartella fosse sub judice nell'ambito del procedimento R.G. 13270/2024.
Tuttavia, dagli atti prodotti dalla Regione Campania emerge che tale procedimento si è già concluso con la
Sentenza n. 8993/2025 emessa da questa medesima Corte (depositata il 20/05/2025). Tale pronuncia ha espressamente rigettato il ricorso del Ricorrente_1, accertando la ritualità della notifica sia degli avvisi di accertamento (consegnati il 26.10.2021) sia della cartella di pagamento (notificata il 26.03.2024) e rigettando, altresì, l'eccezione di prescrizione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992,
l'odierno atto della riscossione (preavviso di fermo) è impugnabile esclusivamente per vizi propri, stante la definitività dell'accertamento sulla legittimità degli atti precedenti.
Passando all'esame dei presunti vizi propri del preavviso di fermo, il ricorrente lamenta un difetto di motivazione per "omessa indicazione del numero di iscrizione a ruolo". L'eccezione è destituita di fondamento, in quanto l'atto cautelare impugnato riporta chiaramente il dettaglio del debito, gli estremi della cartella di pagamento presupposta, gli importi dovuti e l'Ente creditore, ponendo il contribuente in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Infine, parimenti infondata è l'eccezione di illegittimità del preavviso per asserita strumentalità del veicolo (Volkswagen Up! tg. Targa_1) rispetto all'attività lavorativa del ricorrente. L'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che la misura cautelare non viene iscritta se il debitore dimostra che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'onere della prova gravi esclusivamente sul contribuente, il quale non può limitarsi a mere dichiarazioni. La nozione di "bene strumentale" è strettamente legata alla normativa fiscale: il veicolo deve essere suscettibile di cedere utilità pluriennali all'attività svolta e, soprattutto, deve essere regolarmente iscritto nei registri contabili
(es. registro dei cespiti ammortizzabili). Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad allegare genericamente la propria qualifica di rappresentante di commercio, omettendo del tutto di fornire in giudizio (e precedentemente all'Agente della Riscossione) qualsivoglia prova documentale e contabile idonea a dimostrare l'effettiva inerenza e l'indispensabilità del veicolo per la produzione dei ricavi d'impresa.
Per tali ragioni, l'operato dell'Amministrazione e dell'Agente della Riscossione risulta del tutto legittimo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 15 del D.Lgs. 546/92 e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrete al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
250,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre accessori di legge se dovuti.