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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 3347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3347 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell' udienza del -02 12-2025 ex art. 429 c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., letti gli atti delle parti costituite, ha pronunciato il seguente provvedimento
Nella causa iscritta al n. 2839-2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza ex art. 429 c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.2839-20212 r.g
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
IO Caiazzo, domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
:
l' C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dai funzionari delegati, domiciliata come in atti -RESISTENTE-
Conclusioni, come da verbale di udienza del 02-12-2025, tenutasi in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Conclusioni : come da atti e verbali di causa.
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 232/20 del 24
03 2021 , emessa dalla la quale ingiungeva al Controparte_2 sig. , di pagare la somma di € 3.150,00 elevato dall' Parte_1 [...]
Controparte_3
In particolare il ricorrente ha chiesto dichiarare inefficace ed illegittima detta ordinanza per i motivi dettagliatamente indicati nei propri scritti.
Si è, pertanto, costituito l' eccependo, Controparte_3
l'infondatezza della opposizione e il conseguente rigetto della domanda attorea, versando in atti, tra l'altro la seguente documentazione: Verbale unico di accertamento e notificazione n. NA00000/2017-450-01-R01 del 14/02/2017 e notifiche in calce;
Rapporto n.
NA00002/2017-450-01-R01 del 15/01/2017 , ; UR camerale;
Verbale ispettivo del
19/01/2017 ;Dichiarazioni dei lavoratori del 10 01 2017 ; lettere di assunzione del lavoratore, ed UN IN LO del 17 01 2017.
La causa è stata istruita documentalmente e dopo un serie di rinvii, decisa ex art. 429
c.p.c.
In prima battuta il ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'intimato in qualità di legale rappresentate della soc. AL AR RL.
All'uopo, le disposizioni generali in materia di sanzione amministrativa sono contenute nella legge 24.11.1981 n. 689 che, in segnatamente, all'art. 3 stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.. Tale principio ha ricevuto conferma nelle successive pronunce della Suprema Corta a mentre delle quali la responsabilità da illecito amministrativo è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (Cass. n. 10668 del 1996) e, con sentenza Cass.
n. 11954 del 2003, ha chiarito che ..” il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della “imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5); nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della
“solidarietà” (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della “riserva di legge” (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81…”
Ne consegue che responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
Orbene, dalla lettura della allegata visura camerale si evince che il ricorrente abbia rivestito la carica di amministratore unico della società, obbligata in solido, AL AR RL sino al
23 08 2017 , pertanto, responsabile in quanto amministratore della società.
All'uopo, l'atto ispettivo è stato eseguito in data antecedente alla scadenza della qualifica di amministratore unico ( 23 08 2017) a fronte della ordinanza ingiunzione notificata ( fatto questo incontestato) in epoca successiva, ovvero, il 14 02 2021, lasso temporale durante il quale non manteneva la carica in esame. Parte_1
Tuttavia, assume rilevo il momento costitutivo della contestazione conseguente al verbale di accesso , stante la natura personale della responsabilità della gestione aziendale, conseguendone il rigetto della prefata eccezione.
Altro aspetto afferisce il termine decadenziale afferente la notifica della sanzione amministrativa con il procedimento della ordinanza ingiunzione.
Sull'argomento le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno composto il contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine all'applicabilità o meno del breve termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della L.241/90 (attualmente novanta giorni, per come previsto dalla norma modificata dall'art. 36 bis D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
L. 14 maggio 2005, n.80) ,ai fini dell'esaurimento del procedimento amministrativo per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Infatti, la legge n. 689 del 1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati (novanta giorni per la notifica della violazione, se non vi è stata la contestazione immediata (art. 14); se viene fatta richiesta deve provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art.17) ed entro trenta giorni dalla contestazione, ovvero dalla notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (art. 18).
Ciò posto la Suprema Corte , con la sentenza n. 9591 del 27 04 2006 a Sezioni Unite ha chiarito che l'ostacolo per l'applicazione al procedimento in esame del termine previsto dall'art.2 della L.241/90 non può essere superato applicando il predetto termine alle singole fasi del procedimento o a quella conclusiva in quanto .."in tal modo verrebbe operata un'arbitraria manipolazione della norma, la quale considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorre non dall'esaurimento di ognuno dei vari segmenti che eventualmente lo compongono, < dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento
è ad iniziativa di parte>>”…
Ergo, in assenza di altri termini specifici previsti dalla L.n. 689 del 1981 deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione sia quello di cinque anni previsto dall'art.28 della stessa legge L.689 del 1981, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
Circa il merito della irrogata sanzione, in relazione al lavoro sommerso, la specifica normativa prevede che il datore che impiega lavoratori con vincolo di subordinazione e omette la comunicazione preventiva di assunzione entro le 24 ore del giorno antecedente a quello in cui il rapporto si instaura, commette un illecito omissivo istantaneo ad effetti permanenti.
Detto illecito si consuma quando, trascorso il tempo richiesto dalla legge per comunicare l'avvenuta assunzione, la comunicazione non viene effettuata.
Tale sanzione è stata irrogata, in conformità, all'art. 6 comma 3 L. 689/1981 a Parte_1
quale trasgressore e legale rappresentante della società AL AR S.R.L. al
[...] momento della commissione della violazione, nonché alla predetta società, quale obbligata in solido . L'ente resistente ha intimato a parte ricorrente in proprio e Parte_1 nella qualità di amministratore unico della società AL AR RL , di regolarizzare la posizione del lavoratore “in nero”, nei modi e tempi previsti dalla legge, al fine di poter usufruire del pagamento del minor importo della relativa sanzione.
In particolare, veniva intimato di procedere alla regolarizzazione del lavoratore, con avvertenza, come per legge, che per essere ammesso al pagamento in misura ridotta.
In atti risulta versata solamente UN di avvenuta comunicazione dell'assunzione avvenuta nella giornata del primo accesso ispettivo (avvenuto in data 17-01-2017), di conseguenza ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81 veniva richiesto il pagamento di € 3.150,00.
Ciò posto, va detto che, il provvedimento impugnato trova il suo fondamento nell'accertamento iniziato con il verbale ispettivo del 17-01-2017 presso la sede del AR AL RL ove veniva riscontrata la presenza del sig. ( intendo a svolgere lavoro al bancone di somministrazione ) il quale rilasciava, ai funzionari ispettivi, la dichiarazione di essere stato assunto in data 17 01 2017 .
Giova solo evidenziare, per completezza, che l'art. 2096 c.c. prevede, per il patto di prova la forma scritta.
Il ricorrente, nel caso di specie, eccepisce in primis l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, in quanto, secondo quanto prospettato nell'atto introduttivo, il lavoratore avrebbe iniziato la propria attività lavorativa il giorno stesso dell'accertamento ispettivo ossia in data 17-01-2017, non assumendo rilevanza le dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici, per le motivazioni espresse nei propri scritti.
Ciò posto, va detto che, le dichiarazioni rilasciate ai funzionari ispettivi dell'ispettorato del lavoro ( nel verbale ispettivo oppure in atto allegato), nell'esercizio delle loro funzioni, ( come nel caso di specie), assumono, chiaramente, fede privilegiata.
Infatti secondo la Suprema Corte “E' principio consolidato ( Cass. n. 9251 del 2010;
n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico..fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” .
Dunque, in assenza di “querela di falso” sono da ritenersi pienamente utilizzabili le dichiarazioni contenute in tale verbale, nonché quanto riscontrato dagli accertatori e descritto in detto verbale.
In ordine al contenuto delle dichiarazioni, le stesse sono liberamente valutabili dal giudice.
Di conseguenza, da quanto rilevato dagli ispettori all'atto dell'accesso ispettivo, così come riscontrato dalle dichiarazioni spontanee rilasciate, può ritenersi provata la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato nell'ordinanza impugnata.
Per tale motivo è da ritenersi, che le sanzioni siano state correttamente irrogate e di conseguenza va dichiarata la legittimità dell'ordinanza ingiunzione, che qui si impugna, emessa dalla resistente e la conseguente irrogazione della sanzione.
Si deve quindi concludere per l'inammissibilità del presente ricorso.
Riguardo al governo delle spese va detto che, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in conformità del D.M.55/2014 e successive modifiche, ridotte del 20% ai sensi dell'art.9, D.Lgs. n.149/2015,
P.q.m.
Il G.U. dottor Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel proc. n. 2839-2021, così provvede:
- Rigetta il presente ricorso e conferma l' ordinanza-ingiunzione n. 232-2020 impugnata.
- condanna il ricorrente alla rifusione, nei riguardi della resistente delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 1360,80 .
Nola lì 11 12 2025 Il G.U.
Dr Alfredo Granata
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell' udienza del -02 12-2025 ex art. 429 c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., letti gli atti delle parti costituite, ha pronunciato il seguente provvedimento
Nella causa iscritta al n. 2839-2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza ex art. 429 c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.2839-20212 r.g
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
IO Caiazzo, domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
:
l' C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dai funzionari delegati, domiciliata come in atti -RESISTENTE-
Conclusioni, come da verbale di udienza del 02-12-2025, tenutasi in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Conclusioni : come da atti e verbali di causa.
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 232/20 del 24
03 2021 , emessa dalla la quale ingiungeva al Controparte_2 sig. , di pagare la somma di € 3.150,00 elevato dall' Parte_1 [...]
Controparte_3
In particolare il ricorrente ha chiesto dichiarare inefficace ed illegittima detta ordinanza per i motivi dettagliatamente indicati nei propri scritti.
Si è, pertanto, costituito l' eccependo, Controparte_3
l'infondatezza della opposizione e il conseguente rigetto della domanda attorea, versando in atti, tra l'altro la seguente documentazione: Verbale unico di accertamento e notificazione n. NA00000/2017-450-01-R01 del 14/02/2017 e notifiche in calce;
Rapporto n.
NA00002/2017-450-01-R01 del 15/01/2017 , ; UR camerale;
Verbale ispettivo del
19/01/2017 ;Dichiarazioni dei lavoratori del 10 01 2017 ; lettere di assunzione del lavoratore, ed UN IN LO del 17 01 2017.
La causa è stata istruita documentalmente e dopo un serie di rinvii, decisa ex art. 429
c.p.c.
In prima battuta il ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'intimato in qualità di legale rappresentate della soc. AL AR RL.
All'uopo, le disposizioni generali in materia di sanzione amministrativa sono contenute nella legge 24.11.1981 n. 689 che, in segnatamente, all'art. 3 stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.. Tale principio ha ricevuto conferma nelle successive pronunce della Suprema Corta a mentre delle quali la responsabilità da illecito amministrativo è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (Cass. n. 10668 del 1996) e, con sentenza Cass.
n. 11954 del 2003, ha chiarito che ..” il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della “imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5); nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della
“solidarietà” (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della “riserva di legge” (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81…”
Ne consegue che responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
Orbene, dalla lettura della allegata visura camerale si evince che il ricorrente abbia rivestito la carica di amministratore unico della società, obbligata in solido, AL AR RL sino al
23 08 2017 , pertanto, responsabile in quanto amministratore della società.
All'uopo, l'atto ispettivo è stato eseguito in data antecedente alla scadenza della qualifica di amministratore unico ( 23 08 2017) a fronte della ordinanza ingiunzione notificata ( fatto questo incontestato) in epoca successiva, ovvero, il 14 02 2021, lasso temporale durante il quale non manteneva la carica in esame. Parte_1
Tuttavia, assume rilevo il momento costitutivo della contestazione conseguente al verbale di accesso , stante la natura personale della responsabilità della gestione aziendale, conseguendone il rigetto della prefata eccezione.
Altro aspetto afferisce il termine decadenziale afferente la notifica della sanzione amministrativa con il procedimento della ordinanza ingiunzione.
Sull'argomento le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno composto il contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine all'applicabilità o meno del breve termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della L.241/90 (attualmente novanta giorni, per come previsto dalla norma modificata dall'art. 36 bis D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
L. 14 maggio 2005, n.80) ,ai fini dell'esaurimento del procedimento amministrativo per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Infatti, la legge n. 689 del 1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati (novanta giorni per la notifica della violazione, se non vi è stata la contestazione immediata (art. 14); se viene fatta richiesta deve provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art.17) ed entro trenta giorni dalla contestazione, ovvero dalla notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (art. 18).
Ciò posto la Suprema Corte , con la sentenza n. 9591 del 27 04 2006 a Sezioni Unite ha chiarito che l'ostacolo per l'applicazione al procedimento in esame del termine previsto dall'art.2 della L.241/90 non può essere superato applicando il predetto termine alle singole fasi del procedimento o a quella conclusiva in quanto .."in tal modo verrebbe operata un'arbitraria manipolazione della norma, la quale considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorre non dall'esaurimento di ognuno dei vari segmenti che eventualmente lo compongono, < dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento
è ad iniziativa di parte>>”…
Ergo, in assenza di altri termini specifici previsti dalla L.n. 689 del 1981 deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione sia quello di cinque anni previsto dall'art.28 della stessa legge L.689 del 1981, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
Circa il merito della irrogata sanzione, in relazione al lavoro sommerso, la specifica normativa prevede che il datore che impiega lavoratori con vincolo di subordinazione e omette la comunicazione preventiva di assunzione entro le 24 ore del giorno antecedente a quello in cui il rapporto si instaura, commette un illecito omissivo istantaneo ad effetti permanenti.
Detto illecito si consuma quando, trascorso il tempo richiesto dalla legge per comunicare l'avvenuta assunzione, la comunicazione non viene effettuata.
Tale sanzione è stata irrogata, in conformità, all'art. 6 comma 3 L. 689/1981 a Parte_1
quale trasgressore e legale rappresentante della società AL AR S.R.L. al
[...] momento della commissione della violazione, nonché alla predetta società, quale obbligata in solido . L'ente resistente ha intimato a parte ricorrente in proprio e Parte_1 nella qualità di amministratore unico della società AL AR RL , di regolarizzare la posizione del lavoratore “in nero”, nei modi e tempi previsti dalla legge, al fine di poter usufruire del pagamento del minor importo della relativa sanzione.
In particolare, veniva intimato di procedere alla regolarizzazione del lavoratore, con avvertenza, come per legge, che per essere ammesso al pagamento in misura ridotta.
In atti risulta versata solamente UN di avvenuta comunicazione dell'assunzione avvenuta nella giornata del primo accesso ispettivo (avvenuto in data 17-01-2017), di conseguenza ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81 veniva richiesto il pagamento di € 3.150,00.
Ciò posto, va detto che, il provvedimento impugnato trova il suo fondamento nell'accertamento iniziato con il verbale ispettivo del 17-01-2017 presso la sede del AR AL RL ove veniva riscontrata la presenza del sig. ( intendo a svolgere lavoro al bancone di somministrazione ) il quale rilasciava, ai funzionari ispettivi, la dichiarazione di essere stato assunto in data 17 01 2017 .
Giova solo evidenziare, per completezza, che l'art. 2096 c.c. prevede, per il patto di prova la forma scritta.
Il ricorrente, nel caso di specie, eccepisce in primis l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, in quanto, secondo quanto prospettato nell'atto introduttivo, il lavoratore avrebbe iniziato la propria attività lavorativa il giorno stesso dell'accertamento ispettivo ossia in data 17-01-2017, non assumendo rilevanza le dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici, per le motivazioni espresse nei propri scritti.
Ciò posto, va detto che, le dichiarazioni rilasciate ai funzionari ispettivi dell'ispettorato del lavoro ( nel verbale ispettivo oppure in atto allegato), nell'esercizio delle loro funzioni, ( come nel caso di specie), assumono, chiaramente, fede privilegiata.
Infatti secondo la Suprema Corte “E' principio consolidato ( Cass. n. 9251 del 2010;
n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico..fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” .
Dunque, in assenza di “querela di falso” sono da ritenersi pienamente utilizzabili le dichiarazioni contenute in tale verbale, nonché quanto riscontrato dagli accertatori e descritto in detto verbale.
In ordine al contenuto delle dichiarazioni, le stesse sono liberamente valutabili dal giudice.
Di conseguenza, da quanto rilevato dagli ispettori all'atto dell'accesso ispettivo, così come riscontrato dalle dichiarazioni spontanee rilasciate, può ritenersi provata la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato nell'ordinanza impugnata.
Per tale motivo è da ritenersi, che le sanzioni siano state correttamente irrogate e di conseguenza va dichiarata la legittimità dell'ordinanza ingiunzione, che qui si impugna, emessa dalla resistente e la conseguente irrogazione della sanzione.
Si deve quindi concludere per l'inammissibilità del presente ricorso.
Riguardo al governo delle spese va detto che, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in conformità del D.M.55/2014 e successive modifiche, ridotte del 20% ai sensi dell'art.9, D.Lgs. n.149/2015,
P.q.m.
Il G.U. dottor Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel proc. n. 2839-2021, così provvede:
- Rigetta il presente ricorso e conferma l' ordinanza-ingiunzione n. 232-2020 impugnata.
- condanna il ricorrente alla rifusione, nei riguardi della resistente delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 1360,80 .
Nola lì 11 12 2025 Il G.U.
Dr Alfredo Granata