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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 23/02/2026, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 597/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, RE
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 597/2020 depositato il 21/02/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1280/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 05/07/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620140001508658 SANZIONI AMMINI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620170007519437000 SANZIONI AMMINI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620140008135518000 OL
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1, elettivamente domiciliato alla Indirizzo_1, presso lo studio dell'avv. Nominativo_1, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, con ricorso depositato il 22.2.2019 conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 10620189006670783000, notificata a mezzo PEC in data 15/10/2018, di euro 4.930,28.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. I, con sentenza n. 1280 del 19.6.2019, depositata il 5.7.2019, così decideva: “accoglie per quanto di ragione il ricorso e conferma l'atto impugnato relativamente alle somme dovute in forza della cartella di pagamento n. 10620160008415183000 (T.A./2010); compensa le spese del giudizio.”.
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona dell'avv. Nominativo_2 , procuratore speciale, giusta procura indicata in mandato, nella sua qualità di Responsabile del Contenzioso Puglia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, corrente in Roma alla Indirizzo_2 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, nel cui studio in Lecce alla Indirizzo_3 è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti, con ricorso in appello ritualmente notificato al contribuente nel domicilio eletto il
30.1.2020 e depositato il 21.2.2020, impugna, per la riforma parziale, la sentenza della CTP di Taranto, sez.
I, n. 1280 del 19.6.2019, depositata il 5.7.2019, per i seguenti motivi:
1. errato annullamento delle cartelle nn. 10620140001508658000 e 10620170007519437000 aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada: violazione delle norme sulla giurisdizione, regolare notifica delle stesse;
2. errato annullamento della cartella n. 10620140008135518000: violazione del giudicato e dell'art. 2953 c.
c.
Conclude per l'accoglimento dell'appello, per la parziale riforma della sentenza impugnata, provvedendo la
Corte a:
1) Dichiarare il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle nn. 10620140001508658000 e
10620170007519437000;
2) Dichiarare inammissibile, improcedibile e gradatamente rigettare, l'opposizione anche con riferimento alla cartella n. 10620140008135518000.
3) Confermare per il resto la pronuncia di primo grado.
4) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, c.a.p.
Il sig. Resistente_1 non risulta costituito in giudizio benché regolarmente intimato.
All'udienza odierna, in camera di consiglio, il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con il primo motivo di appello, l'Agenzia appellante denuncia che la pronuncia è stata emessa in violazione delle norme sulla giurisdizione con riferimento alle cartelle nn. 10620140001508658000 e
10620170007519437000, uniche due cartelle delle sette incluse nell'intimazione di pagamento ad avere ad oggetto sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. Rappresenta che aveva eccepito il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria, in quanto, avendo ad oggetto appunto sanzioni amministrative, la competenza a decidere spettava al Giudice ordinario. Però tale eccezione è stata implicitamente rigettata dalla Commissione che ha accolto le doglianze mosse dal contribuente con riferimento a tali cartelle.
Il motivo è fondato.
Accerta la Corte che cartelle nn. 10620140001508658000 e 10620170007519437000 riportate nell'intimazione impugnata si riferiscono a violazioni del codice della strada la cui giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Infatti, è stato osservato che la giurisdizione del giudice tributario non può essere estesa alle controversie relative all'impugnazione degli atti che hanno ad oggetto la contestazione di violazioni del codice della strada o omissioni contributive, le quali appartengono alla giurisdizione ordinaria (giudice di pace o tribunale ordinario) o al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (Cass. 16161/2024; Cass. 8126.2025).
Ne consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione e non il loro annullamento.
Con il secondo motivo censura la sentenza di primo grado per errato annullamento della cartella n.
10620140008135518000 per violazione del giudicato e dell'art. 2953 c.c.
Sostiene che la sentenza di primo grado deve essere riformata anche nella parte in cui dichiara non notificata la cartella n. 10620140008135518000 e, dunque, prescritta la relativa pretesa per decorso del termine triennale applicabile in materia di bollo auto.
Ritiene che i giudici di primo grado non potessero pronunciarsi sulla regolare notifica della cartella n.
1062014000813551800, in quanto la validità ed efficacia della stessa era stata già accertata con sentenza n. 1321/2018 della CTP di Taranto passata in giudicato. Rappresenta, comunque, che, come risulta dalla documentazione in atti, la citata cartella n. 1062014000813551800 è stata regolarmente notificata per posta raccomandata in data 6 ottobre 2014.
Ritiene, altresì, la sentenza illegittima in quanto risultando ormai il credito contenuto nella cartella di pagamento n. 1062014000813551800 accertato con sentenza 1321/2018 della CTP di Taranto passata in giudicato, il termine di prescrizione applicabile, ai sensi dell'art. 2953 c.c., è quello ordinario decennale e non il breve triennale.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Preliminarmente la Corte ritiene inammissibile quanto rappresentato dall'appellante con riferimento al giudicato esterno formatosi per la cartella di pagamento n. 1062014000813551800 con sentenza 1321/2018 della CTP di Taranto passata in giudicato.
Infatti, secondo la giurisprudenza del giudice di legittimità, colui che afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, deve dimostrarlo, e a tal fine non è sufficiente la produzione della sentenza, dovendo essa essere accompagnata da idonea certificazione dalla quale risulti che non è più soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest'ultima dimostrare la non impugnabilità della sentenza prodotta (Cassazione civile sez. un. - 04/06/2008, n. 14814; Cass., sez. un., n. 7701/2016; Cass. 20974/2018; Cass. n. 6868/2022).
Nella fattispecie non risulta prodotta in giudizio da parte dell'appellante né la sentenza né idonea documentazione dalla quale risulti che la sentenza n. 1321/2018 della CTP di Taranto, non è più soggetta a impugnazione.
Da ciò l'inammissibilità di quanto sostenuto dall'appellante.
Rileva, inoltre, la Corte che la cartella di pagamento n. 1062014000813551800 risulta, come a documentazione in atti, ritualmente notificata con raccomandata a.r. il 4.10.2014 (non il 6.10.2014 come indicato nell'atto di appello) e l'intimazione impugnata notificata il 15/10/2018. Pertanto, essendo la pretesa tributaria in essa contenuta, riferita a tasse automobilistiche, che soggiacciono alla prescrizione triennale, ex art. 5 del D.L. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L. 2/1986 convertito nella legge 60/1986 e stante il decorso del triennio il credito in essa contenuto è prescritto.
Ne consegue l'infondatezza di quanto sostenuto dall'Agenzia appellante.
In definitiva, per le motivazioni esposte l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione e, a parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato:
1. il difetto di giurisdizione di questo giudice per le cartelle nn. 10620140001508658000 e
10620170007519437000 in favore del giudice ordinario e non il loro annullamento;
2. la prescrizione dei crediti contenuti nella cartella di pagamento n. 1062014000813551800;
3. la conferma parziale di legittimità dell'intimazione impugnata limitatamente ai crediti contenuti nella cartella di pagamento n. 10620160008415183000.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione, come in parte motiva,
a parziale riforma della sentenza impugnata.
Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, RE
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 597/2020 depositato il 21/02/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1280/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 05/07/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620140001508658 SANZIONI AMMINI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620170007519437000 SANZIONI AMMINI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620140008135518000 OL
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1, elettivamente domiciliato alla Indirizzo_1, presso lo studio dell'avv. Nominativo_1, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, con ricorso depositato il 22.2.2019 conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 10620189006670783000, notificata a mezzo PEC in data 15/10/2018, di euro 4.930,28.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. I, con sentenza n. 1280 del 19.6.2019, depositata il 5.7.2019, così decideva: “accoglie per quanto di ragione il ricorso e conferma l'atto impugnato relativamente alle somme dovute in forza della cartella di pagamento n. 10620160008415183000 (T.A./2010); compensa le spese del giudizio.”.
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona dell'avv. Nominativo_2 , procuratore speciale, giusta procura indicata in mandato, nella sua qualità di Responsabile del Contenzioso Puglia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, corrente in Roma alla Indirizzo_2 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, nel cui studio in Lecce alla Indirizzo_3 è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti, con ricorso in appello ritualmente notificato al contribuente nel domicilio eletto il
30.1.2020 e depositato il 21.2.2020, impugna, per la riforma parziale, la sentenza della CTP di Taranto, sez.
I, n. 1280 del 19.6.2019, depositata il 5.7.2019, per i seguenti motivi:
1. errato annullamento delle cartelle nn. 10620140001508658000 e 10620170007519437000 aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada: violazione delle norme sulla giurisdizione, regolare notifica delle stesse;
2. errato annullamento della cartella n. 10620140008135518000: violazione del giudicato e dell'art. 2953 c.
c.
Conclude per l'accoglimento dell'appello, per la parziale riforma della sentenza impugnata, provvedendo la
Corte a:
1) Dichiarare il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle nn. 10620140001508658000 e
10620170007519437000;
2) Dichiarare inammissibile, improcedibile e gradatamente rigettare, l'opposizione anche con riferimento alla cartella n. 10620140008135518000.
3) Confermare per il resto la pronuncia di primo grado.
4) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, c.a.p.
Il sig. Resistente_1 non risulta costituito in giudizio benché regolarmente intimato.
All'udienza odierna, in camera di consiglio, il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con il primo motivo di appello, l'Agenzia appellante denuncia che la pronuncia è stata emessa in violazione delle norme sulla giurisdizione con riferimento alle cartelle nn. 10620140001508658000 e
10620170007519437000, uniche due cartelle delle sette incluse nell'intimazione di pagamento ad avere ad oggetto sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. Rappresenta che aveva eccepito il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria, in quanto, avendo ad oggetto appunto sanzioni amministrative, la competenza a decidere spettava al Giudice ordinario. Però tale eccezione è stata implicitamente rigettata dalla Commissione che ha accolto le doglianze mosse dal contribuente con riferimento a tali cartelle.
Il motivo è fondato.
Accerta la Corte che cartelle nn. 10620140001508658000 e 10620170007519437000 riportate nell'intimazione impugnata si riferiscono a violazioni del codice della strada la cui giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Infatti, è stato osservato che la giurisdizione del giudice tributario non può essere estesa alle controversie relative all'impugnazione degli atti che hanno ad oggetto la contestazione di violazioni del codice della strada o omissioni contributive, le quali appartengono alla giurisdizione ordinaria (giudice di pace o tribunale ordinario) o al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (Cass. 16161/2024; Cass. 8126.2025).
Ne consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione e non il loro annullamento.
Con il secondo motivo censura la sentenza di primo grado per errato annullamento della cartella n.
10620140008135518000 per violazione del giudicato e dell'art. 2953 c.c.
Sostiene che la sentenza di primo grado deve essere riformata anche nella parte in cui dichiara non notificata la cartella n. 10620140008135518000 e, dunque, prescritta la relativa pretesa per decorso del termine triennale applicabile in materia di bollo auto.
Ritiene che i giudici di primo grado non potessero pronunciarsi sulla regolare notifica della cartella n.
1062014000813551800, in quanto la validità ed efficacia della stessa era stata già accertata con sentenza n. 1321/2018 della CTP di Taranto passata in giudicato. Rappresenta, comunque, che, come risulta dalla documentazione in atti, la citata cartella n. 1062014000813551800 è stata regolarmente notificata per posta raccomandata in data 6 ottobre 2014.
Ritiene, altresì, la sentenza illegittima in quanto risultando ormai il credito contenuto nella cartella di pagamento n. 1062014000813551800 accertato con sentenza 1321/2018 della CTP di Taranto passata in giudicato, il termine di prescrizione applicabile, ai sensi dell'art. 2953 c.c., è quello ordinario decennale e non il breve triennale.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Preliminarmente la Corte ritiene inammissibile quanto rappresentato dall'appellante con riferimento al giudicato esterno formatosi per la cartella di pagamento n. 1062014000813551800 con sentenza 1321/2018 della CTP di Taranto passata in giudicato.
Infatti, secondo la giurisprudenza del giudice di legittimità, colui che afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, deve dimostrarlo, e a tal fine non è sufficiente la produzione della sentenza, dovendo essa essere accompagnata da idonea certificazione dalla quale risulti che non è più soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest'ultima dimostrare la non impugnabilità della sentenza prodotta (Cassazione civile sez. un. - 04/06/2008, n. 14814; Cass., sez. un., n. 7701/2016; Cass. 20974/2018; Cass. n. 6868/2022).
Nella fattispecie non risulta prodotta in giudizio da parte dell'appellante né la sentenza né idonea documentazione dalla quale risulti che la sentenza n. 1321/2018 della CTP di Taranto, non è più soggetta a impugnazione.
Da ciò l'inammissibilità di quanto sostenuto dall'appellante.
Rileva, inoltre, la Corte che la cartella di pagamento n. 1062014000813551800 risulta, come a documentazione in atti, ritualmente notificata con raccomandata a.r. il 4.10.2014 (non il 6.10.2014 come indicato nell'atto di appello) e l'intimazione impugnata notificata il 15/10/2018. Pertanto, essendo la pretesa tributaria in essa contenuta, riferita a tasse automobilistiche, che soggiacciono alla prescrizione triennale, ex art. 5 del D.L. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L. 2/1986 convertito nella legge 60/1986 e stante il decorso del triennio il credito in essa contenuto è prescritto.
Ne consegue l'infondatezza di quanto sostenuto dall'Agenzia appellante.
In definitiva, per le motivazioni esposte l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione e, a parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato:
1. il difetto di giurisdizione di questo giudice per le cartelle nn. 10620140001508658000 e
10620170007519437000 in favore del giudice ordinario e non il loro annullamento;
2. la prescrizione dei crediti contenuti nella cartella di pagamento n. 1062014000813551800;
3. la conferma parziale di legittimità dell'intimazione impugnata limitatamente ai crediti contenuti nella cartella di pagamento n. 10620160008415183000.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione, come in parte motiva,
a parziale riforma della sentenza impugnata.
Spese compensate.