Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 23/02/2026, n. 597
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte rileva che le cartelle in questione si riferiscono a violazioni del codice della strada, per le quali la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, non potendo essere estesa al giudice tributario. Pertanto, dichiara il difetto di giurisdizione.

  • Rigettato
    Violazione del giudicato e dell'art. 2953 c.c.

    La Corte dichiara inammissibile l'eccezione di giudicato esterno per mancata produzione della sentenza e della relativa certificazione di non impugnabilità. Rileva inoltre che la cartella è stata notificata in data 4.10.2014 e l'intimazione impugnata il 15/10/2018. Stante la prescrizione triennale per le tasse automobilistiche, il credito è prescritto.

  • Accolto
    Legittimità dell'intimazione per cartella n. 10620160008415183000

    La Corte conferma parzialmente la legittimità dell'intimazione impugnata limitatamente ai crediti contenuti nella cartella di pagamento n. 10620160008415183000.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 23/02/2026, n. 597
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 597
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo