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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2025, n. 40877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40877 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI SA US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Giordano, che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, per quanto di interesse per il presente procedimento, ha confermato l'affermazione di colpevolezza, deliberata in primo grado, di SA SE in ordine al delitto di cui agli artt. 216 prima parte n. 2 e 223 r.d. n. 267 del 1942 e lo ha condannato alle pene di legge, con la concessione delle attenuanti generiche, nella qualità di amministratore di fatto della LISELLA AUTOLINEE S.R.L., dichiarata fallita il 21 luglio 2015. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 40877 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 22/10/2025 2.11 ricorso, a firma di un difensore abilitato, consta di due motivi, di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.. La sentenza sarebbe illogica e contraddittoria, perché avrebbe ritenuto il ricorrente responsabile del reato in qualità di amministratore di fatto dopo aver dato credito assoluto, ed immotivato, alle dichiarazioni rese al curatore dal coimputato NI, che ha dichiarato di non conoscerlo e di non avergli rilasciato delega ad interfacciarsi con il curatore, quando vi sarebbe prova documentale, confermata dal commercialista di fiducia della società, dell'esatto contrario. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato nullità della sentenza per vizio di motivazione sull'elemento psicologico del reato di bancarotta documentale a dolo specifico. La sentenza impugnata si sarebbe espressa in modo apodittico, confondendo l'evento fenomenico - la scomparsa dei libri e la impossibilità, per il curatore, di ricostruire il patrimonio e il volume degli affari- con la prova dell'elemento soggettivo dello scopo di trarne profitto ingiusto o di recare pregiudizio ai creditori. Secondo la pronunzia, SA non ha dato dimostrazione di aver consegnato la contabilità al commercialista - obbligo peraltro non previsto dalla legge - e al nuovo amministratore e, sulla scorta di tale semplice dato oggettivo, sarebbe stata illogicamente tratta prova del dolo specifico richiesto dalla norma penale. Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato. 1.11 primo motivo di ricorso non coglie nel segno. 1.1.Quanto alla ritenuta veste di amministratore di fatto assegnata al ricorrente, mette conto rimarcare che, in tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o co-gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario (sez.5, n. 2514 del 04/12/2023, Comnnodaro, Rv. 285881; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 264009; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838, in motivazione;
Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Rv. 234254). Non rilevano l'accertamento della "durata" dell'attività così espletata né la puntuale collocazione temporale del momento di assunzione del relativo ruolo, bastando che il giudice del merito ne delinei l'esistenza in termini di apprezzabile consistenza con riferimento, anche in 2 via alternativa, agli assetti organizzativi, produttivi, amministrativi e contabili dell'impresa. L'elaborato del duplice grado, in doppia conforme, al quale è possibile indifferentemente attingere, sulla scorta delle verifiche del curatore fallimentare e del contributo informativo degli ex dipendenti e del professionista di riferimento della società fallita, ha persuasivamente ripercorso il nucleo di prove convergenti che hanno consentito di attribuire al ricorrente la veste costante e mai dismessa di dominus dell'ente poi fallito. Del resto, la posizione di amministratore di fatto costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Cass. sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; Cass. sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, cit.). La sentenza dì primo grado ha citato dunque le dichiarazioni degli ex lavoratori subordinati, che sono stati licenziati nel 2012, quando l'attività caratteristica dell'impresa è stata interrotta, prima del subentro dell'ultimo amministratore, NI NZ (pag. 6 pronuncia di prime cure: "il curatore ha dichiarato di non aver riscontrato contratti in essere con la società a decorrere dal 2013 in poi", v. anche pag. 6 sent. appello); tutti, all'unisono, hanno riferito che il datore di lavoro, gestore della società, era stato il SA;
il commercialista Gallo ha dichiarato di aver avuto rapporti, nel corso della attività svolta nell'interesse della fallita, e fino al deposito del bilancio del 2013, esclusivamente con SA;
il curatore del fallimento si è confrontato soltanto con SA, unica persona edotta delle vicende societarie. Correttamente, pertanto, e a prescindere dall'esistenza o meno di una "delega" ad hoc conferita da NI a SA affinchè interloquisse con gli organi fallimentari e a prescindere dal fatto che i due si conoscessero, è stata ricondotta a quest'ultimo la veste di amministratore di fatto della società per tutto l'arco della sua vita operativa. 2. Il secondo motivo è invece fondato, per quanto di ragione. 2.1. Il collegio, in primo luogo, intende dare continuità al principio di diritto secondo il quale in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Cass. sez.5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv.250844; sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, UA e altri, Rv.250094; sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Salannida, Rv. 239040); con la conseguenza che, una volta ingeritosi de facto nel contesto delle operazioni gestorie dell'impresa, egli - a norma dell'art. 40 comma 2 cod. pen. - diviene destinatario degli obblighi di conservazione e corretta compilazione, completa ed intellegibile, della contabilità, come previsto per qualsiasi amministratore di una società a responsabilità limitata ai sensi degli artt. 2475 e 2476 cod. civ.. 2.2. Giova inoltre ribadire che, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, l'amministratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo dell'eventuale occultamento - o della 3 mancata rimessa della medesima - in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore (sez.5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061; sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, non massimata). E ancora, che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (sez.5, n. 55740 del 25/09/2017, Del Papa, Rv. 271839). Pertanto, sull'amministratore che abbia trasferito ad altri il proprio munus permane l'obbligo di renderle disponibili al nuovo amministratore, come esattamente osservato dalla Corte territoriale (pag. 5). Ne viene che, una volta assegnata al ricorrente l'investitura di amministratore di fatto, la soppressione, l'occultamento, ovvero l'omessa conservazione delle scritture contabili, mai ostese alla curatela del fallimento, in difetto di plausibili allegazioni sulla loro sorte, rimangono a lui obbiettivamente attribuibili. Il giudice di legittimità non può invero censurare la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio, ove non illogico, sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) ed i provvedimenti giurisdizionali in rassegna hanno congruamente ritenuto di privilegiare, in quanto disinteressata, la deposizione testimoniale del commercialista Gallo, che ha negato di aver mai ricevuto dall'attuale ricorrente, che in ogni caso non lo ha altrimenti documentato, il compito di curare e custodire l'apparato contabile dell'impresa (v. pag. 8 sentenza di primo grado, pay. 5 sentenza di appello). 2.3. Altre considerazioni debbono tuttavia svolgersi a riguardo dell'elemento soggettivo del reato. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (alla quale è equiparata l'omessa tenuta), che richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;
quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Nel caso di specie viene in rilievo la prima ipotesi, come precisato dalla motivazione della prima sentenza (pag. 8; cfr. anche pag. 5 decisione di secondo grado), che ha illustrato come i due imputati abbiano "omesso di tenere i libri o le altre scritture contabili" e come il curatore del fallimento abbia rimarcato che "la mancanza di una organica contabilità ha impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita". 4 2.4.Sugli indicatori della prova del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2), prima parte, R.D. n. 267/42 si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune evidenze probatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv.284304, che si è soffermata ad esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); che si focalizzino sul contegno del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa, nel senso che, una volta in ipotesi accertati fatti distrattivi, sia possibile ragionevolmente collegare, anche in virtù di inferenze logiche, l'omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, come strumentali alla dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o di procurare un vantaggio al fallito o a terzi (tra le altre, Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384). Nel caso in cui non siano state espressamente contestate - come nel caso de quo - condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, oppure sia intervenuta in proposito pronuncia di assoluzione, sorge necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale (così sez.5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, in motivazione), in particolare quella c.d. specifica, perché in tal caso prova appagante non può rinvenirsi nella presunzione secondo la quale l'omessa tenuta (o la condotta di sottrazione equivalente) delle scritture contabili sia di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti deprivativi del patrimonio sociale. Debbono quindi essere indagate ed approfondite le specifiche circostanze della vicenda in scrutinio, come, ad esempio, la corrispondenza tra l'omissione della cura contabile e il delinearsi o l'aggravarsi di una condizione di insolvenza o l'emersione di un'ingiustificata diminuzione delle consistenze patrimoniali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983). Orbene, mentre nel giudizio di primo grado si è erroneamente ritenuta esauriente la dimostrazione del dolo generico, la Corte territoriale ha agganciato la prova del dolo specifico ad indicatori vaghi ed insoddisfacenti, come l'ipotetica ricorrenza di un interesse a celare le movimentazioni contabili a vantaggio della figlia, amministratrice di diritto prima del formale subentro del NI, senza chiarire da quali concrete operazioni tale interesse sia ricavabile;
o l'entità del passivo della procedura, rappresentato per lo più dall'esposizione erariale, in assenza, peraltro, di qualsiasi argomentazione attinente ad eventuali disponibilità, risorse o poste attive dei bilanci, ragionevolmente accostabili a potenziali condotte depauperatrici in pregiudizio dei creditori, ovvero a condotte specificamente indicative della volontà di trarre un ingiusto profitto dalla mancata esibizione delle scritture. 5 Il conigliere estensore Il Presidente 3.La sentenza impugnata deve essere allora annullata per vizio di motivazione in ordine alla corretta declinazione dell'elemento psicologico che deve assistere la condotta contestata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all'elemento psicologico del reato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 22/10/2025
lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Giordano, che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, per quanto di interesse per il presente procedimento, ha confermato l'affermazione di colpevolezza, deliberata in primo grado, di SA SE in ordine al delitto di cui agli artt. 216 prima parte n. 2 e 223 r.d. n. 267 del 1942 e lo ha condannato alle pene di legge, con la concessione delle attenuanti generiche, nella qualità di amministratore di fatto della LISELLA AUTOLINEE S.R.L., dichiarata fallita il 21 luglio 2015. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 40877 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 22/10/2025 2.11 ricorso, a firma di un difensore abilitato, consta di due motivi, di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.. La sentenza sarebbe illogica e contraddittoria, perché avrebbe ritenuto il ricorrente responsabile del reato in qualità di amministratore di fatto dopo aver dato credito assoluto, ed immotivato, alle dichiarazioni rese al curatore dal coimputato NI, che ha dichiarato di non conoscerlo e di non avergli rilasciato delega ad interfacciarsi con il curatore, quando vi sarebbe prova documentale, confermata dal commercialista di fiducia della società, dell'esatto contrario. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato nullità della sentenza per vizio di motivazione sull'elemento psicologico del reato di bancarotta documentale a dolo specifico. La sentenza impugnata si sarebbe espressa in modo apodittico, confondendo l'evento fenomenico - la scomparsa dei libri e la impossibilità, per il curatore, di ricostruire il patrimonio e il volume degli affari- con la prova dell'elemento soggettivo dello scopo di trarne profitto ingiusto o di recare pregiudizio ai creditori. Secondo la pronunzia, SA non ha dato dimostrazione di aver consegnato la contabilità al commercialista - obbligo peraltro non previsto dalla legge - e al nuovo amministratore e, sulla scorta di tale semplice dato oggettivo, sarebbe stata illogicamente tratta prova del dolo specifico richiesto dalla norma penale. Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato. 1.11 primo motivo di ricorso non coglie nel segno. 1.1.Quanto alla ritenuta veste di amministratore di fatto assegnata al ricorrente, mette conto rimarcare che, in tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o co-gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario (sez.5, n. 2514 del 04/12/2023, Comnnodaro, Rv. 285881; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 264009; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838, in motivazione;
Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Rv. 234254). Non rilevano l'accertamento della "durata" dell'attività così espletata né la puntuale collocazione temporale del momento di assunzione del relativo ruolo, bastando che il giudice del merito ne delinei l'esistenza in termini di apprezzabile consistenza con riferimento, anche in 2 via alternativa, agli assetti organizzativi, produttivi, amministrativi e contabili dell'impresa. L'elaborato del duplice grado, in doppia conforme, al quale è possibile indifferentemente attingere, sulla scorta delle verifiche del curatore fallimentare e del contributo informativo degli ex dipendenti e del professionista di riferimento della società fallita, ha persuasivamente ripercorso il nucleo di prove convergenti che hanno consentito di attribuire al ricorrente la veste costante e mai dismessa di dominus dell'ente poi fallito. Del resto, la posizione di amministratore di fatto costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Cass. sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; Cass. sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, cit.). La sentenza dì primo grado ha citato dunque le dichiarazioni degli ex lavoratori subordinati, che sono stati licenziati nel 2012, quando l'attività caratteristica dell'impresa è stata interrotta, prima del subentro dell'ultimo amministratore, NI NZ (pag. 6 pronuncia di prime cure: "il curatore ha dichiarato di non aver riscontrato contratti in essere con la società a decorrere dal 2013 in poi", v. anche pag. 6 sent. appello); tutti, all'unisono, hanno riferito che il datore di lavoro, gestore della società, era stato il SA;
il commercialista Gallo ha dichiarato di aver avuto rapporti, nel corso della attività svolta nell'interesse della fallita, e fino al deposito del bilancio del 2013, esclusivamente con SA;
il curatore del fallimento si è confrontato soltanto con SA, unica persona edotta delle vicende societarie. Correttamente, pertanto, e a prescindere dall'esistenza o meno di una "delega" ad hoc conferita da NI a SA affinchè interloquisse con gli organi fallimentari e a prescindere dal fatto che i due si conoscessero, è stata ricondotta a quest'ultimo la veste di amministratore di fatto della società per tutto l'arco della sua vita operativa. 2. Il secondo motivo è invece fondato, per quanto di ragione. 2.1. Il collegio, in primo luogo, intende dare continuità al principio di diritto secondo il quale in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Cass. sez.5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv.250844; sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, UA e altri, Rv.250094; sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Salannida, Rv. 239040); con la conseguenza che, una volta ingeritosi de facto nel contesto delle operazioni gestorie dell'impresa, egli - a norma dell'art. 40 comma 2 cod. pen. - diviene destinatario degli obblighi di conservazione e corretta compilazione, completa ed intellegibile, della contabilità, come previsto per qualsiasi amministratore di una società a responsabilità limitata ai sensi degli artt. 2475 e 2476 cod. civ.. 2.2. Giova inoltre ribadire che, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, l'amministratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo dell'eventuale occultamento - o della 3 mancata rimessa della medesima - in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore (sez.5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061; sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, non massimata). E ancora, che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (sez.5, n. 55740 del 25/09/2017, Del Papa, Rv. 271839). Pertanto, sull'amministratore che abbia trasferito ad altri il proprio munus permane l'obbligo di renderle disponibili al nuovo amministratore, come esattamente osservato dalla Corte territoriale (pag. 5). Ne viene che, una volta assegnata al ricorrente l'investitura di amministratore di fatto, la soppressione, l'occultamento, ovvero l'omessa conservazione delle scritture contabili, mai ostese alla curatela del fallimento, in difetto di plausibili allegazioni sulla loro sorte, rimangono a lui obbiettivamente attribuibili. Il giudice di legittimità non può invero censurare la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio, ove non illogico, sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) ed i provvedimenti giurisdizionali in rassegna hanno congruamente ritenuto di privilegiare, in quanto disinteressata, la deposizione testimoniale del commercialista Gallo, che ha negato di aver mai ricevuto dall'attuale ricorrente, che in ogni caso non lo ha altrimenti documentato, il compito di curare e custodire l'apparato contabile dell'impresa (v. pag. 8 sentenza di primo grado, pay. 5 sentenza di appello). 2.3. Altre considerazioni debbono tuttavia svolgersi a riguardo dell'elemento soggettivo del reato. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (alla quale è equiparata l'omessa tenuta), che richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;
quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Nel caso di specie viene in rilievo la prima ipotesi, come precisato dalla motivazione della prima sentenza (pag. 8; cfr. anche pag. 5 decisione di secondo grado), che ha illustrato come i due imputati abbiano "omesso di tenere i libri o le altre scritture contabili" e come il curatore del fallimento abbia rimarcato che "la mancanza di una organica contabilità ha impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita". 4 2.4.Sugli indicatori della prova del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2), prima parte, R.D. n. 267/42 si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune evidenze probatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv.284304, che si è soffermata ad esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); che si focalizzino sul contegno del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa, nel senso che, una volta in ipotesi accertati fatti distrattivi, sia possibile ragionevolmente collegare, anche in virtù di inferenze logiche, l'omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, come strumentali alla dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o di procurare un vantaggio al fallito o a terzi (tra le altre, Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384). Nel caso in cui non siano state espressamente contestate - come nel caso de quo - condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, oppure sia intervenuta in proposito pronuncia di assoluzione, sorge necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale (così sez.5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, in motivazione), in particolare quella c.d. specifica, perché in tal caso prova appagante non può rinvenirsi nella presunzione secondo la quale l'omessa tenuta (o la condotta di sottrazione equivalente) delle scritture contabili sia di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti deprivativi del patrimonio sociale. Debbono quindi essere indagate ed approfondite le specifiche circostanze della vicenda in scrutinio, come, ad esempio, la corrispondenza tra l'omissione della cura contabile e il delinearsi o l'aggravarsi di una condizione di insolvenza o l'emersione di un'ingiustificata diminuzione delle consistenze patrimoniali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983). Orbene, mentre nel giudizio di primo grado si è erroneamente ritenuta esauriente la dimostrazione del dolo generico, la Corte territoriale ha agganciato la prova del dolo specifico ad indicatori vaghi ed insoddisfacenti, come l'ipotetica ricorrenza di un interesse a celare le movimentazioni contabili a vantaggio della figlia, amministratrice di diritto prima del formale subentro del NI, senza chiarire da quali concrete operazioni tale interesse sia ricavabile;
o l'entità del passivo della procedura, rappresentato per lo più dall'esposizione erariale, in assenza, peraltro, di qualsiasi argomentazione attinente ad eventuali disponibilità, risorse o poste attive dei bilanci, ragionevolmente accostabili a potenziali condotte depauperatrici in pregiudizio dei creditori, ovvero a condotte specificamente indicative della volontà di trarre un ingiusto profitto dalla mancata esibizione delle scritture. 5 Il conigliere estensore Il Presidente 3.La sentenza impugnata deve essere allora annullata per vizio di motivazione in ordine alla corretta declinazione dell'elemento psicologico che deve assistere la condotta contestata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all'elemento psicologico del reato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 22/10/2025