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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 05/02/2026, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1854/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ITRI PAOLO, Presidente e Relatore
MAFFEI FABIO, Giudice
PALLADINO MICHELA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12217/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M031892024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M031892024 IRAP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M010922025 IRPEF-ALTRO 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M010912025 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2025/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Il rapp/te dell'ufficio si riporta alle difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in proprio e in qualità di successori universali della società Società_1 SAS di Ricorrente_1 & C., rappresentati e difesi come in atti, impugnano i seguenti Avvisi notificati in data 04.4.2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Controlli:
1. Avviso di accertamento n. TF3022M03189/2024 notificato alla società STUDIO S.T. SAS DI Ricorrente_1 & C., con sede legale in Napoli, estinta per cancellazione dal registro delle imprese, per il recupero a tassazione di IRAP e IVA anno di imposta 2019, per l'importo complessivo di € 85.019,69, di cui € 36.948,00
a titolo di imposte, € 40.687,65 a titolo di sanzioni, € 7.375,29 a titolo di interessi, € 8,75 per spese di notifica;
2. Avviso di accertamento n. TF3012M01092/2025 notificato a Ricorrente_2, in qualità di socia al 70%, per il recupero a tassazione di IRPEF e relative addizionali anno di imposta 2019, dell'importo complessivo di € 90.216,98 di cui € 43.159,00 a titolo di imposte, € 38.843,10 a titolo di sanzioni, € 8.206,13 a titolo di interessi, € 8,75 per spese di notifica;
3. Avviso di accertamento n. TF3012M01091/2025 notificato a Ricorrente_1, in qualità di socio al 30%, per il recupero a tassazione di IRPEF e relative addizionali anno di imposta 2019, dell'importo complessivo di € 29.400,26, di cui € 14.062,00 a titolo di imposte, € 12.655,80 a titolo di sanzioni, € 2.673,71 a titolo di interessi, € 8,75 per spese di notifica.
Con i predetti atti impositivi, l'Ufficio - premesso che la società Società_1 di Ricorrente_1 e C sas., esercente l'attività di “Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa” (cod. 461607) era stata inserita nel Piano di Controllo dell'anno 2024 -, con riferimento al percorso di indagine sui contribuenti che utilizzano il canale di vendita on line Società_2, e sulla scorta dei dati comunicati da tale operatore/piattaforma commerciale, aveva rilevato che dalla dichiarazione dei redditi Modello Unico Sp 2020, dell'IRAP e dell'Iva, presentate dalla predetta società per l'anno d'imposta 2019, risultavano dichiarati ricavi e volume d'affari per €. 185.590,00 (Rigo RG2 e Rigo VE 50 modd. 1 e 2), nonché il reddito di impresa in €. 24.969,00 (Rigo
RG34); evidenziava che, sulla base dei dati comunicati da Società_2, aveva accertato che il contribuente aveva realizzato nell'anno d'imposta vendite per €.322.590,00 a fronte di ricavi e volume d'affari dichiarati, come detto, per €.185.590,00; che, di conseguenza, lo stesso Ufficio, con avviso di accertamento
TF3022M3189 (notificato alla società), ai sensi dell'art. 39 comma 1 del dPR 600/73, aveva determinato i maggiori ricavi in €.137.000,00 ed aveva inoltre accertato, ai sensi dell'art.40 dello stesso decreto, il reddito di impresa imponibile in €.161.969,00 (reddito impresa dichiarato €.22.969,00 + maggiori ricavi accertabili
€.137.000,00), e le relative imposte come da prospetti di calcolo allegati all'Avviso; che inoltre, ai fini IVA, aveva accertato il volume d'affari complessivo in €.322.590,00 (VA dichiarato €.185.590,00 + maggior VA accertato €.137.000,00) e l'Iva evasa in €.30.139,00 calcolata con aliquota del 22% sul maggior volume d'affari accertato;
che pertanto, l'Ufficio, ai sensi degli artt. 39, comma 1 e 40, del dPR 29 settembre 1973
n. 600, aveva accertato la base imponibile e la relativa Imposta Regionale sulle Attività Produttive come da prospetto riportato nell'Avviso di accertamento ed aveva irrogato le relative sanzioni;
e infine che, quanto ai singoli soci, con l'Avviso di accertamento n. TF3012M01092/2025, notificato a Ricorrente_2, e l'Avviso n. TF3012M01091/2025, notificato a Ricorrente_1, l'Ufficio, in virtù del principio di trasparenza ex art. 5 del dPR n. 917 del 1986, relativo ai redditi di partecipazione, aveva accertato ai fini IRPEF, ai sensi degli artt. 38 e 41-bis del dPR 600/73, il reddito di partecipazione da imputare a Ricorrente_2 in € 113.378,00 (essendo compartecipe nella suddetta società nella misura del 70%) e quello da imputare a Ricorrente_1 in € 48.591,00 (essendo compartecipe nella suddetta società nella misura del 30%).
Avverso i predetti atti impositivi, dopo un'accurata disamina delle singole voci di calcolo rapportate alle risultanze contabili, allegando copiosa documentazione, le Parti ricorrenti propongono ricorso lamentando nell'ordine: (1) infondatezza della pretesa tributaria e inveridicità dell'importo accertato, sia sulla posizione della società che (2) sulla posizione dei soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2 e sui relativi accertamenti di maggior reddito;
nonché (3) carenza dei presupposti specifici legittimanti la presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio ai soci. Ha quindi così concluso: 1) annullare gli avvisi di accertamento n.
TF3022M03189/2024, n. TF3012M01092/2025 e n. TF3012M01091/2025 notificati il 04.04.2025, in ragione della totale infondatezza della pretesa tributaria e dell'inveridicità dell'importo accertato dall'Ufficio; 2) in via gradata annullare e di conseguenza dichiarare illegittime e non dovute le sanzioni ed interessi applicati;
3) accertare l'infondatezza degli avvisi di accertamento n. TF3022M03189/2024, n. TF3012M01092/2025 e n.
TF3012M01091/2025 notificati il 04.04.2025 stante la carenza di prova della distribuzione degli utili extracontabili in favore dei soci della Società_3 SAS;
4) condannare l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Napoli – Ufficio Controlli, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15,00%, Iva e Cpa come per legge.
In data 15.9.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, che ha controdedotto che l'ammontare delle commissioni dichiarate dal contribuente - del valore di € 72.031,78 su un volume d'affari di € 154.944,48 generato solo dalle vendite Società_2, e dunque con un'incidenza pari al 46% dei ricavi dichiarati - risulterebbe di gran lunga superiore alla percentuale normalmente praticata dalla suddetta piattaforma in casi simili (percentuale compresa tra il 10 e il 15%, quest'ultima specificamente indicata per i materassi, come si evincerebbe dai dati commissione Amazon rinvenibili on line), e tale quindi da giustificare l'applicazione, da parte dell'Ufficio, di una percentuale di incidenza delle spese di commissione di circa il 22%, notevolmente inferiore a quella dichiarata ma comunque ampiamente favorevole alla controparte: secondo l'Agenzia, l'elevato ammontare delle provvigioni corrisposte ad Società_2 configurerebbe una gestione antieconomica per il contribuente, tale da lasciar presumere che i ricavi conseguiti siano superiori a quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse, con conseguente maggior reddito d'impresa. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 04.12.2025 i ricorrenti hanno prodotto memorie illustrative con le quali, a seguito delle controdeduzioni dell'Agenzia, hanno proposto motivi aggiunti adducendo il difetto di motivazione degli Avvisi impugnati, atteso che, in contrasto coi principi fondanti l'obbligo di motivazione dei provvedimenti impositivi, solo in sede di costituzione in giudizio, l'Ufficio, per la prima volta, avrebbe chiarito al contribuente la ragione e i criteri di rideterminazione dei ricavi accertabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va quindi accolto.
Passando all'esame della ragione più liquida, con motivi aggiunti i ricorrenti lamentano il difetto di motivazione degli Avvisi impugnati nei sensi suindicati.
Il motivo è fondato.
Ed invero, lo scarno supporto motivazionale dell'Avviso emesso nei confronti della società si fondava sul solo dato generico delle vendite ricavato dai dati comunicati da Società_2 (pari a €.322.590,00), a fronte dei ricavi e del volume d'affari (pari a €.185.590,00) e del reddito d'impresa (pari a €.22.969,00) dichiarati dal contribuente, da cui è derivata la determinazione dei maggiori ricavi accertati in €.137.000,00 e il reddito d'impresa imponibile in €.161.969,00 (reddito d'impresa dichiarato €.22.969,00 + maggiori ricavi accertabili
€.137.000,00).
Trattasi, come si vede, di un mero e astratto calcolo matematico che non tiene in alcun conto l'ammontare dei costi derivanti dalle provvigioni corrisposte dalla società ad Società_2 e risultante dalle fatture passive emessa dalla società stessa, né spiega i criteri impiegati per determinare il valore della merce venduta,
l'effettivo volume d'affari e i conseguenti maggiori ricavi, tant'è che la resistente Agenzia ha chiarito solo in sede di costituzione in giudizio: che il ricorrente nell'anno 2019 aveva corrisposto alle piattaforme Società_2 commissioni per euro 70.858,00 calcolate sul totale delle vendite effettuate per il tramite della piattaforma di e-commerce; che sulla base delle provvigioni corrisposte, era stato ricostruito il volume d'affari realizzato per l'attività di e-commerce sulla base dei dati forniti dagli esercenti con un'incidenza delle commissioni sul volume d'affari di circa il 22% per Società_2; che l'ammontare delle provvigioni corrisposte ad Società_2 (fatture passive della società) ammontava ad un valore di euro 72.031,78 ritenuto però inattendibile in quanto pari a circa il 46% dei ricavi ottenuti dalla vendita dei beni sulla piattaforma Società_2 (euro 154.944,48), e che pertanto il volume d'affari della merce venduta attraverso la piattaforma Società_2 era stata ricostruito induttivamente nella misura di euro 322.590,00; che per la vendita dei prodotti in oggetto detta percentuale variava invece dal 10 al 15% (quest'ultima specificamente indicata per i materassi), come si evincerebbe dai dati commissione Amazon rinvenibili on line, mai però allegati all'Avviso, mentre la percentuale del 46% risultava del tutto fuori mercato;
che pertanto l'ufficio aveva applicato una percentuale indiscutibilmente a favore della controparte, in quanto invece di applicare la percentuale di mercato del 15% aveva utilizzato una percentuale di incidenza delle commissioni più elevata, di circa il 22%, tenendo conto altresì di ulteriori costi indicati anche nel ricorso (costi di pubblicità, logistica, trasporto); che per un ammontare di ricavi pari ad euro 154.944,48 il valore delle commissione dovute ad Società_2 applicando una larga percentuale del 22% sarebbero derivate fatture passive per commissioni ad Amazon per euro 34.000,00 e non invece, come nel caso in essere, di euro 72.031,78; e che la ricostruzione dei ricavi appariva legittima “in presenza di un significativo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli da attendersi in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta, nonché dell'assoluta antieconomicità della gestione […]”, sicchè sarebbe “di tutta evidenza che la controparte vuole presumere, senza dimostrare, una percentuale a favore di Società_2 di circa il 46% per eludere ricavi non dichiarati” e risulterebbe pertanto “del tutto legittimo l'accertamento dell'Ufficio che a fronte di ricavi e Volume d'Affari dichiarati per €.185.590,00 ha determinato i maggiori ricavi in €.137.000,00”.
Appare quindi palese che - a prescindere dalla fondatezza nel merito o meno di siffatte argomentazioni -
l'Ufficio ha in sede di controdeduzioni posto in essere una sorta di motivazione postuma a sostegno della pretesa impositiva, di cui non vi è minima traccia nel generico originario supporto motivazionale dell'Avviso impugnato.
Sovviene in proposito il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui le precisazioni svolte dall'Ente impositore attraverso le difese svolte in giudizio non valgono a colmare il contenuto motivazionale dell'atto, che, una volta emesso, risulta irrimediabilmente compromesso laddove, a causa del difetto di quel minimum indispensabile a comprendere il fondamento della pretesa impositiva, risulti indebitamente compresso il diritto di difesa della parte contribuente: e invero, l'obbligo di idonea e completa motivazione dell'atto, previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, è volto ad assicurare al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nel giudizio di impugnazione, sicché l'Ufficio accertatore non può integrare il contenuto della detta motivazione in corso di causa (Cass., sez. 5, sentenza n. 2382 del 31/01/2018).
Al riguardo, merita rammentare che è regola fondamentale del diritto tributario quella secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario, che (anche se con sue specifiche caratteristiche) è, pur sempre, giudizio d'impugnazione d'atto; sicché l'ufficio finanziario, restandone le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dalla motivazione dell'avviso di accertamento, non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse o modificare, nel corso del giudizio, quelle definite dalla motivazione suddetta (v., tra le altre, Cass., Sentenza, n. 6103/16; e inoltre Cass. 9810/14, 13305/09, 26458/08, 20398/05, 17762/02).
E ancora, il contribuente deve avere contezza delle ragioni dell'Amministrazione, deve essere messo in grado di valutare l'opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento, e, in caso di ricorso, di approntare le proprie difese con piena consapevolezza, nonché per impedire all'Amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate (Cass. 11477/2018; v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 36068 del 27/12/2023, secondo cui il provvedimento cautelare emesso dall'Amministrazione finanziaria volto a sospendere il rimborso di un credito IVA deve essere, fin dall'origine e a pena di nullità, motivato con specifico riferimento alle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla sua emissione;
detta motivazione non può essere integrata, in corso di causa, con riferimento a ragioni diverse rispetto a quelle richiamate nel provvedimento medesimo).
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati. Condanna la convenuta Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida in euro 5.200,00 oltre accessori, Iva e Cpa come per legge, se dovuti.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ITRI PAOLO, Presidente e Relatore
MAFFEI FABIO, Giudice
PALLADINO MICHELA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12217/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M031892024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M031892024 IRAP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M010922025 IRPEF-ALTRO 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M010912025 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2025/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Il rapp/te dell'ufficio si riporta alle difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in proprio e in qualità di successori universali della società Società_1 SAS di Ricorrente_1 & C., rappresentati e difesi come in atti, impugnano i seguenti Avvisi notificati in data 04.4.2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Controlli:
1. Avviso di accertamento n. TF3022M03189/2024 notificato alla società STUDIO S.T. SAS DI Ricorrente_1 & C., con sede legale in Napoli, estinta per cancellazione dal registro delle imprese, per il recupero a tassazione di IRAP e IVA anno di imposta 2019, per l'importo complessivo di € 85.019,69, di cui € 36.948,00
a titolo di imposte, € 40.687,65 a titolo di sanzioni, € 7.375,29 a titolo di interessi, € 8,75 per spese di notifica;
2. Avviso di accertamento n. TF3012M01092/2025 notificato a Ricorrente_2, in qualità di socia al 70%, per il recupero a tassazione di IRPEF e relative addizionali anno di imposta 2019, dell'importo complessivo di € 90.216,98 di cui € 43.159,00 a titolo di imposte, € 38.843,10 a titolo di sanzioni, € 8.206,13 a titolo di interessi, € 8,75 per spese di notifica;
3. Avviso di accertamento n. TF3012M01091/2025 notificato a Ricorrente_1, in qualità di socio al 30%, per il recupero a tassazione di IRPEF e relative addizionali anno di imposta 2019, dell'importo complessivo di € 29.400,26, di cui € 14.062,00 a titolo di imposte, € 12.655,80 a titolo di sanzioni, € 2.673,71 a titolo di interessi, € 8,75 per spese di notifica.
Con i predetti atti impositivi, l'Ufficio - premesso che la società Società_1 di Ricorrente_1 e C sas., esercente l'attività di “Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa” (cod. 461607) era stata inserita nel Piano di Controllo dell'anno 2024 -, con riferimento al percorso di indagine sui contribuenti che utilizzano il canale di vendita on line Società_2, e sulla scorta dei dati comunicati da tale operatore/piattaforma commerciale, aveva rilevato che dalla dichiarazione dei redditi Modello Unico Sp 2020, dell'IRAP e dell'Iva, presentate dalla predetta società per l'anno d'imposta 2019, risultavano dichiarati ricavi e volume d'affari per €. 185.590,00 (Rigo RG2 e Rigo VE 50 modd. 1 e 2), nonché il reddito di impresa in €. 24.969,00 (Rigo
RG34); evidenziava che, sulla base dei dati comunicati da Società_2, aveva accertato che il contribuente aveva realizzato nell'anno d'imposta vendite per €.322.590,00 a fronte di ricavi e volume d'affari dichiarati, come detto, per €.185.590,00; che, di conseguenza, lo stesso Ufficio, con avviso di accertamento
TF3022M3189 (notificato alla società), ai sensi dell'art. 39 comma 1 del dPR 600/73, aveva determinato i maggiori ricavi in €.137.000,00 ed aveva inoltre accertato, ai sensi dell'art.40 dello stesso decreto, il reddito di impresa imponibile in €.161.969,00 (reddito impresa dichiarato €.22.969,00 + maggiori ricavi accertabili
€.137.000,00), e le relative imposte come da prospetti di calcolo allegati all'Avviso; che inoltre, ai fini IVA, aveva accertato il volume d'affari complessivo in €.322.590,00 (VA dichiarato €.185.590,00 + maggior VA accertato €.137.000,00) e l'Iva evasa in €.30.139,00 calcolata con aliquota del 22% sul maggior volume d'affari accertato;
che pertanto, l'Ufficio, ai sensi degli artt. 39, comma 1 e 40, del dPR 29 settembre 1973
n. 600, aveva accertato la base imponibile e la relativa Imposta Regionale sulle Attività Produttive come da prospetto riportato nell'Avviso di accertamento ed aveva irrogato le relative sanzioni;
e infine che, quanto ai singoli soci, con l'Avviso di accertamento n. TF3012M01092/2025, notificato a Ricorrente_2, e l'Avviso n. TF3012M01091/2025, notificato a Ricorrente_1, l'Ufficio, in virtù del principio di trasparenza ex art. 5 del dPR n. 917 del 1986, relativo ai redditi di partecipazione, aveva accertato ai fini IRPEF, ai sensi degli artt. 38 e 41-bis del dPR 600/73, il reddito di partecipazione da imputare a Ricorrente_2 in € 113.378,00 (essendo compartecipe nella suddetta società nella misura del 70%) e quello da imputare a Ricorrente_1 in € 48.591,00 (essendo compartecipe nella suddetta società nella misura del 30%).
Avverso i predetti atti impositivi, dopo un'accurata disamina delle singole voci di calcolo rapportate alle risultanze contabili, allegando copiosa documentazione, le Parti ricorrenti propongono ricorso lamentando nell'ordine: (1) infondatezza della pretesa tributaria e inveridicità dell'importo accertato, sia sulla posizione della società che (2) sulla posizione dei soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2 e sui relativi accertamenti di maggior reddito;
nonché (3) carenza dei presupposti specifici legittimanti la presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio ai soci. Ha quindi così concluso: 1) annullare gli avvisi di accertamento n.
TF3022M03189/2024, n. TF3012M01092/2025 e n. TF3012M01091/2025 notificati il 04.04.2025, in ragione della totale infondatezza della pretesa tributaria e dell'inveridicità dell'importo accertato dall'Ufficio; 2) in via gradata annullare e di conseguenza dichiarare illegittime e non dovute le sanzioni ed interessi applicati;
3) accertare l'infondatezza degli avvisi di accertamento n. TF3022M03189/2024, n. TF3012M01092/2025 e n.
TF3012M01091/2025 notificati il 04.04.2025 stante la carenza di prova della distribuzione degli utili extracontabili in favore dei soci della Società_3 SAS;
4) condannare l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Napoli – Ufficio Controlli, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15,00%, Iva e Cpa come per legge.
In data 15.9.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, che ha controdedotto che l'ammontare delle commissioni dichiarate dal contribuente - del valore di € 72.031,78 su un volume d'affari di € 154.944,48 generato solo dalle vendite Società_2, e dunque con un'incidenza pari al 46% dei ricavi dichiarati - risulterebbe di gran lunga superiore alla percentuale normalmente praticata dalla suddetta piattaforma in casi simili (percentuale compresa tra il 10 e il 15%, quest'ultima specificamente indicata per i materassi, come si evincerebbe dai dati commissione Amazon rinvenibili on line), e tale quindi da giustificare l'applicazione, da parte dell'Ufficio, di una percentuale di incidenza delle spese di commissione di circa il 22%, notevolmente inferiore a quella dichiarata ma comunque ampiamente favorevole alla controparte: secondo l'Agenzia, l'elevato ammontare delle provvigioni corrisposte ad Società_2 configurerebbe una gestione antieconomica per il contribuente, tale da lasciar presumere che i ricavi conseguiti siano superiori a quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse, con conseguente maggior reddito d'impresa. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 04.12.2025 i ricorrenti hanno prodotto memorie illustrative con le quali, a seguito delle controdeduzioni dell'Agenzia, hanno proposto motivi aggiunti adducendo il difetto di motivazione degli Avvisi impugnati, atteso che, in contrasto coi principi fondanti l'obbligo di motivazione dei provvedimenti impositivi, solo in sede di costituzione in giudizio, l'Ufficio, per la prima volta, avrebbe chiarito al contribuente la ragione e i criteri di rideterminazione dei ricavi accertabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va quindi accolto.
Passando all'esame della ragione più liquida, con motivi aggiunti i ricorrenti lamentano il difetto di motivazione degli Avvisi impugnati nei sensi suindicati.
Il motivo è fondato.
Ed invero, lo scarno supporto motivazionale dell'Avviso emesso nei confronti della società si fondava sul solo dato generico delle vendite ricavato dai dati comunicati da Società_2 (pari a €.322.590,00), a fronte dei ricavi e del volume d'affari (pari a €.185.590,00) e del reddito d'impresa (pari a €.22.969,00) dichiarati dal contribuente, da cui è derivata la determinazione dei maggiori ricavi accertati in €.137.000,00 e il reddito d'impresa imponibile in €.161.969,00 (reddito d'impresa dichiarato €.22.969,00 + maggiori ricavi accertabili
€.137.000,00).
Trattasi, come si vede, di un mero e astratto calcolo matematico che non tiene in alcun conto l'ammontare dei costi derivanti dalle provvigioni corrisposte dalla società ad Società_2 e risultante dalle fatture passive emessa dalla società stessa, né spiega i criteri impiegati per determinare il valore della merce venduta,
l'effettivo volume d'affari e i conseguenti maggiori ricavi, tant'è che la resistente Agenzia ha chiarito solo in sede di costituzione in giudizio: che il ricorrente nell'anno 2019 aveva corrisposto alle piattaforme Società_2 commissioni per euro 70.858,00 calcolate sul totale delle vendite effettuate per il tramite della piattaforma di e-commerce; che sulla base delle provvigioni corrisposte, era stato ricostruito il volume d'affari realizzato per l'attività di e-commerce sulla base dei dati forniti dagli esercenti con un'incidenza delle commissioni sul volume d'affari di circa il 22% per Società_2; che l'ammontare delle provvigioni corrisposte ad Società_2 (fatture passive della società) ammontava ad un valore di euro 72.031,78 ritenuto però inattendibile in quanto pari a circa il 46% dei ricavi ottenuti dalla vendita dei beni sulla piattaforma Società_2 (euro 154.944,48), e che pertanto il volume d'affari della merce venduta attraverso la piattaforma Società_2 era stata ricostruito induttivamente nella misura di euro 322.590,00; che per la vendita dei prodotti in oggetto detta percentuale variava invece dal 10 al 15% (quest'ultima specificamente indicata per i materassi), come si evincerebbe dai dati commissione Amazon rinvenibili on line, mai però allegati all'Avviso, mentre la percentuale del 46% risultava del tutto fuori mercato;
che pertanto l'ufficio aveva applicato una percentuale indiscutibilmente a favore della controparte, in quanto invece di applicare la percentuale di mercato del 15% aveva utilizzato una percentuale di incidenza delle commissioni più elevata, di circa il 22%, tenendo conto altresì di ulteriori costi indicati anche nel ricorso (costi di pubblicità, logistica, trasporto); che per un ammontare di ricavi pari ad euro 154.944,48 il valore delle commissione dovute ad Società_2 applicando una larga percentuale del 22% sarebbero derivate fatture passive per commissioni ad Amazon per euro 34.000,00 e non invece, come nel caso in essere, di euro 72.031,78; e che la ricostruzione dei ricavi appariva legittima “in presenza di un significativo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli da attendersi in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta, nonché dell'assoluta antieconomicità della gestione […]”, sicchè sarebbe “di tutta evidenza che la controparte vuole presumere, senza dimostrare, una percentuale a favore di Società_2 di circa il 46% per eludere ricavi non dichiarati” e risulterebbe pertanto “del tutto legittimo l'accertamento dell'Ufficio che a fronte di ricavi e Volume d'Affari dichiarati per €.185.590,00 ha determinato i maggiori ricavi in €.137.000,00”.
Appare quindi palese che - a prescindere dalla fondatezza nel merito o meno di siffatte argomentazioni -
l'Ufficio ha in sede di controdeduzioni posto in essere una sorta di motivazione postuma a sostegno della pretesa impositiva, di cui non vi è minima traccia nel generico originario supporto motivazionale dell'Avviso impugnato.
Sovviene in proposito il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui le precisazioni svolte dall'Ente impositore attraverso le difese svolte in giudizio non valgono a colmare il contenuto motivazionale dell'atto, che, una volta emesso, risulta irrimediabilmente compromesso laddove, a causa del difetto di quel minimum indispensabile a comprendere il fondamento della pretesa impositiva, risulti indebitamente compresso il diritto di difesa della parte contribuente: e invero, l'obbligo di idonea e completa motivazione dell'atto, previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, è volto ad assicurare al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nel giudizio di impugnazione, sicché l'Ufficio accertatore non può integrare il contenuto della detta motivazione in corso di causa (Cass., sez. 5, sentenza n. 2382 del 31/01/2018).
Al riguardo, merita rammentare che è regola fondamentale del diritto tributario quella secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario, che (anche se con sue specifiche caratteristiche) è, pur sempre, giudizio d'impugnazione d'atto; sicché l'ufficio finanziario, restandone le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dalla motivazione dell'avviso di accertamento, non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse o modificare, nel corso del giudizio, quelle definite dalla motivazione suddetta (v., tra le altre, Cass., Sentenza, n. 6103/16; e inoltre Cass. 9810/14, 13305/09, 26458/08, 20398/05, 17762/02).
E ancora, il contribuente deve avere contezza delle ragioni dell'Amministrazione, deve essere messo in grado di valutare l'opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento, e, in caso di ricorso, di approntare le proprie difese con piena consapevolezza, nonché per impedire all'Amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate (Cass. 11477/2018; v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 36068 del 27/12/2023, secondo cui il provvedimento cautelare emesso dall'Amministrazione finanziaria volto a sospendere il rimborso di un credito IVA deve essere, fin dall'origine e a pena di nullità, motivato con specifico riferimento alle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla sua emissione;
detta motivazione non può essere integrata, in corso di causa, con riferimento a ragioni diverse rispetto a quelle richiamate nel provvedimento medesimo).
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati. Condanna la convenuta Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida in euro 5.200,00 oltre accessori, Iva e Cpa come per legge, se dovuti.