Ordinanza cautelare 15 settembre 2025
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 06/05/2026, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02884/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03826/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3826 del 2025, proposto da
LE UA Imp-Exp UC AM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Nucifero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Giunta Regionale della Campania, non costituito in giudizio;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Monti, Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Prisma s.r.l.;
Consorzio Nautico Sant’Agnello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Vosa, Paolo Vosa, Andrea Vosa, Matteo Yuri Bavaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
1) del Decreto Dirigenziale n. 81 del 23 giugno 2025 – Direz. Generale – Ufficio/Strutt. 5008 UOD/Staff 00 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 44 del 30.06.2025, avente ad oggetto “Aggiudicazione procedura paraconcorsuale di cui all’Avviso pubblico (BURC Campania n. 101 del 31.12.2018) per il rilascio di una concessione marittima relativamente ad un’area di mq 3.800,00 per lo svolgimento di attività di nautica da diporto mediante installazione di un pontile galleggiante di mq 247,87 (ex c.d.m. n. 92/2015 scaduta il 31.12.2018)”, con il quale è stata concessa l’aggiudicazione definitiva alla RTI con mandataria il Consorzio Nautico Sant’Agnello, nella procedura paraconcorsuale: “per il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 92 del 2015 nel porto di Marina di Cassano – Comune Piano di Sorrento (NA) allo scopo di svolgere attività di nautica da diporto a favore dell’utenza in transito – Burc n.101 del 31 dicembre 2018”;
2) della nota 277773 del 04.06.2025, con la quale il Presidente della Commissione giudicatrice, ha ritenuto ammissibile la variazione del raggruppamento temporaneo richiesto dal Consorzio Nautico S. Agnello mediante l’esclusione dalla propria compagine della ditta RU EL GG S.r.l e sostituzione con altre società che non hanno partecipato alla procedura paraconcorsuale, non comunicato alla ricorrente e non pubblicato;
3) del verbale di seduta riservata n. 9 in data 12.6.2025, con il quale la Commissione giudicatrice ha ricalcolato il punteggio dell’offerta tecnica a seguito dell’avvenuta variazione della compagine associativa del RTI Consorzio Nautico S. Agnello, non comunicato alla ricorrente e non pubblicato;
4) del verbale di seduta pubblica n. 10 del 17.6.2025, con il quale la Regione Campania ha dichiarato il concorrente RTI Consorzio Nautico S. Agnello aggiudicatario provvisorio;
5) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale lesivo degli interessi della ricorrente LE UA Imp. Exp. di AM UC, non comunicato alla ricorrente e non pubblicato;
per sentir dichiarare la ricorrente LE UA Imp. Exp. di UC AM aggiudicataria della concessione demaniale marittima n. 92/15 nel porto di Marina di Cassano – Comune Piano di Sorrento;
per la declaratoria di inefficacia del contratto di concessione, ove nelle more stipulato, e per il subentro nella sua esecuzione della società ricorrente che, in tal senso, si dichiara disponibile al subentro e di avere interesse a tanto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Consorzio Nautico Sant’Agnello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA RA D'TE e uditi nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. Con ricorso all’esame, la ricorrente società LE UA impugna il Decreto della Regione Campania n. 81/2025, recante l’aggiudicazione, in favore del Consorzio Nautico S. Agnello, della procedura paraconcorsuale per il rilascio di una concessione marittima, di cui all’Avviso pubblico pubblicato sul BURC Campania n. 101 del 31 dicembre 2018.
1.1 Ha premesso in fatto il ricorrente che:
- all’esito della pubblicazione della graduatoria di aggiudicazione della procedura, avvenuta nella seduta pubblica dell’8 settembre 2023, risultavano le seguenti posizioni: 1. La Carena S.r.l punti 70,01; 2. RTI Consorzio Nautico Sant’Agnello - punteggio 68,66 e 3. LE UA - punteggio 64,55;
- a seguito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, la prima classificata ed aggiudicataria provvisoria “La Carena S.r.l.” veniva esclusa;
- con decreto dirigenziale n. 51 del 3 giugno 2024, anche il Consorzio Sant’Agnello era escluso dalla procedura, per tardiva consegna del plico di offerta;
- il provvedimento di esclusione, impugnato dal precitato Consorzio nel giudizio R.G. n. 3285/2024, veniva sospeso con ordinanza del Consiglio di Stato n. 8522/2024, di accoglimento dell’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza della Sezione di reiezione dell’istanza di sospensione;
- in attesa della decisone di merito, la Regione - stante, come detto, la provvisoria sospensione del provvedimento di esclusione del consorzio Sant’Agnello - dava seguito alle operazioni di gara, acconsentendo alla modifica del RTI mediante esclusione dalla propria compagine della ditta RU EL GG RL e sostituzione con altre società, in tesi, illegittimamente, non avendo partecipato alla procedura paraconcorsuale all’atto della presentazione dell’offerta;
- a seguito dell’avvenuta variazione della sua composizione, nella seduta riservata n. 9 del 12 giugno 2025, la Commissione ricalcolava il punteggio dell’offerta tecnica e procedeva alla aggiudicazione definitiva della gara del Consorzio Nautico Sant’Agnello, giusta D.D. 81/2025.
2. Con il ricorso all’esame LE UA (ultima graduata) lamenta l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione in favore del Consorzio controinteressato, asserendone l’illegittima ammissione alla procedura, in ragione di due articolati motivi, con cui si duole:
I) della tardiva presentazione dell’offerta -in palese violazione dei principi di par condicio competitorum, buon andamento della p.a. e legittimo affidamento, oltre che in forza di una istruttoria carente ed errata;
II) della inammissibile modifica del raggruppamento avallata dalla Regione con modifica sostanziale dell’offerta (mediante esclusione dalla propria compagine della RU EL GG), in violazione dell’art. 37, comma 9, d.lg.s. n. 163 del 2006, e dall’art. 48, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 in relazione al divieto di modificare i raggruppamenti temporanei, successivamente alla presentazione dell’offerta.
3. Si sono costituiti la Regione e il controinterressato Consorzio Nautico Sant’Agnello per opporsi al ricorso, difendendo la legittimità degli atti impugnati.
4. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’illegittimità della aggiudicazione della gara in favore del Consorzio Nautico Sant’Agnello, in quanto, secondo la prospettazione di parte, il Consorzio controinteressato avrebbe dovuto essere escluso per violazione del termine di consegna, ossia di una prescrizione perentoria della lex specialis posta a tutela della par condicio. In tesi della ricorrente tale termine non era in alcun modo eludibile, neppure a fronte di un ritardo, come nella specie, dovuto a disguidi organizzativi o logistici, poiché gli stessi, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, non integrano causa di forza maggiore.
Dunque, non assumerebbe rilevanza alcuna il verbale, redatto in data 27 giugno 2023 dal responsabile del procedimento pro tempore, dal quale si evince che i funzionari della mobilità hanno attestato la presenza alle h. 11:57 del 26 giugno 2023 di un latore dell’offerta del RTI Consorzio Nautico S. Agnello nell’edificio in cui hanno sede gli uffici regionali; al contrario, detto fatto confermerebbe il ritardo nella formale consegna della documentazione.
Il motivo è fondato.
5.1 Con sentenza di questo TAR resa nel connesso giudizio R.G. n. 3285/2024, previa riunione con il giudizio r.g. n. 5097/2023, alla cui condivisa motivazione si intende fare rinvio ex art. 74 c.p.a., la Sezione, per quanto ne importa nel giudizio in esame, ha respinto il ricorso proposto dal RTI Consorzio Nautico Sant’Agnello avverso la sua esclusione (in particolare, così statuendo:
«I) quanto al ricorso 5097/2023:
a) accoglie il ricorso principale (quanto alla posizione della La Carena S.r.l., che andava esclusa);
b) accoglie il ricorso incidentale come integrato da motivi aggiunti (quanto alla posizione del costituendo RTI Consorzio Nautico, ricorrente principale, che andava escluso) e respinge il ricorso incidentale (quanto alla esclusione di La Carena S.r.l. e all’ordinanza di sgombero);
c) dichiara inammissibile il ricorso incidentale come integrato dai II motivi aggiunti (quanto al verbale n. 8, di aggiudicazione provvisoria alla LE UA Imp-Exp Di UC AM);
II) quanto al ricorso 3285/2024, proposto:
lo respinge (quanto alla esclusione del costituendo RTI Consorzio Nautico).»).
In sostanza, con tale decisione, la Sezione ha ritenuto legittima l’iniziale esclusione del costituendo RTI Consorzio Nautico Sant’Agnello e illegittima la sua riammissione (oltre che la consentita modifica della compagine). All’uopo si è rimarcata, con considerazioni di merito estensibili anche rispetto alle censure articolate con il ricorso all’esame, la tardività dell’offerta presentata dal RTI controinteressato, «con conseguente illegittima ammissione della ricorrente principale RTI Consorzio Nautico alla procedura” (in accoglimento della corrispondente censura introdotta con ricorso incidentale da La Carena S.r.l.) e “respingimento del ricorso n. 3285/2024 proposto dal RTI Concorso nautico, quivi riunito, avverso al primigenio provvedimento di esclusione dalla procedura paraconcorsuale de qua, n. 51 del 3.06.2024, originariamente disposta proprio per tali ragioni e superata a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare in secondo grado”.» (cfr. par. IV.2.1 della sentenza citata).
5.2 Più in particolare, si è stabilito che «le motivazioni addotte dall’Ente a sostegno della ammissione del RTI, come dedotto, sono illegittime perché lesive del principio della par condicio competitorum e di imparzialità della p.a., oltre che della lex specialis: che il plico dovesse pervenire all’ufficio protocollo (situato al 22° piano) è espressamente indicato nella lettera di invito la quale, in modo estremamente dettagliato, precisa: “la documentazione richiesta deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 26 giugno 2023 presso l'ufficio protocollo della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la Mobilità U.O.D. 50.08.03- Centro Direzionale Isola C/3 p.22 80143 Napoli, in un unico plico, debitamente sigillato e firmato su tutti i lembi di chiusura”.
Ed invero, “In qualsiasi gara il termine di presentazione delle offerte è perentorio in quanto attiene al rispetto della par condicio tra le parti. Se, infatti, si stabilisce una regola di gara, questa deve valere per tutte le imprese altrimenti si creano favoritismi che non sono compatibili con una gestione imparziale della gara” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 5/05/2014, n. 1150). In altri termini, “il carattere perentorio che, nelle procedure selettive rette da criteri di evidenza pubblica, connota il termine ultimo di presentazione delle offerte non è un valore in sé ma è, al contrario, funzionale e strumentale alla tutela da un lato delle esigenze di trasparenza, efficacia, economicità e speditezza dell’azione amministrativa, dall’altro del primario criterio della par condicio fra i concorrenti” (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 626/2015). Tanto premesso, “la presentazione dell'offerta resta un adempimento ad esclusivo rischio e pericolo del concorrente che deve prudentemente cautelarsi anche dai possibili incidenti di percorso, ritardi, inconvenienti ed eventi imprevedibili usando, nel relativo adempimento, la diligenza del buon padre di famiglia” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, n. 29402/2010).
Invero, la posizione del concorrente che ha presentato in ritardo l’offerta, potrebbe essere rivalutata solo ed esclusivamente laddove il ritardo fosse dipeso da caso fortuito e/o forza maggiore, circostanze, queste ultime, tuttavia, non sussistenti nel caso di specie (dedotto affollamento/malfunzionamento degli ascensori, tra l’altro, non comprovato), dovendosi imputare il ritardo nella presentazione dell’offerta, genericamente motivato, esclusivamente all’impresa concorrente.
Stante la natura di termine perentorio dell’ora e giorno di arrivo della documentazione, non assume rilevanza alcuna il verbale, redatto in data 27.06.2023 dal responsabile del procedimento pro tempore, come richiamato.» (cfr. IV.2.1, sentenza citata).
5.3 Ne consegue, in applicazione delle su riportate condivise motivazioni, estensibili anche in relazione alle censure spiegate da LE QU con il primo motivo del ricorso in esame, l’illegittimità della aggiudicazione della gara in favore del R.T.I. controinteressato, Consorzio Nautico Sant’Agnello e, dunque, l’accoglimento del ricorso.
6. Solo ad abundantiam , nel merito delle censure sostanziali, va rilevata la fondatezza anche del secondo motivo del ricorso all’esame, stante l’illegittimità della modifica societaria consentita dalla Regione, dovendosi rimarcare « l’indebita modifica della compagine societaria dopo la presentazione dell’offerta, con quanto ne consegue in termini di affidabilità, con conseguente violazione del principio di trasparenza, della par condicio competitorum, dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. (…) Benché l'art. 48, co. 17, 18 e 19 ter, d.lgs. 50/2016 sia stato interpretato nel senso che la modifica soggettiva in senso riduttivo del R.T.I., in caso di perdita dei requisiti di partecipazione da parte di una delle imprese raggruppate, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 gennaio 2022, n. 2), rimane fermo che tale possibilità è riconosciuta solamente per la perdita sopravvenuta dei requisiti e non anche per la mancanza originaria degli stessi, dovendo rimanere rispettata la condizione per cui la modifica soggettiva non deve perseguire finalità elusive della mancanza di un requisito di partecipazione) … pena la violazione del principio della continuità dei requisiti di partecipazione e, di riflesso, della par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato, Sez. V, n. 9864/2022; TAR Piemonte, sent. n. 1109/2022)” (T.A.R. Lazio, Roma, n. 15185/2023). In definitiva, in corso di gara resta “vietata la sottrazione” (circostanza che consentirebbe, in ipotesi, l’espunzione dell’impresa interessata), laddove tale operazione sia orientata ad eludere la carenza originaria di requisiti (Cons. di St., Ad. Plen. n. 8/2012).
Pertanto vero è che: “la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso interpretando l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del medesimo Codice”. Deve tuttavia tenersi in debito conto, nell’ambito delle richiamate eccezioni al principio generale di immodificabilità della composizione del raggruppamento, che il comma 19 dell’art. 48, espressamente prevede: “E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”, specificando, però, altresì, che “In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara”.
Orbene, il recesso dell’impresa, nel caso di specie, è soltanto apparentemente giustificato da esigenze di tipo organizzativo essendo, invece, finalizzato ad eludere un sicuro giudizio negativo circa la carenza dei requisiti di partecipazione, oltre che di affidabilità morale dell’impresa» (cfr. IV.2.2 sentenza resa nei connessi giudizi riuniti r.g. nn. 3285/2024 e 5097/2024).
7. Alla luce delle superiori richiamate considerazioni, ne consegue l’accoglimento del ricorso, essendo viziata, in via derivata e sulla base delle medesime argomentazioni della precitata sentenza, resa nei giudizi riunti r.g. n. 3285/2024 e n. 5097/2023, anche richiamata ex art. 74 c.p.a., il qui gravato provvedimento di aggiudicazione in favore del Consorzio Nautico S. Agnello.
8. In conclusione, il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione impugnato.
9. Il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA LA DD, Presidente
IA RA D'TE, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IA RA D'TE | IA LA DD |
IL SEGRETARIO