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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/07/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4086 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Roberti, per procura in atti
- APPELLANTE -
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, per procura in atti
- APPELLATA –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 274/16 emessa dal Giudice di Pace di Messina.
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 19/07/2016, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 274/16, emessa dal Giudice di Pace di Messina, depositata il 02/02/2016, non notificata, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa patito nel sinistro stradale verificatosi a Messina, in data 04/05/2005 alle ore 10 circa, allorquando che conduceva il motociclo Honda Pantheon 150, tg BT27534, di proprietà Persona_1
pagina 1 di 5 di su cui era trasportata, mentre percorreva il Viale Giostra con direzione Controparte_2 monte-valle, giunto in corrispondenza della via Pepe, perdeva il controllo del mezzo e rovinava sulla sede stradale, unitamente alla trasportata.
Deduceva di avere riportato “trauma cranico non commotivo con ferita lacero contusa regione occipitale:
Cervicalgia da contraccolpo: Sospetta infrazione testa perone destro: Contusione escoriata ginocchio destro, gamba destra anca destra con ematoma in regione surale” (come da referto dell'ospedale Policlinico di Messina), con inabilità temporanea di 120 giorni ed esiti di invalidità permanente nella misura dell'8% e di avere richiesto il risarcimento del danno alla convenuta, prima di agire in giudizio.
Il Giudice di Pace, dopo aver disposto istruttoria orale e consulenza medico-legale, aveva rigettato le domande di ed aveva compensato le spese di lite, ponendo Parte_1 definitivamente a carico dell'attrice quelle di CTU.
Con i primi tre motivi di appello, contestava la valutazione della prova assunta in Parte_1 primo grado.
In particolare, con il primo e il secondo motivo di impugnazione evidenziava che il teste escusso aveva confermato il tempo, il luogo e la dinamica del sinistro;
con il terzo motivo deduceva che il certificato medico del pronto soccorso, presente in atti, dava atto della caduta dal motorino, diversamente da quanto opinato dal primo giudicez. Con l'ultimo motivo di gravame denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 141 cod. ass., in quanto, pur ritenendo correttamente qualificata la fattispecie, il giudice aveva erroneamente esteso l'indagine alla ricostruzione delle modalità del sinistro.
In riforma dell'impugnata sentenza, chiedeva la condanna della al Controparte_1 risarcimento del danno, quantificato in € 10.105,13 per danni ed € 488,00 per CT, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello, con Controparte_1 conferma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese di lite.
L'appellata eccepiva, preliminarmente, l'inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass., atteso che il sinistro era avvenuto per la presenza sull'asfalto di terriccio e andava inquadrato ai sensi dell'art. 2051 c.c.; in via gradata, ancora in via preliminare, contestava “l'improponibilità, l'inammissibilità,
pagina 2 di 5 l'improcedibilità e l'annullabilità della domanda proposta da per violazione dell'art. 4 Parte_1 lettera b) della legge 24.12.1969, n. 990 applicabile al sinistro oggetto di causa verificatosi il 04.05.2005”. nel merito, contestava la fondatezza dell'an e del quantum debeatur riproponendo le doglianze spiegate innanzi al giudice di pace e chiedeva il rigetto dell'appello.
Alla prima udienza del primo dicembre 2016, l'udienza veniva sospesa in ottemperanza del provvedimento n. 47/2016 del Presidente del Tribunale e rinviata per al 05/12/2016.
A detta udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 12/07/2018.
Seguivano alcuni rinvii per il carico di ruolo e l'esigenza di definire prioritariamente le cause più anziane.
Con decreto del 16/09/2024 – data di assegnazione del fascicolo alla scrivente – la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza di trattazione scritta del
9/10/2024.
Con ordinanza del 14/10/2024, rilevato il decesso dell'avv. Benedetto Farsaci, procuratore di parte convenuta, il giudizio veniva interrotto e, quindi, riassunto con ricorso di Parte_1 del 3/12/2024.
All'udienza di trattazione scritta del 14/05/2025 la causa veniva assunta in decisione, assegnando alle parti un termine ridotto di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito di repliche.
RITENUTO IN DIRITTO
Risulta decisiva ed assorbente la questione, rilevabile di ufficio, del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Indipendente dalla qualificazione giuridica del fatto, verificatosi in data 4/05/2005, ai sensi dell'art. 141 cod. ass. (norma di carattere eccezionale, entrata in vigore il primo gennaio 2006), ovvero, più correttamente, ai sensi dell'art. 18 L. n. 990/1969, il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti del responsabile del danno.
In tal senso, depongono, invero, l'art. 23 L. n. 990/1969 – ratione temporis applicabile –, nonché
l'interpretazione offerta all'art. 141 cod. ass. da pacifica giurisprudenza di legittimità.
È noto, infatti, che “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di
pagina 3 di 5 assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2019)” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 14/09/2022, n. 27078 (rv. 665903-01); cfr., nello stesso senso: Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 23706 del 22/11/2016; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, Rv. 645717 - 01;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 08/04/2020, Rv. 657502 – 01).
Nella specie, trasportata a bordo del motoveicolo di proprietà di Parte_1 CP_2
e condotto da ha agito in giudizio nei confronti della
[...] Persona_1 [...]
assicuratore della responsabilità civile del veicolo vettore, per ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente che aveva avuto luogo il 4/05/2005.
L'attrice non ha, tuttavia, citato in giudizio il proprietario del veicolo su cui era trasportata, né il giudice di Pace ha disposto l'integrazione del contraddittorio.
Ne consegue che il presente giudizio si è senz'altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384:
“quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383 c.p.c., comma 3”; conf., tra le decisioni più recenti: Sez.
3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del
23/10/2020, Rv. 659380 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del
13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U., Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza
n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 -
01) (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 10/06/2022) 14/09/2022, n. 27078).
pagina 4 di 5 Ogni altra questione resta assorbita.
La tipologia di controversia e la mancata integrazione del contraddittorio ad opera del Giudice di Pace costituiscono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n.r.g. 4086/2016, vertente tra
(appellante) e la in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore (appellata), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Annulla la sentenza n. 274/16 emessa dal Giudice di Pace di Messina;
2. Assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice di
Pace;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina il 16 luglio 2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4086 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Roberti, per procura in atti
- APPELLANTE -
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, per procura in atti
- APPELLATA –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 274/16 emessa dal Giudice di Pace di Messina.
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 19/07/2016, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 274/16, emessa dal Giudice di Pace di Messina, depositata il 02/02/2016, non notificata, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa patito nel sinistro stradale verificatosi a Messina, in data 04/05/2005 alle ore 10 circa, allorquando che conduceva il motociclo Honda Pantheon 150, tg BT27534, di proprietà Persona_1
pagina 1 di 5 di su cui era trasportata, mentre percorreva il Viale Giostra con direzione Controparte_2 monte-valle, giunto in corrispondenza della via Pepe, perdeva il controllo del mezzo e rovinava sulla sede stradale, unitamente alla trasportata.
Deduceva di avere riportato “trauma cranico non commotivo con ferita lacero contusa regione occipitale:
Cervicalgia da contraccolpo: Sospetta infrazione testa perone destro: Contusione escoriata ginocchio destro, gamba destra anca destra con ematoma in regione surale” (come da referto dell'ospedale Policlinico di Messina), con inabilità temporanea di 120 giorni ed esiti di invalidità permanente nella misura dell'8% e di avere richiesto il risarcimento del danno alla convenuta, prima di agire in giudizio.
Il Giudice di Pace, dopo aver disposto istruttoria orale e consulenza medico-legale, aveva rigettato le domande di ed aveva compensato le spese di lite, ponendo Parte_1 definitivamente a carico dell'attrice quelle di CTU.
Con i primi tre motivi di appello, contestava la valutazione della prova assunta in Parte_1 primo grado.
In particolare, con il primo e il secondo motivo di impugnazione evidenziava che il teste escusso aveva confermato il tempo, il luogo e la dinamica del sinistro;
con il terzo motivo deduceva che il certificato medico del pronto soccorso, presente in atti, dava atto della caduta dal motorino, diversamente da quanto opinato dal primo giudicez. Con l'ultimo motivo di gravame denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 141 cod. ass., in quanto, pur ritenendo correttamente qualificata la fattispecie, il giudice aveva erroneamente esteso l'indagine alla ricostruzione delle modalità del sinistro.
In riforma dell'impugnata sentenza, chiedeva la condanna della al Controparte_1 risarcimento del danno, quantificato in € 10.105,13 per danni ed € 488,00 per CT, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello, con Controparte_1 conferma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese di lite.
L'appellata eccepiva, preliminarmente, l'inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass., atteso che il sinistro era avvenuto per la presenza sull'asfalto di terriccio e andava inquadrato ai sensi dell'art. 2051 c.c.; in via gradata, ancora in via preliminare, contestava “l'improponibilità, l'inammissibilità,
pagina 2 di 5 l'improcedibilità e l'annullabilità della domanda proposta da per violazione dell'art. 4 Parte_1 lettera b) della legge 24.12.1969, n. 990 applicabile al sinistro oggetto di causa verificatosi il 04.05.2005”. nel merito, contestava la fondatezza dell'an e del quantum debeatur riproponendo le doglianze spiegate innanzi al giudice di pace e chiedeva il rigetto dell'appello.
Alla prima udienza del primo dicembre 2016, l'udienza veniva sospesa in ottemperanza del provvedimento n. 47/2016 del Presidente del Tribunale e rinviata per al 05/12/2016.
A detta udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 12/07/2018.
Seguivano alcuni rinvii per il carico di ruolo e l'esigenza di definire prioritariamente le cause più anziane.
Con decreto del 16/09/2024 – data di assegnazione del fascicolo alla scrivente – la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza di trattazione scritta del
9/10/2024.
Con ordinanza del 14/10/2024, rilevato il decesso dell'avv. Benedetto Farsaci, procuratore di parte convenuta, il giudizio veniva interrotto e, quindi, riassunto con ricorso di Parte_1 del 3/12/2024.
All'udienza di trattazione scritta del 14/05/2025 la causa veniva assunta in decisione, assegnando alle parti un termine ridotto di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito di repliche.
RITENUTO IN DIRITTO
Risulta decisiva ed assorbente la questione, rilevabile di ufficio, del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Indipendente dalla qualificazione giuridica del fatto, verificatosi in data 4/05/2005, ai sensi dell'art. 141 cod. ass. (norma di carattere eccezionale, entrata in vigore il primo gennaio 2006), ovvero, più correttamente, ai sensi dell'art. 18 L. n. 990/1969, il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti del responsabile del danno.
In tal senso, depongono, invero, l'art. 23 L. n. 990/1969 – ratione temporis applicabile –, nonché
l'interpretazione offerta all'art. 141 cod. ass. da pacifica giurisprudenza di legittimità.
È noto, infatti, che “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di
pagina 3 di 5 assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2019)” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 14/09/2022, n. 27078 (rv. 665903-01); cfr., nello stesso senso: Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 23706 del 22/11/2016; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, Rv. 645717 - 01;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 08/04/2020, Rv. 657502 – 01).
Nella specie, trasportata a bordo del motoveicolo di proprietà di Parte_1 CP_2
e condotto da ha agito in giudizio nei confronti della
[...] Persona_1 [...]
assicuratore della responsabilità civile del veicolo vettore, per ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente che aveva avuto luogo il 4/05/2005.
L'attrice non ha, tuttavia, citato in giudizio il proprietario del veicolo su cui era trasportata, né il giudice di Pace ha disposto l'integrazione del contraddittorio.
Ne consegue che il presente giudizio si è senz'altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384:
“quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383 c.p.c., comma 3”; conf., tra le decisioni più recenti: Sez.
3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del
23/10/2020, Rv. 659380 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del
13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U., Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza
n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 -
01) (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 10/06/2022) 14/09/2022, n. 27078).
pagina 4 di 5 Ogni altra questione resta assorbita.
La tipologia di controversia e la mancata integrazione del contraddittorio ad opera del Giudice di Pace costituiscono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n.r.g. 4086/2016, vertente tra
(appellante) e la in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore (appellata), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Annulla la sentenza n. 274/16 emessa dal Giudice di Pace di Messina;
2. Assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice di
Pace;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina il 16 luglio 2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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