Art. 3.
Alla spesa derivante dall'esecuzione della presente legge si provvedera' con lo stanziamento del capitolo 3154 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1967 e di quelli corrispondenti degli anni successivi.
Alla spesa derivante dall'esecuzione della presente legge si provvedera' con lo stanziamento del capitolo 3154 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1967 e di quelli corrispondenti degli anni successivi.