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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1229/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1229/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BETTUELLI Parte_1 C.F._1
IA RI, elettivamente domiciliato in Piazzetta Carlo Zavagli n. 1 47921 Rimini ITALIA presso il difensore avv. BETTUELLI IA RI
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTI ENRICO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Sigismondo N.75 - 47921 RIMINI (RN) - ITALIA 47921 RIMINI presso il difensore avv. MONTI ENRICO
APPELLATO/I
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 860/2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del 29 ottobre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 20/04/2024 al procuratore costituito di
[...] ha proposto appello avverso la sentenza del Controparte_1 Parte_1
Giudice di Pace di Rimini n. 860/2023 del 04/12/2023, con cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento da lui proposta nei confronti di Controparte_1
pagina 1 di 3 e di , quali rispettivamente compagnia assicurativa per la CP_1 Controparte_2 responsabilità civile e proprietario dell'autovettura BMW targata ES203DF.
Con comparsa di risposta depositata il 27/09/2024 si è costituita in appello
[...] rilevando in via pregiudiziale la mancata instaurazione del Controparte_1 contraddittorio nei confronti di , già parte del processo nel giudizio di primo Controparte_2 grado, in quanto proprietario dell'autovettura BMW tg. ES203DF, coinvolta nel sinistro oggetto di causa.
All'udienza del 5 febbraio 2025 il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. nei confronti di , assegnando termine per la Controparte_2 notifica e fissando nuova udienza.
All'udienza del 09/07/2025 il difensore dell'appellante ha dato atto che non è stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato e ha chiesto nuovo termine per effettuare la notifica. Con ordinanza del 26/08/2025 il Giudice, rilevato che non era stato integrato il contraddittorio e che non poteva essere assegnato nuovo termine, ha fissato udienza di discussione orale, assegnando alle parti termine per il deposito di note difensive.
All'udienza del 29/10/2025 il Giudice, all'esito della discussione orale, ha riservato la decisione e con successiva ordinanza del 24/11/2025, rilevato che la questione relativa alla mancata integrazione del contraddittorio attiene all'ammissibilità dell'impugnazione e deve essere decisa con sentenza, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Tanto premesso, occorre osservare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
“quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato” (Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 28298 del 15/10/2021).
Nel caso di specie, l'art. 144 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), che disciplina l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, prevede espressamente che nel giudizio debba essere chiamato anche il pagina 2 di 3 responsabile del danno. Tale disposizione, che costituisce una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, appare finalizzata a rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo quale soggetto del rapporto assicurativo, in particolare ai fini dell'eventuale azione di rivalsa.
Dunque, non vi sono dubbi che il proprietario del veicolo c.d. antagonista, già convenuto dal danneggiato in primo grado, debba partecipare anche al giudizio di appello e, in mancanza di notifica, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
Non essendo stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, e non essendo stati allegati elementi idonei a fondare una richiesta di rimessione in termini, trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 331 c.p.c., secondo cui “L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”.
L'appello, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi in ragione della decisione in rito. Non sussistono i presupposti per riconoscere l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014, in quanto gli atti della parte appellata non sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
Dall'inammissibilità dell'impugnazione consegue l'obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'impugnazione;
2. condanna la parte appellante a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Rimini, 7 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1229/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BETTUELLI Parte_1 C.F._1
IA RI, elettivamente domiciliato in Piazzetta Carlo Zavagli n. 1 47921 Rimini ITALIA presso il difensore avv. BETTUELLI IA RI
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTI ENRICO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Sigismondo N.75 - 47921 RIMINI (RN) - ITALIA 47921 RIMINI presso il difensore avv. MONTI ENRICO
APPELLATO/I
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 860/2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del 29 ottobre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 20/04/2024 al procuratore costituito di
[...] ha proposto appello avverso la sentenza del Controparte_1 Parte_1
Giudice di Pace di Rimini n. 860/2023 del 04/12/2023, con cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento da lui proposta nei confronti di Controparte_1
pagina 1 di 3 e di , quali rispettivamente compagnia assicurativa per la CP_1 Controparte_2 responsabilità civile e proprietario dell'autovettura BMW targata ES203DF.
Con comparsa di risposta depositata il 27/09/2024 si è costituita in appello
[...] rilevando in via pregiudiziale la mancata instaurazione del Controparte_1 contraddittorio nei confronti di , già parte del processo nel giudizio di primo Controparte_2 grado, in quanto proprietario dell'autovettura BMW tg. ES203DF, coinvolta nel sinistro oggetto di causa.
All'udienza del 5 febbraio 2025 il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. nei confronti di , assegnando termine per la Controparte_2 notifica e fissando nuova udienza.
All'udienza del 09/07/2025 il difensore dell'appellante ha dato atto che non è stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato e ha chiesto nuovo termine per effettuare la notifica. Con ordinanza del 26/08/2025 il Giudice, rilevato che non era stato integrato il contraddittorio e che non poteva essere assegnato nuovo termine, ha fissato udienza di discussione orale, assegnando alle parti termine per il deposito di note difensive.
All'udienza del 29/10/2025 il Giudice, all'esito della discussione orale, ha riservato la decisione e con successiva ordinanza del 24/11/2025, rilevato che la questione relativa alla mancata integrazione del contraddittorio attiene all'ammissibilità dell'impugnazione e deve essere decisa con sentenza, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Tanto premesso, occorre osservare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
“quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato” (Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 28298 del 15/10/2021).
Nel caso di specie, l'art. 144 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), che disciplina l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, prevede espressamente che nel giudizio debba essere chiamato anche il pagina 2 di 3 responsabile del danno. Tale disposizione, che costituisce una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, appare finalizzata a rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo quale soggetto del rapporto assicurativo, in particolare ai fini dell'eventuale azione di rivalsa.
Dunque, non vi sono dubbi che il proprietario del veicolo c.d. antagonista, già convenuto dal danneggiato in primo grado, debba partecipare anche al giudizio di appello e, in mancanza di notifica, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
Non essendo stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, e non essendo stati allegati elementi idonei a fondare una richiesta di rimessione in termini, trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 331 c.p.c., secondo cui “L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”.
L'appello, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi in ragione della decisione in rito. Non sussistono i presupposti per riconoscere l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014, in quanto gli atti della parte appellata non sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
Dall'inammissibilità dell'impugnazione consegue l'obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'impugnazione;
2. condanna la parte appellante a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Rimini, 7 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito pagina 3 di 3