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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/12/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2386/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 2386/2020 tra
Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO
TE AT
INTERVENUTO
Oggi 24 dicembre 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. CARSO IVANA Parte_1 Per l'avv. CATENAZZO AN Controparte_1
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni, lette le memorie conclusive, le memorie di replica e le note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale, da considerarsi allegate al presente verbale per costituire parte integrante dello stesso, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2386/2020, avente ad oggetto “Appello avverso la sentenza la sentenza n. 55/2019 pronunciata dal Giudice di Pace di Lucera” promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CARSO IVANA, elettivamente domiciliato in VIA NICCOLÒ PICCINNI 12 BARI presso il difensore avv. CARSO IVANA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATENAZZO Controparte_1 C.F._1 AN, elettivamente domiciliato in VIA A. MAGNANI, 6 LUCERA presso il difensore avv. CATENAZZO AN
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.02.2018, ha convenuto in Controparte_1 giudizio l' , al fine di ottenere la condanna della stessa al Parte_1 Pt_1 risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti a suo dire dall'illegittimità del comportamento posto in essere dall' che, notificandogli un illegittimo ed arbitrario atto di CP_2 pignoramento presso terzi, lo aveva “leso nei suoi diritti personali e patrimoniali.”
A sostegno della sua domanda ha dedotto che: CP_1
- nel gennaio 2009 presentava ed otteneva dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Palmi il certificato di cessazione dell'attività di intermediazione commerciale di prodotti alimentari e bevande esercitata sino al 31.12.2008 e che nell'aprile 2010 presentava all'Ufficio Registro Imprese di Reggio Calabria istanza di cancellazione per cessazione attività con conseguente cancellazione della propria posizione assicurativa e contributiva INPS, ottenendo, all'uopo, il relativo certificato camerale di cancellazione dell'attività commerciale con decorrenza pagina 2 di 8 31.12.2008;
- nonostante gli indicati provvedimenti di cancellazione della propria posizione assicurativa INPS, nel corso degli anni 2009, 2010 e 2011, era stato destinatario di una serie di cartelle esattoriali da parte di Equitalia Etr, per conto dell'INPS di Reggio Calabria, inerenti i contributi commercianti non versati, relativi a periodi successivi alla data di cancellazione;
- a seguito di tali notifiche, aveva inoltrato varie raccomandate all'INPS di Reggio Calabria con cui comunicava l'avvenuta e documentata cessazione dell'attività di cui sopra, avanzando al medesimo Istituto previdenziale richiesta di verifica e annullamento degli atti impositivi;
- a tali richieste non faceva seguito alcun riscontro da parte dell'INPS e negli anni 2014 e 2015 l'INPS di Reggio Calabria aveva ripreso la notificazione di ulteriori avvisi di addebito per il recupero di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti per gli anni 2013/2014;
- egli aveva impugnato gli avvisi di addebito notificati dall'INPS dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria nei soli confronti del competente e nelle more dei citati giudizi Controparte_3 instaurati, aveva ricevuto la notifica, da parte dell' di un atto di pignoramento presso CP_2 terzi ex art. 72 bis dpr 602/1973 nei confronti della società datrice di lavoro;
- aveva promosso giudizio di opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di Foggia, che con ordinanza del 30.12.2015 aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente svincolo delle somme pignorate, sul rilievo dell'annullamento in autotutela del pignoramento da parte di a seguito dello sgravio degli avvisi di addebito sottesi al CP_2 pignoramento, adottato dall' successivamente alla notifica dell'atto di Controparte_3 pignoramento impugnato;
- il comportamento dell' era da considerarsi del tutto illegittimo e quest'ultima doveva CP_2 ritenersi responsabile di aver agito senza effettuare alcun controllo sulla regolarità e debenza del credito vantato dall'INPS;
- la notifica dall'atto di pignoramento presso il proprio datore di lavoro gli aveva causato gravi danni personali, patrimoniali, all'immagine, al suo onore, decoro e danni da stress, ansia e turbamento della vita;
ha concluso chiedendo: “1) Accogliere la domanda attorea e condannare l' Pt_2 [...]
(già ), in persona del legale rapp.te Controparte_4 Controparte_5 p.t., al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal sig. nella somma che il Controparte_1 Giudice valuterà equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., e comunque nella competenza del giudice adito. 2) Condannare l' (già Controparte_4 Controparte_5
), in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da
[...] distrarsi in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”.
Il giudizio è stato rubricato al n. 422/2018 ed assegnato all' di Lucera. Controparte_6
Si è costituita in giudizio l' eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva sulle doglianze di parte attrice riguardanti pretese illegittimità perpetrate dall'INPS che aveva proceduto, a dire del contribuente, illegittimamente alla iscrizione a ruolo di somme non dovute in quanto riferite a richieste di versamento di contributi per periodi in cui lo stesso attore avesse chiuso, per cessazione di attività commerciale, la propria posizione contributiva presso l'INPS chiedendo, al contempo, che il Giudice adito estendesse il contraddittorio nei confronti dell'INPS di Reggio Calabria. ha dedotto che dalla stessa narrazione di parte attrice emergesse l'insussistenza della CP_2 responsabilità della convenuta nella causazione dei danni lamentati, avendo agito nel rispetto delle pagina 3 di 8 disposizioni normative vigenti al fine di compiere l'attività di riscossione coattiva, riservatale per legge, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'INPS attraverso il ruolo aggiornato mediante il flusso informatico con lo stesso Ente creditore.
La convenuta, in particolare, ha evidenziato che:
- il pignoramento presso terzi notificato nel mese di febbraio 2015 era stato azionato per il recupero del credito contributivo riveniente dal mancato pagamento dell'avviso di addebito n. 34320140001097456000, notificato dall'INPS in data 30/6/14 e dell'avviso di addebito n. 34320140002571712000, notificato dall'INPS in data 25/10/14, impugnati, come dedotto dall'attore, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria esclusivamente nei confronti dell'INPS;
- l'Agente della Riscossione, estraneo ai citati giudizi di opposizione ed in mancanza di comunicazioni da parte dell'INPS su eventuali provvedimenti di sospensione e/o sgravio, aveva legittimamente avviato la procedura di riscossione coattiva al fine di ottenere il pagamento delle somme iscritte a ruolo e notificate dall'INPS, mediante la notifica in data 6 febbraio 2015 al terzo pignorato, dell'atto di pignoramento Controparte_7 ex art. 72 bis DPR 602/73;
- solo successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento, precisamente in data 6 marzo 2015, l'INPS aveva disposto lo sgravio degli avvisi di addebito sottesi all'atto di pignoramento;
- in conseguenza dello sgravio disposto dall'INPS, l'Agente della Riscossione aveva provveduto ad annullare l'atto di pignoramento, tant'è che il Tribunale di Foggia, investito della opposizione a pignoramento ne aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere;
- poichè nel sistema della riscossione a mezzo ruolo l'agente della riscossione non ha il potere di operare modifiche sul ruolo formato ed aggiornato dall'ente impositore, titolare della pretesa, avendo, viceversa, solo il potere ed il dovere, civilmente e contabilmente sanzionato, di procedere al recupero delle somme iscritte a ruolo, nessun titolo di responsabilità era ad essa ascrivibile;
- la domanda risarcitoria era da dichiararsi inammissibile ed infondata per difetto di prova sia dell'elemento oggettivo del danno asseritamente subito che dell'elemento soggettivo circa l'asserita illiceità della condotta adottata dall' CP_2
La convenuta agenzia ha concluso chiedendo: “valutata la piena legittimità del comportamento posto in essere dall'Agente della Riscossione, rigettare l'avversa domanda siccome inammissibile ed infondata per i motivi esposti in premessa, previa integrazione del contraddittorio con l'ente impositore, INPS sede di Reggio Calabria, a cura e spese dell'attore, emettendo all'uopo ogni più opportuno provvedimento. Con vittoria di spese e competenze di causa“.
Esaurita l'istruttoria, con sentenza n. 55/2019 depositata in data 8 novembre 2019, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dal , e previo rigetto della eccezione CP_1 preliminare di difetto di legittimazione passiva dell' ha condannato quest'ultimo al pagamento CP_2 in favore del dell'importo di € 1.000, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al CP_1 pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello affermandone l'erroneità e l'illegittimità e CP_2 chiedendone la consequenziale riforma e “accogliere l'atto di appello su riportato e, per l'effetto, riformare e/o annullare la sentenza n. 55/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lucera, avv. Gaetano Filograno, in data 8 novembre 2019, e, per l'effetto: dichiarare l'inammissibilità della opposizione proposta dal Sig. per difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_1 [...]
per i motivi esposti nella narrativa che precede;
rigettare la domanda Parte_1 risarcitoria proposta in primo grado siccome inammissibile ed infondata per le ragioni dedotte in pagina 4 di 8 premessa; con il favore di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
Con comparsa di costituzione del 1.09.2020 si è costituita la controparte , chiedendo il rigetto CP_1 dell'interposto gravame ritenuto infondato e concludendo: “rigettare l'appello proposto dall'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. siccome infondato in fatto ed in diritto, Parte_1 confermando la sentenza del Giudice di Pace di Lucera;
voglia inoltre il Tribunale di Foggia condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza cartolare dell'8.11.2025 la causa è stata rinviata a quella del 24.12.25 per la decisione ai sensi degli artt. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****
1.In rito deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle norme.
2.Tanto premesso, l' ha introdotto giudizio di gravame avverso la sentenza n. 55/2019 CP_2 pronunciata dal giudice di prime cure sulla scorta dei seguenti motivi di appello:
- Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. 112/1999, 100 e 101 c.p.c.
- Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 cod. civ.
Con il primo motivo di appello ha dedotto l'inapplicabilità della disposizione normativa di cui CP_2 all'art. 39 d.lgs. 112/1999, in quanto norma di carattere eccezionale valida solo nelle ipotesi in cui il contribuente deduca vizi formali dell'atto impugnato ed al contempo contesti il merito della pretesa creditoria.
Con il secondo motivo di appello, ha contestato la gravata sentenza per aver accolto la domanda risarcitoria avanzata in mancanza di prova da parte dell'attore, in totale dispregio dei principi generali sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. facendo erroneo ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Costituendosi in appello, ha dedotto, di contro la piena applicabilità, nel caso di specie dell'art. CP_1
39 d.lgs. 112/1999, in quanto l' era l'unico diretto legittimato passivo quando oggetto della CP_2 controversia era la richiesta di risarcimento danni derivanti da atti viziati da errori ad essa imputabili.
Avuto riguardo alla seconda ragione di gravame, ha dedotto l'infondatezza dell'eccepita erroneità della sentenza per aver il giudice di prime cure, accolto e liquidato il risarcimento dei danni morali subiti dal in via equitativa poiché, per granitica giurisprudenza, il giudice può fare ricorso al criterio della CP_1 liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento.
2.1 L'appello è fondato e deve essere accolto.
Venendo all'esame dei motivi di merito dell'appello interposto, ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione pagina 5 di 8 - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente Cass. N. 11458/18).
Tanto premesso, deve essere anzitutto espunta dal presente giudizio la tematica relativa all'applicabilità al caso che ci occupa della disciplina prevista dall'art.39 d.lgs. 112/199, oggi peraltro abrogato, che attiene all'ipotesi di giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo.
, infatti, ha intrapreso l'azione risarcitoria avanzata in primo grado sul presupposto CP_1 dell'illegittimità del comportamento posto in essere dall' per aver notificato un atto illegittimo CP_2 vale a dire l'atto di pignoramento presso terzi che avrebbe turbato la sua vita e che lo avrebbe leso nei suoi diritti personali e patrimoniali.
Ebbene, tanto premesso, appare oltremodo necessario, al fine di una corretta indagine ricostruttiva delle relative responsabilità e dell'eventuale ingiusto operato dell' indagare il titolo da cui trae origine CP_2 l'atto di pignoramento causativo dell'asserita lesione dei diritti del . CP_1
Sul punto il ha dedotto che, nonostante nel gennaio 2009 aveva ottenuto dall'Agenzia delle CP_1
Entrate – Ufficio di Palmi il certificato di cessazione dell'attività di intermediazione commerciale di prodotti alimentari e bevande esercitata sino al 31.12.2008 e che nell'aprile 2010 presentava all'Ufficio Registro Imprese di Reggio Calabria istanza di cancellazione per cessazione attività con conseguente cancellazione della propria posizione assicurativa a contributiva INPS, nel corso degli anni 2009, 2010 e 2011, era stato destinatario di una serie di cartelle esattoriali da parte di Equitalia Etr, per conto dell'INPS di Reggio Calabria, inerenti i contributi commercianti non versati, relativi a periodi successivi alla data di cancellazione.
Egli aveva inoltrato varie raccomandate all'INPS di Reggio Calabria con cui comunicava l'avvenuta e documentata cessazione dell'attività di cui sopra, avanzando al medesimo Istituto richiesta di verifica e annullamento degli atti impositivi, non ricevendo riscontro alcuno alle proprie richieste e, a fronte della notifica di ulteriori avvisi di addebito negli anni 2014/2015 da parte dell'INPS di Reggio Calabria, si era visto costretto ad adire la competente autorità giudiziaria proponendo n. 3 ricorsi in opposizione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria nei confronti dell' . Controparte_3
Ebbene, nelle more dei citati giudizi, che furono instaurati nei soli confronti dell'INPS che aveva notificato gli avvisi di addebito, l' aveva avviato la procedura esecutiva mediante la notifica di CP_2 atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis dpr 602/1973 nei confronti della società datrice di lavoro dell'attore.
Successivamente a tale notifica il aveva proposto ricorso in opposizione all'esecuzione presso il CP_1 Tribunale di Foggia, che, con ordinanza del 30.12.2015 aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente svincolo delle somme pignorate, sul rilievo dell'annullamento in autotutela del pignoramento a seguito dello sgravio degli avvisi di addebito sottesi allo stesso, adottato successivamente alla notifica dell'atto di riscossione.
Con il giudizio conclusosi con la sentenza in questa sede impugnata aveva chiesto il CP_1 risarcimento del danno ingiusto patito a seguito dell'avvio della procedura esecutiva di pignoramento mobiliare da parte dell'agente di riscossione.
Ebbene, dalla ricostruzione cronologica della vicenda appare evidente che nessuna responsabilità può essere addebitata all' che ha agito legittimamente per la riscossione del carico Controparte_8 contributivo iscritto a ruolo dall'INPS, comunicato dallo stesso Istituto con la notifica degli avvisi di addebito nei mesi di giugno ed ottobre 2014, in quanto essendo stato estraneo ai citati giudizi di opposizione ed in mancanza di comunicazioni da parte dell'INPS su eventuali provvedimenti di sospensione e/o sgravio, l' aveva legittimamente avviato la procedura di riscossione coattiva al CP_2
pagina 6 di 8 fine di ottenere il pagamento delle somme iscritte a ruolo e notificate dall'INPS, mediante la notifica in data 6 febbraio 2015 al terzo pignorato, dell'atto di Controparte_7 pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73.
Nei giudizi di opposizione intrapresi, infatti, ha provveduto alla citazione nei confronti del solo CP_1 ente impositore, INPS, che rivestiva la qualità di creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, che era contestata nella sua stessa esistenza.
Successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento, in data 6 marzo 2015, l'INPS aveva disposto lo sgravio degli avvisi di addebito sottesi all'atto di pignoramento, e, in conseguenza del predetto sgravio, l'Agente della Riscossione ha provveduto ad annullare l'atto stesso.
La condotta posta in essere dall' si attesta, dunque, del tutto corretta e legittima, atteso che, nel CP_2 caso che ci occupa, l'errore circa l'esistenza del credito successivamente azionato era stato commesso non già dall'agente di riscossione ma dall'ente impositore INPS.
Da tanto discende che il giudizio teso al risarcimento del danno ingiusto che assume aver CP_1 subito, avrebbe dovuto essere intentato principalmente nei confronti dell'INPS e, residualmente, nei confronti dell' CP_2
Deve rilevarsi, a proposito, che, se non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo a giacché, in quanto agente della riscossione, esso è il soggetto dal quale è promanato l'atto di CP_2 pignoramento successivamente annullato, l'ente impositore INPS, rivestiva la qualità di creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, che ha dato causa e titolo alla procedura esecutiva, sicché ne è altrettanto indubbia la legitimatio ad causam.
Passando al piano della titolarità passiva del merito della pretesa risarcitoria, sarebbe stato, dunque, interesse del citare in giudizio l'INPS, anche in considerazione del fatto che le contestazioni CP_1 mosse all' non erano inerenti a vizi formali dell'atto di pignoramento, ma riguardavano CP_2 l'esistenza stessa del credito ingiustamente preteso dall'INPS e, tuttavia, legittimamente azionato in via esecutiva dall' CP_2
Deve qui ricordarsi che l' che non ha il potere di incidere sul ruolo formato dall'ente creditore, CP_2 ha agito sulla scorta di titoli esecutivi validi ed efficaci al momento della notifica dell'atto di pignoramento. In difetto di sgravi ritualmente effettuati da parte dell'Ente impositore e debitamente comunicati via flusso informatico, l'Agente ha il potere ed il dovere, civilmente e contabilmente sanzionato, di procedere al recupero delle somme iscritte a ruolo.
Con maggiore impegno esplicativo, a fronte dell'accertamento dell'inesistenza del credito previdenziale vantato dall'INPS, il dovere di procedere allo sgravio delle relative somme in esecuzione del giudicato non poteva che spettare al predetto , quale titolare della pretesa sostanziale che era CP_3 tenuto a comunicarlo all' Deve rilevarsi, infatti, come sia l'INPS l'ente creditore, nel suo ruolo CP_2 di ente previdenziale deputato all'attuazione della procedura di imposizione-riscossione dei contributi previdenziali ed unico destinatario delle somme indicate nelle cartelle di pagamento. Di contro, l' è privo di qualsiasi potere di influire sul merito della pretesa creditoria e, correlativamente, del CP_2 potere di annullarla, essendo competente soltanto nell'ambito delle attività materiali e giuridiche finalizzate alla riscossione del credito.
Per tali ragioni, si ritiene che la domanda risarcitoria avanzata in primo grado andasse rivolta all'Ente impositore, non evocato in giudizio che la gravata sentenza debba essere integralmente riformata con il rigetto della domanda risarcitoria azionata da nei confronti di CP_1 CP_2
5. Le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte, stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi per le pagina 7 di 8 fasi di giudizio effettivamente svolte (Studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il giudizio di primo grado;
Studio, introduttiva, decisionale per il giudizio di appello).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice di II grado, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 55/2019 del Giudice CP_2 di Pace di Lucera, rigetta la domanda proposta da nei confronti di ordinando la Controparte_1 CP_2 restituzione di quanto eventualmente pagato in esecuzione della sentenza appellata;
b) condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite del I grado di Controparte_1 CP_2 giudizio che, in ragione del valore della controversia, liquida in € 346,00 per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ivana Carso, dichiaratasi antistataria;
c) condanna l'appellato al pagamento nei confronti di delle spese di lite del II Controparte_1 CP_2 grado di giudizio che, in ragione del valore della controversia, liquida in € 462,00 per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ivana Carso, dichiaratasi antistataria;
Foggia, 24.12.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 2386/2020 tra
Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO
TE AT
INTERVENUTO
Oggi 24 dicembre 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. CARSO IVANA Parte_1 Per l'avv. CATENAZZO AN Controparte_1
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni, lette le memorie conclusive, le memorie di replica e le note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale, da considerarsi allegate al presente verbale per costituire parte integrante dello stesso, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2386/2020, avente ad oggetto “Appello avverso la sentenza la sentenza n. 55/2019 pronunciata dal Giudice di Pace di Lucera” promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CARSO IVANA, elettivamente domiciliato in VIA NICCOLÒ PICCINNI 12 BARI presso il difensore avv. CARSO IVANA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATENAZZO Controparte_1 C.F._1 AN, elettivamente domiciliato in VIA A. MAGNANI, 6 LUCERA presso il difensore avv. CATENAZZO AN
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.02.2018, ha convenuto in Controparte_1 giudizio l' , al fine di ottenere la condanna della stessa al Parte_1 Pt_1 risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti a suo dire dall'illegittimità del comportamento posto in essere dall' che, notificandogli un illegittimo ed arbitrario atto di CP_2 pignoramento presso terzi, lo aveva “leso nei suoi diritti personali e patrimoniali.”
A sostegno della sua domanda ha dedotto che: CP_1
- nel gennaio 2009 presentava ed otteneva dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Palmi il certificato di cessazione dell'attività di intermediazione commerciale di prodotti alimentari e bevande esercitata sino al 31.12.2008 e che nell'aprile 2010 presentava all'Ufficio Registro Imprese di Reggio Calabria istanza di cancellazione per cessazione attività con conseguente cancellazione della propria posizione assicurativa e contributiva INPS, ottenendo, all'uopo, il relativo certificato camerale di cancellazione dell'attività commerciale con decorrenza pagina 2 di 8 31.12.2008;
- nonostante gli indicati provvedimenti di cancellazione della propria posizione assicurativa INPS, nel corso degli anni 2009, 2010 e 2011, era stato destinatario di una serie di cartelle esattoriali da parte di Equitalia Etr, per conto dell'INPS di Reggio Calabria, inerenti i contributi commercianti non versati, relativi a periodi successivi alla data di cancellazione;
- a seguito di tali notifiche, aveva inoltrato varie raccomandate all'INPS di Reggio Calabria con cui comunicava l'avvenuta e documentata cessazione dell'attività di cui sopra, avanzando al medesimo Istituto previdenziale richiesta di verifica e annullamento degli atti impositivi;
- a tali richieste non faceva seguito alcun riscontro da parte dell'INPS e negli anni 2014 e 2015 l'INPS di Reggio Calabria aveva ripreso la notificazione di ulteriori avvisi di addebito per il recupero di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti per gli anni 2013/2014;
- egli aveva impugnato gli avvisi di addebito notificati dall'INPS dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria nei soli confronti del competente e nelle more dei citati giudizi Controparte_3 instaurati, aveva ricevuto la notifica, da parte dell' di un atto di pignoramento presso CP_2 terzi ex art. 72 bis dpr 602/1973 nei confronti della società datrice di lavoro;
- aveva promosso giudizio di opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di Foggia, che con ordinanza del 30.12.2015 aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente svincolo delle somme pignorate, sul rilievo dell'annullamento in autotutela del pignoramento da parte di a seguito dello sgravio degli avvisi di addebito sottesi al CP_2 pignoramento, adottato dall' successivamente alla notifica dell'atto di Controparte_3 pignoramento impugnato;
- il comportamento dell' era da considerarsi del tutto illegittimo e quest'ultima doveva CP_2 ritenersi responsabile di aver agito senza effettuare alcun controllo sulla regolarità e debenza del credito vantato dall'INPS;
- la notifica dall'atto di pignoramento presso il proprio datore di lavoro gli aveva causato gravi danni personali, patrimoniali, all'immagine, al suo onore, decoro e danni da stress, ansia e turbamento della vita;
ha concluso chiedendo: “1) Accogliere la domanda attorea e condannare l' Pt_2 [...]
(già ), in persona del legale rapp.te Controparte_4 Controparte_5 p.t., al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal sig. nella somma che il Controparte_1 Giudice valuterà equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., e comunque nella competenza del giudice adito. 2) Condannare l' (già Controparte_4 Controparte_5
), in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da
[...] distrarsi in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”.
Il giudizio è stato rubricato al n. 422/2018 ed assegnato all' di Lucera. Controparte_6
Si è costituita in giudizio l' eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva sulle doglianze di parte attrice riguardanti pretese illegittimità perpetrate dall'INPS che aveva proceduto, a dire del contribuente, illegittimamente alla iscrizione a ruolo di somme non dovute in quanto riferite a richieste di versamento di contributi per periodi in cui lo stesso attore avesse chiuso, per cessazione di attività commerciale, la propria posizione contributiva presso l'INPS chiedendo, al contempo, che il Giudice adito estendesse il contraddittorio nei confronti dell'INPS di Reggio Calabria. ha dedotto che dalla stessa narrazione di parte attrice emergesse l'insussistenza della CP_2 responsabilità della convenuta nella causazione dei danni lamentati, avendo agito nel rispetto delle pagina 3 di 8 disposizioni normative vigenti al fine di compiere l'attività di riscossione coattiva, riservatale per legge, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'INPS attraverso il ruolo aggiornato mediante il flusso informatico con lo stesso Ente creditore.
La convenuta, in particolare, ha evidenziato che:
- il pignoramento presso terzi notificato nel mese di febbraio 2015 era stato azionato per il recupero del credito contributivo riveniente dal mancato pagamento dell'avviso di addebito n. 34320140001097456000, notificato dall'INPS in data 30/6/14 e dell'avviso di addebito n. 34320140002571712000, notificato dall'INPS in data 25/10/14, impugnati, come dedotto dall'attore, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria esclusivamente nei confronti dell'INPS;
- l'Agente della Riscossione, estraneo ai citati giudizi di opposizione ed in mancanza di comunicazioni da parte dell'INPS su eventuali provvedimenti di sospensione e/o sgravio, aveva legittimamente avviato la procedura di riscossione coattiva al fine di ottenere il pagamento delle somme iscritte a ruolo e notificate dall'INPS, mediante la notifica in data 6 febbraio 2015 al terzo pignorato, dell'atto di pignoramento Controparte_7 ex art. 72 bis DPR 602/73;
- solo successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento, precisamente in data 6 marzo 2015, l'INPS aveva disposto lo sgravio degli avvisi di addebito sottesi all'atto di pignoramento;
- in conseguenza dello sgravio disposto dall'INPS, l'Agente della Riscossione aveva provveduto ad annullare l'atto di pignoramento, tant'è che il Tribunale di Foggia, investito della opposizione a pignoramento ne aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere;
- poichè nel sistema della riscossione a mezzo ruolo l'agente della riscossione non ha il potere di operare modifiche sul ruolo formato ed aggiornato dall'ente impositore, titolare della pretesa, avendo, viceversa, solo il potere ed il dovere, civilmente e contabilmente sanzionato, di procedere al recupero delle somme iscritte a ruolo, nessun titolo di responsabilità era ad essa ascrivibile;
- la domanda risarcitoria era da dichiararsi inammissibile ed infondata per difetto di prova sia dell'elemento oggettivo del danno asseritamente subito che dell'elemento soggettivo circa l'asserita illiceità della condotta adottata dall' CP_2
La convenuta agenzia ha concluso chiedendo: “valutata la piena legittimità del comportamento posto in essere dall'Agente della Riscossione, rigettare l'avversa domanda siccome inammissibile ed infondata per i motivi esposti in premessa, previa integrazione del contraddittorio con l'ente impositore, INPS sede di Reggio Calabria, a cura e spese dell'attore, emettendo all'uopo ogni più opportuno provvedimento. Con vittoria di spese e competenze di causa“.
Esaurita l'istruttoria, con sentenza n. 55/2019 depositata in data 8 novembre 2019, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dal , e previo rigetto della eccezione CP_1 preliminare di difetto di legittimazione passiva dell' ha condannato quest'ultimo al pagamento CP_2 in favore del dell'importo di € 1.000, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al CP_1 pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello affermandone l'erroneità e l'illegittimità e CP_2 chiedendone la consequenziale riforma e “accogliere l'atto di appello su riportato e, per l'effetto, riformare e/o annullare la sentenza n. 55/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lucera, avv. Gaetano Filograno, in data 8 novembre 2019, e, per l'effetto: dichiarare l'inammissibilità della opposizione proposta dal Sig. per difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_1 [...]
per i motivi esposti nella narrativa che precede;
rigettare la domanda Parte_1 risarcitoria proposta in primo grado siccome inammissibile ed infondata per le ragioni dedotte in pagina 4 di 8 premessa; con il favore di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
Con comparsa di costituzione del 1.09.2020 si è costituita la controparte , chiedendo il rigetto CP_1 dell'interposto gravame ritenuto infondato e concludendo: “rigettare l'appello proposto dall'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. siccome infondato in fatto ed in diritto, Parte_1 confermando la sentenza del Giudice di Pace di Lucera;
voglia inoltre il Tribunale di Foggia condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza cartolare dell'8.11.2025 la causa è stata rinviata a quella del 24.12.25 per la decisione ai sensi degli artt. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c.
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1.In rito deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle norme.
2.Tanto premesso, l' ha introdotto giudizio di gravame avverso la sentenza n. 55/2019 CP_2 pronunciata dal giudice di prime cure sulla scorta dei seguenti motivi di appello:
- Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. 112/1999, 100 e 101 c.p.c.
- Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 cod. civ.
Con il primo motivo di appello ha dedotto l'inapplicabilità della disposizione normativa di cui CP_2 all'art. 39 d.lgs. 112/1999, in quanto norma di carattere eccezionale valida solo nelle ipotesi in cui il contribuente deduca vizi formali dell'atto impugnato ed al contempo contesti il merito della pretesa creditoria.
Con il secondo motivo di appello, ha contestato la gravata sentenza per aver accolto la domanda risarcitoria avanzata in mancanza di prova da parte dell'attore, in totale dispregio dei principi generali sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. facendo erroneo ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Costituendosi in appello, ha dedotto, di contro la piena applicabilità, nel caso di specie dell'art. CP_1
39 d.lgs. 112/1999, in quanto l' era l'unico diretto legittimato passivo quando oggetto della CP_2 controversia era la richiesta di risarcimento danni derivanti da atti viziati da errori ad essa imputabili.
Avuto riguardo alla seconda ragione di gravame, ha dedotto l'infondatezza dell'eccepita erroneità della sentenza per aver il giudice di prime cure, accolto e liquidato il risarcimento dei danni morali subiti dal in via equitativa poiché, per granitica giurisprudenza, il giudice può fare ricorso al criterio della CP_1 liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento.
2.1 L'appello è fondato e deve essere accolto.
Venendo all'esame dei motivi di merito dell'appello interposto, ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione pagina 5 di 8 - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente Cass. N. 11458/18).
Tanto premesso, deve essere anzitutto espunta dal presente giudizio la tematica relativa all'applicabilità al caso che ci occupa della disciplina prevista dall'art.39 d.lgs. 112/199, oggi peraltro abrogato, che attiene all'ipotesi di giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo.
, infatti, ha intrapreso l'azione risarcitoria avanzata in primo grado sul presupposto CP_1 dell'illegittimità del comportamento posto in essere dall' per aver notificato un atto illegittimo CP_2 vale a dire l'atto di pignoramento presso terzi che avrebbe turbato la sua vita e che lo avrebbe leso nei suoi diritti personali e patrimoniali.
Ebbene, tanto premesso, appare oltremodo necessario, al fine di una corretta indagine ricostruttiva delle relative responsabilità e dell'eventuale ingiusto operato dell' indagare il titolo da cui trae origine CP_2 l'atto di pignoramento causativo dell'asserita lesione dei diritti del . CP_1
Sul punto il ha dedotto che, nonostante nel gennaio 2009 aveva ottenuto dall'Agenzia delle CP_1
Entrate – Ufficio di Palmi il certificato di cessazione dell'attività di intermediazione commerciale di prodotti alimentari e bevande esercitata sino al 31.12.2008 e che nell'aprile 2010 presentava all'Ufficio Registro Imprese di Reggio Calabria istanza di cancellazione per cessazione attività con conseguente cancellazione della propria posizione assicurativa a contributiva INPS, nel corso degli anni 2009, 2010 e 2011, era stato destinatario di una serie di cartelle esattoriali da parte di Equitalia Etr, per conto dell'INPS di Reggio Calabria, inerenti i contributi commercianti non versati, relativi a periodi successivi alla data di cancellazione.
Egli aveva inoltrato varie raccomandate all'INPS di Reggio Calabria con cui comunicava l'avvenuta e documentata cessazione dell'attività di cui sopra, avanzando al medesimo Istituto richiesta di verifica e annullamento degli atti impositivi, non ricevendo riscontro alcuno alle proprie richieste e, a fronte della notifica di ulteriori avvisi di addebito negli anni 2014/2015 da parte dell'INPS di Reggio Calabria, si era visto costretto ad adire la competente autorità giudiziaria proponendo n. 3 ricorsi in opposizione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria nei confronti dell' . Controparte_3
Ebbene, nelle more dei citati giudizi, che furono instaurati nei soli confronti dell'INPS che aveva notificato gli avvisi di addebito, l' aveva avviato la procedura esecutiva mediante la notifica di CP_2 atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis dpr 602/1973 nei confronti della società datrice di lavoro dell'attore.
Successivamente a tale notifica il aveva proposto ricorso in opposizione all'esecuzione presso il CP_1 Tribunale di Foggia, che, con ordinanza del 30.12.2015 aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente svincolo delle somme pignorate, sul rilievo dell'annullamento in autotutela del pignoramento a seguito dello sgravio degli avvisi di addebito sottesi allo stesso, adottato successivamente alla notifica dell'atto di riscossione.
Con il giudizio conclusosi con la sentenza in questa sede impugnata aveva chiesto il CP_1 risarcimento del danno ingiusto patito a seguito dell'avvio della procedura esecutiva di pignoramento mobiliare da parte dell'agente di riscossione.
Ebbene, dalla ricostruzione cronologica della vicenda appare evidente che nessuna responsabilità può essere addebitata all' che ha agito legittimamente per la riscossione del carico Controparte_8 contributivo iscritto a ruolo dall'INPS, comunicato dallo stesso Istituto con la notifica degli avvisi di addebito nei mesi di giugno ed ottobre 2014, in quanto essendo stato estraneo ai citati giudizi di opposizione ed in mancanza di comunicazioni da parte dell'INPS su eventuali provvedimenti di sospensione e/o sgravio, l' aveva legittimamente avviato la procedura di riscossione coattiva al CP_2
pagina 6 di 8 fine di ottenere il pagamento delle somme iscritte a ruolo e notificate dall'INPS, mediante la notifica in data 6 febbraio 2015 al terzo pignorato, dell'atto di Controparte_7 pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73.
Nei giudizi di opposizione intrapresi, infatti, ha provveduto alla citazione nei confronti del solo CP_1 ente impositore, INPS, che rivestiva la qualità di creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, che era contestata nella sua stessa esistenza.
Successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento, in data 6 marzo 2015, l'INPS aveva disposto lo sgravio degli avvisi di addebito sottesi all'atto di pignoramento, e, in conseguenza del predetto sgravio, l'Agente della Riscossione ha provveduto ad annullare l'atto stesso.
La condotta posta in essere dall' si attesta, dunque, del tutto corretta e legittima, atteso che, nel CP_2 caso che ci occupa, l'errore circa l'esistenza del credito successivamente azionato era stato commesso non già dall'agente di riscossione ma dall'ente impositore INPS.
Da tanto discende che il giudizio teso al risarcimento del danno ingiusto che assume aver CP_1 subito, avrebbe dovuto essere intentato principalmente nei confronti dell'INPS e, residualmente, nei confronti dell' CP_2
Deve rilevarsi, a proposito, che, se non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo a giacché, in quanto agente della riscossione, esso è il soggetto dal quale è promanato l'atto di CP_2 pignoramento successivamente annullato, l'ente impositore INPS, rivestiva la qualità di creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, che ha dato causa e titolo alla procedura esecutiva, sicché ne è altrettanto indubbia la legitimatio ad causam.
Passando al piano della titolarità passiva del merito della pretesa risarcitoria, sarebbe stato, dunque, interesse del citare in giudizio l'INPS, anche in considerazione del fatto che le contestazioni CP_1 mosse all' non erano inerenti a vizi formali dell'atto di pignoramento, ma riguardavano CP_2 l'esistenza stessa del credito ingiustamente preteso dall'INPS e, tuttavia, legittimamente azionato in via esecutiva dall' CP_2
Deve qui ricordarsi che l' che non ha il potere di incidere sul ruolo formato dall'ente creditore, CP_2 ha agito sulla scorta di titoli esecutivi validi ed efficaci al momento della notifica dell'atto di pignoramento. In difetto di sgravi ritualmente effettuati da parte dell'Ente impositore e debitamente comunicati via flusso informatico, l'Agente ha il potere ed il dovere, civilmente e contabilmente sanzionato, di procedere al recupero delle somme iscritte a ruolo.
Con maggiore impegno esplicativo, a fronte dell'accertamento dell'inesistenza del credito previdenziale vantato dall'INPS, il dovere di procedere allo sgravio delle relative somme in esecuzione del giudicato non poteva che spettare al predetto , quale titolare della pretesa sostanziale che era CP_3 tenuto a comunicarlo all' Deve rilevarsi, infatti, come sia l'INPS l'ente creditore, nel suo ruolo CP_2 di ente previdenziale deputato all'attuazione della procedura di imposizione-riscossione dei contributi previdenziali ed unico destinatario delle somme indicate nelle cartelle di pagamento. Di contro, l' è privo di qualsiasi potere di influire sul merito della pretesa creditoria e, correlativamente, del CP_2 potere di annullarla, essendo competente soltanto nell'ambito delle attività materiali e giuridiche finalizzate alla riscossione del credito.
Per tali ragioni, si ritiene che la domanda risarcitoria avanzata in primo grado andasse rivolta all'Ente impositore, non evocato in giudizio che la gravata sentenza debba essere integralmente riformata con il rigetto della domanda risarcitoria azionata da nei confronti di CP_1 CP_2
5. Le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte, stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi per le pagina 7 di 8 fasi di giudizio effettivamente svolte (Studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il giudizio di primo grado;
Studio, introduttiva, decisionale per il giudizio di appello).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice di II grado, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 55/2019 del Giudice CP_2 di Pace di Lucera, rigetta la domanda proposta da nei confronti di ordinando la Controparte_1 CP_2 restituzione di quanto eventualmente pagato in esecuzione della sentenza appellata;
b) condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite del I grado di Controparte_1 CP_2 giudizio che, in ragione del valore della controversia, liquida in € 346,00 per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ivana Carso, dichiaratasi antistataria;
c) condanna l'appellato al pagamento nei confronti di delle spese di lite del II Controparte_1 CP_2 grado di giudizio che, in ragione del valore della controversia, liquida in € 462,00 per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ivana Carso, dichiaratasi antistataria;
Foggia, 24.12.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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