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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/12/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
in persona del Giudice dr.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle causa civile iscritta al n. 2566/2024 di Ruolo Generale il vertente t r a
- rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. BULFONE ENRICO e dall'avv. BULFONE ANNA
- parte attrice –
appresentato e difeso dall'avv. IDA CASTALDO Controparte_1
-parte conveuta-
e
Controparte_2
- parte convenuta contumace -
CP_3
- parte convenuta contumace -
Oggetto: Proprietà
Causa rimessa in decisione all'udienza del 02.12.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - condannare alla rifusione delle spese e competenze di lite - rigettare la richiesta di condanna alla Controparte_2
rifusione delle spese e competenze di lite formulata dal Controparte_4
Per parte convenuta:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Controparte_1
ovvero nel presente giudizio per i motivi esposti in Controparte_4
narrativa e per l'effetto estromettere lo stesso dal giudizio de quo. Con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
promuoveva azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. contro Controparte_2
nonché, ove rivendicassero diritti sul sedime contestato, e al solo fine di
[...]
consentirgli di svolgere ogni eventuale difesa, del Controparte_5
Il aveva infatti rilevato che su un sedime di sua proprietà insisteva
[...] Parte_1
un'opera realizzata senza il rilascio della concessione o autorizzazione da parte del
. In particolare, su una porzione della particella n. 382 al F. 43 del Comune di Parte_1
NO SA (Ud) insiste una parte di tettoia che partendo dall'unità al piano terra dell'immobile, unità di proprietà di “ ”, insiste Controparte_2
sul sedime consortile, ove poggia su quattro pilastri circolari. In tale immobile si trova inoltre il Condominio e la tettoia è a servizio dell'esercizio Controparte_4
commerciale a insegna “Capitan Morgan” gestito attualmente da I Parte_2 CP_3
convenuti rimanevano contumaci. Si Controparte_2 CP_3
costituiva solamente con comparsa di data 30.12.2024 il Controparte_4
, chiedendo di accertare e dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva,
[...]
2 non avendo lo stesso mai autorizzato, né commissionato, alcuna opera sui beni di proprietà consortile e non essendo responsabile della gestione degli spazi contestati, la cui titolarità e uso spettano alle società e Parte_3
comunque in quanto l'area oggetto di rivendicazione è posta oltre quella condominiale ad uso esclusivo. Il Condominio chiedeva la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Dichiarata la contumacia di , il Giudice differiva la prima udienza al Controparte_2
15.4.2025, ove, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva in decisione all'udienza del 2.12.2025 in trattazione scritta, fissando i termini di cui all'art. 352 cpc.
Nelle more del giudizio, in particolare in data 12.3.2025, depositava Controparte_2
istanza di concessione al , pertanto, con nota di Parte_1
precisazione delle conclusioni l'attore, modificando le conclusioni rassegante sin dall'atto introduttivo, chiedeva al Tribunale di: “- condannare alla rifusione delle spese e competenze di lite - rigettare la richiesta di Controparte_2
condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite formulata dal
[...]
”. non depositava nota di precisazione Controparte_4 Controparte_4
delle conclusioni.
Considerato che a seguito del deposito da parte della convenuta Controparte_2
dell'istanza di concessione al , la
[...] Parte_1
difesa attorea ha modificato le proprie conclusioni rinunciando a quelle nel merito, e mantenendo ferme soltanto quelle sulle spese, dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sulla base della soccombenza virtuale dovrà poi essere valutata la domanda residua sulle spese di lite.
A tal proposito il convenuto che si è costituito nel presente Controparte_1
3 giudizio, ha chiesto la rifusione delle spese sulla base dell'eccepito difetto di legittimazione passiva.
Rileva questo Giudice che sin dall'atto introduttivo la difesa attorea aveva precisava di aver citato “oltre al proprietario dell'unità immobiliare da cui si sviluppa la tettoia,
CP_
anche il , e il gestore del Controparte_2 Controparte_4
nell'ipotesi in cui gli stessi rivendicassero diritti sul sedime oggi Parte_4 CP_3
contestato, e al solo fine di consentire agli stessi di svolgere ogni eventuale difesa nella
presente azione”.
Costituendosi, il non ha svolto né sollevato alcuna questione in merito alla CP_4
proprietà del terreno oggetto del giudizio, prendendo posizione soltanto sull'autorizzazione alla costruzione della tettoia sui beni di proprietà consortile,
contestando che vi fossero proprie responsabilità in merito.
Conseguentemente le spese di lite tra il convenuto e l'attore dovranno CP_4
essere compensate.
La convenuta dovrà invece essere condannata alla Controparte_2
refusione delle spese di lite in favore dell'attore, atteso che la domanda di concessione è
stata depositata dopo l'introduzione del presente giudizio.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo secondo l'effettivo scaglione di pertinenza della lite e i valori minimi delle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2566/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna al pagamento, in favore di parte Controparte_2
4 attrice, delle spese di lite che liquida euro 2.540,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. compensa le spese di lite tra l'attore e Controparte_1
Così deciso in Udine, il 14/12/2025.
Il Giudice
(dr.ssa Francesca Clocchiatti)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
in persona del Giudice dr.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle causa civile iscritta al n. 2566/2024 di Ruolo Generale il vertente t r a
- rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. BULFONE ENRICO e dall'avv. BULFONE ANNA
- parte attrice –
appresentato e difeso dall'avv. IDA CASTALDO Controparte_1
-parte conveuta-
e
Controparte_2
- parte convenuta contumace -
CP_3
- parte convenuta contumace -
Oggetto: Proprietà
Causa rimessa in decisione all'udienza del 02.12.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - condannare alla rifusione delle spese e competenze di lite - rigettare la richiesta di condanna alla Controparte_2
rifusione delle spese e competenze di lite formulata dal Controparte_4
Per parte convenuta:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Controparte_1
ovvero nel presente giudizio per i motivi esposti in Controparte_4
narrativa e per l'effetto estromettere lo stesso dal giudizio de quo. Con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
promuoveva azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. contro Controparte_2
nonché, ove rivendicassero diritti sul sedime contestato, e al solo fine di
[...]
consentirgli di svolgere ogni eventuale difesa, del Controparte_5
Il aveva infatti rilevato che su un sedime di sua proprietà insisteva
[...] Parte_1
un'opera realizzata senza il rilascio della concessione o autorizzazione da parte del
. In particolare, su una porzione della particella n. 382 al F. 43 del Comune di Parte_1
NO SA (Ud) insiste una parte di tettoia che partendo dall'unità al piano terra dell'immobile, unità di proprietà di “ ”, insiste Controparte_2
sul sedime consortile, ove poggia su quattro pilastri circolari. In tale immobile si trova inoltre il Condominio e la tettoia è a servizio dell'esercizio Controparte_4
commerciale a insegna “Capitan Morgan” gestito attualmente da I Parte_2 CP_3
convenuti rimanevano contumaci. Si Controparte_2 CP_3
costituiva solamente con comparsa di data 30.12.2024 il Controparte_4
, chiedendo di accertare e dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva,
[...]
2 non avendo lo stesso mai autorizzato, né commissionato, alcuna opera sui beni di proprietà consortile e non essendo responsabile della gestione degli spazi contestati, la cui titolarità e uso spettano alle società e Parte_3
comunque in quanto l'area oggetto di rivendicazione è posta oltre quella condominiale ad uso esclusivo. Il Condominio chiedeva la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Dichiarata la contumacia di , il Giudice differiva la prima udienza al Controparte_2
15.4.2025, ove, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva in decisione all'udienza del 2.12.2025 in trattazione scritta, fissando i termini di cui all'art. 352 cpc.
Nelle more del giudizio, in particolare in data 12.3.2025, depositava Controparte_2
istanza di concessione al , pertanto, con nota di Parte_1
precisazione delle conclusioni l'attore, modificando le conclusioni rassegante sin dall'atto introduttivo, chiedeva al Tribunale di: “- condannare alla rifusione delle spese e competenze di lite - rigettare la richiesta di Controparte_2
condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite formulata dal
[...]
”. non depositava nota di precisazione Controparte_4 Controparte_4
delle conclusioni.
Considerato che a seguito del deposito da parte della convenuta Controparte_2
dell'istanza di concessione al , la
[...] Parte_1
difesa attorea ha modificato le proprie conclusioni rinunciando a quelle nel merito, e mantenendo ferme soltanto quelle sulle spese, dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sulla base della soccombenza virtuale dovrà poi essere valutata la domanda residua sulle spese di lite.
A tal proposito il convenuto che si è costituito nel presente Controparte_1
3 giudizio, ha chiesto la rifusione delle spese sulla base dell'eccepito difetto di legittimazione passiva.
Rileva questo Giudice che sin dall'atto introduttivo la difesa attorea aveva precisava di aver citato “oltre al proprietario dell'unità immobiliare da cui si sviluppa la tettoia,
CP_
anche il , e il gestore del Controparte_2 Controparte_4
nell'ipotesi in cui gli stessi rivendicassero diritti sul sedime oggi Parte_4 CP_3
contestato, e al solo fine di consentire agli stessi di svolgere ogni eventuale difesa nella
presente azione”.
Costituendosi, il non ha svolto né sollevato alcuna questione in merito alla CP_4
proprietà del terreno oggetto del giudizio, prendendo posizione soltanto sull'autorizzazione alla costruzione della tettoia sui beni di proprietà consortile,
contestando che vi fossero proprie responsabilità in merito.
Conseguentemente le spese di lite tra il convenuto e l'attore dovranno CP_4
essere compensate.
La convenuta dovrà invece essere condannata alla Controparte_2
refusione delle spese di lite in favore dell'attore, atteso che la domanda di concessione è
stata depositata dopo l'introduzione del presente giudizio.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo secondo l'effettivo scaglione di pertinenza della lite e i valori minimi delle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2566/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna al pagamento, in favore di parte Controparte_2
4 attrice, delle spese di lite che liquida euro 2.540,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. compensa le spese di lite tra l'attore e Controparte_1
Così deciso in Udine, il 14/12/2025.
Il Giudice
(dr.ssa Francesca Clocchiatti)
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