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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/12/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Enna
Sezione civile
Ufficio procedure concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Enna, composto dai magistrati
Dott. MA MO Presidente
Dott. VI Naldi Giudice
Dott. VI ZO Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 3/2025 r.g.
promosso da nato il [...] in [...] C.F. e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Ermes
Delnevo;
-ricorrente;
nei confronti di
1 (C.F. ), in persona del legale rapp. p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in UA AR (EN), via Dandolo n. 1.
-resistente;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
rilevato che parte resistente non è costituita e che, non essendo ancora stata dichiarata la contumacia, occorre provvedere in questa sede alla relativa dichiarazione;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio, e precisamente in UA AR (EN);
ritenuto che il debitore è soggetto alla disciplina della liquidazione giudiziale;
ritenuto, infatti, che ai sensi dell'art. 121 CCII “Le disposizioni sulla liquidazione
giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso
congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), …” e che parte resistente, scegliendo di non costituirsi, non ha offerto prova alcuna circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 let. d) CCII, né dall'istruttoria compiuta sono emersi elementi utili a superare la presunzione legale di non possesso dei requisiti in pag. 2 di 8 questione (presunzione di non possesso che, si noti, deriva direttamente dall'onere della prova del possesso dei requisiti che il legislatore ha posto in capo al resistente);
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da sentenza passata in giudicato per oltre 30.000,00 euro;
ritenuto che versi effettivamente in stato di insolvenza non Controparte_1
essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: i) mancata costituzione in giudizio, ii) irreperibilità
presso la sede sociale (si veda, sul punto, la relata di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ove il messo incaricato scrive “anzi, non potuto notificare perché la ditta risulta chiusa già da diverso tempo, infatti in detto indirizzo risulta esserci un immobili chiuso e disabitato”), tanto che la notifica degli atti introduttivi risulta eseguita ai sensi del c. 8 dell'art. 40 CCII con deposito nella casa comunale della sede che risulta iscritta presso il registro delle imprese, iii) stato di sospensione dell'attività risultante dalla visura camerale, iv) mancato deposito di bilanci, v)
inadempimenti (quale quello da lavoro dipendente nei confronti del ricorrente, nonché
nei confronti dell'erario); vi) ammontare dei debiti scaduti risultanti dall'istruttoria dovendosi considerare che il mancato pagamento di debiti di importi non particolarmente elevati è indice di decozione dell'impresa in quanto testimonia l'incapacità di adempiere finanche con riguardo a importi di non rilevante entità;
pag. 3 di 8 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI
come risulta dal carico affidato ad (superiore a euro 50.000,00) e dal credito CP_2
vantato dal ricorrente (superiore a euro 30.000,00);
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
rilevato che non risulta ancora popolato l'albo ex art.356 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
la contumacia della parte resistente;
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
CF , con sede in VIA DANDOLO N. 1 VALGUARNERA CAROPEPE;
P.IVA_1
nomina
il dott VI ZO Giudice Delegato per la procedura
nomina
Curatore l'avv. Maria Giovanna Gioveni, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione pag. 4 di 8 circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358
CCI;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.
att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali,
pag. 5 di 8 le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
invita
il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art.198 co.2 CCI;
invita
il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art.130 co.2 CCI;
stabilisce
il giorno 19/3/2026, ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
pag. 6 di 8 avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.
art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone
pag. 7 di 8 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Enna nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
VI ZO MA MO
pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Enna
Sezione civile
Ufficio procedure concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Enna, composto dai magistrati
Dott. MA MO Presidente
Dott. VI Naldi Giudice
Dott. VI ZO Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 3/2025 r.g.
promosso da nato il [...] in [...] C.F. e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Ermes
Delnevo;
-ricorrente;
nei confronti di
1 (C.F. ), in persona del legale rapp. p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in UA AR (EN), via Dandolo n. 1.
-resistente;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
rilevato che parte resistente non è costituita e che, non essendo ancora stata dichiarata la contumacia, occorre provvedere in questa sede alla relativa dichiarazione;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio, e precisamente in UA AR (EN);
ritenuto che il debitore è soggetto alla disciplina della liquidazione giudiziale;
ritenuto, infatti, che ai sensi dell'art. 121 CCII “Le disposizioni sulla liquidazione
giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso
congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), …” e che parte resistente, scegliendo di non costituirsi, non ha offerto prova alcuna circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 let. d) CCII, né dall'istruttoria compiuta sono emersi elementi utili a superare la presunzione legale di non possesso dei requisiti in pag. 2 di 8 questione (presunzione di non possesso che, si noti, deriva direttamente dall'onere della prova del possesso dei requisiti che il legislatore ha posto in capo al resistente);
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da sentenza passata in giudicato per oltre 30.000,00 euro;
ritenuto che versi effettivamente in stato di insolvenza non Controparte_1
essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: i) mancata costituzione in giudizio, ii) irreperibilità
presso la sede sociale (si veda, sul punto, la relata di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ove il messo incaricato scrive “anzi, non potuto notificare perché la ditta risulta chiusa già da diverso tempo, infatti in detto indirizzo risulta esserci un immobili chiuso e disabitato”), tanto che la notifica degli atti introduttivi risulta eseguita ai sensi del c. 8 dell'art. 40 CCII con deposito nella casa comunale della sede che risulta iscritta presso il registro delle imprese, iii) stato di sospensione dell'attività risultante dalla visura camerale, iv) mancato deposito di bilanci, v)
inadempimenti (quale quello da lavoro dipendente nei confronti del ricorrente, nonché
nei confronti dell'erario); vi) ammontare dei debiti scaduti risultanti dall'istruttoria dovendosi considerare che il mancato pagamento di debiti di importi non particolarmente elevati è indice di decozione dell'impresa in quanto testimonia l'incapacità di adempiere finanche con riguardo a importi di non rilevante entità;
pag. 3 di 8 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI
come risulta dal carico affidato ad (superiore a euro 50.000,00) e dal credito CP_2
vantato dal ricorrente (superiore a euro 30.000,00);
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
rilevato che non risulta ancora popolato l'albo ex art.356 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
la contumacia della parte resistente;
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
CF , con sede in VIA DANDOLO N. 1 VALGUARNERA CAROPEPE;
P.IVA_1
nomina
il dott VI ZO Giudice Delegato per la procedura
nomina
Curatore l'avv. Maria Giovanna Gioveni, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione pag. 4 di 8 circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358
CCI;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.
att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali,
pag. 5 di 8 le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
invita
il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art.198 co.2 CCI;
invita
il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art.130 co.2 CCI;
stabilisce
il giorno 19/3/2026, ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
pag. 6 di 8 avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.
art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone
pag. 7 di 8 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Enna nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
VI ZO MA MO
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