CASS
Sentenza 20 agosto 2024
Sentenza 20 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/08/2024, n. 32689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32689 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: GN RM, nato a [...] il [...] IS RI, nato a [...] il [...] EU RE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/04/2023 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
udite le conclusioni dell'avvocato Francesca Bilardo, difensore di EU RE e sostituto processuale dell'avvocato Giuseppe Pustorino, difensore di GN RM, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 6 Num. 32689 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 02/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/01/2022 il Tribunale di Messina ha condannato RM GN, RI IS e RE EU per una serie di reati di peculato commessi in qualità di funzionario, il primo, e di dirigenti, il secondo e il terzo, dell'ente pubblico non economico Consorzio per le autostrade siciliane (CAS), in relazione alla percezione di compensi non dovuti a titolo di incentivi progettuali di cui all'art. 92, comma 5, del d. Igs. n. 163 del 2006. Premesso che tale disposizione prevedeva la corresponsione di un compenso incentivante, in deroga al principio della onnnicomprensività della retribuzione, qualora la progettazione dell'opera pubblica avvenisse all'interno dell'ente, il giudice di primo grado ha escluso la riconoscibilità dell'incentivo per le opere realizzate direttamente dall'ente nei casi di urgenza o somma urgenza e per i lavori di manutenzione particolarmente semplici, per i quali non era necessaria una attività progettuale, come prevista negli artt. 90, 91 e 92 del d. Igs. n. 163 del 2006 (p. 84). Ha, quindi, ritenuto sussistere il reato di peculato nella condotta dei pubblici funzionari che avevano, in qualità di RUP, predisposto la proposta di liquidazione degli incentivi progettuali oppure, in qualità di dirigenti, emesso la determina di liquidazione delle somme in favore proprio e/o di altri in relazione a lavori di somma urgenza o di manutenzione ordinaria che non richiedevano, per le loro caratteristiche, la redazione di un progetto. Ha, inoltre, condannato gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita (CAS) e disposto la confisca di somme di denaro corrispondenti al profitto dei reati per cui è intervenuta condanna ai sensi dell'art. 322-ter. La Corte di appello di Messina, previa riqualificazione di tutti i fatti ascritti agli imputati nel reato di abuso in atti di ufficio, ha emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, prima dell'emissione della sentenza di primo grado, con conseguente revoca della confisca e delle statuizioni in favore della parte civile. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. RM GN articola due motivi di ricorso: 2.1.1 Con il primo motivo viene dedotto di vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 323 cod. pen. e 129, comma 2, cod. proc. pen., per carenza dell'elemento oggettivo del reato di abuso d'ufficio. Rileva il ricorrente che difetta, in primo luogo, l'elemento dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale. La Corte ha ritenuto che gli incentivi corrisposti 2 all'imputato in qualità di responsabile unico del procedimento (RUP) fossero illegittimi stante il divieto di remunerare l'attività svolta dall'impiegato pubblico con compensi ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria;
tuttavia, l'imputato era inquadrato come responsabile dell'ufficio tecnico di zona, e tra i suoi compiti non rientrava lo svolgimento delle attività di RUP, né il coordinamento della sicurezza, né la progettazione né, infine, la direzione dei lavori. Gli incentivi, quindi, sono stati legittimamente liquidati per attività che esorbitavano dai compiti istituzionali e hanno ristabilito l'equilibrio sinallagmatico del rapporto di lavoro tra il dipendente e l'amministrazione, che di quelle attività aveva beneficiato. Manca, in secondo luogo, un danno per l'ente, in quanto il ricorso alla procedura della progettazione interna aveva consentito all'ente di contenere le spese, nettamente inferiori rispetto a quelle che si sarebbero dovute sopportare in caso di affidamento esterno della medesima attività. 2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 323 cod. pen. Rileva il difensore che non è dato evincere il percorso logico che ha portato la Corte di appello a ravvisare nella condotta dell'imputato una «volontaria e intenzionale applicazione contra ius della normativa tecnica di settore». 2.2. RI IS deduce un unico motivo di ricorso per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 323 cod. pen. Dagli artt. 92 e 93 del d. Igs. n. 163 del 2006 non può evincersi l'esclusione dei lavori di manutenzione dal complesso delle attività per le quali l'incentivo per la progettazione poteva essere riconosciuto. In ogni caso, tutti i decreti sottoscritti dal ricorrente riguardano lavori di manutenzione ordinaria previsti nel piano triennale delle opere del Consorzio e sono relativi ad opere per le quali era necessaria la redazione di un progetto, per tutti esistente. 2.3. RE EU deduce il vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione all'omessa pronuncia di sentenza ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, rileva che erroneamente la Corte di appello ha fatto discendere la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato dal «dubbio sulla legittimità sotto il profilo amministrativo o erariale» della condotta. La motivazione è, inoltre, apparente in relazione all'elemento soggettivo del reato, posto che la Corte di appello non indica alcun elemento da cui poter desumere la "intenzionalità dolosa" a favore di terzi, avendo l'imputato, in qualità di dirigente, sempre rispettato il regolamento interno dell'ente, sulla base di 3 P{ appostamenti di bilancio da lui non disposti e sui quali non aveva alcun potere di natura dispositiva o interpretativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Va premesso che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 — 01). 3. E', altresì, opportuno precisare che, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 - 01. 4. Infondati risultano i motivi dei ricorsi con i quali si intende sostenere la non configurabilità dell'elemento oggettivo del reato di abuso di ufficio, considerato che a fronte della dichiarata prescrizione sarebbe necessaria l'evidenza della prova dell'innocenza risultante dagli atti. 4.1. La sentenza di primo grado, dopo aver ricostruito la normativa vigente all'epoca dei fatti in materia di incentivi per la progettazione, ha individuato le opere per le quali sono stati percepiti incentivi non dovuti -perché contra legem- e, ritenendo che gli imputati avessero la disponibilità giuridica del denaro di cui si 4 sono appropriati illegittimamente, ha ricondotto la fattispecie concreta a quella di cui all'art. 314 cod. pen. La sentenza di secondo grado ha confermato la ricostruzione della normativa effettuata dal giudice di primo grado nonché l'individuazione delle opere per le quali sono stati percepiti compensi in violazione di legge ma, ritenendo che del denaro pubblico gli imputati non avessero la disponibilità giuridica, ha riqualificato i reati, riconducendoli alla fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen. Secondo entrambe le sentenze la norma violata è l'art. 92, comma 5, del d.lgs. 12/04/2006 n. 163, vigente all'epoca dei fatti, che stabiliva «Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere». Richiamando la giurisprudenza amministrativa e civile in materia, entrambe le sentenze rilevano che la manutenzione può rientrare nell'ambito dei lavori incentivabili solo se l'attività dell'appaltatore comporta la creazione di un'opera pubblica, ossia un aliquid novi, con un'azione prevalente e essenziale di modificazione della realtà fisica. Per questo non sono state ritenute incentivabili le opere di manutenzione ordinaria, che non creano alcun aliquid novi né le opere realizzate direttamente dall'ente in casi di urgenza o somma urgenza, perché non precedute da una gara (presupposto indefettibile per la corresponsione degli incentivi). 4.2. RM GN contesta, in primo luogo, la sussistenza del vantaggio patrimoniale in relazione al suo inquadramento professionale, che non comprendeva lo svolgimento dell'attività di RUP. Sul punto va rilevato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Pertanto la valutazione dell'inquadramento professionale del ricorrente risulta estranea al perimetro valutativo di questo grado di legittimità (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091 - 01). Né emerge ictu ocu/i la dedotta insussistenza di un danno per l'ente che, con il ricorso alla progettazione interna, avrebbe risparmiato rispetto alla progettazione 5 esterna;
anzi, dalla sentenza impugnata risulta il contrario, posto che, per le progettazioni per cui è stato ritenuto sussistente il reato, l'ente non avrebbe dovuto spendere alcunché, rientrando le attività compiute nei compiti istituzionali degli imputati. 4.3. RI IS contesta l'esclusione dei lavori di manutenzione dal complesso delle attività per le quali l'incentivo per la progettazione poteva essere riconosciuto. L'interpretazione dell'art. 92, comma 5, del d. Igs. n. 163/2006 fornita dalla sentenza di primo grado, confermata su punto di quella di secondo grado e sopra riassunta, è in linea con la giurisprudenza contabile e civile, che escludeva dal novero degli interventi incentivabili la manutenzione ordinaria e che riconosceva l'emolumento accessorio solo per la manutenzione straordinaria (Corte dei Conti Calabria, 26/172017 n. 5; corte dei Conti, Sez. Veneto 14/04/2015 n. 211; Corte dei Conti Lombardia, 22/09/2015, n. 303; Cassazione civile, sez. lav., 14/08/2019, n.21424). Le censure relative a tale impostazione presuppongono uno specifico e approfondito esame sia della disposizione normativa sia della riconducibilità ad essa dei singoli atti di pagamento degli incentivi oggetto di contestazione, e, dunque, richiedono ben più della mera "constatazione" che costituisce il presupposto per l'emissione di una sentenza ex art 129, comma 2, cod. proc. pen. 4.3. RE EU deduce che il dubbio sulla legittimità sotto il profilo amministrativo o erariale egli atti compiuti non è sufficiente a ritenere sussistente la violazione di legge. La sentenza impugnata individua la norma di legge violata nell'art. 92, comma 5, del d. Igs. n. 163/2006 (poi sostituita dall'art. 93 del medesimo decreto), norma che non lasciava discrezionalità alcuna in ordine alla sua interpretazione e applicazione (pag. 67) e che è stata reiteratamente violata dagli imputati;
richiama, poi, la sentenza della Corte dei Conti, sez. giurisd. per la Regione Sciliana, n. 781/2021 del 26/05/2021 che ha condannato gli imputati IS e EU per danno erariale pari a 1.176.021,14 per avere emesso i 70 decreti di liquidazione oggetto del presente giudizio, ritenendo non dovuti, sotto il profilo oggettivo, gli emolumenti. La censura relativa a tale profilo presenta, quindi, le medesime criticità di quella precedente, richiedendo un esame sia normativo che di fatto non riconducibile a una mera "constatazione" come richiesto dall'art. 129, comma 2 cod. proc. pen. 6 5. Infondati risultano anche i motivi dei ricorsi con i quali si intende sostenere la non configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio, non emergendo dagli atti l'evidenza della prova dell'innocenza degli imputati. La prova della «intenzionale applicazione tendenziosa e contra ius della normativa tecnica di settore» è stata desunta dalla sistematicità della corresponsione di incentivi non dovuti, in relazione ad attività qualificate come "progettuali" quantunque consistessero nella «mera raccolta ed esposizione di dati numerici e metrici, riscontro prezziari vigenti e durata cronologica degli interventi» (pag. 66). 6. Conclusivamente, nessun motivo dedotto dagli imputati consente di ravvisare nei profili denunciati il carattere di "evidenza" necessario affinché, a fronte di una pronuncia di intervenuta prescrizione, possa operare la prevalenza dell'assoluzione nel merito, ai sensi del secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. Da ciò consegue il rigetto di tutti i ricorsi.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/07/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
udite le conclusioni dell'avvocato Francesca Bilardo, difensore di EU RE e sostituto processuale dell'avvocato Giuseppe Pustorino, difensore di GN RM, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 6 Num. 32689 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 02/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/01/2022 il Tribunale di Messina ha condannato RM GN, RI IS e RE EU per una serie di reati di peculato commessi in qualità di funzionario, il primo, e di dirigenti, il secondo e il terzo, dell'ente pubblico non economico Consorzio per le autostrade siciliane (CAS), in relazione alla percezione di compensi non dovuti a titolo di incentivi progettuali di cui all'art. 92, comma 5, del d. Igs. n. 163 del 2006. Premesso che tale disposizione prevedeva la corresponsione di un compenso incentivante, in deroga al principio della onnnicomprensività della retribuzione, qualora la progettazione dell'opera pubblica avvenisse all'interno dell'ente, il giudice di primo grado ha escluso la riconoscibilità dell'incentivo per le opere realizzate direttamente dall'ente nei casi di urgenza o somma urgenza e per i lavori di manutenzione particolarmente semplici, per i quali non era necessaria una attività progettuale, come prevista negli artt. 90, 91 e 92 del d. Igs. n. 163 del 2006 (p. 84). Ha, quindi, ritenuto sussistere il reato di peculato nella condotta dei pubblici funzionari che avevano, in qualità di RUP, predisposto la proposta di liquidazione degli incentivi progettuali oppure, in qualità di dirigenti, emesso la determina di liquidazione delle somme in favore proprio e/o di altri in relazione a lavori di somma urgenza o di manutenzione ordinaria che non richiedevano, per le loro caratteristiche, la redazione di un progetto. Ha, inoltre, condannato gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita (CAS) e disposto la confisca di somme di denaro corrispondenti al profitto dei reati per cui è intervenuta condanna ai sensi dell'art. 322-ter. La Corte di appello di Messina, previa riqualificazione di tutti i fatti ascritti agli imputati nel reato di abuso in atti di ufficio, ha emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, prima dell'emissione della sentenza di primo grado, con conseguente revoca della confisca e delle statuizioni in favore della parte civile. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. RM GN articola due motivi di ricorso: 2.1.1 Con il primo motivo viene dedotto di vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 323 cod. pen. e 129, comma 2, cod. proc. pen., per carenza dell'elemento oggettivo del reato di abuso d'ufficio. Rileva il ricorrente che difetta, in primo luogo, l'elemento dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale. La Corte ha ritenuto che gli incentivi corrisposti 2 all'imputato in qualità di responsabile unico del procedimento (RUP) fossero illegittimi stante il divieto di remunerare l'attività svolta dall'impiegato pubblico con compensi ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria;
tuttavia, l'imputato era inquadrato come responsabile dell'ufficio tecnico di zona, e tra i suoi compiti non rientrava lo svolgimento delle attività di RUP, né il coordinamento della sicurezza, né la progettazione né, infine, la direzione dei lavori. Gli incentivi, quindi, sono stati legittimamente liquidati per attività che esorbitavano dai compiti istituzionali e hanno ristabilito l'equilibrio sinallagmatico del rapporto di lavoro tra il dipendente e l'amministrazione, che di quelle attività aveva beneficiato. Manca, in secondo luogo, un danno per l'ente, in quanto il ricorso alla procedura della progettazione interna aveva consentito all'ente di contenere le spese, nettamente inferiori rispetto a quelle che si sarebbero dovute sopportare in caso di affidamento esterno della medesima attività. 2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 323 cod. pen. Rileva il difensore che non è dato evincere il percorso logico che ha portato la Corte di appello a ravvisare nella condotta dell'imputato una «volontaria e intenzionale applicazione contra ius della normativa tecnica di settore». 2.2. RI IS deduce un unico motivo di ricorso per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 323 cod. pen. Dagli artt. 92 e 93 del d. Igs. n. 163 del 2006 non può evincersi l'esclusione dei lavori di manutenzione dal complesso delle attività per le quali l'incentivo per la progettazione poteva essere riconosciuto. In ogni caso, tutti i decreti sottoscritti dal ricorrente riguardano lavori di manutenzione ordinaria previsti nel piano triennale delle opere del Consorzio e sono relativi ad opere per le quali era necessaria la redazione di un progetto, per tutti esistente. 2.3. RE EU deduce il vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione all'omessa pronuncia di sentenza ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, rileva che erroneamente la Corte di appello ha fatto discendere la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato dal «dubbio sulla legittimità sotto il profilo amministrativo o erariale» della condotta. La motivazione è, inoltre, apparente in relazione all'elemento soggettivo del reato, posto che la Corte di appello non indica alcun elemento da cui poter desumere la "intenzionalità dolosa" a favore di terzi, avendo l'imputato, in qualità di dirigente, sempre rispettato il regolamento interno dell'ente, sulla base di 3 P{ appostamenti di bilancio da lui non disposti e sui quali non aveva alcun potere di natura dispositiva o interpretativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Va premesso che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 — 01). 3. E', altresì, opportuno precisare che, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 - 01. 4. Infondati risultano i motivi dei ricorsi con i quali si intende sostenere la non configurabilità dell'elemento oggettivo del reato di abuso di ufficio, considerato che a fronte della dichiarata prescrizione sarebbe necessaria l'evidenza della prova dell'innocenza risultante dagli atti. 4.1. La sentenza di primo grado, dopo aver ricostruito la normativa vigente all'epoca dei fatti in materia di incentivi per la progettazione, ha individuato le opere per le quali sono stati percepiti incentivi non dovuti -perché contra legem- e, ritenendo che gli imputati avessero la disponibilità giuridica del denaro di cui si 4 sono appropriati illegittimamente, ha ricondotto la fattispecie concreta a quella di cui all'art. 314 cod. pen. La sentenza di secondo grado ha confermato la ricostruzione della normativa effettuata dal giudice di primo grado nonché l'individuazione delle opere per le quali sono stati percepiti compensi in violazione di legge ma, ritenendo che del denaro pubblico gli imputati non avessero la disponibilità giuridica, ha riqualificato i reati, riconducendoli alla fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen. Secondo entrambe le sentenze la norma violata è l'art. 92, comma 5, del d.lgs. 12/04/2006 n. 163, vigente all'epoca dei fatti, che stabiliva «Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere». Richiamando la giurisprudenza amministrativa e civile in materia, entrambe le sentenze rilevano che la manutenzione può rientrare nell'ambito dei lavori incentivabili solo se l'attività dell'appaltatore comporta la creazione di un'opera pubblica, ossia un aliquid novi, con un'azione prevalente e essenziale di modificazione della realtà fisica. Per questo non sono state ritenute incentivabili le opere di manutenzione ordinaria, che non creano alcun aliquid novi né le opere realizzate direttamente dall'ente in casi di urgenza o somma urgenza, perché non precedute da una gara (presupposto indefettibile per la corresponsione degli incentivi). 4.2. RM GN contesta, in primo luogo, la sussistenza del vantaggio patrimoniale in relazione al suo inquadramento professionale, che non comprendeva lo svolgimento dell'attività di RUP. Sul punto va rilevato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Pertanto la valutazione dell'inquadramento professionale del ricorrente risulta estranea al perimetro valutativo di questo grado di legittimità (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091 - 01). Né emerge ictu ocu/i la dedotta insussistenza di un danno per l'ente che, con il ricorso alla progettazione interna, avrebbe risparmiato rispetto alla progettazione 5 esterna;
anzi, dalla sentenza impugnata risulta il contrario, posto che, per le progettazioni per cui è stato ritenuto sussistente il reato, l'ente non avrebbe dovuto spendere alcunché, rientrando le attività compiute nei compiti istituzionali degli imputati. 4.3. RI IS contesta l'esclusione dei lavori di manutenzione dal complesso delle attività per le quali l'incentivo per la progettazione poteva essere riconosciuto. L'interpretazione dell'art. 92, comma 5, del d. Igs. n. 163/2006 fornita dalla sentenza di primo grado, confermata su punto di quella di secondo grado e sopra riassunta, è in linea con la giurisprudenza contabile e civile, che escludeva dal novero degli interventi incentivabili la manutenzione ordinaria e che riconosceva l'emolumento accessorio solo per la manutenzione straordinaria (Corte dei Conti Calabria, 26/172017 n. 5; corte dei Conti, Sez. Veneto 14/04/2015 n. 211; Corte dei Conti Lombardia, 22/09/2015, n. 303; Cassazione civile, sez. lav., 14/08/2019, n.21424). Le censure relative a tale impostazione presuppongono uno specifico e approfondito esame sia della disposizione normativa sia della riconducibilità ad essa dei singoli atti di pagamento degli incentivi oggetto di contestazione, e, dunque, richiedono ben più della mera "constatazione" che costituisce il presupposto per l'emissione di una sentenza ex art 129, comma 2, cod. proc. pen. 4.3. RE EU deduce che il dubbio sulla legittimità sotto il profilo amministrativo o erariale egli atti compiuti non è sufficiente a ritenere sussistente la violazione di legge. La sentenza impugnata individua la norma di legge violata nell'art. 92, comma 5, del d. Igs. n. 163/2006 (poi sostituita dall'art. 93 del medesimo decreto), norma che non lasciava discrezionalità alcuna in ordine alla sua interpretazione e applicazione (pag. 67) e che è stata reiteratamente violata dagli imputati;
richiama, poi, la sentenza della Corte dei Conti, sez. giurisd. per la Regione Sciliana, n. 781/2021 del 26/05/2021 che ha condannato gli imputati IS e EU per danno erariale pari a 1.176.021,14 per avere emesso i 70 decreti di liquidazione oggetto del presente giudizio, ritenendo non dovuti, sotto il profilo oggettivo, gli emolumenti. La censura relativa a tale profilo presenta, quindi, le medesime criticità di quella precedente, richiedendo un esame sia normativo che di fatto non riconducibile a una mera "constatazione" come richiesto dall'art. 129, comma 2 cod. proc. pen. 6 5. Infondati risultano anche i motivi dei ricorsi con i quali si intende sostenere la non configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio, non emergendo dagli atti l'evidenza della prova dell'innocenza degli imputati. La prova della «intenzionale applicazione tendenziosa e contra ius della normativa tecnica di settore» è stata desunta dalla sistematicità della corresponsione di incentivi non dovuti, in relazione ad attività qualificate come "progettuali" quantunque consistessero nella «mera raccolta ed esposizione di dati numerici e metrici, riscontro prezziari vigenti e durata cronologica degli interventi» (pag. 66). 6. Conclusivamente, nessun motivo dedotto dagli imputati consente di ravvisare nei profili denunciati il carattere di "evidenza" necessario affinché, a fronte di una pronuncia di intervenuta prescrizione, possa operare la prevalenza dell'assoluzione nel merito, ai sensi del secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. Da ciò consegue il rigetto di tutti i ricorsi.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/07/2024