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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/12/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2673/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG MI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente Relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2673/2025, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CASARINI SARAH, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio del predetto difensore in VIA CADOPPI N. 4, EG MI;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GOLDONI EUGENIA, elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio del difensore in VIA LAMA DI QUARTIROLO INTERNA N. 23, CARPI (MO);
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“In via preliminare e urgente: ordinare al signor a causa della denunciata condotta CP_1 pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta prescrivendogli di non offendere né minacciare né molestare più la ricorrente;
Nel merito: 1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e segg., lo scioglimento del suddetto matrimonio concordatario contratto il 26/07/2003 a GERACE (RC), Atto N. 61 parte 2 serie A - anno 2003 - Comune di GERACE (RC) con il sig. nato il Controparte_1 pagina 1 di 12 10/03/1964 in OV (LE) (C.F. ) residente a [...] Raffaello Sanzio, 20 con il quale si è legalmente separata come da Sentenza n. n. 4387/2023 pubbl. il 13.09.2024 mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune stesso;
Per_
2) disporre l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori, con loro Per_2 collocamento residenziale presso il padre, e con facoltà della madre di vederle e tenerle con sé tutti i giorni lavorativi a pranzo dal lunedì al venerdì, oltre a due pomeriggi alla settimana nelle giornate del martedì e giovedì (pranzo e cena compresi) ed a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera cena compresa;
sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno con il padre i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01; tre giorni durante le vacanze Pasquali, ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà le figlie con sé per un periodo di 15 giorni ciascuno anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
3) disporre il mantenimento diretto delle minori
4) disporre a carico della ricorrente il 30% delle spese straordinarie a favore delle figlie così come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia o quella diversa minore o maggior somma che si ritenesse di giustizia;
5) disporre che l'assegno unico venga percepito al 100% dal resistente in ipotesi di contribuzione diretta. In subordine: relativamente al punto 4) disporre che la ricorrente versi a favore delle figlie l'importo mensile pari ad euro 100,00 per ogni figlia, oltre alle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia nella percentuale del 30% o quella diversa minore o maggior somma che si ritenesse di giustizia;
in tale ipotesi relativamente al punto 5) assegno unico suddiviso al 50% come per legge In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per il resistente:
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, In via preliminare: Con riferimento alle richieste ex adverso avanzate, pur non ritenendo che la condotta integri minacce o molestie, né tanto meno ritenendola pregiudizievole, non si ritiene necessario alcun provvedimento in quanto il resistente, avendo compreso la situazione, formalmente si impegna a non reiterare ulteriori condotte assimilabili a quelle già descritte e/o ulteriori condotte pregiudizievoli. NEL MERITO: In via principale: a) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e segg., la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26/07/2003 a Gerace (RC), Atto n. 61 parte 2 serie A – anno 2003 – Comune di Gerace (RC) con la Signora (c.f.: Parte_1
), mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello C.F._2 Stato Civile del Comune di riferimento. Per_ b) Mantenere e quindi confermare l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i Per_2 genitori, con mantenimento dell'assegnazione al resistente della casa coniugale, sita in Correggio (RE), Via Raffaello Sanzio n. 20 e con mantenimento della residenza anagrafica delle minori ove eletta a tutt'oggi ossia presso l'abitazione del padre e con collocamento prevalente presso il medesimo. c) Mantenere il calendario di frequentazioni madre / figlie ad oggi in essere ossia con facoltà della madre di vedere e tenere con sé le minori due pomeriggi alla settimana (pranzo e cena compresi), pagina 2 di 12 individuati dal padre nel mercoledì e nel venerdì, nel rispetto degli impegni delle minori, ed a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera, cena compresa;
sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno con il padre i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01; tre giorni durante le vacanze Pasquali, ricomprendendovi, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà le figlie con sé per un periodo di 15 giorni ciascuno anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Rimettendo alla volontà delle figlie la scelta di vedere la madre con o senza presenza del nuovo compagno. d) In riforma parziale delle condizioni di separazione, disporre a carico della madre un contributo al mantenimento delle figlie pari ad euro 1.000,00 mensili, o alla maggiore/minore somma che verrà ritenuta di giustizia, da versare al padre entro e non oltre il 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate nel Protocollo aggiornato in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia. e) Rigettare, dichiarandola inammissibile, la richiesta di mantenimento diretto delle minori non potendo considerarsi in alcun modo paritetici i tempi di permanenza delle stesse presso i genitori, per i motivi esposti in narrativa. f) Rigettare, dichiarandola inammissibile, la richiesta di riduzione del contributo al mantenimento in favore delle minori per i motivi esposti in narrativa. In subordine: Fermi i punti a), b), c), d) e) e f): g) Soltanto qualora e nella denegata ipotesi in cui venisse disposto il mantenimento diretto delle minori, disporre a carico della madre un assegno perequativo di euro 500,00 mensili o della maggiore/minore somma che verrà ritenuta di giustizia, disponendo altresì che l'assegno unico venga recepito al 100% dal resistente. Ponendo, sempre in tal caso, a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie. h) Soltanto qualora e nella denegata ipotesi in cui venisse disposta una riduzione del contributo al mantenimento in favore delle minori, disporre che tale contributo al mantenimento venga fissato in una misura non inferiore ad euro 400,00 mensili, disponendo in tal caso che l'assegno unico venga recepito al 100% dal resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 10/08/2025, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 26/07/2003, che dall'unione coniugale erano nate le Controparte_1
Per_ due figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), e di essere separata dal marito in Per_2 forza di sentenza di separazione di questo Tribunale pubblicata il 13/09/2024 - chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- ordinare al resistente la cessazione della condotta pregiudizievole posta in essere nei suoi confronti, ed allegava a fondamento della domanda messaggi telefonici di contenuto offensivo (documenti 9 e
10);
- disporre l'affidamento condiviso delle due figlie minori, mantenendole collocate, così come lo erano all'epoca della sentenza di separazione, presso il padre, con diritto di visita della madre secondo il pagina 3 di 12 seguente calendario: fine settimana alternati (dal venerdì alla domenica sera, cena compresa), due pomeriggi alla settimana (pranzo e cena compresi), sette giorni durante le festività natalizie alternando di anno in anno con il padre i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, tre giorni durante le vacanze Pasquali, ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
- disporre il mantenimento ordinario diretto delle minori da parte di ciascun genitore, una ripartizione delle spese straordinarie al 30% a carico della madre e per il 70% a carico del padre, e l'assegno unico riconosciuto in favore di quest'ultimo al 100%;
- in subordine, nel caso fosse stato posto a carico della madre un assegno di mantenimento per le figlie, offriva di pagare la somma mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia), oltre al 30% delle spese straordinarie, e chiedeva che, in tale ultimo caso, l'assegno unico fosse ripartito al 50% tra le parti.
Con comparsa di costituzione depositata in data 06/11/2025, si costituiva in giudizio il resistente
, il quale preliminarmente chiedeva di respingere la domanda avversaria di adozione di Controparte_1 provvedimento ex art. 473 bis.69 c.p.c., e nel merito aderiva alla domanda di divorzio, nonché alle domande di affidamento condiviso con collocamento delle figlie presso di sé; domandava inoltre di confermare l'assegnazione a sé della casa familiare, di confermare il calendario di visite già in essere dalla separazione, individuando i due giorni infrasettimanali nei quali la madre avrebbe potuto vedere e tenere con sé le figlie nel mercoledì e nel venerdì, e domandava un aumento dell'assegno mensile di mantenimento per le figlie ad € 1.000,00, rispetto ai 500 euro fissati nella sentenza di separazione, ferma restando la ripartizione al 50% ciascuno delle spese straordinarie.
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., nelle quali le parti modificavano parzialmente le loro conclusioni così come in epigrafe trascritte, la causa, all'udienza di comparizione tenutasi in data
09/12/2025, veniva trattenuta in decisione all'esito della discussione orale.
2.
Ciò posto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendo stata pronunciata la separazione personale fra i coniugi con sentenza n.
877/2024 pronunciata in data 12 settembre 2024, pubblicata il 13/09/2024 e passata in giudicato il
14/03/2025, , ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge, decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in sede separativa in data 29/02/2024, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. pagina 4 di 12 3.
Venendo alla domanda preliminare con la quale la ricorrente ha chiesto di ordinare al di CP_1 cessare dalla condotta pregiudizievole dallo stesso tenuta nei confronti della moglie, la domanda è inquadrabile nell'art. 473 bis.69 c.p.c.
La ricorrente, ponendo a fondamento della domanda il contenuto offensivo dei messaggi telefonici allegati ai documenti n. 9 e n. 10, ha infatti così concluso: “In via preliminare e urgente: ordinare al signor a causa della denunciata condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa CP_1 condotta prescrivendogli di non offendere né minacciare né molestare più la ricorrente”.
Va innanzitutto precisato che non sono riscontrabili molestie, o comportamenti minacciosi e violenti reiterati nel tempo posti in essere dal marito nei confronti della moglie.
Tra i presupposti di applicabilità del citato art. 473 bis.69 c.p.c., vi è quello della gravità e dell'attualità del pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge.
Rileva il Collegio che l'invio di tali messaggi, pur essendo un fatto stigmatizzabile e deprecabile, non sia circostanza che, essa sola, possa portare alla emissione di un provvedimento ai sensi dell'art. 473 bis.69 c.p.c.
Invero, i messaggi non sono datati, e non vi è quindi prova dell'attualità e della persistenza di un grave e apprezzabile pregiudizio in danno della RO, dovendosi pertanto presumere, in assenza di tale prova, che la condotta pregiudizievole di cui la ricorrente chiede la cessazione sia, in realtà, già cessata e non più attuale.
Non vi è inoltre alcuna prova di fatti integranti una violenza di natura economica.
La domanda svolta in via preliminare dalla ricorrente va di conseguenza disattesa.
4. Per_ Venendo alle statuizioni riguardanti le figlie minori (nata il [...]) e (nata il Per_2
15/12/2009), le due figlie hanno, la prima l'età di 17 anni e la seconda tra qualche giorno compirà l'età di 16 anni.
Il loro ascolto non è stato domandato dalle parti, ed è risultato superfluo perché le figlie stesse sono già state ascoltate dal giudice relatore, di recente, nel procedimento di separazione conclusosi con la sentenza pubblicata in data 19/09/2024 (cfr. documento n. 2 fasc. resistente).
Le parti hanno concordemente concluso sull'affidamento condiviso e sulla conferma della collocazione residenziale delle minori presso il padre, così come già era stato previsto nella sentenza di separazione.
Nulla quaestio anche sull'assegnazione al padre della casa coniugale, sita in Correggio (RE), Via
Raffaello Sanzio n. 20; immobile, quest'ultimo, in comproprietà al 50% ciascuno, e gravato da mutuo pagina 5 di 12 (v. infra), la cui rata mensile è ora pagata per la metà dalla e per la restante metà dal Pt_1
Mentre quindi all'epoca della separazione era il a farsi carico per intero, di fatto, CP_1 CP_1 del mutuo gravante sulla casa coniugale, ora invece la ricorrente paga al 50% la rata del mutuo, ed è incontestato che la metà della rata di mutuo ammonti ad € 867,98.
Quanto ai diritti di visita delle figlie da parte della madre, la recente sentenza di separazione aveva previsto che la madre potesse vederle e tenerle con sé due pomeriggi alla settimana (pranzo e cena compresi) ed a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera cena compresa.
Ora i coniugi non riescono a mettersi d'accordo sull'individuazione dei due giorni infrasettimanali di spettanza materna.
Al riguardo il resistente ha riferito in udienza che le due figlie fanno sport (Aikido) il lunedì ed il mercoledì.
Osserva il Collegio che, proprio per non limitare ulteriormente i già contenuti tempi di frequentazione tra le figlie e la madre, in mancanza di diverso accordo tra le parti, sia opportuno individuare i due giorni infrasettimanali in cui la madre potrà vedere e tenere con sé le due ragazze nel martedì e nel giovedì, giorni nei quali le due minori sono libere da impegni sportivi.
Quanto alla decorrenza dei week end alternati, che la madre chiede farsi decorrere dal venerdì anziché dal sabato, l'età raggiunta dalle ragazze (la primogenita l'anno prossimo diventerà maggiorenne, mentre la seconda ha l'età di 16 anni) suggerisce di rimettere alla loro volontà la decorrenza dei fine settimana da trascorrere con la madre, e dunque saranno le stesse minori ad accordarsi liberamente con la ricorrente.
La madre potrà pertanto vedere e tenere con sé le figlie due pomeriggi alla settimana (pranzo e cena compresi) che, in mancanza di accordo tra le parti, vengono individuati nei giorni di martedì e di giovedì, nonché a fine settimana alternati sino alla domenica sera cena compresa, ed a tale ultimo proposito, in ragione dell'età raggiunta dalle figlie, viene rimessa alla loro volontà la scelta di far decorrere il fine settimana dal venerdì ovvero dal sabato, previo accordo che loro prenderanno direttamente con la madre stessa. Quest'ultima potrà inoltre vedere e tenere con sé le figlie nei periodi di vacanze, e segnatamente sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno con il padre i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01; tre giorni durante le vacanze Pasquali, ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà le figlie con sé per un periodo di 15 giorni ciascuno anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
pagina 6 di 12 In considerazione dell'età raggiunta, così come era già stato previsto in sede di separazione, viene rimessa alla volontà delle minori la scelta di vedere la madre alla presenza o senza la presenza del nuovo compagno.
La domanda della ricorrente, introdotta nella memoria ex art. 473 bis.17 n. 1 c.p.c., di vedere e tenere con sé le figlie tutti i giorni lavorativi a pranzo dal lunedì al venerdì (in aggiunta ai due pomeriggi infrasettimanali ed ai week end alternati) non può trovare accoglimento, atteso che non vi è prova che ciò possa giovare maggiormente alle minori rispetto a quanto previsto in sede di separazione, anche e soprattutto in ragione del fatto che la madre non ha evidenziato alcuna specifica esigenza o uno specifico interesse delle minori con riguardo ad un così consistente ampliamento dei diritti di visita rispetto alla calendarizzazione fissata nella sentenza di separazione, e come noto l'elemento che deve guidare il giudice nello stabilire il regime di frequentazione del minore con il genitore non collocatario
è il preminente interesse del minore.
Invero, già nel procedimento di separazione, prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori, era sorto un contrasto tra i coniugi sulla collocazione prevalente delle figlie, e queste ultime, all'esito del loro ascolto, avevano espresso una chiara volontà di vivere con il padre nella casa familiare, poiché nel periodo nel quale i genitori avevano prospettato la loro intenzione di separarsi, era stato il padre, come riferito dalle ragazze, a mostrarsi più presente nella loro quotidianità domestica, mentre la madre era spesso fuori casa anche la sera (cfr. doc. 2 fasc. resistente).
Non potrebbe quindi trovare ora giustificazione, anche perché non sarebbe supportata da specifici motivi sopravvenuti, una decisione in contrasto con la volontà espressa dalle figlie che comportasse, di fatto, un loro collocamento paritario o addirittura prevalente presso la madre.
5.
Passando alla questione economica del mantenimento delle figlie, la sentenza di separazione pronunciata in data 12/09/2024 aveva posto a carico della madre un contributo di mantenimento delle figlie pari ad € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La sentenza di separazione è passata in giudicato il 14/03/2025.
Vanno quindi innanzitutto esaminate le attuali condizioni economiche dei coniugi, anche al fine di verificare se siano sopravvenuti significativi mutamenti dei loro redditi.
Entrambe le parti, all'udienza del 09/12/2025, hanno confermato di svolgere lo stesso lavoro che svolgevano all'epoca della separazione. Entrambi i coniugi avevano una buona capacità reddituale, e pagina 7 di 12 come si evince dagli estratti di conto corrente e dalle più recenti dichiarazioni dei redditi prodotte in atti
(v. infra), hanno tuttora conservato una buona capacità reddituale.
Non è riscontrabile tra i coniugi, così come non lo era all'epoca della separazione, una significativa disparità reddituale.
Si legge in particolare nella parte motiva della sentenza di separazione, che il reddito mensile del risultante dalle sue dichiarazioni dei redditi, era stato pari ad € 3.727,66 nell'anno d'imposta CP_1
2020, ad € 3.903,00 nell'anno d'imposta 2021, ad € 4.164,75 nell'anno d'imposta 2022 e ad € 4.400,91 nell'anno d'imposta 2023.
Il reddito da lavoro del non pare essere mutato in modo significativo rispetto a quello CP_1 fotografato nella sentenza di separazione del 12/09/2024.
Infatti, l'ultima dichiarazione dei redditi prodotta nel presente giudizio, ossia il Mod. 730 per l'anno d'imposta 2024, riporta un reddito mensile al netto delle imposte di € 4.352,16 per dodici mesi (€
79.699 - € 25.485 - € 1.571 - € 417 = 52.226:12 = € 4.352,16 per 12 mensilità), pressoché identico a quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presa in esame nella sentenza di separazione.
Quanto ai redditi della , impiegata alle dipendenze della , si legge, sempre nella Pt_1 CP_2 motivazione della sentenza di separazione, che il suo reddito mensile risultante dalle dichiarazioni dei redditi, era stato pari ad 3.284,91 nell'anno d'imposta 2021, ad € 3.392,58 nell'anno d'imposta 2022 e ad € 3.836,75 nell'anno d'imposta 2023.
L'ultima sua dichiarazione dei redditi prodotta nel presente giudizio, ossia il Mod. 730 per l'anno d'imposta 2024, riporta un reddito mensile al netto delle imposte di € 4.071,92 per dodici mesi ( €
72.347 - € 21.722 - € 1.404 - € 358 = 48.863:12 = € 4.071,92 per 12 mensilità).
E' quindi riscontrabile una tendenza in crescita del suo reddito dal 2021 al 2024.
Ciò posto, va innanzitutto disattesa la domanda svolta in via principale dalla ricorrente di disporre un mantenimento ordinario diretto delle figlie da parte di ciascun genitore.
Il mantenimento diretto presupporrebbe, invero, quantomeno una permanenza paritaria delle figlie presso l'abitazione di ciascun genitore, mentre è un dato di fatto che i tempi siano prevalenti presso il padre, essendo incontestato che le minori, dalla separazione, frequentino di fatto la madre solo poche ore a settimana, un'ora a pranzo e un'ora alla sera, non pernottando mai presso la madre, né nei week end, né durante la settimana.
Quanto alla domanda attorea subordinata di riduzione dell'assegno di mantenimento, si osserva quanto segue.
La casa coniugale, così come all'epoca della separazione, rimane assegnata al padre, in quanto genitore collocatario delle figlie. pagina 8 di 12 Costituisce di certo un significativo fatto nuovo sopravvenuto, la circostanza, incontestata, che, mentre all'epoca della separazione il mutuo gravante sulla casa coniugale di cui i coniugi sono comproprietari al 50% ciascuno veniva di fatto pagato per intero dal ora la ne paga la metà, che CP_1 Pt_1 ammonta mensilmente ad € 867,98.
Questa circostanza sopravvenuta - pur giustificando una riduzione del contributo di mantenimento anche perché detto onere sopravvenuto a carico della si traduce in uno speculare risparmio di Pt_1 spesa, pari ad € 867,98, in favore del - non può tuttavia comportare una riduzione CP_1 dell'assegno di mantenimento a soli 200 euro al mese così come richiesto dalla ricorrente;
e ciò in quanto quest'ultima ha visto negli ultimi anni accrescere progressivamente il suo reddito rispetto a quello fotografato nella parte motiva della sentenza di separazione (cfr. documento n. 3 fasc. ricorrente).
Si consideri infatti che, negli ultimi due anni documentati (2023 e 2024), dagli estratti di conto corrente
(documento n. 16), ella risulta aver percepito dal suo datore di lavoro : CP_2
- per l'intero anno 2023, emolumenti (tredicesima compresa) complessivamente pari ad € 41.835,58, corrispondenti ad una media mensile su dodici mesi pari ad € 3.486,29;
- per l'intero anno 2024, emolumenti (tredicesima compresa) complessivamente pari ad € 46.458,30, corrispondenti ad una media mensile su dodici mesi pari ad € 3.871,52.
La suddivisione per dodici mesi nel conteggio della media mensile, è in linea con la periodicità dell'assegno mensile di mantenimento, che infatti risulta dovuto in ciascuno dei dodici mesi dell'anno.
La media mensile negli anni 2023 e 2024 dimostra dunque una tendenza in crescita del suo reddito rispetto agli anni precedenti presi in considerazione nella sentenza di separazione, ove si legge che la si era vista accreditare dal suo datore di lavoro, nell'anno 2021 emolumenti medi mensili ad € Pt_1
3.008,51, e nell'anno 2022 emolumenti mensili in media pari ad € 3.316,96.
Tale tendenza reddituale in crescita fa dunque, seppur in parte, da contraltare all'onere sopravvenuto a carico della RO rappresentato dalla metà del mutuo gravante sulla casa coniugale.
Venendo al quantum dell'assegno di mantenimento, è significativo che la ricorrente, nelle conclusioni rassegnate in sede di separazione, sulla base dei medesimi presupposti fattuali attuali, ossia sul presupposto che il mutuo fosse diviso a metà, aveva offerto di pagare un assegno mensile di mantenimento per le figlie pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
lo si ricava dalle sue conclusioni che risultano riportate nella sentenza di separazione: “- Porre a carico della madre un assegno mensile di mantenimento delle figlie pari ad € 400,00 da versare al padre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate nel Protocollo aggiornato in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
- Disporre che ciascuno dei coniugi paghi con decorrenza dal mese di luglio 2023 la metà delle singole rate mensili dei tre finanziamenti cointestati accesi presso Emilbanca e Unicredit” (doc. 3 ricorrente).
pagina 9 di 12 Ora, è evidente che un impegno economico liberamente assunto, sulla base dei medesimi presupposti di fatto attuali, costituisce indice presuntivo, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che le condizioni economiche della ricorrente siano tali da consentirle, e dunque imporle, di concorrere al mantenimento delle figlie nella stessa misura a suo tempo offerta, pari ad € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si stima pertanto equo porre a carico della madre, con decorrenza dalla domanda, un assegno mensile di mantenimento delle figlie di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente su base Istat, ferma restando la ripartizione tra i genitori, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie.
A tale ultimo proposito, infatti, non sussiste una disparità reddituale tale da giustificare una diversa ripartizione delle spese straordinarie, che dunque dovranno continuare ad essere suddivise in egual misura.
La domanda del resistente di aumento dell'assegno mensile di mantenimento delle figlie da € 500,00 ad
€ 1.000,00 va disattesa per molteplici ragioni.
In primo luogo il sul presupposto che lui pagasse (come era nei fatti) l'intera rata del mutuo CP_1 sulla casa coniugale, aveva domandato in sede di separazione che la moglie gli corrispondesse, per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile di mantenimento di € 500,00 (si vedano le sue conclusioni riportate in sede di separazione); ora invece la rata del mutuo è pagata dai coniugi al 50% ciascuno, e dunque il resistente registra un sopravvenuto risparmio di spesa in suo favore pari alla metà della rata del mutuo.
In secondo luogo, la sentenza di separazione è molto recente, non risulta essere stata impugnata, ed i redditi del non hanno subito da allora significative modifiche. CP_1
In terzo luogo, egli deduce a fondamento della propria domanda di aumento dell'assegno di mantenimento, un onere sopravvenuto rappresentato da un prestito personale contratto in data
19/09/2025, pari ad € 6.000,00, del quale tuttavia non risulta dimostrata la causale, e che in ogni caso è irrilevante in considerazione del suo modesto importo, se rapportato all'anno ed al reddito complessivo annuo di cui dispone il resistente.
Quest'ultimo ha infine domandato, nel caso di riduzione dell'assegno di mantenimento da € 500,00 ad
€ 400,00, il riconoscimento in proprio favore dell'assegno unico al 100% (“Soltanto qualora e nella denegata ipotesi in cui venisse disposta una riduzione del contributo al mantenimento in favore delle minori, disporre che tale contributo al mantenimento venga fissato in una misura non inferiore ad euro
400,00 mensili, disponendo in tal caso che l'assegno unico venga recepito al 100% dal resistente”).
Anche questa domanda va disattesa.
pagina 10 di 12 L'assegno unico resta regolato dalla disciplina di legge, la quale prevede che in caso di affidamento condiviso, per i genitori separati, l'importo debba essere ripartito nella misura del 50% ciascuno, salvo diverso accordo.
6.
La reciproca soccombenza sulle domande di maggior peso, che sono quelle riguardanti le questioni economiche, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1 Parte_1 in data 26/07/2003 a Gerace (RC), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Gerace dell'anno 2003, numero 61, parte II, serie A Ufficio 1.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gerace di procedere all'annotazione della presente sentenza. Per_
3) Dispone l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori, con loro Per_2 collocamento residenziale presso il padre, e con facoltà della madre di vederle e tenerle con sé due giorni infrasettimanali (pranzo e cena compresi) che, in mancanza di accordo tra le parti, si individuano nei giorni di martedì e di giovedì, nonché a fine settimana alternati sino alla domenica sera cena compresa, ed a tale ultimo proposito, in ragione dell'età raggiunta dalle figlie, viene rimessa alla loro volontà la scelta di far decorrere il fine settimana dal venerdì ovvero dal sabato, previo accordo che le figlie prenderanno direttamente con la madre. Quest'ultima potrà inoltre vedere e tenere con sé le figlie nei periodi di vacanze, e segnatamente sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno con il padre i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01; tre giorni durante le vacanze
Pasquali, ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà le figlie con sé per un periodo di 15 giorni ciascuno anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In considerazione dell'età raggiunta, viene rimessa alla volontà delle minori la scelta di vedere la madre alla presenza o senza la presenza del nuovo compagno.
4) Assegna al ricorrente la casa coniugale, sita in Correggio (RE), Via Raffaello Controparte_1
Sanzio n. 20.
pagina 11 di 12 5) Pone a carico della madre , con decorrenza dalla domanda (10/08/2025), un assegno Parte_1 mensile di mantenimento delle figlie pari ad € 400,00, da versare al padre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate nel Protocollo aggiornato in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, in data 11 dicembre
2025
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG MI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente Relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2673/2025, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CASARINI SARAH, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio del predetto difensore in VIA CADOPPI N. 4, EG MI;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GOLDONI EUGENIA, elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio del difensore in VIA LAMA DI QUARTIROLO INTERNA N. 23, CARPI (MO);
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“In via preliminare e urgente: ordinare al signor a causa della denunciata condotta CP_1 pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta prescrivendogli di non offendere né minacciare né molestare più la ricorrente;
Nel merito: 1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e segg., lo scioglimento del suddetto matrimonio concordatario contratto il 26/07/2003 a GERACE (RC), Atto N. 61 parte 2 serie A - anno 2003 - Comune di GERACE (RC) con il sig. nato il Controparte_1 pagina 1 di 12 10/03/1964 in OV (LE) (C.F. ) residente a [...] Raffaello Sanzio, 20 con il quale si è legalmente separata come da Sentenza n. n. 4387/2023 pubbl. il 13.09.2024 mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune stesso;
Per_
2) disporre l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori, con loro Per_2 collocamento residenziale presso il padre, e con facoltà della madre di vederle e tenerle con sé tutti i giorni lavorativi a pranzo dal lunedì al venerdì, oltre a due pomeriggi alla settimana nelle giornate del martedì e giovedì (pranzo e cena compresi) ed a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera cena compresa;
sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno con il padre i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01; tre giorni durante le vacanze Pasquali, ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà le figlie con sé per un periodo di 15 giorni ciascuno anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
3) disporre il mantenimento diretto delle minori
4) disporre a carico della ricorrente il 30% delle spese straordinarie a favore delle figlie così come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia o quella diversa minore o maggior somma che si ritenesse di giustizia;
5) disporre che l'assegno unico venga percepito al 100% dal resistente in ipotesi di contribuzione diretta. In subordine: relativamente al punto 4) disporre che la ricorrente versi a favore delle figlie l'importo mensile pari ad euro 100,00 per ogni figlia, oltre alle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia nella percentuale del 30% o quella diversa minore o maggior somma che si ritenesse di giustizia;
in tale ipotesi relativamente al punto 5) assegno unico suddiviso al 50% come per legge In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per il resistente:
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, In via preliminare: Con riferimento alle richieste ex adverso avanzate, pur non ritenendo che la condotta integri minacce o molestie, né tanto meno ritenendola pregiudizievole, non si ritiene necessario alcun provvedimento in quanto il resistente, avendo compreso la situazione, formalmente si impegna a non reiterare ulteriori condotte assimilabili a quelle già descritte e/o ulteriori condotte pregiudizievoli. NEL MERITO: In via principale: a) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e segg., la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26/07/2003 a Gerace (RC), Atto n. 61 parte 2 serie A – anno 2003 – Comune di Gerace (RC) con la Signora (c.f.: Parte_1
), mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello C.F._2 Stato Civile del Comune di riferimento. Per_ b) Mantenere e quindi confermare l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i Per_2 genitori, con mantenimento dell'assegnazione al resistente della casa coniugale, sita in Correggio (RE), Via Raffaello Sanzio n. 20 e con mantenimento della residenza anagrafica delle minori ove eletta a tutt'oggi ossia presso l'abitazione del padre e con collocamento prevalente presso il medesimo. c) Mantenere il calendario di frequentazioni madre / figlie ad oggi in essere ossia con facoltà della madre di vedere e tenere con sé le minori due pomeriggi alla settimana (pranzo e cena compresi), pagina 2 di 12 individuati dal padre nel mercoledì e nel venerdì, nel rispetto degli impegni delle minori, ed a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera, cena compresa;
sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno con il padre i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01; tre giorni durante le vacanze Pasquali, ricomprendendovi, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà le figlie con sé per un periodo di 15 giorni ciascuno anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Rimettendo alla volontà delle figlie la scelta di vedere la madre con o senza presenza del nuovo compagno. d) In riforma parziale delle condizioni di separazione, disporre a carico della madre un contributo al mantenimento delle figlie pari ad euro 1.000,00 mensili, o alla maggiore/minore somma che verrà ritenuta di giustizia, da versare al padre entro e non oltre il 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate nel Protocollo aggiornato in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia. e) Rigettare, dichiarandola inammissibile, la richiesta di mantenimento diretto delle minori non potendo considerarsi in alcun modo paritetici i tempi di permanenza delle stesse presso i genitori, per i motivi esposti in narrativa. f) Rigettare, dichiarandola inammissibile, la richiesta di riduzione del contributo al mantenimento in favore delle minori per i motivi esposti in narrativa. In subordine: Fermi i punti a), b), c), d) e) e f): g) Soltanto qualora e nella denegata ipotesi in cui venisse disposto il mantenimento diretto delle minori, disporre a carico della madre un assegno perequativo di euro 500,00 mensili o della maggiore/minore somma che verrà ritenuta di giustizia, disponendo altresì che l'assegno unico venga recepito al 100% dal resistente. Ponendo, sempre in tal caso, a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie. h) Soltanto qualora e nella denegata ipotesi in cui venisse disposta una riduzione del contributo al mantenimento in favore delle minori, disporre che tale contributo al mantenimento venga fissato in una misura non inferiore ad euro 400,00 mensili, disponendo in tal caso che l'assegno unico venga recepito al 100% dal resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 10/08/2025, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 26/07/2003, che dall'unione coniugale erano nate le Controparte_1
Per_ due figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), e di essere separata dal marito in Per_2 forza di sentenza di separazione di questo Tribunale pubblicata il 13/09/2024 - chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- ordinare al resistente la cessazione della condotta pregiudizievole posta in essere nei suoi confronti, ed allegava a fondamento della domanda messaggi telefonici di contenuto offensivo (documenti 9 e
10);
- disporre l'affidamento condiviso delle due figlie minori, mantenendole collocate, così come lo erano all'epoca della sentenza di separazione, presso il padre, con diritto di visita della madre secondo il pagina 3 di 12 seguente calendario: fine settimana alternati (dal venerdì alla domenica sera, cena compresa), due pomeriggi alla settimana (pranzo e cena compresi), sette giorni durante le festività natalizie alternando di anno in anno con il padre i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, tre giorni durante le vacanze Pasquali, ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
- disporre il mantenimento ordinario diretto delle minori da parte di ciascun genitore, una ripartizione delle spese straordinarie al 30% a carico della madre e per il 70% a carico del padre, e l'assegno unico riconosciuto in favore di quest'ultimo al 100%;
- in subordine, nel caso fosse stato posto a carico della madre un assegno di mantenimento per le figlie, offriva di pagare la somma mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia), oltre al 30% delle spese straordinarie, e chiedeva che, in tale ultimo caso, l'assegno unico fosse ripartito al 50% tra le parti.
Con comparsa di costituzione depositata in data 06/11/2025, si costituiva in giudizio il resistente
, il quale preliminarmente chiedeva di respingere la domanda avversaria di adozione di Controparte_1 provvedimento ex art. 473 bis.69 c.p.c., e nel merito aderiva alla domanda di divorzio, nonché alle domande di affidamento condiviso con collocamento delle figlie presso di sé; domandava inoltre di confermare l'assegnazione a sé della casa familiare, di confermare il calendario di visite già in essere dalla separazione, individuando i due giorni infrasettimanali nei quali la madre avrebbe potuto vedere e tenere con sé le figlie nel mercoledì e nel venerdì, e domandava un aumento dell'assegno mensile di mantenimento per le figlie ad € 1.000,00, rispetto ai 500 euro fissati nella sentenza di separazione, ferma restando la ripartizione al 50% ciascuno delle spese straordinarie.
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., nelle quali le parti modificavano parzialmente le loro conclusioni così come in epigrafe trascritte, la causa, all'udienza di comparizione tenutasi in data
09/12/2025, veniva trattenuta in decisione all'esito della discussione orale.
2.
Ciò posto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendo stata pronunciata la separazione personale fra i coniugi con sentenza n.
877/2024 pronunciata in data 12 settembre 2024, pubblicata il 13/09/2024 e passata in giudicato il
14/03/2025, , ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge, decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in sede separativa in data 29/02/2024, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. pagina 4 di 12 3.
Venendo alla domanda preliminare con la quale la ricorrente ha chiesto di ordinare al di CP_1 cessare dalla condotta pregiudizievole dallo stesso tenuta nei confronti della moglie, la domanda è inquadrabile nell'art. 473 bis.69 c.p.c.
La ricorrente, ponendo a fondamento della domanda il contenuto offensivo dei messaggi telefonici allegati ai documenti n. 9 e n. 10, ha infatti così concluso: “In via preliminare e urgente: ordinare al signor a causa della denunciata condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa CP_1 condotta prescrivendogli di non offendere né minacciare né molestare più la ricorrente”.
Va innanzitutto precisato che non sono riscontrabili molestie, o comportamenti minacciosi e violenti reiterati nel tempo posti in essere dal marito nei confronti della moglie.
Tra i presupposti di applicabilità del citato art. 473 bis.69 c.p.c., vi è quello della gravità e dell'attualità del pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge.
Rileva il Collegio che l'invio di tali messaggi, pur essendo un fatto stigmatizzabile e deprecabile, non sia circostanza che, essa sola, possa portare alla emissione di un provvedimento ai sensi dell'art. 473 bis.69 c.p.c.
Invero, i messaggi non sono datati, e non vi è quindi prova dell'attualità e della persistenza di un grave e apprezzabile pregiudizio in danno della RO, dovendosi pertanto presumere, in assenza di tale prova, che la condotta pregiudizievole di cui la ricorrente chiede la cessazione sia, in realtà, già cessata e non più attuale.
Non vi è inoltre alcuna prova di fatti integranti una violenza di natura economica.
La domanda svolta in via preliminare dalla ricorrente va di conseguenza disattesa.
4. Per_ Venendo alle statuizioni riguardanti le figlie minori (nata il [...]) e (nata il Per_2
15/12/2009), le due figlie hanno, la prima l'età di 17 anni e la seconda tra qualche giorno compirà l'età di 16 anni.
Il loro ascolto non è stato domandato dalle parti, ed è risultato superfluo perché le figlie stesse sono già state ascoltate dal giudice relatore, di recente, nel procedimento di separazione conclusosi con la sentenza pubblicata in data 19/09/2024 (cfr. documento n. 2 fasc. resistente).
Le parti hanno concordemente concluso sull'affidamento condiviso e sulla conferma della collocazione residenziale delle minori presso il padre, così come già era stato previsto nella sentenza di separazione.
Nulla quaestio anche sull'assegnazione al padre della casa coniugale, sita in Correggio (RE), Via
Raffaello Sanzio n. 20; immobile, quest'ultimo, in comproprietà al 50% ciascuno, e gravato da mutuo pagina 5 di 12 (v. infra), la cui rata mensile è ora pagata per la metà dalla e per la restante metà dal Pt_1
Mentre quindi all'epoca della separazione era il a farsi carico per intero, di fatto, CP_1 CP_1 del mutuo gravante sulla casa coniugale, ora invece la ricorrente paga al 50% la rata del mutuo, ed è incontestato che la metà della rata di mutuo ammonti ad € 867,98.
Quanto ai diritti di visita delle figlie da parte della madre, la recente sentenza di separazione aveva previsto che la madre potesse vederle e tenerle con sé due pomeriggi alla settimana (pranzo e cena compresi) ed a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera cena compresa.
Ora i coniugi non riescono a mettersi d'accordo sull'individuazione dei due giorni infrasettimanali di spettanza materna.
Al riguardo il resistente ha riferito in udienza che le due figlie fanno sport (Aikido) il lunedì ed il mercoledì.
Osserva il Collegio che, proprio per non limitare ulteriormente i già contenuti tempi di frequentazione tra le figlie e la madre, in mancanza di diverso accordo tra le parti, sia opportuno individuare i due giorni infrasettimanali in cui la madre potrà vedere e tenere con sé le due ragazze nel martedì e nel giovedì, giorni nei quali le due minori sono libere da impegni sportivi.
Quanto alla decorrenza dei week end alternati, che la madre chiede farsi decorrere dal venerdì anziché dal sabato, l'età raggiunta dalle ragazze (la primogenita l'anno prossimo diventerà maggiorenne, mentre la seconda ha l'età di 16 anni) suggerisce di rimettere alla loro volontà la decorrenza dei fine settimana da trascorrere con la madre, e dunque saranno le stesse minori ad accordarsi liberamente con la ricorrente.
La madre potrà pertanto vedere e tenere con sé le figlie due pomeriggi alla settimana (pranzo e cena compresi) che, in mancanza di accordo tra le parti, vengono individuati nei giorni di martedì e di giovedì, nonché a fine settimana alternati sino alla domenica sera cena compresa, ed a tale ultimo proposito, in ragione dell'età raggiunta dalle figlie, viene rimessa alla loro volontà la scelta di far decorrere il fine settimana dal venerdì ovvero dal sabato, previo accordo che loro prenderanno direttamente con la madre stessa. Quest'ultima potrà inoltre vedere e tenere con sé le figlie nei periodi di vacanze, e segnatamente sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno con il padre i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01; tre giorni durante le vacanze Pasquali, ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà le figlie con sé per un periodo di 15 giorni ciascuno anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
pagina 6 di 12 In considerazione dell'età raggiunta, così come era già stato previsto in sede di separazione, viene rimessa alla volontà delle minori la scelta di vedere la madre alla presenza o senza la presenza del nuovo compagno.
La domanda della ricorrente, introdotta nella memoria ex art. 473 bis.17 n. 1 c.p.c., di vedere e tenere con sé le figlie tutti i giorni lavorativi a pranzo dal lunedì al venerdì (in aggiunta ai due pomeriggi infrasettimanali ed ai week end alternati) non può trovare accoglimento, atteso che non vi è prova che ciò possa giovare maggiormente alle minori rispetto a quanto previsto in sede di separazione, anche e soprattutto in ragione del fatto che la madre non ha evidenziato alcuna specifica esigenza o uno specifico interesse delle minori con riguardo ad un così consistente ampliamento dei diritti di visita rispetto alla calendarizzazione fissata nella sentenza di separazione, e come noto l'elemento che deve guidare il giudice nello stabilire il regime di frequentazione del minore con il genitore non collocatario
è il preminente interesse del minore.
Invero, già nel procedimento di separazione, prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori, era sorto un contrasto tra i coniugi sulla collocazione prevalente delle figlie, e queste ultime, all'esito del loro ascolto, avevano espresso una chiara volontà di vivere con il padre nella casa familiare, poiché nel periodo nel quale i genitori avevano prospettato la loro intenzione di separarsi, era stato il padre, come riferito dalle ragazze, a mostrarsi più presente nella loro quotidianità domestica, mentre la madre era spesso fuori casa anche la sera (cfr. doc. 2 fasc. resistente).
Non potrebbe quindi trovare ora giustificazione, anche perché non sarebbe supportata da specifici motivi sopravvenuti, una decisione in contrasto con la volontà espressa dalle figlie che comportasse, di fatto, un loro collocamento paritario o addirittura prevalente presso la madre.
5.
Passando alla questione economica del mantenimento delle figlie, la sentenza di separazione pronunciata in data 12/09/2024 aveva posto a carico della madre un contributo di mantenimento delle figlie pari ad € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La sentenza di separazione è passata in giudicato il 14/03/2025.
Vanno quindi innanzitutto esaminate le attuali condizioni economiche dei coniugi, anche al fine di verificare se siano sopravvenuti significativi mutamenti dei loro redditi.
Entrambe le parti, all'udienza del 09/12/2025, hanno confermato di svolgere lo stesso lavoro che svolgevano all'epoca della separazione. Entrambi i coniugi avevano una buona capacità reddituale, e pagina 7 di 12 come si evince dagli estratti di conto corrente e dalle più recenti dichiarazioni dei redditi prodotte in atti
(v. infra), hanno tuttora conservato una buona capacità reddituale.
Non è riscontrabile tra i coniugi, così come non lo era all'epoca della separazione, una significativa disparità reddituale.
Si legge in particolare nella parte motiva della sentenza di separazione, che il reddito mensile del risultante dalle sue dichiarazioni dei redditi, era stato pari ad € 3.727,66 nell'anno d'imposta CP_1
2020, ad € 3.903,00 nell'anno d'imposta 2021, ad € 4.164,75 nell'anno d'imposta 2022 e ad € 4.400,91 nell'anno d'imposta 2023.
Il reddito da lavoro del non pare essere mutato in modo significativo rispetto a quello CP_1 fotografato nella sentenza di separazione del 12/09/2024.
Infatti, l'ultima dichiarazione dei redditi prodotta nel presente giudizio, ossia il Mod. 730 per l'anno d'imposta 2024, riporta un reddito mensile al netto delle imposte di € 4.352,16 per dodici mesi (€
79.699 - € 25.485 - € 1.571 - € 417 = 52.226:12 = € 4.352,16 per 12 mensilità), pressoché identico a quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presa in esame nella sentenza di separazione.
Quanto ai redditi della , impiegata alle dipendenze della , si legge, sempre nella Pt_1 CP_2 motivazione della sentenza di separazione, che il suo reddito mensile risultante dalle dichiarazioni dei redditi, era stato pari ad 3.284,91 nell'anno d'imposta 2021, ad € 3.392,58 nell'anno d'imposta 2022 e ad € 3.836,75 nell'anno d'imposta 2023.
L'ultima sua dichiarazione dei redditi prodotta nel presente giudizio, ossia il Mod. 730 per l'anno d'imposta 2024, riporta un reddito mensile al netto delle imposte di € 4.071,92 per dodici mesi ( €
72.347 - € 21.722 - € 1.404 - € 358 = 48.863:12 = € 4.071,92 per 12 mensilità).
E' quindi riscontrabile una tendenza in crescita del suo reddito dal 2021 al 2024.
Ciò posto, va innanzitutto disattesa la domanda svolta in via principale dalla ricorrente di disporre un mantenimento ordinario diretto delle figlie da parte di ciascun genitore.
Il mantenimento diretto presupporrebbe, invero, quantomeno una permanenza paritaria delle figlie presso l'abitazione di ciascun genitore, mentre è un dato di fatto che i tempi siano prevalenti presso il padre, essendo incontestato che le minori, dalla separazione, frequentino di fatto la madre solo poche ore a settimana, un'ora a pranzo e un'ora alla sera, non pernottando mai presso la madre, né nei week end, né durante la settimana.
Quanto alla domanda attorea subordinata di riduzione dell'assegno di mantenimento, si osserva quanto segue.
La casa coniugale, così come all'epoca della separazione, rimane assegnata al padre, in quanto genitore collocatario delle figlie. pagina 8 di 12 Costituisce di certo un significativo fatto nuovo sopravvenuto, la circostanza, incontestata, che, mentre all'epoca della separazione il mutuo gravante sulla casa coniugale di cui i coniugi sono comproprietari al 50% ciascuno veniva di fatto pagato per intero dal ora la ne paga la metà, che CP_1 Pt_1 ammonta mensilmente ad € 867,98.
Questa circostanza sopravvenuta - pur giustificando una riduzione del contributo di mantenimento anche perché detto onere sopravvenuto a carico della si traduce in uno speculare risparmio di Pt_1 spesa, pari ad € 867,98, in favore del - non può tuttavia comportare una riduzione CP_1 dell'assegno di mantenimento a soli 200 euro al mese così come richiesto dalla ricorrente;
e ciò in quanto quest'ultima ha visto negli ultimi anni accrescere progressivamente il suo reddito rispetto a quello fotografato nella parte motiva della sentenza di separazione (cfr. documento n. 3 fasc. ricorrente).
Si consideri infatti che, negli ultimi due anni documentati (2023 e 2024), dagli estratti di conto corrente
(documento n. 16), ella risulta aver percepito dal suo datore di lavoro : CP_2
- per l'intero anno 2023, emolumenti (tredicesima compresa) complessivamente pari ad € 41.835,58, corrispondenti ad una media mensile su dodici mesi pari ad € 3.486,29;
- per l'intero anno 2024, emolumenti (tredicesima compresa) complessivamente pari ad € 46.458,30, corrispondenti ad una media mensile su dodici mesi pari ad € 3.871,52.
La suddivisione per dodici mesi nel conteggio della media mensile, è in linea con la periodicità dell'assegno mensile di mantenimento, che infatti risulta dovuto in ciascuno dei dodici mesi dell'anno.
La media mensile negli anni 2023 e 2024 dimostra dunque una tendenza in crescita del suo reddito rispetto agli anni precedenti presi in considerazione nella sentenza di separazione, ove si legge che la si era vista accreditare dal suo datore di lavoro, nell'anno 2021 emolumenti medi mensili ad € Pt_1
3.008,51, e nell'anno 2022 emolumenti mensili in media pari ad € 3.316,96.
Tale tendenza reddituale in crescita fa dunque, seppur in parte, da contraltare all'onere sopravvenuto a carico della RO rappresentato dalla metà del mutuo gravante sulla casa coniugale.
Venendo al quantum dell'assegno di mantenimento, è significativo che la ricorrente, nelle conclusioni rassegnate in sede di separazione, sulla base dei medesimi presupposti fattuali attuali, ossia sul presupposto che il mutuo fosse diviso a metà, aveva offerto di pagare un assegno mensile di mantenimento per le figlie pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
lo si ricava dalle sue conclusioni che risultano riportate nella sentenza di separazione: “- Porre a carico della madre un assegno mensile di mantenimento delle figlie pari ad € 400,00 da versare al padre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate nel Protocollo aggiornato in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
- Disporre che ciascuno dei coniugi paghi con decorrenza dal mese di luglio 2023 la metà delle singole rate mensili dei tre finanziamenti cointestati accesi presso Emilbanca e Unicredit” (doc. 3 ricorrente).
pagina 9 di 12 Ora, è evidente che un impegno economico liberamente assunto, sulla base dei medesimi presupposti di fatto attuali, costituisce indice presuntivo, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che le condizioni economiche della ricorrente siano tali da consentirle, e dunque imporle, di concorrere al mantenimento delle figlie nella stessa misura a suo tempo offerta, pari ad € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si stima pertanto equo porre a carico della madre, con decorrenza dalla domanda, un assegno mensile di mantenimento delle figlie di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente su base Istat, ferma restando la ripartizione tra i genitori, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie.
A tale ultimo proposito, infatti, non sussiste una disparità reddituale tale da giustificare una diversa ripartizione delle spese straordinarie, che dunque dovranno continuare ad essere suddivise in egual misura.
La domanda del resistente di aumento dell'assegno mensile di mantenimento delle figlie da € 500,00 ad
€ 1.000,00 va disattesa per molteplici ragioni.
In primo luogo il sul presupposto che lui pagasse (come era nei fatti) l'intera rata del mutuo CP_1 sulla casa coniugale, aveva domandato in sede di separazione che la moglie gli corrispondesse, per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile di mantenimento di € 500,00 (si vedano le sue conclusioni riportate in sede di separazione); ora invece la rata del mutuo è pagata dai coniugi al 50% ciascuno, e dunque il resistente registra un sopravvenuto risparmio di spesa in suo favore pari alla metà della rata del mutuo.
In secondo luogo, la sentenza di separazione è molto recente, non risulta essere stata impugnata, ed i redditi del non hanno subito da allora significative modifiche. CP_1
In terzo luogo, egli deduce a fondamento della propria domanda di aumento dell'assegno di mantenimento, un onere sopravvenuto rappresentato da un prestito personale contratto in data
19/09/2025, pari ad € 6.000,00, del quale tuttavia non risulta dimostrata la causale, e che in ogni caso è irrilevante in considerazione del suo modesto importo, se rapportato all'anno ed al reddito complessivo annuo di cui dispone il resistente.
Quest'ultimo ha infine domandato, nel caso di riduzione dell'assegno di mantenimento da € 500,00 ad
€ 400,00, il riconoscimento in proprio favore dell'assegno unico al 100% (“Soltanto qualora e nella denegata ipotesi in cui venisse disposta una riduzione del contributo al mantenimento in favore delle minori, disporre che tale contributo al mantenimento venga fissato in una misura non inferiore ad euro
400,00 mensili, disponendo in tal caso che l'assegno unico venga recepito al 100% dal resistente”).
Anche questa domanda va disattesa.
pagina 10 di 12 L'assegno unico resta regolato dalla disciplina di legge, la quale prevede che in caso di affidamento condiviso, per i genitori separati, l'importo debba essere ripartito nella misura del 50% ciascuno, salvo diverso accordo.
6.
La reciproca soccombenza sulle domande di maggior peso, che sono quelle riguardanti le questioni economiche, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1 Parte_1 in data 26/07/2003 a Gerace (RC), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Gerace dell'anno 2003, numero 61, parte II, serie A Ufficio 1.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gerace di procedere all'annotazione della presente sentenza. Per_
3) Dispone l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori, con loro Per_2 collocamento residenziale presso il padre, e con facoltà della madre di vederle e tenerle con sé due giorni infrasettimanali (pranzo e cena compresi) che, in mancanza di accordo tra le parti, si individuano nei giorni di martedì e di giovedì, nonché a fine settimana alternati sino alla domenica sera cena compresa, ed a tale ultimo proposito, in ragione dell'età raggiunta dalle figlie, viene rimessa alla loro volontà la scelta di far decorrere il fine settimana dal venerdì ovvero dal sabato, previo accordo che le figlie prenderanno direttamente con la madre. Quest'ultima potrà inoltre vedere e tenere con sé le figlie nei periodi di vacanze, e segnatamente sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno con il padre i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01; tre giorni durante le vacanze
Pasquali, ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà le figlie con sé per un periodo di 15 giorni ciascuno anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In considerazione dell'età raggiunta, viene rimessa alla volontà delle minori la scelta di vedere la madre alla presenza o senza la presenza del nuovo compagno.
4) Assegna al ricorrente la casa coniugale, sita in Correggio (RE), Via Raffaello Controparte_1
Sanzio n. 20.
pagina 11 di 12 5) Pone a carico della madre , con decorrenza dalla domanda (10/08/2025), un assegno Parte_1 mensile di mantenimento delle figlie pari ad € 400,00, da versare al padre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate nel Protocollo aggiornato in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, in data 11 dicembre
2025
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 12 di 12