TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/12/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. SC AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2347/2022 R.G. contenzioso vertente tra
(C.F: ), nata il [...], difesa dall'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
SC AT LL;
ricorrente e in liquidazione giudiziale, in persona del curatore, avv. Paola Controparte_1
Baiocco, con l'avv. Giuseppe Strongoli;
resistente avente ad oggetto: differenze retributive e TFR;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: “di aver lavorato dal 1.10.2017 al 30.9.2019 alle dipendenze di , società che si occupa di consulenza e vendita di arredi e Controparte_1 materiale edilizio, nonché di assistenza nei lavori di ristrutturazione edilizia;
- di essere stata formalmente assunta solo in data 17.2.2018, con Contratto di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali) ed indeterminato;
- di avere svolto attività di Addetta alle vendite, riconducibile al livello 4 del CCNL Commercio/Confcommercio applicato nella fattispecie. La ricorrente si è occupata della gestione del punto vendita, svolgendo attività di vendita, assistenza e consulenza alla clientela. Si è altresì occupata dell'invio degli ordinativi ai vari fornitori aziendali e delle procedure di consegna dei materiali ai clienti. La sig.ra si è inoltre occupata della redazione dei Pt_1 preventivi e della preparazione dei c.d. computi metrici, interfacciandosi per tali attività con i clienti della e con i fornitori dell'azienda, nonchè con gli operai e i tecnici operanti Controparte_1 sui diversi cantieri serviti dalla società convenuta;
- Di avere svolto la propria attività lavorativa presso lo showroom della sito in Catanzaro, Viale Magna Grecia. Prima Controparte_1 dell'apertura dello showroom in questione, avvenuta il 21.1.2018, la ricorrente ha svolto la propria attività di vendita, nonché di consulenza ed assistenza alla vendita, mediante contatti telefonici o con procedure on line, operando sia all'interno del salone ancora chiuso al pubblico, sia dal proprio domicilio, oppure recandosi direttamente sui cantieri serviti dalla Tale Controparte_1 attività è documentalmente provata dalle numerose Mail allegate al presente ricorso (All.n.5), peraltro relative al periodo non coperto da regolare assunzione, in cui la sig.ra Parte_1 appare come mittente o destinataria delle comunicazioni, rispettivamente, inviate o ricevute per conto della - Di avere svolto nel periodo Ottobre 2017-31 Dicembre 2017 Controparte_1 attività lavorativa part-time della durata di 4 ore giornaliere, operando prevalentemente al mattino dalle ore 8,45 alle ore 12,45, dal Lunedì al Sabato. Dal 1.1.2018 la ricorrente ha invece lavorato l'intera giornata dal Lunedì al Venerdì, ovvero: al mattino dalle ore 8,45 alle ore 12,45, e il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 19,00; nonché il Sabato dalle 8,45 alle 12,45. Nel mese di
Settembre 2019 la ricorrente ha infine lavorato parttime dal Lunedì al Venerdì osservando turni mattutini o pomeridiani della durata di 4 ore giornaliere, nonché il Sabato mattina dalle ore 8,45 alle ore 12,45. - di avere percepito a titolo retributivo la somma omnicomprensiva di € 500,00 mensili nel periodo 1.10.2017-31.12.2017, nonché la somma omnicomprensiva di € 1.000,00 mensili dal 1.1.2018 al 31.7.2919, e pertanto una retribuzione inferiore a quella prevista dalla contrattazione di settore i cui parametri rappresentano, per consolidata giurisprudenza, la retribuzione minima, sufficiente e proporzionata conforme ai principi sanciti dall'art.36 della Cost.
Nessuna retribuzione ha invece percepito la ricorrente per il mese di Agosto 2019, nonchè per la prestazione part-time resa nel mese di Settembre 2019 fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
- di avere percepito solo parzialmente quanto maturato a titolo di 13^ mensilità, e di non avere percepito alcunchè a titolo di 14^ mensilità e per TFR;
- di vantare pertanto ad oggi nei confronti della società convenuta, per i titoli su indicati, un credito complessivo di € 26.029,66 (di cui €
3.098,03 a titolo di TFR) per come riportato in dettaglio nell'allegato Prospetto contabile, redatto sulla base della contrattazione collettiva di settore e da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente ricorso;
- Che, a nulla sono valsi i reiterati tentativi posti in essere dalla ricorrente al fine di addivenire ad un bonario componimento della controversia, compresa la Convocazione in sede sindacale del datore di lavoro;
… Tutto ciò premesso la sig.ra , come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, Ricorre A Parte_1 codesto On. Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinchè, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa, Voglia: accertare, riconoscere e dichiarare che nel periodo
1.10.2017-30.9.2019 la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta, con le mansioni e le modalità indicate in narrativa. Per l'effetto, condannare la in Controparte_2 persona del suo legale rapp. p.t, al pagamento in favore della ricorrente, per i titoli indicati in narrativa, della complessiva somma di € 26.029,66 (di cui € 3.098,03 a titolo di TFR) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”.
All'udienza del 09.01.2025, il difensore attoreo comunicava che, con sentenza n. 15/2024, il
Tribunale di Catanzaro–Procedure Concorsuali, ai sensi degli artt. 121 e segg. D. Lgs. 2019 n. 14, aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società convenuta, sicché il giudice, ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. 2019 n. 14, dichiarava l'interruzione del processo.
L'istante, con ricorso depositato il 08.04.2025, riassumeva il giudizio nei confronti della
[...]
reiterando le richieste già formulate contro la Controparte_3 società in bonis.
Si costituiva in giudizio la convenuta Curatela la quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo competente il giudice fallimentare e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda.
All'odierna udienza svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il giudice ha riservato la causa in decisione.
Il ricorso è improcedibile, dovendo la presente controversia essere devoluta alla cognizione del
Tribunale che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale.
Nella fattispecie, trova applicazione l'art. 32, co. 1, D. Lgs. 2019 n. 14 (che riproduce la lettera di cui al previgente art. 24 R.D. n. 267/1942), che assegna al Tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione (nella specie, il Tribunale di Catanzaro–Procedure Concorsuali) “la competenza a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore” e, quindi, anche di quelle relative ai rapporti di lavoro.
l'art. 151 D. Lgs. 2019 n. 14 statuisce poi che “1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge. 3.
Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150”. Il successivo capo III dispone che, affinché si possa avere la partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito, il credito sia accertato con il procedimento di accertamento del passivo e ciò a tutela della par condicio creditorum (similmente a quanto già disponeva il previgente art. 52 L.F.).
Secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi sotto l'impero della legge fallimentare, applicabile pacificamente alla nuova disciplina, devono ritenersi collegate alla procedura non soltanto le controversie che derivano direttamente dalla stessa e si basano su di essa, ma anche quelle che sono destinate comunque ad incidere sulla procedura concorsuale e come tali debbono necessariamente essere esaminate nell'ambito di quest'ultima per assicurarne l'unità e per garantire la parità tra i creditori (cfr. Cass. Sez. Lav. ord. n. 21634 del 9.10.2006). Ne consegue che anche “le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere proposte, come insinuazione nello stato passivo, non dinanzi al giudice del lavoro, ma dinanzi al Tribunale fallimentare il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione, sopravvivendo la giurisdizione del lavoro nella sola ipotesi dell'impugnativa del licenziamento” (cfr. Cass. 14 settembre 2007 n. 19248).
Risulta irrilevante che, nella specie, il processo sia stato incardinato in data antecedente alla pronuncia della sentenza dichiarativa dell'apertura della procedura di liquidazione in quanto la questione che attualmente rileva riguarda l'ammissibilità del ricorso proposto nei confronti della
Curatela LLimentare, ovvero la proseguibilità del relativo giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro.
La Suprema Corte si è costantemente espressa nel senso che appartengono alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice del lavoro soltanto le controversie inerenti all'accertamento del rapporto di lavoro ed alla illegittimità della risoluzione dello stesso.
In particolare, i giudici di legittimità hanno statuito che “esula dalla competenza funzionale del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ed è, invece, devoluta alla cognizione del giudice del lavoro, la controversia instaurata dal lavoratore che, senza avanzare pretese creditorie, chieda solo l'accertamento del proprio rapporto di lavoro, non risolto dal fallimento, alle dipendenze della società dichiarata fallita;
dovendo, per contro, essere fatta valere in sede fallimentare una siffatta domanda, quando essa costituisca solo la premessa per ottenere, nello stesso giudizio, vantaggi patrimoniali di natura retributiva o risarcitoria” (cfr. Cass. 18 giugno
2004, n. 11439).
Applicando alla fattispecie i principi sopraenunciati, si evince agevolmente dal contenuto del ricorso che la domanda di contenuto accertativo, avente ad oggetto il riconoscimento del rapporto di lavoro, nonché dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze della società convenuta, è diretta in via strumentale all'affermazione di specifici diritti di natura retributiva.
E' indubbio, infatti, che l'utilità finale ambìta da parte ricorrente consiste nell'ottenere un vantaggio economico dalla pronuncia di condanna, anche se per raggiungere tale obiettivo sia necessario compiere la preliminare verifica circa la sussistenza del rapporto di lavoro e della attività in concreto da essa prestata.
Ne deriva che l'accertamento è presupposto indispensabile per la spettanza del diritto invocato e, pertanto, il riconoscimento giudiziale del rapporto di lavoro e dell'attività effettivamente espletata non può avere altro scopo che il conseguimento del beneficio economico consistente nel diritto al pagamento delle differenze retributive per l'attività effettivamente svolta nell'intero arco del rapporto lavorativo, nonché del TFR maturato alla sua cessazione, che parte attrice ha quantificato nell'importo di complessivi euro 26.029,66 (di cui euro 3.098,03 a titolo di TFR), oltre accessori.
Infine, per quel che concerne gli effetti sul giudizio in corso dell'intervenuta dichiarazione di
(fallimento ed ora) apertura della procedura di liquidazione, la Suprema Corte ha sostenuto che “in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi - anche nel caso delle imprese bancarie, per cui la materia è disciplinata dall'art. 83 del D.Lgs. n. 385 del 1993 - tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (per esempio in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (per esempio, di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale). Per le prime va riconosciuta, così come nel caso del fallimento, la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera
- invece che, come in caso di fallimento, l'attrazione della domanda nel foro fallimentare - la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione, durante la fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare” (cfr.
Cass. 21.11.2000, n. 14998; conforme Cass. 01.06.2005, n. 11674).
Nel medesimo senso si è espressa Cass. S.U. 10 gennaio 2006 n. 141, secondo cui “posto che il provvedimento ordinante la liquidazione di una persona giuridica non costituisce giusta causa (ai sensi dell'art. 2119, secondo comma ,cod. civ.) e neppure, di per sé, giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso di sottoposizione dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa, il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili temporaneamente, ossia per la durata della procedura amministrativa di liquidazione, le azioni tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria”.
E' evidente, per identità di ratio, che la decisione da ultimo riportata e resa dalle Sezioni Unite può essere estesa anche all'ipotesi di procedura fallimentare (ora di apertura della procedura di liquidazione). Infatti, in caso di fallimento del datore di lavoro, come si è sopra esposto, le azioni di condanna a contenuto patrimoniale proposte dal lavoratore nei suoi confronti sono devolute alla competenza del Tribunale LLimentare, per effetto del combinato disposto degli artt. 24 e 52, co. 2, L. LL (ora artt. 32 e 151, co. 1, D. Lgs. 2019 n. 14): ne consegue che, nella specie, l'azione promossa nei confronti della convenuta curatela non può proseguire dinanzi al giudice del lavoro, che è temporaneamente privo di giurisdizione fino alla chiusura della procedura di liquidazione.
Circa il regime di rilevabilità della improcedibilità in questione si sostiene che “le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento o (come nella specie) a liquidazione coatta amministrativa, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono, in realtà (e prima ancora), questioni attinenti al rito. Pertanto, proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta, invece, al regime del concorso, il giudice
(erroneamente) adito è tenuto a dichiarare (non la propria incompetenza ma) l'inammissibilità,
l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, trovandosi in presenza di una vicenda “litis ingressus impediens”, concettualmente distinta da un'eccezione d'incompetenza, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38, comma 1, c.p.c. (nella sua formulazione in vigore dopo il 30 aprile 1995), può essere dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. 13 giugno 2000, n. 8018; da ultimo, Cass. 25.09.2009 n. 20691;
Cass. 26.02.2008 n. 5063; Cass. 21.06.2011).
Alla luce delle suesposte considerazioni deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
La particolarità delle questioni trattate e la definizione in rito della controversia impongono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- spese compensate.
Catanzaro 28.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
SC AR
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. SC AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2347/2022 R.G. contenzioso vertente tra
(C.F: ), nata il [...], difesa dall'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
SC AT LL;
ricorrente e in liquidazione giudiziale, in persona del curatore, avv. Paola Controparte_1
Baiocco, con l'avv. Giuseppe Strongoli;
resistente avente ad oggetto: differenze retributive e TFR;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: “di aver lavorato dal 1.10.2017 al 30.9.2019 alle dipendenze di , società che si occupa di consulenza e vendita di arredi e Controparte_1 materiale edilizio, nonché di assistenza nei lavori di ristrutturazione edilizia;
- di essere stata formalmente assunta solo in data 17.2.2018, con Contratto di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali) ed indeterminato;
- di avere svolto attività di Addetta alle vendite, riconducibile al livello 4 del CCNL Commercio/Confcommercio applicato nella fattispecie. La ricorrente si è occupata della gestione del punto vendita, svolgendo attività di vendita, assistenza e consulenza alla clientela. Si è altresì occupata dell'invio degli ordinativi ai vari fornitori aziendali e delle procedure di consegna dei materiali ai clienti. La sig.ra si è inoltre occupata della redazione dei Pt_1 preventivi e della preparazione dei c.d. computi metrici, interfacciandosi per tali attività con i clienti della e con i fornitori dell'azienda, nonchè con gli operai e i tecnici operanti Controparte_1 sui diversi cantieri serviti dalla società convenuta;
- Di avere svolto la propria attività lavorativa presso lo showroom della sito in Catanzaro, Viale Magna Grecia. Prima Controparte_1 dell'apertura dello showroom in questione, avvenuta il 21.1.2018, la ricorrente ha svolto la propria attività di vendita, nonché di consulenza ed assistenza alla vendita, mediante contatti telefonici o con procedure on line, operando sia all'interno del salone ancora chiuso al pubblico, sia dal proprio domicilio, oppure recandosi direttamente sui cantieri serviti dalla Tale Controparte_1 attività è documentalmente provata dalle numerose Mail allegate al presente ricorso (All.n.5), peraltro relative al periodo non coperto da regolare assunzione, in cui la sig.ra Parte_1 appare come mittente o destinataria delle comunicazioni, rispettivamente, inviate o ricevute per conto della - Di avere svolto nel periodo Ottobre 2017-31 Dicembre 2017 Controparte_1 attività lavorativa part-time della durata di 4 ore giornaliere, operando prevalentemente al mattino dalle ore 8,45 alle ore 12,45, dal Lunedì al Sabato. Dal 1.1.2018 la ricorrente ha invece lavorato l'intera giornata dal Lunedì al Venerdì, ovvero: al mattino dalle ore 8,45 alle ore 12,45, e il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 19,00; nonché il Sabato dalle 8,45 alle 12,45. Nel mese di
Settembre 2019 la ricorrente ha infine lavorato parttime dal Lunedì al Venerdì osservando turni mattutini o pomeridiani della durata di 4 ore giornaliere, nonché il Sabato mattina dalle ore 8,45 alle ore 12,45. - di avere percepito a titolo retributivo la somma omnicomprensiva di € 500,00 mensili nel periodo 1.10.2017-31.12.2017, nonché la somma omnicomprensiva di € 1.000,00 mensili dal 1.1.2018 al 31.7.2919, e pertanto una retribuzione inferiore a quella prevista dalla contrattazione di settore i cui parametri rappresentano, per consolidata giurisprudenza, la retribuzione minima, sufficiente e proporzionata conforme ai principi sanciti dall'art.36 della Cost.
Nessuna retribuzione ha invece percepito la ricorrente per il mese di Agosto 2019, nonchè per la prestazione part-time resa nel mese di Settembre 2019 fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
- di avere percepito solo parzialmente quanto maturato a titolo di 13^ mensilità, e di non avere percepito alcunchè a titolo di 14^ mensilità e per TFR;
- di vantare pertanto ad oggi nei confronti della società convenuta, per i titoli su indicati, un credito complessivo di € 26.029,66 (di cui €
3.098,03 a titolo di TFR) per come riportato in dettaglio nell'allegato Prospetto contabile, redatto sulla base della contrattazione collettiva di settore e da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente ricorso;
- Che, a nulla sono valsi i reiterati tentativi posti in essere dalla ricorrente al fine di addivenire ad un bonario componimento della controversia, compresa la Convocazione in sede sindacale del datore di lavoro;
… Tutto ciò premesso la sig.ra , come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, Ricorre A Parte_1 codesto On. Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinchè, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa, Voglia: accertare, riconoscere e dichiarare che nel periodo
1.10.2017-30.9.2019 la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta, con le mansioni e le modalità indicate in narrativa. Per l'effetto, condannare la in Controparte_2 persona del suo legale rapp. p.t, al pagamento in favore della ricorrente, per i titoli indicati in narrativa, della complessiva somma di € 26.029,66 (di cui € 3.098,03 a titolo di TFR) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”.
All'udienza del 09.01.2025, il difensore attoreo comunicava che, con sentenza n. 15/2024, il
Tribunale di Catanzaro–Procedure Concorsuali, ai sensi degli artt. 121 e segg. D. Lgs. 2019 n. 14, aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società convenuta, sicché il giudice, ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. 2019 n. 14, dichiarava l'interruzione del processo.
L'istante, con ricorso depositato il 08.04.2025, riassumeva il giudizio nei confronti della
[...]
reiterando le richieste già formulate contro la Controparte_3 società in bonis.
Si costituiva in giudizio la convenuta Curatela la quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo competente il giudice fallimentare e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda.
All'odierna udienza svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il giudice ha riservato la causa in decisione.
Il ricorso è improcedibile, dovendo la presente controversia essere devoluta alla cognizione del
Tribunale che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale.
Nella fattispecie, trova applicazione l'art. 32, co. 1, D. Lgs. 2019 n. 14 (che riproduce la lettera di cui al previgente art. 24 R.D. n. 267/1942), che assegna al Tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione (nella specie, il Tribunale di Catanzaro–Procedure Concorsuali) “la competenza a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore” e, quindi, anche di quelle relative ai rapporti di lavoro.
l'art. 151 D. Lgs. 2019 n. 14 statuisce poi che “1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge. 3.
Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150”. Il successivo capo III dispone che, affinché si possa avere la partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito, il credito sia accertato con il procedimento di accertamento del passivo e ciò a tutela della par condicio creditorum (similmente a quanto già disponeva il previgente art. 52 L.F.).
Secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi sotto l'impero della legge fallimentare, applicabile pacificamente alla nuova disciplina, devono ritenersi collegate alla procedura non soltanto le controversie che derivano direttamente dalla stessa e si basano su di essa, ma anche quelle che sono destinate comunque ad incidere sulla procedura concorsuale e come tali debbono necessariamente essere esaminate nell'ambito di quest'ultima per assicurarne l'unità e per garantire la parità tra i creditori (cfr. Cass. Sez. Lav. ord. n. 21634 del 9.10.2006). Ne consegue che anche “le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere proposte, come insinuazione nello stato passivo, non dinanzi al giudice del lavoro, ma dinanzi al Tribunale fallimentare il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione, sopravvivendo la giurisdizione del lavoro nella sola ipotesi dell'impugnativa del licenziamento” (cfr. Cass. 14 settembre 2007 n. 19248).
Risulta irrilevante che, nella specie, il processo sia stato incardinato in data antecedente alla pronuncia della sentenza dichiarativa dell'apertura della procedura di liquidazione in quanto la questione che attualmente rileva riguarda l'ammissibilità del ricorso proposto nei confronti della
Curatela LLimentare, ovvero la proseguibilità del relativo giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro.
La Suprema Corte si è costantemente espressa nel senso che appartengono alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice del lavoro soltanto le controversie inerenti all'accertamento del rapporto di lavoro ed alla illegittimità della risoluzione dello stesso.
In particolare, i giudici di legittimità hanno statuito che “esula dalla competenza funzionale del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ed è, invece, devoluta alla cognizione del giudice del lavoro, la controversia instaurata dal lavoratore che, senza avanzare pretese creditorie, chieda solo l'accertamento del proprio rapporto di lavoro, non risolto dal fallimento, alle dipendenze della società dichiarata fallita;
dovendo, per contro, essere fatta valere in sede fallimentare una siffatta domanda, quando essa costituisca solo la premessa per ottenere, nello stesso giudizio, vantaggi patrimoniali di natura retributiva o risarcitoria” (cfr. Cass. 18 giugno
2004, n. 11439).
Applicando alla fattispecie i principi sopraenunciati, si evince agevolmente dal contenuto del ricorso che la domanda di contenuto accertativo, avente ad oggetto il riconoscimento del rapporto di lavoro, nonché dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze della società convenuta, è diretta in via strumentale all'affermazione di specifici diritti di natura retributiva.
E' indubbio, infatti, che l'utilità finale ambìta da parte ricorrente consiste nell'ottenere un vantaggio economico dalla pronuncia di condanna, anche se per raggiungere tale obiettivo sia necessario compiere la preliminare verifica circa la sussistenza del rapporto di lavoro e della attività in concreto da essa prestata.
Ne deriva che l'accertamento è presupposto indispensabile per la spettanza del diritto invocato e, pertanto, il riconoscimento giudiziale del rapporto di lavoro e dell'attività effettivamente espletata non può avere altro scopo che il conseguimento del beneficio economico consistente nel diritto al pagamento delle differenze retributive per l'attività effettivamente svolta nell'intero arco del rapporto lavorativo, nonché del TFR maturato alla sua cessazione, che parte attrice ha quantificato nell'importo di complessivi euro 26.029,66 (di cui euro 3.098,03 a titolo di TFR), oltre accessori.
Infine, per quel che concerne gli effetti sul giudizio in corso dell'intervenuta dichiarazione di
(fallimento ed ora) apertura della procedura di liquidazione, la Suprema Corte ha sostenuto che “in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi - anche nel caso delle imprese bancarie, per cui la materia è disciplinata dall'art. 83 del D.Lgs. n. 385 del 1993 - tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (per esempio in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (per esempio, di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale). Per le prime va riconosciuta, così come nel caso del fallimento, la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera
- invece che, come in caso di fallimento, l'attrazione della domanda nel foro fallimentare - la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione, durante la fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare” (cfr.
Cass. 21.11.2000, n. 14998; conforme Cass. 01.06.2005, n. 11674).
Nel medesimo senso si è espressa Cass. S.U. 10 gennaio 2006 n. 141, secondo cui “posto che il provvedimento ordinante la liquidazione di una persona giuridica non costituisce giusta causa (ai sensi dell'art. 2119, secondo comma ,cod. civ.) e neppure, di per sé, giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso di sottoposizione dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa, il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili temporaneamente, ossia per la durata della procedura amministrativa di liquidazione, le azioni tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria”.
E' evidente, per identità di ratio, che la decisione da ultimo riportata e resa dalle Sezioni Unite può essere estesa anche all'ipotesi di procedura fallimentare (ora di apertura della procedura di liquidazione). Infatti, in caso di fallimento del datore di lavoro, come si è sopra esposto, le azioni di condanna a contenuto patrimoniale proposte dal lavoratore nei suoi confronti sono devolute alla competenza del Tribunale LLimentare, per effetto del combinato disposto degli artt. 24 e 52, co. 2, L. LL (ora artt. 32 e 151, co. 1, D. Lgs. 2019 n. 14): ne consegue che, nella specie, l'azione promossa nei confronti della convenuta curatela non può proseguire dinanzi al giudice del lavoro, che è temporaneamente privo di giurisdizione fino alla chiusura della procedura di liquidazione.
Circa il regime di rilevabilità della improcedibilità in questione si sostiene che “le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento o (come nella specie) a liquidazione coatta amministrativa, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono, in realtà (e prima ancora), questioni attinenti al rito. Pertanto, proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta, invece, al regime del concorso, il giudice
(erroneamente) adito è tenuto a dichiarare (non la propria incompetenza ma) l'inammissibilità,
l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, trovandosi in presenza di una vicenda “litis ingressus impediens”, concettualmente distinta da un'eccezione d'incompetenza, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38, comma 1, c.p.c. (nella sua formulazione in vigore dopo il 30 aprile 1995), può essere dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. 13 giugno 2000, n. 8018; da ultimo, Cass. 25.09.2009 n. 20691;
Cass. 26.02.2008 n. 5063; Cass. 21.06.2011).
Alla luce delle suesposte considerazioni deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
La particolarità delle questioni trattate e la definizione in rito della controversia impongono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- spese compensate.
Catanzaro 28.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
SC AR