Art. 3-ter. (( 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro nell'allegato della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dalla stessa legge. ))
Articolo 3 bisArticolo 3 quater
- Legge 13 giugno 1985, n. 296
Articolo 3 ter della Legge 13 giugno 1985, n. 296
Versione
29 ottobre 2003
29 ottobre 2003
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2023, n. 21943
- Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2023, n. 4242
- Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2003, n. 3875
- Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2010, n. 34341
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 04/02/2026, n. 680
- Trib. Catanzaro, sentenza 16/01/2026, n. 111
- Articolo 15 della Legge 30 aprile 1985, n. 163