CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3708/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari - Ufficio Tributi 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202300135945 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. - Società Società_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Castrovillari e LaBConsulenze S.r.l., ha impugnato l'avviso di intimazione in epigrafe, avente ad oggetto l'IMU per l'anno
2016, eccependo:
1) il difetto di notifica dell'atto presupposto;
2) la prescrizione del credito;
3) l'illegittimità della sottoscrizione dell'atto impugnato da parte di soggetto diverso dal funzionario della riscossione;
4) il difetto di motivazione;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando quanto eccepito dalla società ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
A fronte dell'eccezione sollevata dalla ricorrente in relazione all'omessa notifica dell'atto presupposto, i resistenti non hanno fornito idonea prova contraria.
Invero, dalla documentazione depositata in giudizio si evince che l'avviso di accertamento presupposto all'atto oggi impugnato non è stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e non vi è prova della notifica della relativa CAD (comunicazione di avvenuto deposito), sicché la notifica non può ritenersi correttamente perfezionata.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in più occasioni sul punto, anche con l'autorevolezza delle
Sezioni Unite, ritiene che per considerare perfezionata la procedura notificatoria è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAN/CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento. Infatti, l'omessa spedizione della raccomandata, contenente la comunicazione di avvenuta notifica, costituisce un vizio dell'attività del notificatore che determina la nullità della notificazione nei confronti del destinatario (Cass. civ., Sezioni Unite, ord., 31 luglio 2017 n. 18992).
Pertanto, può affermarsi che la notifica effettuata ad una persona diversa dal destinatario, è valida solo se seguita dall'invio della relativa raccomandata informativa (v. Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, ord. 27 maggio 2025, n. 14089).
Da tale circostanza discende la nullità dell'intimazione oggi impugnata in quanto, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (ex multis v. Cass. S.U. sent.
n. 10012/2021; Cass. ord. n. 33400/2023).
Per il motivo suesposto, il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro
1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3708/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari - Ufficio Tributi 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202300135945 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. - Società Società_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Castrovillari e LaBConsulenze S.r.l., ha impugnato l'avviso di intimazione in epigrafe, avente ad oggetto l'IMU per l'anno
2016, eccependo:
1) il difetto di notifica dell'atto presupposto;
2) la prescrizione del credito;
3) l'illegittimità della sottoscrizione dell'atto impugnato da parte di soggetto diverso dal funzionario della riscossione;
4) il difetto di motivazione;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando quanto eccepito dalla società ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
A fronte dell'eccezione sollevata dalla ricorrente in relazione all'omessa notifica dell'atto presupposto, i resistenti non hanno fornito idonea prova contraria.
Invero, dalla documentazione depositata in giudizio si evince che l'avviso di accertamento presupposto all'atto oggi impugnato non è stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e non vi è prova della notifica della relativa CAD (comunicazione di avvenuto deposito), sicché la notifica non può ritenersi correttamente perfezionata.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in più occasioni sul punto, anche con l'autorevolezza delle
Sezioni Unite, ritiene che per considerare perfezionata la procedura notificatoria è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAN/CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento. Infatti, l'omessa spedizione della raccomandata, contenente la comunicazione di avvenuta notifica, costituisce un vizio dell'attività del notificatore che determina la nullità della notificazione nei confronti del destinatario (Cass. civ., Sezioni Unite, ord., 31 luglio 2017 n. 18992).
Pertanto, può affermarsi che la notifica effettuata ad una persona diversa dal destinatario, è valida solo se seguita dall'invio della relativa raccomandata informativa (v. Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, ord. 27 maggio 2025, n. 14089).
Da tale circostanza discende la nullità dell'intimazione oggi impugnata in quanto, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (ex multis v. Cass. S.U. sent.
n. 10012/2021; Cass. ord. n. 33400/2023).
Per il motivo suesposto, il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro
1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco