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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9011 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20091/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20091/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Thomas Parte_1 C.F._1
CO IA (C.F. ) e CR CE (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano, via Boschetti n. 6, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, con sede in 20091 Bresso (MI), CP_1 P.IVA_1
i n. ntata e difesa dall'avv. Eduardo Mariani del Foro di Monza (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via C.F._4
IU Revere n. 16, in forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
Parte convenuta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria in rito e in merito, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE per quanto esposto in premessa, non concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione ex art 648 cod. proc. civ.
NEL MERITO in via principale,
- revocare il decreto ingiuntivo n. 5506/2023, R.G. 6005/2023, emesso dall'intestato Tribunale, siccome errato, ingiusto ed illegittimo per le causali indicate nella parte motiva, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente a CP_1
- per quanto espresso nella parte in fatto dichiarare che nulla è dovuto dal signor nei Parte_1 confronti dell'odierna convenuta.
pagina 1 di 6 in via subordinata,
- accertato l'inadempimento della società convenuta nella violazione dell'obbligo informativo di cui all'articolo 1759 c.c. e per tutti i motivi esposti, dichiarare la risoluzione del contratto di mediazione per grave inadempimento dio Fly S.r.l. e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal signor Parte_1 nei confronti dell'odierna convenuta.
IN VIA ISTRUTTORIA
In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli che seguono, con i propri testimoni da escutere anche a prova contraria, sui capitoli di prova ex adverso dedotti, che saranno eventualmente ammessi di cui, in ogni caso, si insiste sin d'ora per il rigetto.
1. Vero che nel mese di giugno 2022, a seguito di un annuncio rinvenuto su internet, il signor insieme alla sua compagna signora si recava presso l'agenzia della Sua Parte_1 Persona_1 cliente al fine di avere informazioni in merito all'offerta di vendita della nuda proprietà dell'immobile sito in Bresso, via Papa Giovanni XXIII n. 37.
2. Vero che il signor sempre insieme alla sua compagna, in data 14 giugno 2022, Parte_1 formulava per il tramite dell'agenzia la relativa proposta (doc. n. 1: proposta di acquisto).
3. Vero che in quell'occasione, il signor formulava la proposta d'acquisto prevedendo un Parte_1 corrispettivo di vendita di euro 105.000,00, subordinando l'efficacia della stessa alla concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito e comunque sino al giorno 15 settembre 2022.
4. Vero che in relazione alle provvigioni l'agenzia immobiliare, richiedeva al signor Parte_1
l'importo di euro 10.000,00.
5. Vero che, in occasione dell'incontro del 14 giugno 2022, la società convenuta rappresentava all'attore che l'importo provvigionale richiesto era stato calcolato secondo la tabella in uso dalla Camera di Commercio che venivano rammostrate al signor Parte_1
6. Vero che successivamente all'accettazione della proposta, avvenuta in data 22 giugno 2022, il signor si rivolgeva al proprio istituto di credito per ottenere la provvista necessaria all'acquisto Parte_1 della nuda proprietà.
7. Vero che ricevuto il diniego dalla propria banca, il signor interpellava un broker al fine di Parte_1 ottenere il finanziamento predetto.
8. Vero che la ricerca dell'istituto di credito proseguiva anche oltre il termine del 15 settembre 2022 fissato per l'efficacia della proposta.
9. Vero che in data 14 ottobre 2022, il signor notiziato oralmente dal broker, informava Parte_1
l'agenzia della concessione del mutuo da parte della Cassa di Risparmio di Asti. Cont 10. Vero che in quell'occasione, pretendeva e otteneva dall'odierno attore la dichiarazione scritta relativa lo “svincolo” della proposta di acquisto
11. Vero che in data 14 ottobre 2022, il signor era in possesso della delibera di mutuo (tale Parte_1 capitolo è volto ad ottenere dal teste la conferma della circostanza contraria).
12. Vero che in quell'occasione redigeva su propria carta intestata la dichiarazione di CP_1 svincolo facendola poi sottoscrivere al signor Parte_1
13. Vero che, sempre in occasione dell'incontro del 14 ottobre 2022, il signor Parte_1 apprendeva che la promittente venditrice già in data 7 ottobre 2022 aveva concesso una proroga in relazione al termine della clausola sospensiva.
pagina 2 di 6 14. Vero che il signor in data 18 ottobre 2022 si recava presso l'Istituto di credito Parte_1 incaricato e scopriva c tato concesso il mutuo in relazione all'acquisto della proprietà dell'immobile.
15. Vero che il signor in data 18 ottobre 2022 notiziata l'Agenzia immobiliare che gli era Parte_1 stato concesso il mutuo per l'acquisto dell'intera proprietà.
16. Vero che, in quell'occasione, il signor chiedeva all'agenzia la possibilità di un Parte_1 ulteriore termine di sospensione così da poter riuscire a richiedere il mutuo ad un'altra Banca.
17. Vero che l'agenzia immobiliare, sempre in quell'occasione, dichiarava di rifiutarsi di riferire alla promittente venditrice la richiesta di proroga.
Si indicano come testimoni la signora residente in [...] su Persona_1 tutti i capitoli di prova;
il signor ag. Immobiliare METROQUADRATO via Testimone_1
Brusuglio 67, 20161 Milano sui capitoli n. 9 e n. 11.
IN OGNI CASO
Con condanna alla refusione delle spese, competenze e spese generali (15%), iva e CAP come per legge.
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis così giudicare:
- nel merito in via principale rigettare l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte dedotte in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 5506/2032 del 27/03/2023 emesso dal Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento monitorio RG n. 6005/2023;
- nel merito in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria azionata da in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore (C.F. e in 20091 CP_2 CodiceFiscale_5
Bresso (MI), Via COni n. 40, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto condannare il Sig. ) a pagare in favore di l'importo Parte_1 CodiceFiscale_6 CP_1 di Euro 12.200,00, ovvero la minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, cod. civ. a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del procedimento monitoria e del presente grado di giudizio”.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove orali dedotte con la memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. e dunque si chiede l'ammissione della prova per interpello del signor e per testi Parte_1 sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data 14 giugno 2022 il Signor formulava, per il tramite della Parte_1 società una proposta per l'acquisto della nuda proprietà del bene immobile sito nel CP_1
Comun (MI), alla via Papa Giovanni XXIII n. 37, di proprietà della Sig.ra , Parte_2 condizionandola all'ottenimento di una delibera positiva di mutuo;
2. vero che in data 14 giugno 2022, il Signor sottoscriveva un cedolino provvigionale, Parte_1 con il quale riconosceva di versare, in favore della società una provvigione sull'affare CP_1 indicato al precedente capitolo 1) di Euro 10.000,00 oltre IV mplessivamente per Euro 12.200,00 – da corrispondere al momento dell'avveramento della condizione sospensiva cui era sottoposta la proposta di acquisto indicata al precedente capitolo 1), consistente nell'ottenimento di una delibera positiva da parte dell'istituto di credito cui il Sig. si sarebbe rivolto Parte_1 per finanziare l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile; pagina 3 di 6 3. vero che in data 22 giugno 2022 la proposta di acquisto indicata al precedente capitolo 1 veniva accettata dalla Signora Pt_2
4. vero che il 24 giugno 2022 il Sig. sottoscriveva per accettazione il Parte_1 modulo che si rammostra al teste sub doc. 1 del fascicolo monitorio per avvenuta conoscenza dell'accettazione della proposta di acquisto da parte della proprietà;
5. vero che il contratto preliminare stipulato tra il Signor e la Signora di cui al Parte_1 Pt_2 doc. 1 del fascicolo monitorio che si rammostra prevedeva la data del 31 dicembre 2022 per la stipula del contratto definitivo di compravendita e che tale preliminare era sospensivamente condizionato all'ottenimento della delibera del mutuo da parte del Sig. entro il termine del 15 Parte_1 settembre 2022;
6. vero che il termine del 15 settembre 2022 indicato al precedente capitolo 5) spirava senza che il Sig. avesse comunicato l'avveramento della condizione;
Parte_1
7. vero che il 14 settembre 2022 signor e la signora si accordavano per le Parte_1 Pt_2 vie brevi per un differimento del termine indicato al precedente capitolo 6) sino alla data del 15 ottobre 2022;
8. vero che in data 7 ottobre 2022 la Signora confermava per iscritto il differimento del Pt_2 termine di avveramento della condizione sospensiva - cui era sottoposta l'originaria proposta di acquisto di cui al precedente capitolo 1 - dal 15 settembre 2022 sino al 15 ottobre 2022; Cont
9. vero che la circostanza di cui al precedente capitolo 7) veniva comunicata da al signor in data 7 ottobre 2022 a mezzo telefonata eseguita dal proprio incar Parte_1 Pt_3
[...]
10. vero che in data 14 ottobre 2022 il Signor comunicava per iscritto l'avveramento Parte_1 della condizione sospensiva di cui all'art. 9 bis ta di acquisto sottoscritta, mediante il documento che si rammostra sub doc. 4 del fascicolo monitorio;
11. vero che entro due giorni dall'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 9 bis della proposta di acquisto che si rammostra sub doc. 1, il signor doveva versare una caparra Parte_1 confirmatoria nei confronti della signora di Euro 5.000,00; Pt_2
12. vero che al momento dall'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 9 bis della proposta di acquisto che si rammostra sub doc. 1, il signor doveva versare al le provvigioni Parte_1 CP_1 convenute nel cedolino provvigionale indicato al precedente capitolo 2;
13. vero che in data 14 ottobre 2022 ed i giorni seguenti il ometteva di effettuare il Parte_1 pagamento delle provvigioni in favore dell' nella misura indicata nel Controparte_3 precedente capitolo 2);
14. vero che in data 16 ottobre 2022 ed i giorni seguenti il Sig. ometteva di provvedere al Parte_1 pagamento della caparra confirmatoria convenuta in sede d quisto nei confronti della Signora Pt_2
15. vero che nel mese di novembre 2022 il signor comunicava per le vie brevi Parte_1 all'Agenzia di essere impossibilitato ad addivenire all'acquisto dell'immobile indicato al precedente capitolo 1) per indisponibilità di provvista economica.
Si indica il seguente teste, anche a prova contraria e con riserva di indicarne altri nei termini di legge:
- , residente in [...]. Parte_3
In via istruttoria, si insiste altresì per l'ammissione della prova contraria sui medesimi capitoli di prova e con i medesimi testi di parte opponente, nonché con il seguente teste: pagina 4 di 6 - , residente in [...]. Parte_3
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.5.2023 conveniva avanti al Tribunale di Parte_1
Milano agenzia immobiliare, proponendo o rso il decreto n. 5506/2023 emesso CP_1 in data 27.3.2023 (e successivamente notificato in data 19.4.2023) dal Tribunale di Milano con cui veniva allo stesso ingiunto il pagamento della somma di euro 12.200,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di provvigione mediatoria. L'opponente contestava la pretesa creditoria, eccependo che l'affare non si fosse concluso (ovvero la compravendita di un immobile), non essendosi verificata la condizione sospensiva apposta alla proposta di acquisto, e quindi di conseguenza non fosse maturato il diritto a percepire la provvigione in capo al mediatore. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto con vittoria delle spese di lite. In data 8.9.2023 si costituiva in giudizio che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e CP_1 chiedeva il rigetto della domanda con conferma del decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza dell'11.1.2024 le parti si riportavano alle rispettive istanze. Negata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, concessi i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie istruttorie, precisate le conclusioni, con ordinanza del 19.5.2025 venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva Dalla documentazione in atti si evince che in data 14.6.2022 , tramite l'agenzia Parte_1 immobiliare opposta, proponeva l'acquisto della nuda proprietà di un immobile sito in Bresso (MI), via Papa Giovanni XXIII n. 37, alla proprietaria per il prezzo di euro 115.000,00. Parte_2
La proposta, la cui efficacia era subordinata alla condizione sospensiva dell'ottenimento del mutuo da parte di entro il 15.9.2022, veniva accettata dalla proprietà in data 22.6.2022. Parte_1
Il criveva un documento con cui si impegnava nei confronti dell'agenzia immobiliare
Parte_1 al versamento a titolo di provvigione mediatoria della somma di euro 12.200,00 al momento dell'avveramento della condizione sospensiva. Le parti, tramite l'agenzia, si accordavano per prorogare il termine di avveramento della condizione sospensiva al 15.10.2022. In data 14.10.2022 comunicava per iscritto all'agenzia l'avveramento della condizione
Parte_1 sospensiva, dichiarando di aver ottenuto la delibera positiva di concessione del mutuo. Richiesto successivamente di provvedere al pagamento della provvigione, comunicava
Parte_1 all'agenzia di non avere in realtà mai ottenuto la delibera di mutuo per l'acquisto della nuda proprietà, ma per l'acquisto della piena proprietà. In particolare, risulta che abbia dichiarato all'agenzia di aver ottenuto il mutuo, solo sulla
Parte_1 base di quanto riferito allo stesso dal broker, senza aver effettivamente verificato la delibera della banca e senza avvedersi del fatto che il mutuo era stato accordato per l'acquisto della piena proprietà. Secondo parte opposta la dichiarazione di NE di avveramento della condizione sospensiva comporta l'efficacia del contratto preliminare e di conseguenza l'esigibilità della provvigione, a nulla rilevando che detta dichiarazione sia frutto di un errore;
ovvero, diversamente ragionando, la condizione sospensiva non si sarebbe verificata per fatto e colpa di ex art. 1358 c.c.
Parte_1
Per l'opponente invece ciò che rileva è il mancato avveramento della condizione sospensiva.
pagina 5 di 6 E' pacifico che non abbia ottenuto la delibera di mutuo per l'acquisto della nuda proprietà Parte_1 dell'immobile i che non si sia verificata la condizione sospensiva;
di conseguenza nessun affare è stato concluso tra acquirente e venditore. Deve escludersi che nel caso in oggetto possa trovare applicazione il disposto dell'art. 1359 c.c. secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa. Occorre ricordare che ove le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, tale condizione è qualificabile come “mista”, dipendendo la concessione del mutuo anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la pratica. La mancata erogazione del prestito, però, comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché questa disposizione è inapplicabile qualora la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia interesse all'avveramento della condizione (c.d. condizione bilaterale), sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista (Cass. 22046/2019). La Suprema Corte ha in più occasioni ribadito che l'applicazione dell'art. 1359 c.c. è strettamente legata, da un lato, all'accertamento di un vero controinteressato al verificarsi della condizione e, dall'altro, alla prova del dolo o della colpa che grava su chi invoca l'applicazione della norma, ed ha ricordato che l'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione, è principio che riguarda anche il contratto sottoposto a condizione potestativa mista e «in tale ipotesi, l'omissione di un'attività, intanto, può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, che, invece, deve escludersi per l'attività di attuazione dall'elemento potestativo in una condizione mista» (Cass. 5976/24; negli stessi termini, Cass. 22 giugno 2023, n. 17919; Cass. 22 agosto 2022, n. 25025; Cass. 11 settembre 2018, n. 22046). Ciò ricordato, occorre infine rilevare che non risulta agli atti che il promissario acquirente Parte_1 non abbia cooperato in buona fede per la realizzazione della condizione. Per quanto detto, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese d lite che ex DM 55/2014 liquida in euro 4237,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 20.11.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20091/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Thomas Parte_1 C.F._1
CO IA (C.F. ) e CR CE (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano, via Boschetti n. 6, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, con sede in 20091 Bresso (MI), CP_1 P.IVA_1
i n. ntata e difesa dall'avv. Eduardo Mariani del Foro di Monza (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via C.F._4
IU Revere n. 16, in forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
Parte convenuta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria in rito e in merito, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE per quanto esposto in premessa, non concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione ex art 648 cod. proc. civ.
NEL MERITO in via principale,
- revocare il decreto ingiuntivo n. 5506/2023, R.G. 6005/2023, emesso dall'intestato Tribunale, siccome errato, ingiusto ed illegittimo per le causali indicate nella parte motiva, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente a CP_1
- per quanto espresso nella parte in fatto dichiarare che nulla è dovuto dal signor nei Parte_1 confronti dell'odierna convenuta.
pagina 1 di 6 in via subordinata,
- accertato l'inadempimento della società convenuta nella violazione dell'obbligo informativo di cui all'articolo 1759 c.c. e per tutti i motivi esposti, dichiarare la risoluzione del contratto di mediazione per grave inadempimento dio Fly S.r.l. e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal signor Parte_1 nei confronti dell'odierna convenuta.
IN VIA ISTRUTTORIA
In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli che seguono, con i propri testimoni da escutere anche a prova contraria, sui capitoli di prova ex adverso dedotti, che saranno eventualmente ammessi di cui, in ogni caso, si insiste sin d'ora per il rigetto.
1. Vero che nel mese di giugno 2022, a seguito di un annuncio rinvenuto su internet, il signor insieme alla sua compagna signora si recava presso l'agenzia della Sua Parte_1 Persona_1 cliente al fine di avere informazioni in merito all'offerta di vendita della nuda proprietà dell'immobile sito in Bresso, via Papa Giovanni XXIII n. 37.
2. Vero che il signor sempre insieme alla sua compagna, in data 14 giugno 2022, Parte_1 formulava per il tramite dell'agenzia la relativa proposta (doc. n. 1: proposta di acquisto).
3. Vero che in quell'occasione, il signor formulava la proposta d'acquisto prevedendo un Parte_1 corrispettivo di vendita di euro 105.000,00, subordinando l'efficacia della stessa alla concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito e comunque sino al giorno 15 settembre 2022.
4. Vero che in relazione alle provvigioni l'agenzia immobiliare, richiedeva al signor Parte_1
l'importo di euro 10.000,00.
5. Vero che, in occasione dell'incontro del 14 giugno 2022, la società convenuta rappresentava all'attore che l'importo provvigionale richiesto era stato calcolato secondo la tabella in uso dalla Camera di Commercio che venivano rammostrate al signor Parte_1
6. Vero che successivamente all'accettazione della proposta, avvenuta in data 22 giugno 2022, il signor si rivolgeva al proprio istituto di credito per ottenere la provvista necessaria all'acquisto Parte_1 della nuda proprietà.
7. Vero che ricevuto il diniego dalla propria banca, il signor interpellava un broker al fine di Parte_1 ottenere il finanziamento predetto.
8. Vero che la ricerca dell'istituto di credito proseguiva anche oltre il termine del 15 settembre 2022 fissato per l'efficacia della proposta.
9. Vero che in data 14 ottobre 2022, il signor notiziato oralmente dal broker, informava Parte_1
l'agenzia della concessione del mutuo da parte della Cassa di Risparmio di Asti. Cont 10. Vero che in quell'occasione, pretendeva e otteneva dall'odierno attore la dichiarazione scritta relativa lo “svincolo” della proposta di acquisto
11. Vero che in data 14 ottobre 2022, il signor era in possesso della delibera di mutuo (tale Parte_1 capitolo è volto ad ottenere dal teste la conferma della circostanza contraria).
12. Vero che in quell'occasione redigeva su propria carta intestata la dichiarazione di CP_1 svincolo facendola poi sottoscrivere al signor Parte_1
13. Vero che, sempre in occasione dell'incontro del 14 ottobre 2022, il signor Parte_1 apprendeva che la promittente venditrice già in data 7 ottobre 2022 aveva concesso una proroga in relazione al termine della clausola sospensiva.
pagina 2 di 6 14. Vero che il signor in data 18 ottobre 2022 si recava presso l'Istituto di credito Parte_1 incaricato e scopriva c tato concesso il mutuo in relazione all'acquisto della proprietà dell'immobile.
15. Vero che il signor in data 18 ottobre 2022 notiziata l'Agenzia immobiliare che gli era Parte_1 stato concesso il mutuo per l'acquisto dell'intera proprietà.
16. Vero che, in quell'occasione, il signor chiedeva all'agenzia la possibilità di un Parte_1 ulteriore termine di sospensione così da poter riuscire a richiedere il mutuo ad un'altra Banca.
17. Vero che l'agenzia immobiliare, sempre in quell'occasione, dichiarava di rifiutarsi di riferire alla promittente venditrice la richiesta di proroga.
Si indicano come testimoni la signora residente in [...] su Persona_1 tutti i capitoli di prova;
il signor ag. Immobiliare METROQUADRATO via Testimone_1
Brusuglio 67, 20161 Milano sui capitoli n. 9 e n. 11.
IN OGNI CASO
Con condanna alla refusione delle spese, competenze e spese generali (15%), iva e CAP come per legge.
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis così giudicare:
- nel merito in via principale rigettare l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte dedotte in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 5506/2032 del 27/03/2023 emesso dal Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento monitorio RG n. 6005/2023;
- nel merito in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria azionata da in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore (C.F. e in 20091 CP_2 CodiceFiscale_5
Bresso (MI), Via COni n. 40, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto condannare il Sig. ) a pagare in favore di l'importo Parte_1 CodiceFiscale_6 CP_1 di Euro 12.200,00, ovvero la minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, cod. civ. a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del procedimento monitoria e del presente grado di giudizio”.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove orali dedotte con la memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. e dunque si chiede l'ammissione della prova per interpello del signor e per testi Parte_1 sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data 14 giugno 2022 il Signor formulava, per il tramite della Parte_1 società una proposta per l'acquisto della nuda proprietà del bene immobile sito nel CP_1
Comun (MI), alla via Papa Giovanni XXIII n. 37, di proprietà della Sig.ra , Parte_2 condizionandola all'ottenimento di una delibera positiva di mutuo;
2. vero che in data 14 giugno 2022, il Signor sottoscriveva un cedolino provvigionale, Parte_1 con il quale riconosceva di versare, in favore della società una provvigione sull'affare CP_1 indicato al precedente capitolo 1) di Euro 10.000,00 oltre IV mplessivamente per Euro 12.200,00 – da corrispondere al momento dell'avveramento della condizione sospensiva cui era sottoposta la proposta di acquisto indicata al precedente capitolo 1), consistente nell'ottenimento di una delibera positiva da parte dell'istituto di credito cui il Sig. si sarebbe rivolto Parte_1 per finanziare l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile; pagina 3 di 6 3. vero che in data 22 giugno 2022 la proposta di acquisto indicata al precedente capitolo 1 veniva accettata dalla Signora Pt_2
4. vero che il 24 giugno 2022 il Sig. sottoscriveva per accettazione il Parte_1 modulo che si rammostra al teste sub doc. 1 del fascicolo monitorio per avvenuta conoscenza dell'accettazione della proposta di acquisto da parte della proprietà;
5. vero che il contratto preliminare stipulato tra il Signor e la Signora di cui al Parte_1 Pt_2 doc. 1 del fascicolo monitorio che si rammostra prevedeva la data del 31 dicembre 2022 per la stipula del contratto definitivo di compravendita e che tale preliminare era sospensivamente condizionato all'ottenimento della delibera del mutuo da parte del Sig. entro il termine del 15 Parte_1 settembre 2022;
6. vero che il termine del 15 settembre 2022 indicato al precedente capitolo 5) spirava senza che il Sig. avesse comunicato l'avveramento della condizione;
Parte_1
7. vero che il 14 settembre 2022 signor e la signora si accordavano per le Parte_1 Pt_2 vie brevi per un differimento del termine indicato al precedente capitolo 6) sino alla data del 15 ottobre 2022;
8. vero che in data 7 ottobre 2022 la Signora confermava per iscritto il differimento del Pt_2 termine di avveramento della condizione sospensiva - cui era sottoposta l'originaria proposta di acquisto di cui al precedente capitolo 1 - dal 15 settembre 2022 sino al 15 ottobre 2022; Cont
9. vero che la circostanza di cui al precedente capitolo 7) veniva comunicata da al signor in data 7 ottobre 2022 a mezzo telefonata eseguita dal proprio incar Parte_1 Pt_3
[...]
10. vero che in data 14 ottobre 2022 il Signor comunicava per iscritto l'avveramento Parte_1 della condizione sospensiva di cui all'art. 9 bis ta di acquisto sottoscritta, mediante il documento che si rammostra sub doc. 4 del fascicolo monitorio;
11. vero che entro due giorni dall'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 9 bis della proposta di acquisto che si rammostra sub doc. 1, il signor doveva versare una caparra Parte_1 confirmatoria nei confronti della signora di Euro 5.000,00; Pt_2
12. vero che al momento dall'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 9 bis della proposta di acquisto che si rammostra sub doc. 1, il signor doveva versare al le provvigioni Parte_1 CP_1 convenute nel cedolino provvigionale indicato al precedente capitolo 2;
13. vero che in data 14 ottobre 2022 ed i giorni seguenti il ometteva di effettuare il Parte_1 pagamento delle provvigioni in favore dell' nella misura indicata nel Controparte_3 precedente capitolo 2);
14. vero che in data 16 ottobre 2022 ed i giorni seguenti il Sig. ometteva di provvedere al Parte_1 pagamento della caparra confirmatoria convenuta in sede d quisto nei confronti della Signora Pt_2
15. vero che nel mese di novembre 2022 il signor comunicava per le vie brevi Parte_1 all'Agenzia di essere impossibilitato ad addivenire all'acquisto dell'immobile indicato al precedente capitolo 1) per indisponibilità di provvista economica.
Si indica il seguente teste, anche a prova contraria e con riserva di indicarne altri nei termini di legge:
- , residente in [...]. Parte_3
In via istruttoria, si insiste altresì per l'ammissione della prova contraria sui medesimi capitoli di prova e con i medesimi testi di parte opponente, nonché con il seguente teste: pagina 4 di 6 - , residente in [...]. Parte_3
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.5.2023 conveniva avanti al Tribunale di Parte_1
Milano agenzia immobiliare, proponendo o rso il decreto n. 5506/2023 emesso CP_1 in data 27.3.2023 (e successivamente notificato in data 19.4.2023) dal Tribunale di Milano con cui veniva allo stesso ingiunto il pagamento della somma di euro 12.200,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di provvigione mediatoria. L'opponente contestava la pretesa creditoria, eccependo che l'affare non si fosse concluso (ovvero la compravendita di un immobile), non essendosi verificata la condizione sospensiva apposta alla proposta di acquisto, e quindi di conseguenza non fosse maturato il diritto a percepire la provvigione in capo al mediatore. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto con vittoria delle spese di lite. In data 8.9.2023 si costituiva in giudizio che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e CP_1 chiedeva il rigetto della domanda con conferma del decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza dell'11.1.2024 le parti si riportavano alle rispettive istanze. Negata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, concessi i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie istruttorie, precisate le conclusioni, con ordinanza del 19.5.2025 venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva Dalla documentazione in atti si evince che in data 14.6.2022 , tramite l'agenzia Parte_1 immobiliare opposta, proponeva l'acquisto della nuda proprietà di un immobile sito in Bresso (MI), via Papa Giovanni XXIII n. 37, alla proprietaria per il prezzo di euro 115.000,00. Parte_2
La proposta, la cui efficacia era subordinata alla condizione sospensiva dell'ottenimento del mutuo da parte di entro il 15.9.2022, veniva accettata dalla proprietà in data 22.6.2022. Parte_1
Il criveva un documento con cui si impegnava nei confronti dell'agenzia immobiliare
Parte_1 al versamento a titolo di provvigione mediatoria della somma di euro 12.200,00 al momento dell'avveramento della condizione sospensiva. Le parti, tramite l'agenzia, si accordavano per prorogare il termine di avveramento della condizione sospensiva al 15.10.2022. In data 14.10.2022 comunicava per iscritto all'agenzia l'avveramento della condizione
Parte_1 sospensiva, dichiarando di aver ottenuto la delibera positiva di concessione del mutuo. Richiesto successivamente di provvedere al pagamento della provvigione, comunicava
Parte_1 all'agenzia di non avere in realtà mai ottenuto la delibera di mutuo per l'acquisto della nuda proprietà, ma per l'acquisto della piena proprietà. In particolare, risulta che abbia dichiarato all'agenzia di aver ottenuto il mutuo, solo sulla
Parte_1 base di quanto riferito allo stesso dal broker, senza aver effettivamente verificato la delibera della banca e senza avvedersi del fatto che il mutuo era stato accordato per l'acquisto della piena proprietà. Secondo parte opposta la dichiarazione di NE di avveramento della condizione sospensiva comporta l'efficacia del contratto preliminare e di conseguenza l'esigibilità della provvigione, a nulla rilevando che detta dichiarazione sia frutto di un errore;
ovvero, diversamente ragionando, la condizione sospensiva non si sarebbe verificata per fatto e colpa di ex art. 1358 c.c.
Parte_1
Per l'opponente invece ciò che rileva è il mancato avveramento della condizione sospensiva.
pagina 5 di 6 E' pacifico che non abbia ottenuto la delibera di mutuo per l'acquisto della nuda proprietà Parte_1 dell'immobile i che non si sia verificata la condizione sospensiva;
di conseguenza nessun affare è stato concluso tra acquirente e venditore. Deve escludersi che nel caso in oggetto possa trovare applicazione il disposto dell'art. 1359 c.c. secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa. Occorre ricordare che ove le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, tale condizione è qualificabile come “mista”, dipendendo la concessione del mutuo anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la pratica. La mancata erogazione del prestito, però, comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché questa disposizione è inapplicabile qualora la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia interesse all'avveramento della condizione (c.d. condizione bilaterale), sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista (Cass. 22046/2019). La Suprema Corte ha in più occasioni ribadito che l'applicazione dell'art. 1359 c.c. è strettamente legata, da un lato, all'accertamento di un vero controinteressato al verificarsi della condizione e, dall'altro, alla prova del dolo o della colpa che grava su chi invoca l'applicazione della norma, ed ha ricordato che l'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione, è principio che riguarda anche il contratto sottoposto a condizione potestativa mista e «in tale ipotesi, l'omissione di un'attività, intanto, può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, che, invece, deve escludersi per l'attività di attuazione dall'elemento potestativo in una condizione mista» (Cass. 5976/24; negli stessi termini, Cass. 22 giugno 2023, n. 17919; Cass. 22 agosto 2022, n. 25025; Cass. 11 settembre 2018, n. 22046). Ciò ricordato, occorre infine rilevare che non risulta agli atti che il promissario acquirente Parte_1 non abbia cooperato in buona fede per la realizzazione della condizione. Per quanto detto, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese d lite che ex DM 55/2014 liquida in euro 4237,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 20.11.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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