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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/08/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 322/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 322/2021 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLOPI GIUSEPPE, C.F._2 elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
ATTORI
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ACERBO LUIGI, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
CONVENUTO
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, alla luce dell'accordo intervenuto tra le stesse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda articolata da e Parte_1
, diretta a ottenere l'accertamento della loro proprietà in Parte_2 ordine all'area/terrazza indivisa sita in alla via/piazza Sanseverino CP_1 nn. 44-46-48-50.
In particolare, le parti attrici evidenziavano che, da oltre cinquant'anni,
l'area per cui è causa si configura come una pertinenza comune ai fabbricati di cui risultano comproprietari. Inoltre, le parti attrici deducevano che tale terrazzo, pur essendo contiguo alla via pubblica, non era mai stato utilizzato dalla comunità dei cittadini e mai era stato destinato ad uso pubblico da parte del di il quale, tuttavia, nel 2020 CP_1 CP_1 rimuoveva dall'area per cui è causa un cancelletto pedonale in ferro, avente la funzione di evitare l'accesso di soggetti terzi alla terrazza.
Il resisteva alla domanda articolata, concludendo, in Controparte_1 via preliminare, per l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione;
nel merito, concludeva per il rigetto della pretesa attorea, sul presupposto della indeterminatezza delle argomentazioni attoree e dell'insussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem. Infine, il convenuto sosteneva il carattere demaniale CP_1 del bene, risultante tanto dalle mappe catastali ricavabili dal portale dell'Agenzia delle Entrate, quanto dalle mappe di impianto catastale dello stesso Comune di CP_1
A seguito di una serie di rinvii richiesti dalle parti per tentare di comporre bonariamente la controversia, all'udienza del 08/07/2025, le parti evidenziavano di aver raggiunto un accordo e, pertanto, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, al fine di dichiarare cessata la materia del contendere. pagina 2 di 4 Dunque, rilevata la cessazione della materia del contendere, la controversia veniva trattenuta in decisione senza termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui le parti espressamente rinunciavano.
Preliminarmente, occorre, innanzitutto, considerare, affinché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere, il sopraggiungere di una situazione concreta che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse: in presenza di siffatte condizioni al Giudice non resta che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal Codice di rito.
Nel caso di specie, la transazione intervenuta tra le parti attrici e il ha, senz'altro, comportato la cessazione della materia Controparte_1 del contendere. Invero, nell'ambito dell'accordo intervenuto, e Parte_1
hanno riconosciuto la natura pubblica dell'area oggetto Parte_2 di causa e l'assenza di qualsivoglia vincolo pertinenziale a beni di proprietà privata. Inoltre, le parti attrici hanno riconosciuto la piena disponibilità giuridica e fattuale mantenuta sull'area dal di ribadendo CP_1 CP_1
l'insussistenza dei presupposti vantati con l'atto di citazione e facendo così venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Dunque, venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si rende necessaria, anche d'ufficio, tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa pagina 3 di 4 statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta
“soccombenza virtuale”.
In proposito, anche quest'aspetto è stato regolato nella suddetta transazione, nell'ambito della quale si afferma che: “le spese del giudizio e della presente transazione sono integralmente compensate tra le parti...”
Può, pertanto, disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vallo della Lucania, 6/8/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 322/2021 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLOPI GIUSEPPE, C.F._2 elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
ATTORI
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ACERBO LUIGI, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
CONVENUTO
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, alla luce dell'accordo intervenuto tra le stesse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda articolata da e Parte_1
, diretta a ottenere l'accertamento della loro proprietà in Parte_2 ordine all'area/terrazza indivisa sita in alla via/piazza Sanseverino CP_1 nn. 44-46-48-50.
In particolare, le parti attrici evidenziavano che, da oltre cinquant'anni,
l'area per cui è causa si configura come una pertinenza comune ai fabbricati di cui risultano comproprietari. Inoltre, le parti attrici deducevano che tale terrazzo, pur essendo contiguo alla via pubblica, non era mai stato utilizzato dalla comunità dei cittadini e mai era stato destinato ad uso pubblico da parte del di il quale, tuttavia, nel 2020 CP_1 CP_1 rimuoveva dall'area per cui è causa un cancelletto pedonale in ferro, avente la funzione di evitare l'accesso di soggetti terzi alla terrazza.
Il resisteva alla domanda articolata, concludendo, in Controparte_1 via preliminare, per l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione;
nel merito, concludeva per il rigetto della pretesa attorea, sul presupposto della indeterminatezza delle argomentazioni attoree e dell'insussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem. Infine, il convenuto sosteneva il carattere demaniale CP_1 del bene, risultante tanto dalle mappe catastali ricavabili dal portale dell'Agenzia delle Entrate, quanto dalle mappe di impianto catastale dello stesso Comune di CP_1
A seguito di una serie di rinvii richiesti dalle parti per tentare di comporre bonariamente la controversia, all'udienza del 08/07/2025, le parti evidenziavano di aver raggiunto un accordo e, pertanto, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, al fine di dichiarare cessata la materia del contendere. pagina 2 di 4 Dunque, rilevata la cessazione della materia del contendere, la controversia veniva trattenuta in decisione senza termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui le parti espressamente rinunciavano.
Preliminarmente, occorre, innanzitutto, considerare, affinché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere, il sopraggiungere di una situazione concreta che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse: in presenza di siffatte condizioni al Giudice non resta che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal Codice di rito.
Nel caso di specie, la transazione intervenuta tra le parti attrici e il ha, senz'altro, comportato la cessazione della materia Controparte_1 del contendere. Invero, nell'ambito dell'accordo intervenuto, e Parte_1
hanno riconosciuto la natura pubblica dell'area oggetto Parte_2 di causa e l'assenza di qualsivoglia vincolo pertinenziale a beni di proprietà privata. Inoltre, le parti attrici hanno riconosciuto la piena disponibilità giuridica e fattuale mantenuta sull'area dal di ribadendo CP_1 CP_1
l'insussistenza dei presupposti vantati con l'atto di citazione e facendo così venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Dunque, venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si rende necessaria, anche d'ufficio, tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa pagina 3 di 4 statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta
“soccombenza virtuale”.
In proposito, anche quest'aspetto è stato regolato nella suddetta transazione, nell'ambito della quale si afferma che: “le spese del giudizio e della presente transazione sono integralmente compensate tra le parti...”
Può, pertanto, disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vallo della Lucania, 6/8/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 4 di 4