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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/11/2025, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n.8309/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, all'esito dell'udienza del 17.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 8309 del ruolo generale dell'anno 2024,
promossa da
in proprio;
Parte_1
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
-resistente contumace-
Oggetto: opposizione ex art. 170 DPR n. 115/2002 e art. 15 D.lgs. 150/2011;
MOTIVI DELLA DECISIONE Fatto e diritto 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, impugnava Parte_1 il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Lecce - Sezione Riesame e Misure di Prevenzione - in data 4.12.2024 a mezzo del quale gli veniva liquidata la complessiva somma di €1.055,41 per l'attività difensiva svolta quale difensore d'ufficio di CP_2 nel Proc. Pen. n.39/2022 R.G..
[...]
pagina 1 di 3 n.8309/2024 R.G.
1.1. A sostegno della propria domanda, l'opponente contestava la legittimità del suddetto provvedimento, evidenziando, in particolare: a) come non fosse dato comprendere il motivo per cui il Tribunale non avesse applicato le Tabelle previste dal D.M. 55/2014 e liquidato i compensi relativi alla memoria difensiva depositata in atti;
b) come il decreto di liquidazione impugnato non avesse riconosciuto le competenze professionali maturate dal difensore per procedere al tentativo di recupero del proprio credito professionale nei confronti dell'imputato; c) l'omessa liquidazione dei due precetti in rinnovazione effettuati per venire incontro ai desiderata del Tribunale, che in data 31.03.2023 aveva rigettato la prima istanza di liquidazione sul rilievo che il verbale di pignoramento risultasse negativo e che aveva poi nuovamente rigettato una seconda istanza sul presupposto che il difensore non avesse dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure esecutive;
d) l'inadeguatezza della somma liquidata per la sentenza ottenuta innanzi al Giudice di Pace rispetto all'attività monitoria/esecutiva svolta. 1.2. Per tali ragioni, concludeva chiedendo liquidarsi l'attività Parte_1 introduttiva svolta quale difensore d'ufficio nel Proc. Pen. n. 39/2022 nella misura di
€540,00 e l'attività monitoria/esecutiva svolta nella misura di €400,00 per attività monitoria, €135,00 per il precetto notificato in rinnovazione il 24.04.2024, €135,00 per il precetto notificato in rinnovazione il 22.09.2024 ed €525,00 per l'esecuzione di n. 3 pignoramenti mobiliari, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avvocati ed Iva di legge. 2. rimaneva, invece, contumace. Controparte_1
3. Alcun adempimento istruttorio resosi necessario, all'esito dell'udienza del 16.05.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa rinviata all'udienza del 17.10.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..
***
4. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di cui si dirà. 4.1. Deve anzitutto rilevarsi come risulti sfornita di alcuna motivazione la decurtazione degli importi relativi alla fase introduttiva operata all'interno del decreto di liquidazione impugnato dal ricorrente. Pertanto, il compenso professionale appannaggio del ricorrente va rimodulato nella misura di €270,00 per la suddetta fase, in applicazione dei minimi tariffari cui il Tribunale di Lecce
- Sezione Riesame e Misure di Prevenzione - ha ritenuto di aderire in considerazione della natura, complessità e gravità del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e dei risultati del giudizio. Ciò posto, stante la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis D.P.R. 115/02, l'importo da liquidare in favore dell'avv. originariamente quantificato in €600,00, Parte_1 andrà rideterminato in €780,00.
pagina 2 di 3 n.8309/2024 R.G.
A tale somma dovranno aggiungersi i compensi per attività monitoria, relativamente ai quali risulta, da un lato, eccessiva la quantificazione in €400,00 operata dal Giudice di Pace e, dall'altro, esigua quella in €134,00 effettuata all'interno del decreto di liquidazione di cui è causa. Al riguardo, in applicazione dello scaglione medio, va rideterminato in €330,00 il compenso professionale per la citata attività, ricomprendendovi anche il compenso per la fase istruttoria, non conteggiato nel decreto emesso in data 4.12.2024. Quanto, poi, ai due precetti in rinnovazione notificati rispettivamente in data 24.04.2024 e 22.09.2024, è opinione di questo interprete che abbia diritto a vedersi Parte_1 liquidato l'importo di €135,00 per ciascuno di essi, per complessivi €270,00. Tanto in applicazione del consolidato orientamento della Corte Regolatrice, a mente del quale “Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese e dei compensi relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.” (Cass., Sez. VI, Ord., 12.12.2017, n. 29827) In considerazione di quanto innanzi, all'odierno ricorrente dovrà altresì essere liquidato l'importo di €525,00 per i tre pignoramenti mobiliari richiesti. Conclusivamente, andrà riconosciuto all'avv. il complessivo importo di Parte_1
€1.905,00, così determinato: €780,00 quale compenso per l'attività di difensore d'ufficio di nel Proc. Pen. n. 39/2022, €330,00 per attività monitoria, complessivi Controparte_2
€270,00 per i due precetti in rinnovazione notificati rispettivamente in data 24.04.2024 e 22.09.2024 ed €525,00 per l'attività di esecuzione immobiliare. 5. Le spese di lite del presente giudizio sono compensate, tenuto conto della natura della controversia, della qualità delle parti e della parziale soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. per l'effetto, ordina al di corrispondere in favore dell'avv. Controparte_1 il complessivo importo di €1.905,00, oltre accessori di legge, di Parte_1 cui €780,00 per compensi professionali relativi all'attività di difensore d'ufficio di nel Proc. Pen. n. 39/2022, € 330,00 per attività monitoria, Controparte_2 complessivi €270,00 per i due precetti in rinnovazione notificati rispettivamente in data 24.04.2024 e 22.09.2024 ed €525,00 per l'attività di esecuzione immobiliare;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 10 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Barbetta pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, all'esito dell'udienza del 17.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 8309 del ruolo generale dell'anno 2024,
promossa da
in proprio;
Parte_1
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
-resistente contumace-
Oggetto: opposizione ex art. 170 DPR n. 115/2002 e art. 15 D.lgs. 150/2011;
MOTIVI DELLA DECISIONE Fatto e diritto 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, impugnava Parte_1 il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Lecce - Sezione Riesame e Misure di Prevenzione - in data 4.12.2024 a mezzo del quale gli veniva liquidata la complessiva somma di €1.055,41 per l'attività difensiva svolta quale difensore d'ufficio di CP_2 nel Proc. Pen. n.39/2022 R.G..
[...]
pagina 1 di 3 n.8309/2024 R.G.
1.1. A sostegno della propria domanda, l'opponente contestava la legittimità del suddetto provvedimento, evidenziando, in particolare: a) come non fosse dato comprendere il motivo per cui il Tribunale non avesse applicato le Tabelle previste dal D.M. 55/2014 e liquidato i compensi relativi alla memoria difensiva depositata in atti;
b) come il decreto di liquidazione impugnato non avesse riconosciuto le competenze professionali maturate dal difensore per procedere al tentativo di recupero del proprio credito professionale nei confronti dell'imputato; c) l'omessa liquidazione dei due precetti in rinnovazione effettuati per venire incontro ai desiderata del Tribunale, che in data 31.03.2023 aveva rigettato la prima istanza di liquidazione sul rilievo che il verbale di pignoramento risultasse negativo e che aveva poi nuovamente rigettato una seconda istanza sul presupposto che il difensore non avesse dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure esecutive;
d) l'inadeguatezza della somma liquidata per la sentenza ottenuta innanzi al Giudice di Pace rispetto all'attività monitoria/esecutiva svolta. 1.2. Per tali ragioni, concludeva chiedendo liquidarsi l'attività Parte_1 introduttiva svolta quale difensore d'ufficio nel Proc. Pen. n. 39/2022 nella misura di
€540,00 e l'attività monitoria/esecutiva svolta nella misura di €400,00 per attività monitoria, €135,00 per il precetto notificato in rinnovazione il 24.04.2024, €135,00 per il precetto notificato in rinnovazione il 22.09.2024 ed €525,00 per l'esecuzione di n. 3 pignoramenti mobiliari, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avvocati ed Iva di legge. 2. rimaneva, invece, contumace. Controparte_1
3. Alcun adempimento istruttorio resosi necessario, all'esito dell'udienza del 16.05.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa rinviata all'udienza del 17.10.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..
***
4. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di cui si dirà. 4.1. Deve anzitutto rilevarsi come risulti sfornita di alcuna motivazione la decurtazione degli importi relativi alla fase introduttiva operata all'interno del decreto di liquidazione impugnato dal ricorrente. Pertanto, il compenso professionale appannaggio del ricorrente va rimodulato nella misura di €270,00 per la suddetta fase, in applicazione dei minimi tariffari cui il Tribunale di Lecce
- Sezione Riesame e Misure di Prevenzione - ha ritenuto di aderire in considerazione della natura, complessità e gravità del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e dei risultati del giudizio. Ciò posto, stante la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis D.P.R. 115/02, l'importo da liquidare in favore dell'avv. originariamente quantificato in €600,00, Parte_1 andrà rideterminato in €780,00.
pagina 2 di 3 n.8309/2024 R.G.
A tale somma dovranno aggiungersi i compensi per attività monitoria, relativamente ai quali risulta, da un lato, eccessiva la quantificazione in €400,00 operata dal Giudice di Pace e, dall'altro, esigua quella in €134,00 effettuata all'interno del decreto di liquidazione di cui è causa. Al riguardo, in applicazione dello scaglione medio, va rideterminato in €330,00 il compenso professionale per la citata attività, ricomprendendovi anche il compenso per la fase istruttoria, non conteggiato nel decreto emesso in data 4.12.2024. Quanto, poi, ai due precetti in rinnovazione notificati rispettivamente in data 24.04.2024 e 22.09.2024, è opinione di questo interprete che abbia diritto a vedersi Parte_1 liquidato l'importo di €135,00 per ciascuno di essi, per complessivi €270,00. Tanto in applicazione del consolidato orientamento della Corte Regolatrice, a mente del quale “Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese e dei compensi relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.” (Cass., Sez. VI, Ord., 12.12.2017, n. 29827) In considerazione di quanto innanzi, all'odierno ricorrente dovrà altresì essere liquidato l'importo di €525,00 per i tre pignoramenti mobiliari richiesti. Conclusivamente, andrà riconosciuto all'avv. il complessivo importo di Parte_1
€1.905,00, così determinato: €780,00 quale compenso per l'attività di difensore d'ufficio di nel Proc. Pen. n. 39/2022, €330,00 per attività monitoria, complessivi Controparte_2
€270,00 per i due precetti in rinnovazione notificati rispettivamente in data 24.04.2024 e 22.09.2024 ed €525,00 per l'attività di esecuzione immobiliare. 5. Le spese di lite del presente giudizio sono compensate, tenuto conto della natura della controversia, della qualità delle parti e della parziale soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. per l'effetto, ordina al di corrispondere in favore dell'avv. Controparte_1 il complessivo importo di €1.905,00, oltre accessori di legge, di Parte_1 cui €780,00 per compensi professionali relativi all'attività di difensore d'ufficio di nel Proc. Pen. n. 39/2022, € 330,00 per attività monitoria, Controparte_2 complessivi €270,00 per i due precetti in rinnovazione notificati rispettivamente in data 24.04.2024 e 22.09.2024 ed €525,00 per l'attività di esecuzione immobiliare;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 10 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Barbetta pagina 3 di 3