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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'udienza del 06.03.2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 82 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c.;
-parte appellante-
CONTRO
, sede Latina, in Controparte_1 persona del Prefetto pro tempore;
-parte appellata contumace-
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1026 Parte_1 emessa dal giudice di pace di Latina in data 05.12.2022, con cui era stato rigettato il ricorso in opposizione avverso il provvedimento emesso dalla Controparte_2
, in data 09.05.2022 (Prot. 00017376 Area
[...]
III), che comminava nei confronti di la sanzione Parte_1 pecuniaria di € 355,90 a causa della violazione dell'art. 142, c. 8, C.d.S. L'appellante ha eccepito la illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 45, 142, c. 6 e 192, c. 7, Cds nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto provata la corretta omologazione del dispositivo utilizzato e il suo corretto funzionamento. Ha quindi chiesto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento del verbale opposto in primo grado con vittoria delle spese di lite. L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'appello proposto, in accoglimento del presente ricorso, così provvedere:
- In riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'illegittimità della ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Latina M 00017376 del 09/02/2022 IIII C.F._2 CP_3 notificata il 12/07/2022 di rigetto del ricorso ex art. 203 CdS avverso il verbale n. S789828 DEL 16/02/2022 redatto dalla Polizia Locale del Comune di Minturno, con la quale si è ingiunto il pagamento della somma di € 355,92; - Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. L' , ritualmente citato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio ed è rimasto contumace.
Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 06.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429 e
437 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'appello è fondato.
ha contestato la sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui ha ritenuto idonea la prova della omologazione e della funzionalità dell'apparecchio utilizzato per il rilievo della velocità.
Secondo la tesi di parte appellante non può essere condivisa la decisione del giudice di pace di rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione impugnata, in quanto l'Amministrazione non avrebbe documentato l'iniziale omologazione ed il corretto funzionamento dello strumento di misurazione della velocità.
Il motivo di appello merita accoglimento.
Richiamando il più recente orientamento elaborato in materia dalla
Suprema Corte, si ritiene che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del 2015), opera anche per il sistema di rilevazione della velocità “SICVE-Tutor” l'obbligo di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Invero, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo in giudizio sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica. La prova dell'esecuzione delle verifiche in merito alla funzionalità ed alla affidabilità dell'apparecchio non può essere fondata sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, poiché quest'ultimo non riveste fede privilegiata (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 6579 del 06/03/2023; Cass. Sez. 2 -
2 , Ordinanza n. 30126 del 30/10/2023).
È dunque a carico della Pubblica Amministrazione, in caso di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento, mediante produzione sia delle certificazioni di omologazione e conformità sia delle certificazioni di taratura periodica.
In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità - circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria - spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata;
anche Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 3538 dell'i 1/02/2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022).
Tanto premesso, dall'esame del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado ritualmente acquisito al presente giudizio, si evince che l'amministrazione appellata non ha tempestivamente ed adeguatamente fornito la prova documentale del corretto funzionamento del servizio di rilevazione elettronica della velocità.
L'amministrazione infatti non ha adempiuto agli oneri probatori sulla stessa gravanti, poiché non ha provveduto a depositare alcuna certificazione di omologazione comprovante la funzionalità e la affidabilità dello strumento utilizzato per l'accertamento.
Sul punto si osserva che, al fine di sostenerne la funzionalità e l'affidabilità, non è sufficiente né equipollente alla omologazione la mera attestazione della preventiva approvazione dell'apparecchio, come erroneamente ritenuto dal giudice di pace. Infatti i due procedimenti di approvazione e di omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico;
di converso, l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento ex art. 142, 6 c., c.d.s.
3 Ne consegue che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate. Occorre chiarire che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e di conformità e che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica non è ricavabile dal verbale di accertamento (Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024).
La carenza probatoria rilevata nel caso concreto comporta la illegittimità del verbale di accertamento, il quale – di conseguenza
- deve essere annullato.
L'appello è fondato e, in integrale riforma della sentenza n.
1026/2022, l'ordinanza prefettizia prot. n. 00017376/2022 emessa in data 09.05.2022 deve essere annullata.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale dell'istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1026/2022 del giudice di Pace di Latina, annulla l'ordinanza prefettizia prot. n. 00017376/2022 emessa in data 09.05.2022;
- condanna la parte appellata alla refusione, in favore di parte appellante, delle spese relative al primo grado di giudizio, che liquida in € 350,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- condanna la parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese relative al secondo grado di giudizio, che liquida in € 700,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. Latina, 06.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'udienza del 06.03.2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 82 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c.;
-parte appellante-
CONTRO
, sede Latina, in Controparte_1 persona del Prefetto pro tempore;
-parte appellata contumace-
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1026 Parte_1 emessa dal giudice di pace di Latina in data 05.12.2022, con cui era stato rigettato il ricorso in opposizione avverso il provvedimento emesso dalla Controparte_2
, in data 09.05.2022 (Prot. 00017376 Area
[...]
III), che comminava nei confronti di la sanzione Parte_1 pecuniaria di € 355,90 a causa della violazione dell'art. 142, c. 8, C.d.S. L'appellante ha eccepito la illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 45, 142, c. 6 e 192, c. 7, Cds nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto provata la corretta omologazione del dispositivo utilizzato e il suo corretto funzionamento. Ha quindi chiesto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento del verbale opposto in primo grado con vittoria delle spese di lite. L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'appello proposto, in accoglimento del presente ricorso, così provvedere:
- In riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'illegittimità della ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Latina M 00017376 del 09/02/2022 IIII C.F._2 CP_3 notificata il 12/07/2022 di rigetto del ricorso ex art. 203 CdS avverso il verbale n. S789828 DEL 16/02/2022 redatto dalla Polizia Locale del Comune di Minturno, con la quale si è ingiunto il pagamento della somma di € 355,92; - Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. L' , ritualmente citato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio ed è rimasto contumace.
Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 06.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429 e
437 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'appello è fondato.
ha contestato la sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui ha ritenuto idonea la prova della omologazione e della funzionalità dell'apparecchio utilizzato per il rilievo della velocità.
Secondo la tesi di parte appellante non può essere condivisa la decisione del giudice di pace di rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione impugnata, in quanto l'Amministrazione non avrebbe documentato l'iniziale omologazione ed il corretto funzionamento dello strumento di misurazione della velocità.
Il motivo di appello merita accoglimento.
Richiamando il più recente orientamento elaborato in materia dalla
Suprema Corte, si ritiene che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del 2015), opera anche per il sistema di rilevazione della velocità “SICVE-Tutor” l'obbligo di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Invero, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo in giudizio sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica. La prova dell'esecuzione delle verifiche in merito alla funzionalità ed alla affidabilità dell'apparecchio non può essere fondata sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, poiché quest'ultimo non riveste fede privilegiata (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 6579 del 06/03/2023; Cass. Sez. 2 -
2 , Ordinanza n. 30126 del 30/10/2023).
È dunque a carico della Pubblica Amministrazione, in caso di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento, mediante produzione sia delle certificazioni di omologazione e conformità sia delle certificazioni di taratura periodica.
In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità - circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria - spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata;
anche Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 3538 dell'i 1/02/2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022).
Tanto premesso, dall'esame del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado ritualmente acquisito al presente giudizio, si evince che l'amministrazione appellata non ha tempestivamente ed adeguatamente fornito la prova documentale del corretto funzionamento del servizio di rilevazione elettronica della velocità.
L'amministrazione infatti non ha adempiuto agli oneri probatori sulla stessa gravanti, poiché non ha provveduto a depositare alcuna certificazione di omologazione comprovante la funzionalità e la affidabilità dello strumento utilizzato per l'accertamento.
Sul punto si osserva che, al fine di sostenerne la funzionalità e l'affidabilità, non è sufficiente né equipollente alla omologazione la mera attestazione della preventiva approvazione dell'apparecchio, come erroneamente ritenuto dal giudice di pace. Infatti i due procedimenti di approvazione e di omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico;
di converso, l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento ex art. 142, 6 c., c.d.s.
3 Ne consegue che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate. Occorre chiarire che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e di conformità e che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica non è ricavabile dal verbale di accertamento (Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024).
La carenza probatoria rilevata nel caso concreto comporta la illegittimità del verbale di accertamento, il quale – di conseguenza
- deve essere annullato.
L'appello è fondato e, in integrale riforma della sentenza n.
1026/2022, l'ordinanza prefettizia prot. n. 00017376/2022 emessa in data 09.05.2022 deve essere annullata.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale dell'istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1026/2022 del giudice di Pace di Latina, annulla l'ordinanza prefettizia prot. n. 00017376/2022 emessa in data 09.05.2022;
- condanna la parte appellata alla refusione, in favore di parte appellante, delle spese relative al primo grado di giudizio, che liquida in € 350,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- condanna la parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese relative al secondo grado di giudizio, che liquida in € 700,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. Latina, 06.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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