Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 20/02/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00248/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01187/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dalle avvocate Ilda Beqo e Anila Halili, con domicilio fisico presso lo studio di quest’ultima in Cremona via Antico Rodano n. 24 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
- del verbale del Consiglio di Classe n. 99 del 30 agosto 2025, relativo allo scrutinio differito dell'anno scolastico 2024/2025 della classe -OMISSIS-;
- del giudizio espresso con il voto Tre attribuito alla materia “ Produzioni Animali ”, come risultante dal medesimo verbale n. 99 del 2025 e dal verbale delle prove scritte e orali del 28 agosto 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione, il verbale delle prove scritte e orali del 28 agosto 2025 e la griglia di valutazione della prova scritta, ove lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa UR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 9 ottobre 2025 e depositato in data 10 ottobre 2025, la ricorrente espone di aver frequentato, nell’anno scolastico 2024/2025, la classe quarta dell’Istituto Tecnico -OMISSIS- presso l’I.I.S. “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-.
2. In sede di scrutinio finale il giudizio era stato sospeso per le materie di Matematica e Produzioni Animali.
3. Durante il periodo estivo, all’esito del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), svolto presso l’Azienda Agraria -OMISSIS- nel periodo dal 3 giugno al 7 luglio 2025, attinente alla materia Produzioni Animali, aveva ottenuto la valutazione aziendale “ Molto soddisfacente ”, con il punteggio massimo di “ Avanzato ” in quasi tutte le competenze valutate.
4. In data 28 agosto 2025 aveva sostenuto le prove di recupero e, in sede di scrutinio differito del 30 agosto 2025, il Consiglio di classe aveva deliberato il superamento del debito di Matematica, attribuendo il voto 6/10 e il mancato superamento del debito in Produzioni Animali attribuendo il voto 3/10.
5. Era stata, pertanto, deliberata la non ammissione alla classe successiva, con una decisione presa a maggioranza con il voto contrario di ben sei docenti.
6. A seguito di istanza di accesso agli atti veniva acquisita la documentazione relativa al procedimento valutativo.
Poiché dalla stessa erano emersi plurimi e gravi profili di illegittimità, la ricorrente, per il tramite dei propri legali, aveva presentato istanza di annullamento in autotutela.
Quest’ultima non era stata accolta e il Dirigente aveva comunicato il mancato accoglimento con pec del 3 ottobre 2025.
7. La ricorrente, pertanto, contesta la non ammissione alla classe successiva, formulando censure che possono essere così sintetizzate:
a) vi sarebbe stato un totale difetto di istruttoria, in quanto era stata completamente omessa la valutazione di un elemento fondamentale del percorso formativo quale l’esito del tirocinio (PCTO).
La studentessa, infatti, aveva ottenuto una valutazione eccellente, con giudizi di “ AVANZATO ” in quasi tutte le competenze pratiche e trasversali e un giudizio di “ Molto soddisfacente ” formulato dall’azienda presso la quale aveva svolto il tirocinio.
Le attività svolte presso un’azienda agricola erano da ritenersi intrinsecamente e direttamente pertinenti alla materia Produzioni Animali.
Nel verbale dello scrutinio finale non vi era traccia di tale risultato eccezionale, che era stato completamente ignorato, mentre il Consiglio di Classe aveva il dovere giuridico di acquisire e ponderare tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione finale, senza limitarsi alla singola prova, ma considerando l’intero percorso dello studente;
b) in secondo luogo, la ricorrente sottolinea come la decisione di non ammissione fosse stata deliberata con il voto contrario di ben sei docenti. Tale dissenso, così ampio, dovrebbe considerarsi un sintomo palese della non manifesta inadeguatezza della preparazione della studentessa.
Una decisione tanto grave, assunta con una maggioranza così esigua, sarebbe illogica e sproporzionata, in quanto non assunta sulla base di un accertamento oggettivo e condiviso.
La mancata ammissione sulla base di una sola materia sarebbe espressione di un approccio sanzionatorio anziché formativo, essendo stata assunta nonostante la presenza di indicatori positivi;
c) vi sarebbe, infine, un’inspiegabile discrepanza tra la griglia di valutazione della prova, ove viene riportato il voto 4/10, da una parte, e il verbale delle prove scritte e orali e il verbale dello scrutinio finale, dall’altra, ove è riportato il voto definitivo di “ Tre ”.
L’Amministrazione non avrebbe fornito alcuna motivazione per il sopra indicato peggioramento.
La discrepanza tra il voto della griglia e il voto finale configurerebbe un vizio autonomo di difetto di motivazione e illogicità, tale da inficiare la coerenza dell’intero impianto valutativo.
8. In vista della camera di consiglio del 6 novembre 2025 il Ministero resistente si costituiva con atto di costituzione meramente formale, cui faceva seguito il deposito di documenti.
In data 5 novembre 2025 il Ministero depositava ulteriore documentazione, tra cui la Relazione a firma del Dirigente scolastico dell’Istituto frequentato dalla ricorrente.
9. Nella Relazione si evidenziava come la scuola avesse avviato le misure per favorire il recupero, consegnando alla studentessa una scheda con l’indicazione degli argomenti da recuperare e i suggerimenti sul metodo di lavoro.
Erano stati organizzati corsi di recupero estivi, che la studentessa aveva frequentato.
Nel corso delle prove di recupero la studentessa aveva riportato il voto 4/10 nella prova scritta, 3/10 in quella orale, e voto finale 3/10 in una materia quale Produzioni Animali che era materia di indirizzo e poteva essere oggetto della prova orale all’esame di Stato.
La studentessa era stata incapace di fornire risposte adeguate e il linguaggio tecnico risultava assente.
Non vi era stato alcun intento punitivo, ma la semplice constatazione del permanere della grave insufficienza.
La non ammissione alla classe successiva era stata deliberata con il voto favorevole del dirigente e di tutti i docenti delle materie di indirizzo, tranne quello di Produzioni vegetali.
10. Con specifico riferimento alla mancata valutazione del giudizio conseguito al termine del percorso PCTO nella Relazione veniva rilevato come in nessuna parte della scheda fosse riportato un giudizio di eccellenza.
La valutazione, inoltre, riguardava le competenze acquisite durante il percorso formativo secondo gli obiettivi fissati nel relativo progetto.
Tali competenze erano trasversali a tutte le discipline e non riferite in modo specifico alla materia Produzioni animali.
Nel caso della ricorrente le attività avevano riguardato prevalentemente gli aspetti gestionali dell’azienda e la cura delle serre, ma non la materia di Produzioni animali, benché l’azienda fosse dotata di una stalla per l’allevamento bovino.
Per tale ragione la valutazione del PCTO non poteva essere considerata nella valutazione della singola disciplina, al più dell’intero percorso scolastico e del voto di comportamento.
In ogni caso, l’obbligo di comprendere le attività di PCTO nella valutazione delle singole discipline, prevista dal DPR 135 del 2025, non si applicava all’anno scolastico in questione, decorrendo invece dall’anno in corso.
11. Per quanto concerneva l’andamento scolastico della studentessa nella Relazione veniva rilevato come lo stesso fosse stato discontinuo, per quanto riguardava la frequenza, la partecipazione e l’impegno profuso nello studio.
Vi erano numerosi voti negativi nelle verifiche, seguiti poi da voti positivi in occasione delle verifiche di recupero, in quasi tutte le materie.
In considerazione dei comportamenti diffusi nel corso dell’anno, e di altri comportamenti osservabili dai singoli docenti, unitamente al numero delle assenze, pari al 10,8% del monte ore, era stato attribuito il voto in condotta di 7.
Veniva infine segnalata l’annotazione del docente di Produzioni animali del 9 maggio 2024 (in realtà 9 maggio 2025), visibile alla famiglia, ove si riportava la non disponibilità dell’allieva a voler recuperare l’insufficienza in Produzioni animali, non sostenendo la relativa prova pratica.
12. All’udienza camerale del 6 novembre 2025 la difesa della ricorrente eccepiva la tardività del deposito avvenuto in data 5 novembre 2025 e chiedeva termine a difesa.
La trattazione della causa, pertanto, veniva rinviata alla camera di consiglio del 20 novembre 2025.
13. In vista di tale udienza la ricorrente depositava memoria di replica e documenti (conversazioni whatsapp tra la ricorrente e un docente).
14. Nella memoria di replica veniva evidenziato come dal registro elettronico si evincesse la totale assenza di note e sanzioni disciplinari, smentendo quindi che l’alunna fosse stata oggetto di ammonizioni scritte. Tale voce era invece presente nell’elenco degli indicatori di comportamento che la scuola sostiene sarebbero stati riscontrati con riferimento alla studentessa.
Secondo la ricorrente, la scuola, pur ammettendo l’assenza di ammonizioni scritte, avrebbe comunque continuato a giustificare il voto di condotta sulla base di una generica e non circostanziata valutazione negativa.
Doveva poi ritenersi manifestamente illogica e contraddittoria l’affermazione secondo la quale le attività svolte durante il PCTO non fossero specificamente riferite alla materia Produzioni animali.
Era stata, infatti, la stessa scuola ad ammettere la presenza nell’azienda di una stalla per l’allevamento bovino. Ed era comunque stata la scuola ad individuare e assegnare l’azienda alla studentessa per lo svolgimento del PCTO.
Risultava, pertanto, paradossale che la scuola disconoscesse a posteriori la valenza formativa del percorso svolto presso tale azienda nella materia di indirizzo. Il risultato eccellente conseguito non avrebbe dovuto essere ignorato in sede di scrutinio finale, risultando comunque pretestuoso il tentativo di diminuirne l’elevata positività.
15. Il disinteresse al recupero sarebbe smentito, secondo la ricorrente, dalle evidenze documentali.
Quanto alle assenze, viene rilevato come l’unica assenza effettiva al corso di recupero fosse giustificata da un malore verificatosi durante il tirocinio, prontamente comunicato al docente di riferimento.
16. Infine, la decisione di sospendere il giudizio a giugno doveva necessariamente implicare una valutazione prognostica positiva sulla possibilità di recupero. Pertanto la successiva bocciatura a fronte dell’insufficienza di una sola materia sarebbe sproporzionata e in contrasto con la finalità formativa del sistema scolastico.
17. Alla camera di consiglio del 20 novembre 2025, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
18. Il ricorso è infondato e deve essere, conseguentemente, rigettato.
19. Nessuno dei motivi del ricorso è suscettibile di meritevole considerazione.
20. Negli stessi la ricorrente sostanzialmente contesta l’omessa valutazione, in sede di scrutinio differito, degli esiti del PCTO, ovvero del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché l’avvenuta non ammissione alla classe successiva in base ad un giudizio a maggioranza, oltretutto esigua e nonostante la capacità di recupero mostrata dall’alunna con il superamento della prova di matematica. Infine, viene contestata la contraddittorietà del voto finale, essendovi una discrepanza tra il voto della griglia e il voto finale.
Tutti e tre i motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.
Ciascuno di essi, infatti, è finalizzato a dimostrare, da diverse prospettive, l’erroneità e l’illogicità della decisione finale di non ammissione alla classe successiva, assunta all’esito dello scrutinio differito.
Principi generali e normativa applicabile
21. In primo luogo, ancor prima di affrontare direttamente i motivi di ricorso, è bene da subito ricordare il consolidato l’orientamento giurisprudenziale in virtù del quale “ il giudizio reso dal Consiglio di classe in ordine alla promozione o meno di un determinato studente alla classe successiva è espressivo di una valutazione caratterizzata da discrezionalità di carattere tecnico, la quale si fonda in via esclusiva - in ipotesi di giudizio finale negativo - sulla constatazione dell’insufficiente preparazione dell’alunno per accedere alla fase di studi successiva (in tal senso si vedano, tra le tante, Cons. Stato, VI, n. 617/2020; più di recente, tra le tante, T.A.R. Sicilia, Catania, III, n. 3393/2024), rilevando dunque unicamente il livello di preparazione oggettivamente raggiunto dallo studente (T.A.R. Lombardia, Milano, III, n. 1748/2017) ” (cfr. ex multis in termini TAR Lecce, Sez. II, 15 settembre 2025 n. 1302).
22. Il giudizio del Consiglio di classe, pertanto, può essere annullato solo in ipotesi di manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento di fatti.
23. Per ciò che, invece, concerne la normativa applicabile, occorre richiamare l’art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 122/2009, a mente del quale “ sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico ”.
Il successivo comma 6 dispone espressamente che, in sede di scrutinio finale, successivo allo scrutinio di sospensione del giudizio, lo studente venga ammesso alla classe successiva solo “ previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico ”
24. Pertanto, è alla luce dei sopra riportati principi e delle disposizioni sopra richiamate che deve essere valutata la fondatezza del ricorso.
Il rendimento scolastico dell’alunna nel corso dell’anno
25. Partendo da quest’ultimo aspetto, al fine di avere un quadro più completo della situazione concreta che ha poi portato alla non ammissione alla classe successiva, va in primo luogo osservato come all’esito dello scrutinio del 6 giugno 2025 (cfr. verbale 50 doc. 2 Ministero) fossero state riscontrate una insufficienza in Matematica (voto 5/10) e una insufficienza particolarmente grave proprio in Produzioni animali (voto 3/10).
26. All’esito dello scrutinio intermedio (cfr. verbale 33 doc. 3) la studentessa presentava due insufficienze (Genio rurale e Produzioni animali) anche se non così gravi.
Evidentemente nella seconda parte dell’anno si è avuto un peggioramento, soprattutto con riferimento alla materia che poi ha portato alla non ammissione alla classe successiva.
Infine, in data 9 maggio 2025, quindi in un momento importante al fine di poter recuperare l’insufficienza nella materia Produzioni animali, l’alunna ha manifestato la sua indisponibilità a sostenere la verifica pratica relativa alla stessa, dichiarando di non voler recuperare l’insufficienza.
27. Va poi evidenziato come il rendimento scolastico dell’alunna nel corso dell’anno scolastico sia stato effettivamente discontinuo (cfr. estratto registro elettronico doc. 4 Ministero), oltre ad essere caratterizzato da un elevato numero di assenze, pari a 114 giorni (cfr. ancora doc. 4 Ministero).
28. Parte ricorrente afferma, nella propria memoria di replica, che le assenze sarebbero riconducibili a motivi di salute, senza però fornire alcuna prova in ordine a tale ultima affermazione.
Quanto alle comunicazioni whatsapp prodotte unitamente alla memoria di replica, manifestano semplicemente la doverosa preoccupazione che la studentessa ha di avvertire il professore in alcune occasioni in cui le è stato impossibile essere presente al corso di recupero.
L’esito dello scrutinio differito
29. All’esito della prova tenutasi ai fini dello scrutinio differito è risultato come l’alunna, pur mostrando di aver recuperato le lacune relative a Matematica, non sia riuscita a recuperare le lacune, ben più gravi, nella materia di indirizzo Produzioni animali. Questa è l’unica interpretazione plausibile dell’esito gravemente negativo della prova di recupero, ed è una ragione perfettamente adeguata a giustificare la non ammissione alla classe successiva.
30. Si osserva che non vi è alcuna contraddizione tra il voto di 4/10 ottenuto nella prova scritta e il voto finale di 3/10.
Quest’ultimo è la sintesi tra il voto relativo alla prova scritta e il voto relativo alla prova orale.
Nel “ verbale delle prove scritte e orali ” (cfr. allegato 3 Ministero) per quanto concerne il giudizio sulla prova scritta si fa riferimento alla griglia di valutazione (cfr. allegato 2 Ministero), dalla quale risulta con chiarezza l’insufficienza della stessa.
Nella parte relativa alla prova orale si legge: “ Visione dell’elaborato. Domande a completamento delle imprecisioni e richieste di chiarimenti inerenti i numerosi errori e mancanze. Linguaggio tecnico assente (anche sull’anatomia e fisiologia). Incapace di fornire risposte adeguate a completamento e/o correzione degli errori presenti nella prova ”.
31. Dal verbale che, come ricorda la ricorrente stessa, costituisce atto pubblico ed è assistito da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., risulta come alla studentessa, a fronte di una prova scritta gravemente insufficiente, siano state formulate domande del tutto pertinenti, in quanto dirette, da un lato, ad ottenere chiarimenti sui “ numerosi errori ” riscontrati, e dall’altro a consentire di rimediare agli stessi attraverso la dimostrazione della preparazione complessiva nella materia.
Nel corso della prova orale, però, non solo la studentessa non ha fornito “ risposte adeguate a completamento e/o correzione degli errori presenti nella prova ”, ma ha anche mostrato di non essere in grado di utilizzare un linguaggio tecnico.
Quest’ultimo, infatti, viene definito addirittura “ assente ”.
In altri termini, la prova orale non solo non ha permesso di superare la già grave insufficienza conseguita all’esito della prova scritta, ma ha mostrato la presenza di lacune ancora più gravi, tanto da peggiorare il voto complessivo.
31. Tutto ciò smentisce la tesi della contraddittorietà sostenuta in ricorso.
In ogni caso, quand’anche tale contraddittorietà fosse riscontrata, per superare la stessa occorrerebbe portare il giudizio finale sul voto più alto, che nello specifico è pari a 4/10, ossia una base del tutto insufficiente per poter aspirare alla classe successiva.
32. Poiché la studentessa, all’esito dello scrutinio differito, ha mostrato di non aver recuperato in alcun modo le lacune riscontrate nello scrutinio finale di giugno nella materia Produzioni animali, non può attribuirsi alcun rilievo al fatto che la decisione sia stata presa a maggioranza. Una parte dei professori ha evidentemente ritenuto opportuno concedere alla ricorrente la possibilità di recuperare le lacune nell’anno scolastico successivo, ma questa soluzione avrebbe comportato un’interpretazione forzata della norma.
Occorre, infatti, non dimenticare che dal disposto dell’art. 4 DPR 122 del 2009 sopra richiamato “ emerge come una sola insufficienza sia passibile di comportare la non ammissione alla classe successiva dello studente. ” (cfr. in termini ex multis TAR Piemonte, Sez. II, 4 dicembre 2025 n. 1748). Per concedere l’ammissione alla classe successiva, il Consiglio di classe avrebbe quindi dovuto prima attribuire un voto sufficiente alla ricorrente, contraddicendo il chiaro esito negativo della prova di recupero appena svolta, e porre poi la condizione del recupero delle lacune nel corso del successivo anno scolastico. Questa soluzione è sostenibile quando lo scarto tra insufficienza e sufficienza dopo la prova di recupero sia marginale, e presenti ancora profili di dubbio, ma non quando vi sia una grave insufficienza.
33. Non può, inoltre, convenirsi con l’assunto di parte ricorrente secondo cui la non ammissione alla classe successiva per un’unica materia si sarebbe il frutto di un approccio sanzionatorio anziché formativo.
34. Va, infatti, ricordato che “ la non ammissione, sebbene percepibile dall'interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata, che rendono necessaria la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento (cfr., ex plurimis, TAR Veneto, IV, 27-09-2023, n. 1342; TAR Campania, Salerno, I, 8-09-2022, n. 2340) ” (cfr. in termini ex multis TAR Lombardia, Milano, Sez. V, 21 ottobre 2025 n. 3348).
La non ammissione è un provvedimento che, a fronte di accertate lacune nella preparazione, come in questo caso, consente all’alunno di recuperare proficuamente le stesse nel proprio interesse al fine di compiere positivamente il proprio percorso formativo.
Le valutazioni all’esito del PCTO
35. Le gravi lacune nella preparazione accertate nella prova di recupero non possono essere bilanciate dal risultato positivo raggiunto all’esito del PCTO.
36. In primo luogo, va considerato come il DPR 8 agosto 2025 n. 135, pubblicato sulla G.U. del 25 settembre 2025 n. 233, che ha modificato il DPR 122 del 2009, sia entrato in vigore successivamente al compimento dell’intero anno scolastico oggetto del presente ricorso, ivi compreso lo scrutinio differito.
Pertanto il comma 4 dell’art. 4 dello stesso in virtù del quale “ La valutazione degli esiti delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento è effettuata dal consiglio di classe, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica ” non è applicabile, ratione temporis , alla presente fattispecie.
37. In ogni caso, quand’anche dovesse considerarsi l’esito del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) ai fini della valutazione dell’esito dello scrutinio, questo non potrebbe certo far superare la gravissima insufficienza che l’alunna ha conseguito all’esito della prova in Produzioni animali.
Il PCTO, infatti, è orientato verso competenze di carattere pratico (cfr. allegato 6 Ministero), che integrano ma non sostituiscono quelle di carattere teorico oggetto prima della sospensione del giudizio e poi della prova di recupero. Ne consegue che un buon risultato nel PCTO può essere utilizzato a favore dello studente nelle situazioni dubbie, per aiutare a raggiungere la sufficienza integrando una frazione di voto, ma non nelle situazioni palesemente caratterizzate da gravi lacune.
Conclusioni
38. Conclusivamente il ricorso deve ritenersi infondato e va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio
39. Con riferimento alle spese del presente grado di giudizio, la delicatezza e complessità degli interessi convolti ne giustificano la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU DR, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
UR AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR AR | AU DR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.