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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
AS IE SC, Relatore
CIMINI CARLO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 421/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricor._1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2025 250175 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12.01.2024 la Guardia di Finanza – Tenenza di Osimo – Squadra Operativa Volante iniziava una verifica fiscale nei confronti della Ricor._1 Snc (di seguito, Farmacia), al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa tributaria in materia di Imposte sui Redditi, dell'IVA e dell'IRAP avente ad oggetto il periodo di imposta dall'1.01.2020 al
31.12.2022. A seguito di tale verifica, e con specifico riguardo all'annualità di imposta 2021, la Contribuente presentava la dichiarazione integrativa Iva in data 2.10.2023 (Id. dich. n.: 17192223494-01), avvalendosi del c.d. “ravvedimento speciale” al fine di versare le imposte dovute. In data 2.01.2025 veniva emessa e notificata alla Contribuente la comunicazione di irregolarità ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 con la quale l'Ufficio contestava l'omesso versamento dell'Iva periodica relativa ai mesi di maggio-dicembre, oltre all'acconto e al saldo, per un totale complessivo di Euro 89.805,00, oltre interessi e sanzioni. A seguito del mancato pagamento della predetta comunicazione di irregolarità, veniva emessa la cartella di pagamento n. 00320250019169115000 notificata alla Parte in data 28.08.2025 per l'importo complessivo di Euro
129.696,87, di cui Euro 89.805,00 per imposta, Euro 26.941,50 per sanzioni ed Euro 12.950,37.
La parte impugnava la predetta cartella con ricorso notificato in data 29.10.2025 con il quale sollevava, sinteticamente, i seguenti motivi: carenza di motivazione dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 7 della
L. n. 212/2000 e art. 7 del D.P.R. n. 602/1972; versamento integrale dell'imposta Iva dovuta già effettuato dalla Contribuente mediante c.d. “Ravvedimento speciale”, con conseguente nullità della cartella impugnata.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Ufficio, tempestivamente costituitosi, pone in evidenza la parziale cessazione della materia del contendere: sgravio parziale effettuato dall'Ufficio L'Ufficio, a seguito delle opportune verifiche in ordine ai versamenti eseguiti dalla Ricorrente, ha proceduto allo sgravio della (quasi) totalità delle somme iscritte a ruolo ed oggetto della cartella di pagamento annullando la pretesa per il complessivo importo di Euro 128.049,97
(doc. 2), come risulta dal provvedimento di sgravio parziale che si produce. A seguito dello sgravio, l'importo ad oggi ancora dovuto dalla Contribuente ammonta complessivamente ad Euro 1.646,90, di cui Euro 1.146,40 per imposta, Euro 343,91 per sanzioni ed Euro 156,58 per interessi. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dopo avere esaminato gli atti ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto. In via preliminare parte ricorrente eccepisce la carenza di motivazione dell'atto impugnato laddove non vengono indicati i presupposti di fatto e di diritto, nonché gli elementi di prova, che giustificano il recupero impositivo, in spregio a quanto espressamente previsto dagli artt. 7 della legge n.212/2000 e 7 del D.P.R. n. 602/1972 nella parte in cui stabiliscono, rispettivamente, che gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giustizia tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione.
La Corte osserva che nell'atto impugnato l'Ufficio si limita ad affermare di aver proceduto alla liquidazione della dichiarazione Iva integrativa relativa all'anno d'imposta 2021 contestando l'omesso versamento dell'iva periodica relativa ai mesi maggio-dicembre, oltre all'acconto e al saldo, in misura di € 89.805,00, oltre sanzioni al 30% (€ 25.075,80) e interessi (€ 12.950,37), per un importo complessivo di € 129.702,75, ma senza individuare gli elementi di fatto e di diritto che giustificano tale imposizione, né la sua misura, anche in punto di interessi, in contrasto con l'art. 7, comma 1 ter, della legge n. 212/2000, considerato che la società ricorrente aveva dimostrato l'effettivo pagamento di quanto dovuto, in occasione della ricezione dell'avviso bonario.
Nel merito, osserva questa Corte che il ricorrente avvalendosi del c.d. “Ravvedimento speciale” introdotto dall'art. 1, commi da 174 a 178 della legge 197/2022, i cui termini sono stati prorogati dall'art.
3-bis del D.
L. 132/2023, in data 02 ottobre 2023 la società ricorrente ha presentato la dichiarazione Iva Integrativa per l'anno d'imposta 2021, versando le imposte residuamene dovute in otto rate, così come previsto da tale disposizione. Il Contribuente ha così soddisfatto quanto dovuto. Di converso l'Ufficio pur riconoscendo i versamenti effettuati e la validità del ravvedimento, nelle proprie controdeduzioni ha precisato di avere provveduto a sgravare pressoché totalmente 'importo della cartella, precisando che restava ancora dovuta la somma per euro 1.646,90, di cui Euro 1.146,40 per imposta, euro 343,91 per sanzioni ed euro 156,58 per interessi. Ma su questa somma residua l'Ufficio non ha fornito documentazione giustificativa ne motivazioni convincenti tali da cui comprendere agevolmente da cui derivi tale somma residua a fronte di un importo complessivo giustificato dal ricorrente relativo all'importo di ben euro 129.702,75.
Conseguentemente il ricorso viene accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso. Spese a carico della parte resistente che si liquidano in euro
400,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
AS IE SC, Relatore
CIMINI CARLO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 421/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricor._1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2025 250175 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12.01.2024 la Guardia di Finanza – Tenenza di Osimo – Squadra Operativa Volante iniziava una verifica fiscale nei confronti della Ricor._1 Snc (di seguito, Farmacia), al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa tributaria in materia di Imposte sui Redditi, dell'IVA e dell'IRAP avente ad oggetto il periodo di imposta dall'1.01.2020 al
31.12.2022. A seguito di tale verifica, e con specifico riguardo all'annualità di imposta 2021, la Contribuente presentava la dichiarazione integrativa Iva in data 2.10.2023 (Id. dich. n.: 17192223494-01), avvalendosi del c.d. “ravvedimento speciale” al fine di versare le imposte dovute. In data 2.01.2025 veniva emessa e notificata alla Contribuente la comunicazione di irregolarità ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 con la quale l'Ufficio contestava l'omesso versamento dell'Iva periodica relativa ai mesi di maggio-dicembre, oltre all'acconto e al saldo, per un totale complessivo di Euro 89.805,00, oltre interessi e sanzioni. A seguito del mancato pagamento della predetta comunicazione di irregolarità, veniva emessa la cartella di pagamento n. 00320250019169115000 notificata alla Parte in data 28.08.2025 per l'importo complessivo di Euro
129.696,87, di cui Euro 89.805,00 per imposta, Euro 26.941,50 per sanzioni ed Euro 12.950,37.
La parte impugnava la predetta cartella con ricorso notificato in data 29.10.2025 con il quale sollevava, sinteticamente, i seguenti motivi: carenza di motivazione dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 7 della
L. n. 212/2000 e art. 7 del D.P.R. n. 602/1972; versamento integrale dell'imposta Iva dovuta già effettuato dalla Contribuente mediante c.d. “Ravvedimento speciale”, con conseguente nullità della cartella impugnata.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Ufficio, tempestivamente costituitosi, pone in evidenza la parziale cessazione della materia del contendere: sgravio parziale effettuato dall'Ufficio L'Ufficio, a seguito delle opportune verifiche in ordine ai versamenti eseguiti dalla Ricorrente, ha proceduto allo sgravio della (quasi) totalità delle somme iscritte a ruolo ed oggetto della cartella di pagamento annullando la pretesa per il complessivo importo di Euro 128.049,97
(doc. 2), come risulta dal provvedimento di sgravio parziale che si produce. A seguito dello sgravio, l'importo ad oggi ancora dovuto dalla Contribuente ammonta complessivamente ad Euro 1.646,90, di cui Euro 1.146,40 per imposta, Euro 343,91 per sanzioni ed Euro 156,58 per interessi. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dopo avere esaminato gli atti ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto. In via preliminare parte ricorrente eccepisce la carenza di motivazione dell'atto impugnato laddove non vengono indicati i presupposti di fatto e di diritto, nonché gli elementi di prova, che giustificano il recupero impositivo, in spregio a quanto espressamente previsto dagli artt. 7 della legge n.212/2000 e 7 del D.P.R. n. 602/1972 nella parte in cui stabiliscono, rispettivamente, che gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giustizia tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione.
La Corte osserva che nell'atto impugnato l'Ufficio si limita ad affermare di aver proceduto alla liquidazione della dichiarazione Iva integrativa relativa all'anno d'imposta 2021 contestando l'omesso versamento dell'iva periodica relativa ai mesi maggio-dicembre, oltre all'acconto e al saldo, in misura di € 89.805,00, oltre sanzioni al 30% (€ 25.075,80) e interessi (€ 12.950,37), per un importo complessivo di € 129.702,75, ma senza individuare gli elementi di fatto e di diritto che giustificano tale imposizione, né la sua misura, anche in punto di interessi, in contrasto con l'art. 7, comma 1 ter, della legge n. 212/2000, considerato che la società ricorrente aveva dimostrato l'effettivo pagamento di quanto dovuto, in occasione della ricezione dell'avviso bonario.
Nel merito, osserva questa Corte che il ricorrente avvalendosi del c.d. “Ravvedimento speciale” introdotto dall'art. 1, commi da 174 a 178 della legge 197/2022, i cui termini sono stati prorogati dall'art.
3-bis del D.
L. 132/2023, in data 02 ottobre 2023 la società ricorrente ha presentato la dichiarazione Iva Integrativa per l'anno d'imposta 2021, versando le imposte residuamene dovute in otto rate, così come previsto da tale disposizione. Il Contribuente ha così soddisfatto quanto dovuto. Di converso l'Ufficio pur riconoscendo i versamenti effettuati e la validità del ravvedimento, nelle proprie controdeduzioni ha precisato di avere provveduto a sgravare pressoché totalmente 'importo della cartella, precisando che restava ancora dovuta la somma per euro 1.646,90, di cui Euro 1.146,40 per imposta, euro 343,91 per sanzioni ed euro 156,58 per interessi. Ma su questa somma residua l'Ufficio non ha fornito documentazione giustificativa ne motivazioni convincenti tali da cui comprendere agevolmente da cui derivi tale somma residua a fronte di un importo complessivo giustificato dal ricorrente relativo all'importo di ben euro 129.702,75.
Conseguentemente il ricorso viene accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso. Spese a carico della parte resistente che si liquidano in euro
400,00, oltre accessori di legge.