Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 43
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    L'Ufficio si limita ad affermare la liquidazione della dichiarazione IVA integrativa contestando l'omesso versamento, senza individuare gli elementi di fatto e di diritto che giustificano tale imposizione, né la sua misura, in contrasto con la normativa sulla motivazione degli atti amministrativi.

  • Accolto
    Versamento integrale dell'imposta dovuta mediante Ravvedimento speciale

    La Corte rileva che il contribuente ha presentato la dichiarazione IVA integrativa e versato le imposte dovute tramite Ravvedimento speciale, soddisfacendo l'obbligazione tributaria. L'Ufficio, pur riconoscendo i versamenti, non ha fornito documentazione giustificativa per la somma residua ancora richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 43
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona
    Numero : 43
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo