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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/11/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1092/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
28.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 01.05.2024 da e da Parte_1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. AMATO MASSIMO, tendente ad ottenere la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CA (CE) in data 18.08.1996; rilevato che dal matrimonio sono nate le figlie (il 27.10.1998) e (il 12.01.2005); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 18.11.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Carinola al
Corso Umberto I —unitamente ai mobili, arredi e pertinenze— in favore di Parte_1
con le figlie e ivi stabilmente conviventi fin tanto che le stesse non
[...] Per_1 Per_2
1 avranno raggiunto l'autosufficienza economica, e comunque sempre alla medesima sig.ra
essendone l'esclusiva proprietaria per averla ricevuta in eredità. Parte_1
2. Confermare l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 200,00 mensili e così € 100,00 per ciascuna figlia, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, fino all'indipendenza economica di ciascuna figlia;
3. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le linee guida dettate dal CNF del 2017, fino all'indipendenza economica di ciascuna figlia.
4. Nulla a titolo di assegno divorzile essendo entrambi percettori di reddito con piena capacità lavorativa.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CA (CE) il
18.08.1996 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte II, serie A, anno
1996);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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