Art. 26.
Il periodo massimo di assunzione del personale di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 7 marzo 1981, n. 64 e' aumentato da tre a cinque anni.
Alla copertura del relativo onere - valutato in lire 500 milioni - si provvede con lo stanziamento di cui al successivo articolo 28.
Il periodo massimo di assunzione del personale di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 7 marzo 1981, n. 64 e' aumentato da tre a cinque anni.
Alla copertura del relativo onere - valutato in lire 500 milioni - si provvede con lo stanziamento di cui al successivo articolo 28.