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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 5301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5301 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. DA MA nelle cause civili riunite iscritte ai n°422-426 e 1546/2023 R.G.L., promosse
D A
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dagli avv.ti LO BELLO GIOVANNI e TERESA
[...]
TORNAMBÈ, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Corso Tukory
278, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to DENTICI LORENZO MARIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA DANTE, 322 90100
PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza dell'1/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorsi depositati in data 16/01/2023 e 10/02/2023, successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva, i ricorrenti indicati in epigrafe, premettendo di essere tutti ex dipendenti dell' posti in quiescenza nell'ultimo CP_1
quinquennio e di aver ricevuto il TFR dall' inserito nell'ultima busta paga Pt_4 senza che venissero specificate le voci retributive computabili come base di calcolo della stessa indennità, convennero in giudizio l' per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto
1 accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla riliquidazione del TFR con l'inclusione delle indennità aziendali (a titolo esemplificativo e non esaustivo indennità art 12 accordo 31.7.2003, indennità art 7/a e 7/b, incentivo redd. superminimo, accordo 29.7.05, incentivo professionale) …
3) Dichiarare che il ricorrente ha diritto a 4 giorni di ferie per le ex festività soppresse mai godute e mai concesse dall'azienda conseguentemente per il pregresso si chiede la monetizzazione degli stessi nei modi e termini di legge.
5. Dichiarare che il ricorrente ha diritto nelle giornate di ferie godute alla normale retribuzione spettante secondo contratto, quindi al minimo di stipendio,
l'indennità di contingenza, il T.D.R. e tutte le retribuzioni fisse e continuative spettanti in busta paga e in particolare • STRAORDINARIO FERIALE FESTIVO E NOTTURNO cod 3510 3512 3516 3518 3520.
• PROVVIGIONE VENDITE A BORDO COD 3121 - 3123 -3039
• FESTIVITA' COINCIDENTE CON LA GIORNATA DI RIPOSO
• INDENNITA' DI GUIDA
• INDENNITA' DI TURNO
• IND. EFF. GUIDA BUS/TRAM 2 TURNI COD 3145
• IND. EFF. cod 3147 Controparte_2
• COD 3019 Controparte_3
• COD 3001 CP_4
• COD 3020 Controparte_5
• TEMPI ACC.ART1 AA18/10/95 COD 3004
• RATEI 13° E 14° MENSILITA'
6.Ritenere e dichiarare che con l'art 4 dell'accordo del 10 maggio 2022 poiché a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita l'indennità “retribuzione ferie” del valore di € 8,00 lordi da corrispondersi per ciascuna giornata di ferie fruita dal lavoratore.
Conseguentemente condannare l' convenuta al pagamento delle somme Pt_4 derivanti sia dal riconoscimento della riliquidazione del periodo di ferie sia alla monetizzazione delle 4 giornate di ferie ex festività soppresse non concesse dalla convenuta secondo i principi enunciati in premessa pari a euro 3.245,89”.
Si costituì in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
2 Le cause, riunite per evidenti ragioni di connessione oggettiva, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, sono state decise all'esito della suddetta udienza.
I ricorsi vanno rigettati.
Ed invero, la prima pretesa, concernente l'inclusione delle indennità 7/a e 7/b nella base di calcolo del TFR, è infondata per le stesse, condivisibili ragioni già espresse da questo Tribunale in altre controversie identiche: “In punto di diritto, deve osservarsi che l'art. 2120 c.c. – come modificato dalla legge n. 297/1982 - prevede che in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5. Il comma 2, della medesima disposizione poi specifica che
“salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”. A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il criterio adottato ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 c.c. è “quello della omnicomprensività e, tuttavia, eccezioni allo stesso possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione;
deve precisarsi che ai fini del calcolo del t.f.r. i criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati dall'art. 2120 c.c. nuovo testo possono essere derogati solo dalla contrattazione collettiva intervenuta successivamente all'entrata in vigore della norma di legge e che tale deroga non può essere effettuata mediante il richiamo a norme pattizie previgenti” (tra le tante: Cass. civ., sez. lav., n. 26610/2019). Nel caso di specie, gli accordi aziendali stipulati dal
1995 al 2006 tra l'azienda e le organizzazioni sindacali hanno previsto, in maniera chiara ed univoca, una deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120, comma 2, c.c., in relazione alle indennità previste negli accordi medesimi, oggetto del presente giudizio. Più specificamente, dalla documentazione versata in atti e prodotta dalla società resistente, si evince che l'art. 7 dell'Accordo aziendale del 18.10.1995 ha previsto al punto A) che “Con decorrenza dal 1 gennaio
3 1996, al personale di ogni categoria e livello saranno riconosciuti incentivi economici denominati "Incentivo di redditività", legati al raggiungimento degli obiettivi di produzione “Aziendale", di "Gruppo" ed "Individuale", produttivi di risultati economici verificabili ed accertati”, mentre al punto B) che “Con decorrenza 1 ottobre 1995, e per la durata di validità del presente accordo, al personale in forza alla data dell'8/8/1995, saranno riconosciuti incentivi per redditività denominati "incentivo ad personam", legati al raggiungimento degli obiettivi di produzione fissati per ciascun anno, modulati in relazione all'obiettivo raggiunto, aziendale e di gruppo o individuale, alla peculiarità delle mansioni effettivamente svolte ed alla scala parametrale
100/225”. Tuttavia, le parti hanno stabilito che le somme corrisposte a tali titoli non sono utili al fine di determinare i trattamenti economici di alcun istituto contrattuale, né la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. (cfr. art. 14). Ed ancora, ove l'Accordo del 31.07.2003 ha ribadito l'esclusione delle indennità ivi previste dal computo del T.F.R. (art. 19: “Tutti i trattamenti economici previsti nel presente accordo non sono utili ai fini della determinazione, ai sensi della legge 297/82, della retribuzione annua per il calcolo del T.F.R. né hanno refluenza alcuna sulla 13° e 14° mensilità), il successivo Accordo del 23.11.2006 ha previsto che, a far data dall'1.1.2007, l'incentivo di cui all'art. 7 B) “sarà trasformato in favore del personale avente diritto in assegno ad personam non assorbile (…) senza refluenza alcuna su 13^,
14^mensilità , TFR e straordinario”. Analoga previsione è stata dettata con riferimento alle altre indennità riconosciute dall'Azienda in favore del personale dipendente (cfr. Art. 3 dell'Accordo del 18.10.1995: i trattamenti c.d. superminimi
“non sono utili al fine di determinare la misura indennitaria di altri istituti contrattuali, né – ai sensi della legge 297/1982 – la retribuzione annua utile ai fini del calcolo del
TFR”; Art. 5 dell'Accordo del 18.10.1995: l'indennità agente unico “non è utile per determinare la misura dei compensi di altri istituti contrattuali né – ai sensi della legge
297/1982 – per la determinazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del
TFR”; art. 1 dell'Accordo del 31.7.2003 “A far data dal 1° gennaio 2007 le quote di
“ex redditività”, spettanti al personale in virtù dei precedenti accordi aziendali e già godute alla data di sottoscrizione del presente accordo, saranno trasformate in
“assegno ad personam non assorbibile” (…) e non ha refluenza alcuna su 13°, 14°,
T.F.R. e straordinario” Per quanto concerne, poi, l'indennità ex art 12 dell'Accordo
4 del 31.07.2003, si osserva che la stessa è stata riconosciuta solo al personale con la qualifica di “Quadro” e, quindi, non anche ai ricorrenti. Infine, infondata appare l'eccezione sollevata dai ricorrenti di nullità delle clausole sopra indicate degli accordi aziendali, che escludono le citate indennità dalla base di computo della retribuzione utile per il calcolo del TFR, in violazione dell'art. 2120 c.c. e del principio di gerarchia delle fonti contrattuali. L'eccezione, infatti, non può essere accolta, posto che la giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata nel ritenere che le parti collettive possono pattuire la prevalenza da attribuire per la disciplina dei rapporti di lavoro a una clausola del contratto collettivo nazionale o di un contratto aziendale con possibile concorrenza delle due discipline, ove non sia diversamente previsto. Il criterio interpretativo che va utilizzato dal giudice è costituito dalla volontà delle parti e dalla prevalenza della fonte collettiva più prossima agli interessi disciplinati, secondo il criterio di competenza e di specialità, con il solo limite del rispetto della normativa di legge inderogabile (Cass. civ., sez. lav., n. 19351/2007; da ultimo Cass. civ., sez. lav.,
n. 17939/2022: “il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale debba essere regolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma della effettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline -e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio di competenza e di specialità nel rispetto del principio di autonomia talché la fonte collettiva prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili- che ha trovato riscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto delle relazioni industriali ). Dunque, il rapporto tra contratti collettivi - come è da qualificare anche il contratto aziendale - di diverso livello deve essere risolto in base non già al principio della subordinazione del contratto collettivo locale a quello nazionale, né di quello cronologico, ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti operanti in area più prossima – non solo territorialmente ma anche in relazione alla specialità della disciplina - agli interessi oggetto di regolamentazione. Deve, pertanto, concludersi che l'espressa esclusione da parte degli accordi aziendali delle richiamate indennità dalla base di calcolo del T.F.R
e la congruità degli importi liquidati ai ricorrenti alla cessazione del rapporto di lavoro - verificata dal CTU nella consulenza contabile depositata in atti, che si condivide pienamente – precludono l'accoglimento delle domande attoree” (cfr.
5 Tribunale di Palermo, sez. lav. sent. nn. 527/2023, 528/2023, 3372/2023, 3382/2023,
2709/2023, 2707/2023, 2708/2023, 526/2023, 2652/2023, 4305/2023 e la recentissima sentenza n. 1304/2024).
Alle condivisibili considerazioni appena riportate ne va aggiunta un'altra, circa la vigenza dell'accordo del 23.11.2006, che, come visto, ha espressamente escluso la refluenza delle indennità 7/a e /b sul calcolo del TFR.
Gli stessi ricorrenti hanno dedotto che tale accordo, pur destinato ad avere
“valenza sino al 31.12.2008”, ha continuato ad avere esecuzione, specie in relazione alle suddette indennità, erogate loro anche per il periodo successivo;
sicché o si considera sine titulo la corresponsione di esse a partire dal 2009 o più ragionevolmente deve ritenersi che le parti, col loro comportamento concludente, abbiano voluto prorogare la vigenza del suddetto contratto aziendale, compresa ovviamente la pattuizione concernente l'esclusione di tali voci retributive dal calcolo del TFR.
In estrema sintesi, dunque, va rilevato come la contrattazione collettiva abbia espressamente escluso le indennità 7/a e 7/b dalla base di calcolo del TFR e come tale previsione, del tutto lecita ai sensi dell'art. 2120 c.c. (secondo cui la retribuzione rilevante ai fini del TFR comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale
“salvo diversa previsione dei contratti collettivi”), comporti l'irrilevanza del carattere continuativo dell'erogazione avvenuta nel corso del rapporto di lavoro (fatta salva ogni valutazione circa le contestazioni di anche sul carattere continuativo CP_1 dell'emolumento).
Tali conclusioni hanno trovato un autorevole avallo, nella recente sentenza n.
695/2025 con cui la locale Corte d'Appello, ha respinto il gravame proposti da altri lavoratori avverso le sfavorevoli pronunce emesse da questo Tribunale, sopra richiamate (cfr. all.to note conclusive CP_1
È, poi, parimenti infondata anche la seconda pretesa, concernente il mancato godimento dei 4 giorni di ex festività soppresse, perché, come correttamente osservato dalla resistente, i 25 giorni di ferie totali riconosciuti da erano conformi al CP_1
dettato dell'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980.
Il citato articolo dispone che: “A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure: - 25 giorni
6 lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3°. Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due)”.
Orbene, dalle buste paga allegate ai ricorsi emerge che l'orario di lavoro dei ricorrenti è stato distribuito su cinque giornate lavorative (circostanza, peraltro, non contestata).
Si condivide al riguardo la sentenza n. 13810/2018 RG del Tribunale di Palermo, sez. lav. che ha rigettato pretese analoghe a quelle oggi azionate affermando che
“Infondata è la richiesta di 4 giorni di ferie in quanto il comma 2 dell'art 41 del testo coordinato delle disposizioni contrattuali e normative del rapporto di lavoro degli autotranvieri internavigatori prevede che “Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a
6 giorni lavorativi;
tuttavia in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2, sicchè al mutamento delle giornate lavorative settimanali, 5 e non più 6, al ricorrente spettano 22 giorni di ferie e 4 di festvità soppresse, ossia 26 giorni dei quali - ( come nel caso di specie)- il lavoratore ha pacificatamente usufruito”.
Pertanto, i giorni di ferie effettivamente spettanti ai ricorrenti sono ottenuti dividendo i 25 o 26 giorni feriali (a seconda dell'anzianità di servizio e del livello posseduto) per 1,2, portando così al riconoscimento di 21 o 22 giorni di ferie.
Dal momento che i ricorrenti affermano di aver usufruito di soli 25 giorni di ferie, risulta documentalmente smentita la circostanza affermata in ricorso circa il loro mancato riconoscimento delle “festività soppresse”.
La terza pretesa riguarda la retribuzione spettante per i giorni di ferie che, secondo i ricorrenti, non può essere inferiore a quella spettante i giorni di lavoro effettivo, dovendo includere tutte le indennità espressamente elencate a pagina 7 e 8 del ricorso.
Ebbene, nei termini in cui è stata avanzata in ricorso, tale pretesa non può trovare accoglimento, perché se, da un lato (in via dirimente), “ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci
7 della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
"onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente"” (Cass., sez. lav., sentenza n. 20216 del 23 giugno 2022), dall'altro lato (a fortiori) i ricorrenti hanno fatto generico riferimento ad una serie di voci “retributive”, da cui è praticamente impossibile cogliere la loro effettiva inclusione nella retribuzione “normale”, né hanno dimostrato gli elementi costitutivi della pretesa concretamente fatta valere.
In termini conclusivi, i ricorsi vanno integralmente respinti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Palermo il 04/12/2025.
IL GIUDICE
DA MA
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. DA MA nelle cause civili riunite iscritte ai n°422-426 e 1546/2023 R.G.L., promosse
D A
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dagli avv.ti LO BELLO GIOVANNI e TERESA
[...]
TORNAMBÈ, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Corso Tukory
278, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to DENTICI LORENZO MARIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA DANTE, 322 90100
PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza dell'1/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorsi depositati in data 16/01/2023 e 10/02/2023, successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva, i ricorrenti indicati in epigrafe, premettendo di essere tutti ex dipendenti dell' posti in quiescenza nell'ultimo CP_1
quinquennio e di aver ricevuto il TFR dall' inserito nell'ultima busta paga Pt_4 senza che venissero specificate le voci retributive computabili come base di calcolo della stessa indennità, convennero in giudizio l' per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto
1 accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla riliquidazione del TFR con l'inclusione delle indennità aziendali (a titolo esemplificativo e non esaustivo indennità art 12 accordo 31.7.2003, indennità art 7/a e 7/b, incentivo redd. superminimo, accordo 29.7.05, incentivo professionale) …
3) Dichiarare che il ricorrente ha diritto a 4 giorni di ferie per le ex festività soppresse mai godute e mai concesse dall'azienda conseguentemente per il pregresso si chiede la monetizzazione degli stessi nei modi e termini di legge.
5. Dichiarare che il ricorrente ha diritto nelle giornate di ferie godute alla normale retribuzione spettante secondo contratto, quindi al minimo di stipendio,
l'indennità di contingenza, il T.D.R. e tutte le retribuzioni fisse e continuative spettanti in busta paga e in particolare • STRAORDINARIO FERIALE FESTIVO E NOTTURNO cod 3510 3512 3516 3518 3520.
• PROVVIGIONE VENDITE A BORDO COD 3121 - 3123 -3039
• FESTIVITA' COINCIDENTE CON LA GIORNATA DI RIPOSO
• INDENNITA' DI GUIDA
• INDENNITA' DI TURNO
• IND. EFF. GUIDA BUS/TRAM 2 TURNI COD 3145
• IND. EFF. cod 3147 Controparte_2
• COD 3019 Controparte_3
• COD 3001 CP_4
• COD 3020 Controparte_5
• TEMPI ACC.ART1 AA18/10/95 COD 3004
• RATEI 13° E 14° MENSILITA'
6.Ritenere e dichiarare che con l'art 4 dell'accordo del 10 maggio 2022 poiché a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita l'indennità “retribuzione ferie” del valore di € 8,00 lordi da corrispondersi per ciascuna giornata di ferie fruita dal lavoratore.
Conseguentemente condannare l' convenuta al pagamento delle somme Pt_4 derivanti sia dal riconoscimento della riliquidazione del periodo di ferie sia alla monetizzazione delle 4 giornate di ferie ex festività soppresse non concesse dalla convenuta secondo i principi enunciati in premessa pari a euro 3.245,89”.
Si costituì in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
2 Le cause, riunite per evidenti ragioni di connessione oggettiva, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, sono state decise all'esito della suddetta udienza.
I ricorsi vanno rigettati.
Ed invero, la prima pretesa, concernente l'inclusione delle indennità 7/a e 7/b nella base di calcolo del TFR, è infondata per le stesse, condivisibili ragioni già espresse da questo Tribunale in altre controversie identiche: “In punto di diritto, deve osservarsi che l'art. 2120 c.c. – come modificato dalla legge n. 297/1982 - prevede che in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5. Il comma 2, della medesima disposizione poi specifica che
“salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”. A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il criterio adottato ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 c.c. è “quello della omnicomprensività e, tuttavia, eccezioni allo stesso possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione;
deve precisarsi che ai fini del calcolo del t.f.r. i criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati dall'art. 2120 c.c. nuovo testo possono essere derogati solo dalla contrattazione collettiva intervenuta successivamente all'entrata in vigore della norma di legge e che tale deroga non può essere effettuata mediante il richiamo a norme pattizie previgenti” (tra le tante: Cass. civ., sez. lav., n. 26610/2019). Nel caso di specie, gli accordi aziendali stipulati dal
1995 al 2006 tra l'azienda e le organizzazioni sindacali hanno previsto, in maniera chiara ed univoca, una deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120, comma 2, c.c., in relazione alle indennità previste negli accordi medesimi, oggetto del presente giudizio. Più specificamente, dalla documentazione versata in atti e prodotta dalla società resistente, si evince che l'art. 7 dell'Accordo aziendale del 18.10.1995 ha previsto al punto A) che “Con decorrenza dal 1 gennaio
3 1996, al personale di ogni categoria e livello saranno riconosciuti incentivi economici denominati "Incentivo di redditività", legati al raggiungimento degli obiettivi di produzione “Aziendale", di "Gruppo" ed "Individuale", produttivi di risultati economici verificabili ed accertati”, mentre al punto B) che “Con decorrenza 1 ottobre 1995, e per la durata di validità del presente accordo, al personale in forza alla data dell'8/8/1995, saranno riconosciuti incentivi per redditività denominati "incentivo ad personam", legati al raggiungimento degli obiettivi di produzione fissati per ciascun anno, modulati in relazione all'obiettivo raggiunto, aziendale e di gruppo o individuale, alla peculiarità delle mansioni effettivamente svolte ed alla scala parametrale
100/225”. Tuttavia, le parti hanno stabilito che le somme corrisposte a tali titoli non sono utili al fine di determinare i trattamenti economici di alcun istituto contrattuale, né la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. (cfr. art. 14). Ed ancora, ove l'Accordo del 31.07.2003 ha ribadito l'esclusione delle indennità ivi previste dal computo del T.F.R. (art. 19: “Tutti i trattamenti economici previsti nel presente accordo non sono utili ai fini della determinazione, ai sensi della legge 297/82, della retribuzione annua per il calcolo del T.F.R. né hanno refluenza alcuna sulla 13° e 14° mensilità), il successivo Accordo del 23.11.2006 ha previsto che, a far data dall'1.1.2007, l'incentivo di cui all'art. 7 B) “sarà trasformato in favore del personale avente diritto in assegno ad personam non assorbile (…) senza refluenza alcuna su 13^,
14^mensilità , TFR e straordinario”. Analoga previsione è stata dettata con riferimento alle altre indennità riconosciute dall'Azienda in favore del personale dipendente (cfr. Art. 3 dell'Accordo del 18.10.1995: i trattamenti c.d. superminimi
“non sono utili al fine di determinare la misura indennitaria di altri istituti contrattuali, né – ai sensi della legge 297/1982 – la retribuzione annua utile ai fini del calcolo del
TFR”; Art. 5 dell'Accordo del 18.10.1995: l'indennità agente unico “non è utile per determinare la misura dei compensi di altri istituti contrattuali né – ai sensi della legge
297/1982 – per la determinazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del
TFR”; art. 1 dell'Accordo del 31.7.2003 “A far data dal 1° gennaio 2007 le quote di
“ex redditività”, spettanti al personale in virtù dei precedenti accordi aziendali e già godute alla data di sottoscrizione del presente accordo, saranno trasformate in
“assegno ad personam non assorbibile” (…) e non ha refluenza alcuna su 13°, 14°,
T.F.R. e straordinario” Per quanto concerne, poi, l'indennità ex art 12 dell'Accordo
4 del 31.07.2003, si osserva che la stessa è stata riconosciuta solo al personale con la qualifica di “Quadro” e, quindi, non anche ai ricorrenti. Infine, infondata appare l'eccezione sollevata dai ricorrenti di nullità delle clausole sopra indicate degli accordi aziendali, che escludono le citate indennità dalla base di computo della retribuzione utile per il calcolo del TFR, in violazione dell'art. 2120 c.c. e del principio di gerarchia delle fonti contrattuali. L'eccezione, infatti, non può essere accolta, posto che la giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata nel ritenere che le parti collettive possono pattuire la prevalenza da attribuire per la disciplina dei rapporti di lavoro a una clausola del contratto collettivo nazionale o di un contratto aziendale con possibile concorrenza delle due discipline, ove non sia diversamente previsto. Il criterio interpretativo che va utilizzato dal giudice è costituito dalla volontà delle parti e dalla prevalenza della fonte collettiva più prossima agli interessi disciplinati, secondo il criterio di competenza e di specialità, con il solo limite del rispetto della normativa di legge inderogabile (Cass. civ., sez. lav., n. 19351/2007; da ultimo Cass. civ., sez. lav.,
n. 17939/2022: “il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale debba essere regolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma della effettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline -e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio di competenza e di specialità nel rispetto del principio di autonomia talché la fonte collettiva prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili- che ha trovato riscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto delle relazioni industriali ). Dunque, il rapporto tra contratti collettivi - come è da qualificare anche il contratto aziendale - di diverso livello deve essere risolto in base non già al principio della subordinazione del contratto collettivo locale a quello nazionale, né di quello cronologico, ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti operanti in area più prossima – non solo territorialmente ma anche in relazione alla specialità della disciplina - agli interessi oggetto di regolamentazione. Deve, pertanto, concludersi che l'espressa esclusione da parte degli accordi aziendali delle richiamate indennità dalla base di calcolo del T.F.R
e la congruità degli importi liquidati ai ricorrenti alla cessazione del rapporto di lavoro - verificata dal CTU nella consulenza contabile depositata in atti, che si condivide pienamente – precludono l'accoglimento delle domande attoree” (cfr.
5 Tribunale di Palermo, sez. lav. sent. nn. 527/2023, 528/2023, 3372/2023, 3382/2023,
2709/2023, 2707/2023, 2708/2023, 526/2023, 2652/2023, 4305/2023 e la recentissima sentenza n. 1304/2024).
Alle condivisibili considerazioni appena riportate ne va aggiunta un'altra, circa la vigenza dell'accordo del 23.11.2006, che, come visto, ha espressamente escluso la refluenza delle indennità 7/a e /b sul calcolo del TFR.
Gli stessi ricorrenti hanno dedotto che tale accordo, pur destinato ad avere
“valenza sino al 31.12.2008”, ha continuato ad avere esecuzione, specie in relazione alle suddette indennità, erogate loro anche per il periodo successivo;
sicché o si considera sine titulo la corresponsione di esse a partire dal 2009 o più ragionevolmente deve ritenersi che le parti, col loro comportamento concludente, abbiano voluto prorogare la vigenza del suddetto contratto aziendale, compresa ovviamente la pattuizione concernente l'esclusione di tali voci retributive dal calcolo del TFR.
In estrema sintesi, dunque, va rilevato come la contrattazione collettiva abbia espressamente escluso le indennità 7/a e 7/b dalla base di calcolo del TFR e come tale previsione, del tutto lecita ai sensi dell'art. 2120 c.c. (secondo cui la retribuzione rilevante ai fini del TFR comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale
“salvo diversa previsione dei contratti collettivi”), comporti l'irrilevanza del carattere continuativo dell'erogazione avvenuta nel corso del rapporto di lavoro (fatta salva ogni valutazione circa le contestazioni di anche sul carattere continuativo CP_1 dell'emolumento).
Tali conclusioni hanno trovato un autorevole avallo, nella recente sentenza n.
695/2025 con cui la locale Corte d'Appello, ha respinto il gravame proposti da altri lavoratori avverso le sfavorevoli pronunce emesse da questo Tribunale, sopra richiamate (cfr. all.to note conclusive CP_1
È, poi, parimenti infondata anche la seconda pretesa, concernente il mancato godimento dei 4 giorni di ex festività soppresse, perché, come correttamente osservato dalla resistente, i 25 giorni di ferie totali riconosciuti da erano conformi al CP_1
dettato dell'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980.
Il citato articolo dispone che: “A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure: - 25 giorni
6 lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3°. Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due)”.
Orbene, dalle buste paga allegate ai ricorsi emerge che l'orario di lavoro dei ricorrenti è stato distribuito su cinque giornate lavorative (circostanza, peraltro, non contestata).
Si condivide al riguardo la sentenza n. 13810/2018 RG del Tribunale di Palermo, sez. lav. che ha rigettato pretese analoghe a quelle oggi azionate affermando che
“Infondata è la richiesta di 4 giorni di ferie in quanto il comma 2 dell'art 41 del testo coordinato delle disposizioni contrattuali e normative del rapporto di lavoro degli autotranvieri internavigatori prevede che “Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a
6 giorni lavorativi;
tuttavia in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2, sicchè al mutamento delle giornate lavorative settimanali, 5 e non più 6, al ricorrente spettano 22 giorni di ferie e 4 di festvità soppresse, ossia 26 giorni dei quali - ( come nel caso di specie)- il lavoratore ha pacificatamente usufruito”.
Pertanto, i giorni di ferie effettivamente spettanti ai ricorrenti sono ottenuti dividendo i 25 o 26 giorni feriali (a seconda dell'anzianità di servizio e del livello posseduto) per 1,2, portando così al riconoscimento di 21 o 22 giorni di ferie.
Dal momento che i ricorrenti affermano di aver usufruito di soli 25 giorni di ferie, risulta documentalmente smentita la circostanza affermata in ricorso circa il loro mancato riconoscimento delle “festività soppresse”.
La terza pretesa riguarda la retribuzione spettante per i giorni di ferie che, secondo i ricorrenti, non può essere inferiore a quella spettante i giorni di lavoro effettivo, dovendo includere tutte le indennità espressamente elencate a pagina 7 e 8 del ricorso.
Ebbene, nei termini in cui è stata avanzata in ricorso, tale pretesa non può trovare accoglimento, perché se, da un lato (in via dirimente), “ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci
7 della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
"onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente"” (Cass., sez. lav., sentenza n. 20216 del 23 giugno 2022), dall'altro lato (a fortiori) i ricorrenti hanno fatto generico riferimento ad una serie di voci “retributive”, da cui è praticamente impossibile cogliere la loro effettiva inclusione nella retribuzione “normale”, né hanno dimostrato gli elementi costitutivi della pretesa concretamente fatta valere.
In termini conclusivi, i ricorsi vanno integralmente respinti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Palermo il 04/12/2025.
IL GIUDICE
DA MA
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