Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03518/2026REG.PROV.COLL.
N. 07286/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7286 del 2023, proposto dal signor CA IL, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Digirolamo, Fabrizio Lofoco, Vittorio Tarsia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Comandante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 00260/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando generale della Guardia di finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il consigliere LI AD e udito per l’appellante l’avvocato Fabrizio Lofoco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. L’oggetto del giudizio è la determina del Comandante del reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Bari prot. n. 428464 del 28 settembre 2020, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto maresciallo aiutante CA IL avverso la sanzione disciplinare di corpo di un giorno di consegna semplice.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dalla documentazione in atti e dagli scritti difensivi, sono di seguito sintetizzati.
2.1. Il maresciallo aiutante mare CA IL, in servizio presso la Stazione navale della Guardia di finanza di Bari, veniva sottoposto a procedimento penale per il reato di rilevazione di segreto d’ufficio in concorso, successivamente definito con decreto di archiviazione del G.I.P. del 2 marzo 2020, in accoglimento della richiesta del P.M. del 21 febbraio 2020.
2.2. Dagli atti sopra indicati (richiesta del P.M. e decreto di archiviazione del G.I.P.) emergeva che, pur difettando la prova del reato contestato, le indagini condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria (P.E.F.) della G.d.F. di Bari avevano documentato l’incontro, avvenuto in data 14 ottobre 2017, del mar. IL con un soggetto che, sapendo di essere sottoposto ad indagini ed intercettazioni, gli aveva chiesto un interessamento a proprio favore presso i colleghi del Nucleo di P.E.F.
2.3. In data 12 marzo 2020 l’amministrazione acquisiva gli atti del giudizio penale e, in data 13 maggio 2020, avviava il procedimento disciplinare contestando al militare la violazione dell’art. 748, comma 5, lett. b) d.P.R. 90 del 2010 (che sancisce l’obbligo del militare di comunicare di tutti gli eventi in cui risulta coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio), rilevando che <<a seguito dell’incontro con il EL NO del giorno 14 ottobre 2017, aveva l’obbligo a quel tempo….. di comunicare alla Stazione Navale di Bari, reparto di appartenenza, le notizie acquisite, affinché le stesse, opportunamente veicolate, tramite il proprio comando, alla polizia giudiziaria che stava conducendo le indagini (nucleo P.E.F, di Bari) e, quindi, all’A.G., fossero considerate eventualmente per aggiornare/modificare le metodologie investigative (“servizio”) in atto >>.
2.4. Con determina del Comandante della stazione navale della Guardia di finanza di Bari prot. 322108 del 16 luglio 2020 veniva inflitta al militare la sanzione disciplinare di corpo di un giorno di consegna semplice.
2.5. Con successiva determina dal Comandante del reparto operativo aeronavale prot. n. 428464 del 28 settembre 2020 veniva respinto il ricorso gerarchico proposto dall’interessato.
2.6. Il sottufficiale impugnava le determine sopra indicare con ricorso al T.a.r. chiedendo l’annullamento del provvedimento per: i) tardivo esercizio del potere disciplinare; ii) insussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione e difetto di motivazione nonché per manifesta sproporzione della sanzione inflitta.
3. Il T.a.r. per la Puglia, sez. I, con sentenza 7 febbraio 2023 n. 260, respingeva il ricorso rilevando che: i) la p.a. ha prontamente contestato l’addebito, una volta avuta piena cognizione del comportamento avuto dal ricorrente e, cioè, solo al momento della conclusione delle indagini preliminari con la adozione del provvedimento motivato di archiviazione; ii) il ricorrente era tenuto - in quanto militare appartenente, peraltro, allo stesso corpo cui erano state delegate le indagini - a contribuire, viste le informazioni di cui era in possesso, alla conoscibilità di tutti gli elementi rilevanti ai fini investigativi; iii) nel caso di specie è stata irrogata una sanzione non grave per fatti che non superano la soglia della rilevante gravità, sicché il principio di coerenza tra gravità del fatto e gravità della sua sanzione non è stato tradito.
4. L’appellante ha interposto appello con cui -premessa l’ampia ricostruzione del fatto (paragrafo A dell’atto di appello) e la pedissequa trascrizione dei motivi di ricorso di primo grado che formalmente vengono riproposti (paragrafo B dell’appello) - ha articolato i seguenti motivi di gravame (paragrafo D):
I . ERRONEITÀ ED INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA APPELLATA PER FALSA MOTIVAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DLVO n. 66/2010 ART. 1393 CO 1 (che dispone che il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto od in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale) ED ART. 1398 CO 1 (che dispone che il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo dalla conoscenza della infrazione). Il T.a.r. sarebbe incorso in errore nel respingere la censura relativa all’intempestività dell’azione disciplinare poiché l’amministrazione aveva avuto piena conoscenza dei fatti sin dalla richiesta di proroga delle indagini del 6 luglio 2018 e, anzi, sin dal 14 luglio 2017 allorché il personale della Guardia di finanza ha monitorato l’incontro tra il ricorrente e il EL.
II. ERRONEITÀ ED INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA APPELLATA PER FALSA MOTIVAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 748 CO, 5 LETT. b DEL DPR N. 90/2010 (che dispone che il militare deve dare sollecita comunicazione al proprio comandante di ogni cambiamento dello stato civile e di famiglia nonché degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio) e dell’art. 1350 co 2 del Dlvo n. 66/2010 (che dispone che le disposizioni in materia di disciplina militare si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni: svolgano attività di servizio, siano in luoghi militari o comunque destinati al servizio, indossino l’uniforme, si qualifichino, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgano ad altri militari in divisa o che si qualifichino come tali). Ad avviso dell’appellante, il T.a.r. sarebbe incorso in errore anche nel ritenere sussistente la violazione dell’obbligo comunicativo e nel respingere le doglianze relative all’erroneità delle motivazioni poste alla base dei provvedimenti impugnati.
5. Si è costituito in resistenza il Comando generale della Guardia di finanza che, con successiva memoria, ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
6. In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositato memorie, insistendo per l’accoglimento.
7. All’udienza pubblica del 28 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità della mera riproposizione dei motivi di ricorso di primo grado (paragrafo B.1 dell’appello) per violazione dell’onere di specificità dei motivi di appello sancito dall’art. 101 c.p.a.
9. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato.
10. Come chiarito anche di recente da questa Sezione, riguardo alla instaurazione del procedimento disciplinare di corpo, la locuzione «senza ritardo» contenuta nell'art. 1398 del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, n. 66, non va intesa come «immediatamente», ma nel senso d’una regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti preliminari e dell'intera procedura e la cui violazione non discende dal mero superamento di un termine fisso (non indicato dalla legge, ma tendenzialmente riferibile a trenta giorni), ma dal mancato riscontro di valide ragioni a sostegno del differimento dell’azione rispetto alla data in cui l’amministrazione ha acquisito conoscenza della condotta rilevante a fini disciplinari (Cons. Stato sez. II, 11 dicembre 2025 n. 9767).
11. Nel caso di specie l’amministrazione ha acquisito conoscenza dei fatti suscettibili di rilievo disciplinare solo in data 12 marzo 2020, allorché la segreteria del G.I.P. ha trasmesso la copia conforme della richiesta di archiviazione dalla quale emergeva che, in data 14 ottobre 2017, il militare aveva avuto un incontro con un conoscente il quale, sapendo di essere indagato e sottoposto ad intercettazione, gli aveva chiesto un interessamento presso i colleghi incaricati dell’indagine.
12. Siffatta condotta, pur non integrando la fattispecie del delitto di rivelazione di segreto d’ufficio contestata in sede penale, è stata ritenuta rilevante ai fini disciplinari dall’amministrazione che ha, quindi, avviato tempestivamente la relativa azione con l’atto di contestazione degli addebiti del 13 maggio 2020, ossia dopo aver acquisito ed esaminato gli atti del giudizio penale.
13. Non può essere condivisa, invece, la tesi dell’appellante che individua il dies a quo di decorrenza del termine per l’avvio del procedimento disciplinare nella data del 6 luglio 2018 di ricezione del provvedimento di proroga delle indagini o, addirittura, nella data del 14 luglio 2017 allorché ebbe luogo l’incontro contestato, in quanto monitorato dagli agenti della Guardia di finanza.
14. Per un verso, infatti, la richiesta di proroga delle indagini reca la mera indicazione dei titoli di reato e, conseguentemente, la nota del Comandate della Stazione navale del 6 luglio 2018 si limita a prendere atto dell’esistenza del procedimento penale, non avendo alcuna conoscenza dei fatti per cui si stava procedendo dei quali, quindi, era impossibile valutare l’eventuale rilevanza a fini disciplinari (sotto tale profilo, non è conferente il richiamo dell’appellante alla Guida Tecnica “Procedure disciplinari” ed. 2023 che riguarda gli accertamenti preliminari relativi a gravi infrazioni disciplinari di cui l’amministrazione ha già acquisito contezza: cfr. memoria del 7 aprile 2026).
15. Per altro verso, la circostanza che l’incontro del 14 luglio 2017 fosse stato monitorato dagli agenti incaricati delle indagini non ne determina l’automatica conoscenza anche da parte dell’amministrazione di appartenenza poiché, come correttamente osservato dal T.a.r., gli atti di indagine sono coperti da segreto istruttorio fino alla loro conclusione. Il segreto istruttorio, giova precisare, sussiste anche per le articolazioni di Forza armata diverse da quelle delegate delle indagini dall’Autorità giudiziaria. Ciò in disparte l’ulteriore considerazione che l’addebito disciplinare non consiste nell’incontro con un soggetto indagato ed intercettato, bensì nell’omessa comunicazione dell’episodio ai propri superiori.
16. Quanto all’asserita insussistenza della condotta contestata, in disparte la genericità dell’assunto, si osserva che:
a) l’appellante non smentisce l’incontro del 14 luglio 2017, ma ne contesta la sua rilevanza ai fini disciplinari la quale, tuttavia, è demandata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento (Cons. Stato, sez. II, 30 giugno 2023 n. 6410 e 21 marzo 2022, n. 2004; sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2629; 10 febbraio 2020, n. 1013 e 4 ottobre 2018, n. 5700), nel caso di specie insussistenti;
b) la qualificazione della condotta tenuta come illecito disciplinare ai sensi dell’art. 748 d.P.R. 90/2010 (violazione dell’obbligo di comunicazione ai superiori) non appare né illogica né irragionevole poiché-come osservato dal T.a.r.- era onere dell’interessato, nella sua qualità di militare, contribuire, viste le informazioni di cui era in possesso, alla conoscibilità di tutti gli elementi rilevanti ai fini investigativi. Ciò a prescindere dalla concreta utilità delle informazioni apprese, utilità che non competeva all’interessato valutare, bensì all’Autorità giudiziaria titolare delle indagini;
c) l’esistenza di un decreto di archiviazione non preclude l’avvio di un procedimento disciplinare, nell’ambito del quale l’amministrazione può valutare autonomamente i fatti già oggetto di indagine penale, reputandoli rilevanti ai fini disciplinari; gli elementi istruttori acquisiti in sede penale sono idonei, infatti, a sostenere l’azione e la condanna disciplinare, salva la prova contraria a carico dell’inquisito, nella specie assente (Cons. Stato, sez. II 14 novembre 2025 n. 8948; id. 23 giugno 2025 n. 5458). Nel caso di specie, come già osservato, la condotta contestata in sede disciplinare (omessa comunicazione ai superiori) è diversa da quella oggetto del giudizio penale (rivelazione di segreti d’ufficio);
d) è irrilevante il richiamo dell’appellante all’art. 1350, comma 2, c.m. (il quale sancisce che << le disposizioni in materia di disciplina militare si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni: svolgano attività di servizio, siano in luoghi militari o comunque destinati al servizio, indossino l’uniforme, si qualifichino, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgano ad altri militari in divisa o che si qualifichino come tal i>>) poiché, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, anche fuori dai casi di cui al comma 2, << i militari sono comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni> >.
17. In conclusione l’appello deve essere respinto.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione al Comando generale della Guardia di finanza delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI AO, Presidente
LI AD, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LI AD | BI AO |
IL SEGRETARIO