Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 3518
CS
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Tardivo esercizio del potere disciplinare

    L'amministrazione ha acquisito conoscenza dei fatti suscettibili di rilievo disciplinare solo in data 12 marzo 2020, allorché la segreteria del G.I.P. ha trasmesso la copia conforme della richiesta di archiviazione. L'avvio dell'azione disciplinare con contestazione degli addebiti del 13 maggio 2020 è stato tempestivo. La richiesta di proroga delle indagini non fornisce conoscenza dei fatti, e il monitoraggio dell'incontro non implica conoscenza automatica da parte dell'amministrazione di appartenenza a causa del segreto istruttorio.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione e difetto di motivazione

    La qualificazione della condotta come illecito disciplinare ai sensi dell'art. 748 d.P.R. 90/2010 (violazione dell'obbligo di comunicazione ai superiori) non è illogica né irragionevole, essendo onere del militare contribuire alla conoscibilità degli elementi rilevanti ai fini investigativi. L'esistenza di un decreto di archiviazione non preclude il procedimento disciplinare, e la condotta contestata in sede disciplinare (omessa comunicazione) è diversa da quella oggetto del giudizio penale. Il richiamo all'art. 1350, comma 2, c.m. è irrilevante in quanto il comma 3 impone comunque ai militari l'osservanza dei doveri attinenti al giuramento, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo.

  • Rigettato
    Manifesta sproporzione della sanzione inflitta

    Nel caso di specie è stata irrogata una sanzione non grave per fatti che non superano la soglia della rilevante gravità, sicché il principio di coerenza tra gravità del fatto e gravità della sua sanzione non è stato tradito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 3518
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3518
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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