Art. 62.
Restano in vigore le disposizioni delle leggi 2 agosto 1897 n. 382, e 2 luglio 1902, n. 342 , portanti provvedimenti per la Sardegna, quelle della legge 7 luglio 1901, n. 334 , per provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario e quelle della legge 15 luglio 1906, n. 383 , concernenti i provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e la Sardegna, che non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.
Ogni altra disposizione contraria e' abrogata.
Restano in vigore le disposizioni delle leggi 2 agosto 1897 n. 382, e 2 luglio 1902, n. 342 , portanti provvedimenti per la Sardegna, quelle della legge 7 luglio 1901, n. 334 , per provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario e quelle della legge 15 luglio 1906, n. 383 , concernenti i provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e la Sardegna, che non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.
Ogni altra disposizione contraria e' abrogata.