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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/12/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2520/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGHERNINO Parte_1 C.F._1 ANTONIO MARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL RE Controparte_1 C.F._2 POMPEO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha intimato sfratto per finito comodato nei confronti del figlio in Parte_1 Controparte_1 relazione all'immobile di sua proprietà sito in Serracapriola alla via A. Segni s.n.c.
A sostegno dell'intimazione di sfratto, l'attore ha dedotto in fatto di aver concesso in comodato detto immobile al figlio “per motivo di ospitalità, per alcuni anni e relativamente al periodo estivo ed alle vacanze natalizie”; che “alla fine dei periodi innanzi indicati, il figlio restituiva le chiavi dell'immobile”; che tuttavia, dopo le vacanze natalizie del 2017, il figlio è tornato a Trezzano sul Naviglio, luogo nel quale risiede, senza restituire le chiavi dell'immobile sito in Serracapriola;
che esso ricorrente ha l'assoluta necessità di recuperare la piena disponibilità dell'immobile, in quanto, a causa di “difficoltà economiche”, ha l'esigenza di venderlo o di locarlo a terzi;
che la richiesta stragiudiziale di restituzione delle chiavi dell'immobile è rimasta senza riscontro.
Si è costituito nella procedura di convalida , il quale ha eccepito in via preliminare Controparte_1 l'inammissibilità della procedura di convalida di sfratto;
nel merito ha chiesto il rigetto delle avverse domande e, in via subordinata, il rimborso delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute per rendere l'immobile pienamente utilizzabile come abitazione. In particolare, il resistente ha dedotto in fatto che il padre gli ha concesso in comodato detto immobile non in via transitoria e limitatamente a determinati periodi dell'anno, ma al fine di soddisfare stabilmente le sue esigenze pagina 1 di 3 abitative;
che egli, infatti, pur avendo la residenza anagrafica a Trezzano sul Naviglio, si reca a Serracapriola insieme alla sua famiglia almeno una volta a settimana;
che, proprio al fine di rendere l'immobile pienamente fruibile a fini abitativi, ha eseguito a proprie spese una serie di lavori di manutenzione straordinaria, compresa l'installazione dell'impianto di riscaldamento.
All'esito della fase sommaria questo giudicante ha rigettato l'istanza di convalida di sfratto ed ha disposto la conversione in rito locatizio assegnando termine perentorio sino a venti giorni prima dell'udienza del 17.10.2024 per il deposito di memorie integrative.
In data 7.10.2024 l'intimante ha depositato la memoria integrativa insistendo nella domanda di rilascio dell'immobile ed avanzando per la prima volta la domanda di pagamento di un'indennità per indebita occupazione del medesimo immobile.
Orbene, in via preliminare di rito va rilevata l'inammissibilità della memoria integrativa depositata dall'intimante in data 7.10.2024, oltre il termine perentorio assegnato da questo giudicante con l'ordinanza di conversione del rito (sino a venti giorni prima dell'udienza del 17.10.2024). Conseguentemente, va rilevata l'inammissibilità delle istanze istruttorie e della domanda di pagamento dell'indennità da indebita occupazione contenute nella medesima memoria.
Invero, la domanda relativa all'indennità da indebita occupazione è comunque inammissibile perché si tratta di una domanda nuova e diversa rispetto a quella articolata nell'atto di intimazione. A norma dell'art. 667 c.p.c., una volta pronunciati i provvedimenti previsti dagli artt. 665 e 666, il giudizio
“prosegue nelle forme del rito speciale” previa ordinanza di mutamento del rito. Ciò significa che l'opposizione dell'intimato non coincide con l'instaurazione di un nuovo ed autonomo giudizio di cognizione, ma produce soltanto un mutamento nella struttura del procedimento;
in altri termini, significa che “prosegue”, con cognizione ordinaria ma con rito speciale, quell'unico procedimento iniziato nella forma della citazione per la convalida. A partire, dunque, dall'emissione dell'ordinanza di mutamento del rito, scattano le preclusioni tipiche del rito del lavoro: anzitutto il divieto di proporre nuove domande, con la sola facoltà di modificare la domanda originaria (emendatio libelli). Pertanto, le memorie integrative ex art. 426 c.p.c. non possono contenere domande nuove, che introducono nel giudizio un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su di un fatto costitutivo differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia (cfr. Cass. 8411/03, Cass. 15021/04, Cass. 16635/08, Cass. 24207/06, Cass. 11864/15).
La domanda di accertamento dell'intervenuta cessazione del rapporto di comodato, implicitamente contenuta nell'istanza di convalida di sfratto, è invece infondata nel merito per carenza di prova.
Infatti, come sopra esposto, le istanze istruttorie articolate dall'intimante nella memoria integrativa, dirette a dimostrare la natura precaria del comodato, sono tardive e dunque inammissibili. Il contenuto del titolo contrattuale dedotto a fondamento della domanda di rilascio è rimasto pertanto indimostrato: l'attore, gravato dell'onere di provare l'intervenuta cessazione del rapporto di comodato per effetto della semplice richiesta di restituzione dell'immobile, non ha assolto l'onere probatorio su di esso incombente.
Per converso, i testi di parte resistente hanno riferito che l'immobile in questione è stato concesso in comodato dal padre al figlio per uso abitativo, al fine di soddisfare l'esigenza del nucleo familiare del comodatario di soggiornare stabilmente o comunque con regolarità e per lunghi periodi a Serracapriola, in tal modo corroborando la tesi di parte resistente secondo la quale nel caso di specie non ricorre l'ipotesi del comodato cd. precario (dal quale il comodante può recedere ad nutum ex art. 810 c.c.), ma la diversa ipotesi del comodato a termine (in questo caso coincidente con la cessazione dell'esigenza abitativa sottesa all'instaurazione del rapporto), dal quale il comodante può recedere anticipatamente solo dimostrando l'esistenza di un urgente ed impreveduto bisogno (cfr. art. 1809 co. 2 c.c.), prova che che nella fattispecie in esame non è stata affatto fornita. pagina 2 di 3 La domanda riconvenzionale subordinata proposta dal resistente resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22 (valore indeterminato – complessità bassa), stante la limitata attività istruttoria espletata e la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda principale;
dichiara non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale subordinata;
condanna l'attore a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 3809,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 11.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2520/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGHERNINO Parte_1 C.F._1 ANTONIO MARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL RE Controparte_1 C.F._2 POMPEO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha intimato sfratto per finito comodato nei confronti del figlio in Parte_1 Controparte_1 relazione all'immobile di sua proprietà sito in Serracapriola alla via A. Segni s.n.c.
A sostegno dell'intimazione di sfratto, l'attore ha dedotto in fatto di aver concesso in comodato detto immobile al figlio “per motivo di ospitalità, per alcuni anni e relativamente al periodo estivo ed alle vacanze natalizie”; che “alla fine dei periodi innanzi indicati, il figlio restituiva le chiavi dell'immobile”; che tuttavia, dopo le vacanze natalizie del 2017, il figlio è tornato a Trezzano sul Naviglio, luogo nel quale risiede, senza restituire le chiavi dell'immobile sito in Serracapriola;
che esso ricorrente ha l'assoluta necessità di recuperare la piena disponibilità dell'immobile, in quanto, a causa di “difficoltà economiche”, ha l'esigenza di venderlo o di locarlo a terzi;
che la richiesta stragiudiziale di restituzione delle chiavi dell'immobile è rimasta senza riscontro.
Si è costituito nella procedura di convalida , il quale ha eccepito in via preliminare Controparte_1 l'inammissibilità della procedura di convalida di sfratto;
nel merito ha chiesto il rigetto delle avverse domande e, in via subordinata, il rimborso delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute per rendere l'immobile pienamente utilizzabile come abitazione. In particolare, il resistente ha dedotto in fatto che il padre gli ha concesso in comodato detto immobile non in via transitoria e limitatamente a determinati periodi dell'anno, ma al fine di soddisfare stabilmente le sue esigenze pagina 1 di 3 abitative;
che egli, infatti, pur avendo la residenza anagrafica a Trezzano sul Naviglio, si reca a Serracapriola insieme alla sua famiglia almeno una volta a settimana;
che, proprio al fine di rendere l'immobile pienamente fruibile a fini abitativi, ha eseguito a proprie spese una serie di lavori di manutenzione straordinaria, compresa l'installazione dell'impianto di riscaldamento.
All'esito della fase sommaria questo giudicante ha rigettato l'istanza di convalida di sfratto ed ha disposto la conversione in rito locatizio assegnando termine perentorio sino a venti giorni prima dell'udienza del 17.10.2024 per il deposito di memorie integrative.
In data 7.10.2024 l'intimante ha depositato la memoria integrativa insistendo nella domanda di rilascio dell'immobile ed avanzando per la prima volta la domanda di pagamento di un'indennità per indebita occupazione del medesimo immobile.
Orbene, in via preliminare di rito va rilevata l'inammissibilità della memoria integrativa depositata dall'intimante in data 7.10.2024, oltre il termine perentorio assegnato da questo giudicante con l'ordinanza di conversione del rito (sino a venti giorni prima dell'udienza del 17.10.2024). Conseguentemente, va rilevata l'inammissibilità delle istanze istruttorie e della domanda di pagamento dell'indennità da indebita occupazione contenute nella medesima memoria.
Invero, la domanda relativa all'indennità da indebita occupazione è comunque inammissibile perché si tratta di una domanda nuova e diversa rispetto a quella articolata nell'atto di intimazione. A norma dell'art. 667 c.p.c., una volta pronunciati i provvedimenti previsti dagli artt. 665 e 666, il giudizio
“prosegue nelle forme del rito speciale” previa ordinanza di mutamento del rito. Ciò significa che l'opposizione dell'intimato non coincide con l'instaurazione di un nuovo ed autonomo giudizio di cognizione, ma produce soltanto un mutamento nella struttura del procedimento;
in altri termini, significa che “prosegue”, con cognizione ordinaria ma con rito speciale, quell'unico procedimento iniziato nella forma della citazione per la convalida. A partire, dunque, dall'emissione dell'ordinanza di mutamento del rito, scattano le preclusioni tipiche del rito del lavoro: anzitutto il divieto di proporre nuove domande, con la sola facoltà di modificare la domanda originaria (emendatio libelli). Pertanto, le memorie integrative ex art. 426 c.p.c. non possono contenere domande nuove, che introducono nel giudizio un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su di un fatto costitutivo differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia (cfr. Cass. 8411/03, Cass. 15021/04, Cass. 16635/08, Cass. 24207/06, Cass. 11864/15).
La domanda di accertamento dell'intervenuta cessazione del rapporto di comodato, implicitamente contenuta nell'istanza di convalida di sfratto, è invece infondata nel merito per carenza di prova.
Infatti, come sopra esposto, le istanze istruttorie articolate dall'intimante nella memoria integrativa, dirette a dimostrare la natura precaria del comodato, sono tardive e dunque inammissibili. Il contenuto del titolo contrattuale dedotto a fondamento della domanda di rilascio è rimasto pertanto indimostrato: l'attore, gravato dell'onere di provare l'intervenuta cessazione del rapporto di comodato per effetto della semplice richiesta di restituzione dell'immobile, non ha assolto l'onere probatorio su di esso incombente.
Per converso, i testi di parte resistente hanno riferito che l'immobile in questione è stato concesso in comodato dal padre al figlio per uso abitativo, al fine di soddisfare l'esigenza del nucleo familiare del comodatario di soggiornare stabilmente o comunque con regolarità e per lunghi periodi a Serracapriola, in tal modo corroborando la tesi di parte resistente secondo la quale nel caso di specie non ricorre l'ipotesi del comodato cd. precario (dal quale il comodante può recedere ad nutum ex art. 810 c.c.), ma la diversa ipotesi del comodato a termine (in questo caso coincidente con la cessazione dell'esigenza abitativa sottesa all'instaurazione del rapporto), dal quale il comodante può recedere anticipatamente solo dimostrando l'esistenza di un urgente ed impreveduto bisogno (cfr. art. 1809 co. 2 c.c.), prova che che nella fattispecie in esame non è stata affatto fornita. pagina 2 di 3 La domanda riconvenzionale subordinata proposta dal resistente resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22 (valore indeterminato – complessità bassa), stante la limitata attività istruttoria espletata e la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda principale;
dichiara non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale subordinata;
condanna l'attore a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 3809,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 11.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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