Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 2095
TAR
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
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TAR
Sentenza 9 agosto 2023
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CS
Accoglimento
Sentenza 28 febbraio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026

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  • Rigettato
    Mancata prova della regolare notifica della cartella riattivata

    L'AG ha prodotto un rapporto informativo che attesta la rituale notifica della cartella e la presentazione di istanze di rateizzazione da parte dell'appellato, elementi che comprovano la conoscenza del debito. Eventuali vizi della notifica dovevano essere fatti valere impugnando la cartella di pagamento, che non è stata impugnata.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione della cartella di pagamento e della pretesa creditoria

    Il termine prescrizionale applicabile è quello decennale ordinario. La prescrizione non è decorsa durante la pendenza del giudizio promosso dall'appellato stesso, che si è concluso nel 2014, facendo decorrere nuovamente il termine da tale data. Pertanto, l'intimazione emessa nel 2021 rientra nel termine decennale. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE è stata respinta in quanto la questione relativa al termine quadriennale non è pertinente né rilevante, dato che il Regolamento CE 2988/95 non disciplina la prescrizione dei crediti recuperati in via amministrativa, ma solo delle azioni giudiziarie, e non si configura un pregiudizio diretto al bilancio UE.

  • Rigettato
    Nullità del ruolo e del residuo ruolo per carenza di potere

    Tale censura, relativa a un vizio di illegittimità e non di nullità, doveva essere fatta valere impugnando la cartella di pagamento originaria, non potendo ridondare sugli atti successivi in termini di caducazione.

  • Rigettato
    Annullamento di diritto del ruolo per sospensione amministrativa

    L'effetto di annullamento automatico dei ruoli previsto dall'art. 1, comma 543, L. 228/2012 non si estende alla riscossione del prelievo supplementare, che è regolata da norme specifiche che prevedono la continuità della gestione.

  • Rigettato
    Mancata intimazione di versamento regionale e mancata adesione a rateizzazione

    Tale vizio doveva essere contestato impugnando la cartella di pagamento originaria.

  • Rigettato
    Nullità comunitaria derivata per mancata disapplicazione normativa interna

    Il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce motivo di annullabilità e non di nullità. L'atto amministrativo che viola il diritto UE è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge, non da nullità, in quanto l'art. 21-septies L. 241/90 codifica in numero chiuso le ipotesi di nullità. La violazione del diritto europeo implica un vizio d'illegittimità con conseguente annullabilità dell'atto, che doveva essere impugnato entro il termine di decadenza. Le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sono state respinte in quanto irrilevanti o non necessarie.

  • Rigettato
    Illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero

    Le doglianze relative alla procedura di recupero dovevano essere mosse avverso gli atti presupposti a monte.

  • Rigettato
    Errata quantificazione del debito per mancata imputazione somme PAC e interessi non dovuti

    L'intimazione specifica capitale e interessi, e l'importo del capitale coincide con quello della cartella. Vizi degli atti presupposti non sono ammissibili in questa sede. L'esenzione dagli interessi prevista dall'art. 10, comma 34, L. 119/03 è legata alla rateizzazione e non è estendibile. La mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non invalida l'atto, richiamando la giurisprudenza della Cassazione. La mancata indicazione delle compensazioni PAC non è un elemento invalidante. I termini di decadenza ex art. 25 d.p.r. 602/73 si applicano solo alle imposte dirette e IVA. Era onere dell'appellato allegare calcoli che dimostrassero interessi calcolati durante la sospensione del ruolo.

  • Rigettato
    Nullità per mancanza requisiti essenziali e contestazione procedura di recupero

    Le doglianze relative alla procedura di recupero dovevano essere mosse avverso gli atti presupposti a monte.

  • Accolto
    Annullamento del titolo esecutivo per l'annata 2004/2005

    Il TAR ha ritenuto assorbente la censura relativa all'annullamento del prelievo supplementare per l'annata 2004/2005, poiché questo ha determinato il venir meno del titolo esecutivo per tale annata. Di conseguenza, l'intera intimazione di pagamento impugnata è stata ritenuta illegittima.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha esaminato l'appello proposto dall'AGEA avverso la sentenza del TAR Veneto che aveva accolto il ricorso di Marco Furlan, annullando un'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, relativa a prelievi latte, interessi e oneri di riscossione, per un importo di Euro 144.778,05, riferiti a un "residuo" ruolo AGEA per le annate 1999/2000 e 2004/2005, basato su una cartella del 2008 asseritamente notificata nel 2008 e poi riattivata. Il ricorrente aveva sollevato plurimi motivi di ricorso, tra cui la prescrizione della cartella e della pretesa creditoria, l'illegittimità degli atti per riattivazione di una cartella basata su un ruolo nullo o sospeso, la mancata notifica degli atti presupposti, la contrarietà della normativa interna al diritto comunitario, l'errata quantificazione del debito, la mancata imputazione di somme già recuperate tramite compensazione con premi PAC, e la nullità degli atti per difetto di motivazione. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo assorbente la censura relativa all'annullamento del prelievo supplementare per l'annata 2004/2005 da parte di una precedente pronuncia del TAR, con conseguente venir meno del titolo esecutivo per tale annata e illegittimità dell'intera intimazione.

Il Consiglio di Stato, dopo aver accolto parzialmente l'appello dell'AGEA in sede non definitiva, dichiarando che l'annullamento del TAR riguardava solo l'annata 2004/2005 e non anche la 1999/2000, ha esaminato i motivi riproposti dall'appellato. Ha rigettato la preliminare eccezione di mancata prova della notifica della cartella, ritenendo provata la conoscenza del debito da parte del contribuente attraverso la presentazione di istanze di rateizzazione e la notifica di atti presupposti. Ha altresì respinto l'eccezione di prescrizione, confermando l'applicabilità del termine decennale e ritenendo che la prescrizione non fosse decorsa a causa della pendenza di un giudizio precedente. Le censure relative alla nullità del ruolo, all'annullamento di diritto per sospensione del ruolo, alla mancata intimazione regionale, alla contrarietà al diritto UE e all'errata quantificazione del debito sono state respinte, in quanto vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione della cartella originaria, ormai divenuta definitiva. Il Collegio ha altresì escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE in merito all'applicabilità del termine prescrizionale quadriennale, ritenendo la questione irrilevante e già risolta dalla giurisprudenza europea e nazionale. Infine, ha rigettato le doglianze relative alla mancata imputazione di compensazioni PAC e all'applicazione di interessi, ritenendo che tali questioni dovessero essere contestate avverso gli atti presupposti e che l'esenzione dagli interessi fosse legata a specifiche procedure di rateizzazione. Di conseguenza, il ricorso di primo grado è stato respinto per la parte relativa all'annata 1999/2000, con compensazione delle spese del doppio grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 2095
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2095
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo