Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 9 agosto 2023
Accoglimento
Sentenza 28 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02095/2026REG.PROV.COLL.
N. 02511/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2511 del 2024, proposto da
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
AR FU, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e AR Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere, n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1173/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AR FU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. VA PA e uditi per le parti gli avvocati Angela Palmisano per delega dell'avv. Maddalena Aldegheri e l'avv. dello Stato Lorenza Vignato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2021 il signor AR FU ha chiesto al Tar per il Veneto l’annullamento:
(i) della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 077 202190007026 34/000” intestata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Padova, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata a mezzo racc. a.r. ricevuta il 26 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 144.778,05 - su “residuo” ruolo AG “ex d.l. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AG n. 07720080010232650000 asseritamente notificata il 3 dicembre 2008 e asseritamente inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1999/2000 e 2004/2005;
(ii) di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola ricorrente, compresi:
(ii-a) l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata, e la cartella stessa, ossia la Cartella AG n. 07720080010232650000 - non conosciuta;
(ii-b) il “residuo ruolo” emesso da AG ai sensi del decreto-legge n.27/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2019 ed ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta.
2. Con il ricorso introduttivo, il signor FU – dopo aver evidenziato che si trattava della riattivazione di una risalente cartella del 2008 (di cui si contestava l’avvenuta notifica), formata sulla base di un ruolo che AG aveva sospeso in data 6 novembre 2008, ossia addirittura prima dell’asserita notifica della stessa - svolgeva i seguenti motivi di ricorso:
I. Eccezione di prescrizione della cartella - ed anche della pretesa creditoria -trattandosi di intimazione di pagamento ER ex art. 50 d.p.r. n. 602/73 riferita ad una cartella asseritamente notifica il 3 dicembre 2008, in riferimento ai prelievi 1999/00 e 2004/05, e quindi ampiamente prescritta.
II. Illegittimità degli atti impugnati in quanto emanati per riattivare una cartella AG del 2008 che, a quanto è dato di capire, è stata emessa sulla base di un ruolo radicalmente nullo, siccome formato da AG in assoluta carenza di potere in violazione dell’art. 1, comma 9, l. n. 119/03.
III. Illegittimità degli atti impugnati in quanto emanati per riattivare una cartella il cui ruolo, essendo stato sospeso in sede amministrativa, deve ritenersi annullato di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 543, della l. n.228/2012.
IV. Illegittimità degli atti impugnati in quanto emanati per riattivare una cartella, asseritamente notificata nel 2008, che non è stata preceduta da alcuna intimazione di versamento da parte della regione competente in violazione dell’art. 1, comma 9, l. n. 119/03 (all’epoca vigente) e che non è stata ritenuta decaduta dopo l’entrata in vigore delle norme di favore (tra cui la rateizzazione dei debiti per prelievo latte) di cui alla l. n. 33/09.
V. Nullità e comunque illegittimità derivata degli atti impugnati siccome formati sulla base di atti anti-comunitari, per mancata disapplicazione della normativa interna in materia (stante la sentenza di inadempimento della Corte di Giustizia UE del 24.01.18 in causa C-433/15 e, per i prelievi indicati nell’intimazione impugnata, anche delle sentenze interpretative della stessa Corte di Giustizia UE 27.06.19 in causa C-348/18, 11.09.21 in causa C-46/18e 13.01.22 in causa C-377/19, ovvero delle norme attributive del potere per iscrizioni a ruolo di prelievi conteggiati dall’Amministrazione italiana in aperta violazione dei regolamenti comunitari in materia: - sia per effettuazione di compensazioni eseguite in violazione della normativa comunitaria, come ora definitivamente confermato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 27 giugno 2019 in causa C-348/18 e 11 settembre 2019 in causa C-46/18 - v. motivo V-1; - sia perché presuppongono illegittimamente l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, nonostante lo Stato italiano non sia mai stato in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale (v. Sentenza Tribunale dell’Unione Europa del 2 dicembre 2014 in causa T-661/11 – Repubblica italiana / Commissione) e, addirittura, che in sede penale sia stato accertato che la produzione italiana è sempre stata inferiore alla quota attribuita in sede UE - v. motivo V-2.
VI. Illegittimità degli atti impugnati siccome riferiti a somme iscritte a ruolo sulla base di provvedimenti presupposti (tra cui la cartella di pagamento del2008, asseritamente notificata il 3.12.08) per i quali è mancata la notifica ovvero per i quali la notifica è radicalmente nulla.
VII. Illegittimità degli atti impugnati siccome emessi in base ad un “residuo” ruolo totalmente illegittimo, posto che in base alle disposizioni che sovraintendono alla procedura esecutiva in materia di prelievo supplementare l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito, è quello che deriva dall’iscrizione nel Registro Debitori (v. art. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , l. n. 33/09).
VIII. Illegittimità degli atti impugnati siccome indicano a debito somme che risultano erroneamente iscritte a ruolo, per eccesso, sia a titolo di capitale e di interessi, il tutto anche perché ai sensi dell’art. 10, comma 34, l. n. 119/2003 e dell’art. 8- ter l. n. 33/09, non sono dovuti gli interessi sui debiti per “prelievo latte”, come già statuito per l’azienda resistente in sede giurisdizionale (v. sentenza Consiglio di Stato n. 511/2018) e perché AG ha già recuperato per compensazione con i premi PAC liquidati alla ricorrente le corrispondenti somme.
IX. Nullità degli atti impugnati per carenza dei requisiti essenziali e comunque illegittimità per indicazione a debito somme non dovute, anche per interessi, anche di mora e “Oneri di riscossione”, e comunque già pagate, e comunque per difetto di motivazione, anche in ordine alla quantificazione degli interessi (non dovuti come già statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n.511/2018), anche di mora (non dovuti stante la sospensione amministrativa del ruolo), e degli “Oneri di Riscossione” ed alla data in cui è stato reso esecutivo il “residuo ruolo” formato da AG ex d.l. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 44/2019.
3. Nel giudizio di primo grado si sono costituite ER e AG chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
4. Con sentenza n. 1173/2023 il Tar per il Veneto ha accolto il ricorso.
4.1 Il Tar:
- ha considerato assorbente la censura che faceva leva sull’intervenuta pronuncia del Tar per il Veneto n. 1001/2022, con cui è stata annullata la comunicazione di AG di prelievo supplementare relativamente all’annata 2004/2005;
- ha ritenuto che l’annullamento dei provvedimenti di prelievo supplementare per l’annata lattiero-casearia 2004/2005 - annata contemplata –unitamente alla annata 1999/2000- dall’intimazione di pagamento impugnata, ha determinato il venir meno, con riferimento a tale annata, del titolo esecutivo per cui AG ha avviato la riscossione, essendo la compensazione atto presupposto della cartella di pagamento di cui è intimato, con l’atto gravato, il pagamento.
4.2 Il Tar ha quindi ritenuto che:
- in conseguenza dell’annullamento del titolo presupposto (per quanto parziale rispetto alla cartella di cui all’intimazione gravata, non essendo contemplata la annata 1999/2000), è necessario effettuare - eventualmente e sussistendone i relativi presupposti - una nuova iscrizione a ruolo, atteso che non è ammissibile “correggere” l’importo iscritto a ruolo con un provvedimento di sgravio che adatti le somme eventualmente rideterminate a seguito dell’annullamento dell’atto presupposto, poiché la precedente iscrizione a ruolo non ha più alcun titolo giuridicamente valido su cui fondarsi ed è, pertanto, illegittima;
- con l’ulteriore conseguenza che l’intera intimazione di pagamento impugnata deve considerarsi illegittima.
5. Avverso la sentenza n. 1173/2023 del Tar per il Veneto ha proposto appello AG.
6. Si è costituito il signor AR FU chiedendo il rigetto dell’appello e in subordine l’accoglimento dei motivi del ricorso di primo grado ritenuti assorbiti dal Tar.
7. Con la sentenza non definitiva n. 1738/2025 la Sezione:
- ha accolto il primo motivo dell’appello proposto da AG e ER, statuendo che l’annullamento degli atti impugnati riguarda unicamente l’annata 2004/2005 mentre non risulta annullata l’annata 1999/2000;
- ha dichiarato assorbito il secondo motivo di appello;
- ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione delle censure non esaminate dal Tar e riproposte dall’appellato ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
8. All’udienza del 5 febbraio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Si rende necessario, a questo punto, la disamina dei motivi di primo grado, ritualmente riproposti dall’appellato.
Tali motivi, peraltro, ripropongono in maniera pedissequa censure già più volte affrontate e rigettate dalla Sezione.
2. La parte appellata (riproponendo il sesto motivo del ricorso di primo grado) eccepisce in via preliminare ed assorbente:- Mancata prova della regolare notifica della cartella riattivata con l’intimazione impugnata, ovvero sul motivo VI del ricorso, rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, dell’art. 21-bis, l. n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9, l. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., d.p.r. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, l. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, l. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della l. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n.82/05, dell’art. 16-ter della l. n. 221/12, degli artt. 26 e 50 del d.p.r. n. 602/73, dell’art. 60 del d.p.r. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico nonché dei principi di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti – mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo » (pagg. 21/24 ricorso introduttivo).
Parte appellata sostiene che:
- con il presente motivo di ricorso, è stata eccepita la mancata notifica degli atti presupposti, compresa la mancata notifica della cartella riattivata con l’intimazione impugnata, asseritamente notificata il 3 dicembre 2008 e la mancata notifica dell’intimazione di versamento regionale ex art. 1, comma 9, l. n. 119/03;
- AG non ha dimostrato l’avvenuta notifica della ridetta cartella (che non è stata neppure dimessa in causa), e nemmeno della previa notifica dell’intimazione regionale, e solo per questo motivo l’intimazione impugnata deve essere annullata anche in riferimento al prelievo 1999/00 – si richiama, in proposito, il recente precedente della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 836/25, pubblicato il 3 febbraio 2025, nel quale, addirittura, non è stata ritenuta ammissibile la prova dell’avvenuta notifica della cartella in appello, e solo per questo motivo è stata confermata l’illegittimità di una intimazione di versamento ER di riattivazione di una risalente cartella AG; - da ciò l’illegittimità derivata degli atti impugnati per violazione della normativa interna, ed in particolare del disposto di cui all’art. 21- bis , l. n. 241/90, introdotto ai sensi dell’art. 14, comma 1, l. n. 15/2005, con il quale è stato normato il già consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi prima dell’introduzione del predetto articolo di legge, secondo cui, appunto, gli atti destinati ad incidere nella sfera giuridica dei destinatari sono da ritenersi recettizi e pertanto debbono necessariamente essere preventivamente notificati ai medesimi per essere efficaci nei loro confronti (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 25.11.1992, n. 978 - in senso conforme, ex pluribus , prima dell’entrata in vigore dell’art. 21- bis , l. n. 241/90, Consiglio di Stato, sez. VI, 12.05.1994, n. 772);
- essendo mancata la notifica degli atti presupposti (tra cui l’intimazione di versamento ex art. 1, comma 9, l. n. 119/03 e la cartella che si pretende di riattivare, asseritamente notificata il 03.12.08), è stata anche palesemente violata la procedura di recupero dei prelievi latte di cui alla normativa interna all’epoca vigente;
- la mancata indicazione - ovvero l’omessa notifica - degli atti di accertamento presupposti, così come della data di notifica degli stessi, impedisce al ricorrente di poter esperire appieno il proprio diritto di difesa, posto che il medesimo non è in grado né di verificare il calcolo degli interessi, né di poter confrontare gli importi intimati con gli atti di accertamento presupposti, né è in grado di verificare se da detti importi sono stati trattenuti, per che annate e se sull’importo capitale o sugli interessi, i premi PAC compensati, in violazione, degli artt. 1 e 3, l. n. 241/90, degli artt. 1 e 7, l. n. 212/2002, nonché degli artt. 2, 3, 24, 25 e 97 della Costituzione;
- da ciò deriva anche l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo avvenuta senza previa notifica del “titolo esecutivo”, ossia dell’atto presupposto legittimamente l’iscrizione a ruolo e la pretesa (violazione artt. 12 e segg., d.p.r. n. 602/73, nonché art. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , l. n. 33/2009), e quindi anche del residuo ruolo indicato nell’intimazione di pagamento impugnata.
3. Il motivo è infondato.
Nel giudizio di primo grado è stato prodotto un rapporto informativo redatto da AG dal quale risulta che la cartella cui si riferisce la parte appellata è stata ritualmente notificata (al ridetto rapporto sono allegati i documenti che comprovano la piena conoscenza del debito da parte dell’appellata).
In particolare risultano due elementi: (i) la notifica di atti presupposti e (ii) la presentazione di istanze di rateizzazione elementi che attestano la conoscenza dell’esistenza del debito da parte dell’appellata.
Nel citato rapporto informativo si legge quanto segue:
« Con riferimento al prelievo supplementare dovuto per le campagne 1999/00, 2003/04 e 2004/05, l’intimazione ex L. n. 33/09 n. di prot. AG.AGA.2009.32503 del 19 giugno 2009, notificata al produttore a mezzo lettera raccomandata in data 23 luglio 2009 (cfr. all. 08 e 09), alla quale ha fatto seguito la presentazione, da parte del medesimo produttore, dell’istanza di rateizzazione n. 06760000643, acquisita con n. di prot. AG.AGA.2010.0011427 del 18/03/2010 (cfr. all. 10), accolta da questa Agenzia con provvedimento n. di prot. CS.CCSLU.2010.0001779 del 20 ottobre 2010, con contestuale comunicazione al produttore della proposta di contratto di rateizzazione.
Con i successivi provvedimenti n. di prot. AG.DIRGEN.2012.1853 del 28 febbraio 2012 (cfr. all. 11) e n. di prot. AG.AGA.2014.66870 del 4 dicembre 2014 (cfr. all. 12), questa Agenzia, preso atto della mancata accettazione della suddetta proposta di contratto di rateizzazione, nonché del mancato versamento del prelievo dovuto, ha rilevato il mancato perfezionamento del procedimento di rateizzazione, con conseguente decadenza del produttore dal beneficio della rateizzazione ».
Eventuali vizi della notifica degli atti impositivi del prelievo avrebbero dovuto essere fatti valere con l’impugnazione della cartella di pagamento, che non è stata impugnata, nonostante la regolare notifica.
Quelli dedotti a mezzo del motivo in esame sono, infatti, profili che potevano, al più, integrare vizi di legittimità dell’atto impositivo a monte e che andavano tempestivamente dedotti avverso di esso. Gli stessi, proprio inerendo avvisi di accertamento divenuti definitivi non sono, per contro, qui più deducibili.
4. La parte appellata (riproponendo il primo motivo di ricorso di primo grado) eccepisce « l’intervenuta prescrizione della cartella di pagamento indicata nell’intimazione di pagamento impugnata e comunque anche della pretesa creditoria di AG – conseguente nullità e/o illegittimità dell’intimazione di pagamento intestata all’ER emessa su “residuo” ruolo AG – violazione dell’art. 21-septies l. n. 241/90 – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia ».
Parte appellata sostiene che rispetto alla cartella del 2008, la notifica dell’intimazione di pagamento di cui è causa è avvenuto (i) in data 26.10.21, e quindi ben oltre il decorso il termine quadriennale di prescrizione previsto ai sensi dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995; (ii) dopo anche il decorso del termine quinquennale di cui all’articolo 2948 n. 4 del codice civile; (iii) e dopo anche il termine decennale previsto dall’art. 2946 del codice civile.
5. Il motivo è infondato.
Il Collegio, in primo luogo, non intende discostarsi dall’orientamento assolutamente maggioritario che ritiene applicabile in subiecta materia, almeno per quanto riguarda la sorte capitale, il termine prescrizionale ordinario decennale ( ex multis Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato, sez. III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale”).
In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l’art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall’art. 2946 c.c. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre2023, n. 11050).
Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021 n. 8659), dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1316/2024).
5.1 Deve escludersi che nella specie il termine decennale sia decorso.
Con sentenza n. 1199/2014 il Tar per il Lazio si è pronunciato in un giudizio promosso anche dalla parte appellata (vedi allegati 3 e 3- bis della produzione di ER in primo grado) teso ad ottenere l’annullamento delle comunicazioni MA (oggi AG) aventi ad oggetto la compensazione nazionale per la campagna 1999/00, ovvero la campagna di cui si discute in questa sede (peraltro il ricorso fu accolto limitatamente ai motivi relativi all’imputazione degli interessi, respingendolo per il resto).
Occorre ricordare che la prescrizione non decorre nella pendenza di un giudizio, secondo la regola generale dell’art. 2945, comma 2, c.c., anche quando l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore. Per AG la proposizione di una domanda da parte del debitore costituisce impedimento ex art. 2935 c.c. all’esercizio del diritto. Non è ipotizzabile che la durata dei giudizi relativi ai crediti contestati non debba essere considerata ai sensi dell’art. 2945 cc. e che la costituzione in giudizio dell’Amministrazione con conseguente richiesta di rigetto del ricorso non possa essere considerata atto idoneo alla interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c.
Alla luce di detti principi, si deve ritenere che la prescrizione relativa alla cartella notificata nel 2008 sia cominciata a decorrere dall’esito del giudizio conclusosi nel 2014: l’intimazione, pertanto, è stata emessa nel termine decennale.
Le somme indicate negli atti impugnati sono dovute.
5.2 Con riferimento alla ipotizzata applicabilità del termine di prescrizione quadriennale, la parte appellata ha chiesto al giudice adito, quale giudice di ultima istanza, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, anche ai sensi dell’art. 267 del TFUE, per chiarire la seguente questione di diritto: « se, a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1290/05 – che, all’art. 34,par. 1, lett. b, prevede che il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica del bilancio comunitario – e nel rispetto dei principi unionali della certezza del diritto, di non discriminazione e di proporzionalità, per il recupero dei prelievi latte debbano trovare applicazione le norme di cui al Reg. (CE) n. 2899/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, ed in particolare il termine di prescrizione quadriennale dettato dall’art. 3, comma 1, di tale regolamento ».
La Sezione ha già esaminato e respinto questo tipo di richiesta nella sentenza n. 1316/2024. Il Collegio non intende discostarsi dalle conclusioni ivi raggiunte che di seguito si trascrivono (punti da 6.1.2 a 6.1.2.2.2):
« 6.1.2.1. La finalità dell’obbligo del rinvio pregiudiziale è quella di assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione, la quale sarebbe pregiudicata laddove all’interno dei vari ordinamenti nazionali si consolidassero orientamenti ermeneutici difformi.
Di talché, il giudice nazionale di ultima istanza è obbligato a sollevare la questione di pregiudizialità comunitaria, con le sole eccezioni individuate dalla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza c.d. Cilfit del 6 ottobre 1982, causa 283/81, e, più recentemente, nella sentenza c.d. Consorzio Italian Management/Catania Multiservizi 6 ottobre 2021, causa561/19.
La sentenza del 2021 costituisce una lieve evoluzione rispetto a quella del 1982, atteso che le eccezioni all’obbligo di rinvio risultano modificate e precisate ma con conferma sostanziale dei presupposti per la rimessione.
Tali deroghe possono essere così riassunte:
1) la questione non è “pertinente” (secondo la dizione utilizzata nel caso Cilfit) o non è “rilevante” (secondo la dizione utilizzata nel caso Catania Multiservizi);
2) la disposizione eurounitaria di cui è causa abbia già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia;
3) non vi siano ragionevoli dubbi sull’interpretazione di una norma eurounitaria.
La Corte di Giustizia, nei paragrafi da 40 a 46 della sentenza Catania Multiservizi, con riferimento alla terza eccezione, ha altresì indicato i criteri interpretativi ai quali il giudice nazionale di ultima istanza deve far riferimento per concludere sull’assenza di elementi atti a far sorgere un dubbio ragionevole.
Da ultimo, la Corte di Giustizia, Sesta Sezione, con l’ordinanza del 15 dicembre 2022, causa 597/21, a seguito di un ulteriore rinvio pregiudiziale di questo Consiglio di Stato in ordine alla terza ipotesi derogatoria, ha così statuito: “L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea.
Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte”.
6.1.2.2. Nel caso di specie, l’eccezione prevista dal giudice europeo all’obbligo di rinvio sussiste sia con riferimento alla irrilevanza ed alla non pertinenza della questione sollevata, sia con riferimento alla presenza del c.d. atto chiaro, che non necessita di ulteriori interpretazioni.
6.1.2.2.1. La non pertinenza e, quindi, l’irrilevanza della questione discende dall’inconferenza del “richiamo al termine di prescrizione delle azioni giudiziarie indicato all’art. 3 comma 1 Reg. (CE, Eurotom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, non solo per la specificità della disciplina in tema di quote latte, oggetto di apposita regolamentazione da parte dell’Unione, ma soprattutto perché l’articolo citato contempla unicamente la “prescrizione delle azioni giudiziarie” e non dei crediti il cui adempimento sia richiesto invia amministrativa, in forme e con modalità “autoritative”.
Pertanto, l’irrilevanza discende dalla considerazione che la fattispecie oggetto del giudizio non rientra nel perimetro applicativo delle invocate disposizioni europee.
La non rilevanza della questione esclude il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia richiesto dall’appellante.
6.1.2.2.2. Per altro, verso, si ritiene di confermare l’orientamento di merito che ha evidenziato come il presupposto dell'applicazione del suddetto termine sia un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 secondo cui “Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”) nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale).
In altri termini, il Regolamento 2988/1995 cit. detta una disciplina omogena delle attività di controllo e delle misure previste a tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (oggi Unione Europea) e, all’art. 3, disciplina i termini di prescrizione delle azioni giudiziarie conseguenti alle “irregolarità”, definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento medesimo come “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”.
Nel caso dei prelievi supplementari non si è in presenza di una “irregolarità”, ai sensi del Reg. CE n. 2988/1995 cit., dal momento che, a decorrere dalla campagna 2003/2004, l’ordinamento comunitario ha previsto una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell'Unione Europea, essendo i medesimi Stati direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende: in base a quanto previsto dall’allora vigente art. 3 del Regolamento (CE) 1788/2003[abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 che, all'art. 78, paragrafo 3, ha dettato le nuove regole sul prelievo], nel caso in cui tali Stati non versino al FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia, precedentemente FEAOG) l'importo dovuto nei termini previsti, le somme vengono trattenute dalla Comunità a mezzo di una decurtazione dagli aiuti destinati alla Politica Agricola Comune.
Pertanto, la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati, mentre è compito delle autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale (la distinzione tra i due profili è evidenziata da Corte di Giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15, §§ 60 e 61).
Di conseguenza, in ragione della chiarezza del disposto normativo che ne esclude l’applicabilità alla fattispecie controversa, il credito erariale verso i produttori è soggetto alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29dicembre 2023, n. 11301) ».
6. La parte appellata ripropone il secondo motivo del ricorso di primo grado così rubricato: « Nullità e/o comunque illegittimità dell’intimazione di pagamento per nullità del ruolo portato dalla presupposta cartella di pagamento e quindi del residuo ruolo AG posto a base dell’intimazione stessa – Eccezione di nullità ex art. 21-septies, l. n. 241/90 ed ex art. 31, comma 4, c.p.a. – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia ».
Si sostiene che l’intimazione impugnata riattiva una cartella che deve essere stata necessariamente formata sulla base di un ruolo radicalmente nullo, siccome formato a suo tempo da AG in assoluta carenza di potere in violazione dell’art. 1, comma 9, l. n. 119/03.
7. La censura va respinta sul rilievo che l’azienda agricola avrebbe dovuto far valere tale censura impugnando ritualmente la cartella di pagamento, trattandosi di vizio di illegittimità, e non di nullità, come tale non idoneo a ridondare sugli atti successivi in termini di caducazione. Per tale ragione, come già la Sezione ha avuto occasione di affermare (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, sentenze n. 2591 del 28 marzo 2025 e n. 4296 del 20 maggio 2025) la censura avrebbe dovuto essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione della cartella esattoriale.
8. La parte appellata ripropone il terzo motivo del ricorso di primo grado così rubricato: « Illegittimità dell’intimazione di pagamento per annullamento di diritto degli atti presupposti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 543, l. n. 228/2012 – Comunque violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 525 e da 537 a 543 della l. n. 228/2012, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della l. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. c.p.c., degli artt. 10 e segg. d.p.r. n. 602/73 e dell’art. 67, d.p.r. n. 600/73, degli artt. 1, 3, 7 e segg. e 21-bis della l. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia ».
L’appellata sostiene che l’intimazione impugnata riattiva una cartella il cui ruolo, essendo stato sospeso in sede amministrativa dal 6 novembre 2008 al 23 dicembre 2020, deve ritenersi annullato di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 543, della l. n. 228/2012, poiché nel termine indicato da tale articolo (90 giorni dalla data di pubblicazione della legge), AG non ha proceduto alla comunicazione di alcun atto, a conclusione del procedimento di sospensione.
9. Questa censura è già stata esaminata e disattesa in casi simili dalla Sezione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, n. 3790 del 26 aprile 2024) sul rilievo che l’effetto di annullamento automatico dei ruoli ex art. 1 comma 543 della legge 228 del 2012, in mancanza di conferma degli stessi, non si estende alla riscossione del prelievo supplementare, che è regolata secondo il principio di continuità della gestione dall’art. 8- quinquies commi 10- bis e 10- ter del d.l. 5 del 2009, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 525-b della stessa legge 228 del 2012 e poi dall’art. 4 comma 1 d.l. n. 27 del 2019.
10. La parte appellata ripropone il quarto motivo del ricorso di primo grado così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 9, l. n. 119/03 nonché degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33/09 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia ».
In particolare si sostiene che:
- l’intimazione di pagamento di cui è causa è illegittima in quanto la cartella indicata nella medesima non è stata preceduta da alcuna intimazione di versamento regionale, in violazione dell’art. 1, comma 9, l. n. 119/03 all’epoca vigente;
- poiché all’epoca dell’entrata in vigore della l. n. 33/09 (in base alla quale sono state modificate le procedure di riscossione dei prelievi latte) il ruolo di cui alla cartella indicata nell’intimazione di versamento qui impugnata era sospeso;
- AG avrebbe comunque dovuto annullare tale ruolo e poi attivare una nuova procedura di riscossione, basata sugli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies l. n. 33/09, mettendo il ricorrente nella condizione di poter aderire alla rateizzazione dei prelievi latte introdotta con le citate norme, previa intimazione di versamento.
11. La censura va respinta sulla base di ragioni analoghe a quelle che determinano il rigetto del secondo motivo del ricorso di primo grado, ovvero per la ragione che tale vizio doveva essere contestato impugnando la cartella di pagamento.
12 La parte appellata ripropone il quinto motivo del ricorso di primo grado così rubricato: « Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nell’intimazione qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – Eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, l. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, l. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU ».
Si eccepisce la nullità o comunque l’illegittimità comunitaria derivata dell’atto impugnato per mancata disapplicazione della normativa interna in materia (stante la sentenza di inadempimento della Corte di Giustizia UE del 24.01.18 in causa C-433/15 e anche la sentenza interpretativa della stessa Corte di Giustizia UE 27.06.19 in causa C-348/18) ovvero delle norme attributive del potere per iscrizioni a ruolo di prelievi conteggiati dall’Amministrazione italiana in aperta violazione dei regolamenti comunitari in materia sia per effettuazione di compensazioni/restituzioni eseguite sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà dal diritto comunitario, sia perché presuppongono illegittimamente l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, nonostante lo Stato italiano non sia mai stato in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale (v. Sentenza Tribunale dell’Unione Europa del 02.12.14 in causa T-661/11 – Repubblica italiana/Commissione) e, addirittura, che in sede penale sia stato accertato che la produzione italiana è sempre stata inferiore alla quota attribuita in sede UE.
13. Il motivo è infondato. Esso, muovendo da alcune note pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, ripropone interpretazioni già respinte in precedenti pronunce del Consiglio di Stato (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez.VI, 09/02/2024 n. 1316).
La giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce motivo di annullabilità e non di nullità (cfr. ex plurimis , Cons. Stato, VI, 29 dicembre 2023, n. 11301; Cons. Stato, VI, 29 novembre 2023, n. 10303; Cons Stato, VI; 7 agosto 2023, n. 7609).
In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21-septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La violazione del diritto europeo da parte dell’atto amministrativo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’Amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (cfr. ex plurimis , Cons. Stato, Sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. Stato, Sez. II, 7 aprile 2022, n.2580; id. 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai)rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza Kuhne & IT del 13 gennaio 2004).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea.
Sempre in analoga direzione, con riferimento a sentenze del giudice nazionale passate in giudicato, le recenti sentenze della CGUE Randstad del 21dicembre2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori.
13.1 La parte appellata, nel caso si nutrano dubbi sulla possibilità, anzi sul dovere, da parte dei giudici interni e dell’Amministrazione, di non mettere in esecuzione atti formati sulla base di norme contrarie al diritto comunitario, fa istanza di sottoporre le seguenti questioni interpretative alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 276 TFUE:
« se gli artt. 260 e 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire che uno Stato membro, condannato per non aver saputo applicare il diritto UE relativo al regime di contingentamento delle c.d. “quote latte” (di cui ai regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07) e dopo che la Corte di Giustizia UE ha interpretato i relativi regolamenti chiarendo che norme del tipo di quelle applicate in tale Stato membro per la quantificazione dei prelievi supplementari non sono compatibili con il diritto UE, possa continuare a pretendere dai soggetti che hanno prodotto oltre la propria quota il pagamento dei prelievi latte calcolati sulla base di norme interne non compatibili con il diritto UE, senza prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza di condanna »;
« se i regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07, che hanno confermato il regime di contingentamento per il latte vaccino in sede UE per i periodi dal 1995/96 al 2008/09, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire ad uno Stato membro, già condannato ai sensi dell’art. 260 del Trattato per non aver saputo dare applicazione dal regime dal 1995/96 al 2008/09, di mantenere in vigore una normativa incompatibile con il diritto UE e quindi di pretendere, solo da una parte di produttori, il pagamento dei prelievi che avrebbero dovuto essere imputati ad altri e quindi maggiori di quelli dovuti ».
13.2 La richiesta non merita accoglimento.
Nell’ipotesi in cui, « conformemente alle norme di procedura dello Stato membro interessato, i motivi sollevati dinanzi a un giudice di cui all’articolo 267, terzo comma TFUE, debbano essere dichiarati irricevibili, una domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere considerata necessaria e rilevante affinché tale giudice possa decidere […]. Infatti, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la ratio giustificativa di una questione pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia » (Corte di giustizia UE, sez. I, 15 marzo 2017, C-3716, Lucio Cesare Aquino).
14. Parte appellata ripropone il settimo e l’ottavo motivo del ricorso di primo grado così rubricati:
« Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della l. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del d.p.r. n. 602/73 e dell’art. 67 del d.p.r. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis della l. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero – Illegittimità della procedura di recupero »;
« Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, l. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, l. n. 241/90, dell’art. 7 della l. n. 212/02 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC - Contestazione dell’an e del quantum della pretesa ».
In particolare:
- con il settimo motivo di ricorso, si sostiene che l’intimazione impugnata è stata emessa in base ad un “residuo” ruolo totalmente illegittimo, posto che in base alle disposizioni che sovraintendono le procedure esecutive in materia di prelievo supplementare l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito, è quello che deriva dall’iscrizione nel Registro Debitori (v. art. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , l. n. 33/09), mentre con l’intimazione di pagamento impugnata viene riattivata una cartella relativa ad un ruolo illegittimamente formato da AG (all’epoca on competente ai sensi dell’art. 1, comma 9, l. n. 119/03) nel corso del 2008, ossia in data antecedente all’entrata in vigore della l. n. 33/09;
- con l’ottavo motivo è stata altresì eccepito che l’intimazione impugnata indica a debito somme che risultano erroneamente iscritte a ruolo, per eccesso, sia a titolo di capitale e di interessi, il tutto anche perché ai sensi dell’art. 10, comma 34, l. n. 119/03 e dell’art. 8- ter , l. n. 33/09, non sono dovuti gli interessi sui debiti per “prelievo latte” per tutte le campagne dal 1995/96 al 2001/02 (come già riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 511/2018) e perché AG ha già recuperato per compensazione con i premi PAC liquidati alla ricorrente le corrispondenti somme.
15. Il Collegio osserva preliminarmente che l’intimazione di pagamento reca l’indicazione precisa di quanto richiesto a titolo di capitale e di interessi, oltre ad indicare gli estremi della cartella di pagamento. L’importo indicato nella intimazione di pagamento a titolo di “debito originario” coincide con quello indicato nella cartella esattoriale per le varie annate. Di conseguenza non v’è alcuna ragione per ritenere che l’indicazione del capitale effettuata nella intimazione di pagamento notificata nel 2021 sia inesatta o incompleta, e sotto questo profilo la censura va respinta.
15.1 Non può essere accolta l’eccezione secondo cui gli interessi non sarebbero dovuti in ragione dell’illegittimità della procedura di recupero, trattandosi di eccezione che si fonda su vizi degli atti presupposti, non ammissibili nella presente sede, per le ragioni già esposte.
15.2. Relativamente alla eccezione secondo cui gli interessi non sarebbero dovuti ai sensi degli artt. 8- ter 3° e 4° comma, 8- quater , 3° comma, e 8- quinquies , 1° comma, della l. n. 33/2009, il Collegio ritiene condivisibile l’orientamento secondo cui « l’esenzione dagli interessi prevista dall’art. 10 comma 34 del DL 49/2003 è un incentivo collegato alla rateizzazione prevista dalla medesima norma. Trattandosi di una disposizione eccezionale, non è possibile estenderne l’applicazione al di fuori della specifica procedura di rateizzazione riguardante le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002. Di conseguenza, i produttori che non hanno aderito a questa rateizzazione rimangono obbligati al pagamento degli interessi. In proposito, occorre sottolineare che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque richiede un’apposita deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, v. l’accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003) » (T.a.r. Lombardia, Brescia, n. 379 del 2020, conf. da Cons. Stato, sez. III, n. 11145 del 2022).
15.3 La mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può, poi, dar luogo all’invalidità dell’atto di riscossione: è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che « allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori » (Cass. civ., sez. un., n. 22281 del 2022). Con la conseguenza, nel caso di specie, che la cartella, anche sotto tale profilo, deve ritenersi adeguatamente motivata considerato, peraltro, che la parte interessata sarebbe tenuta a denunciare specifici errori di calcolo degli interessi commessi dall’Agente della riscossione. Né la mancata indicazione delle compensazioni PAC può dar luogo ad un elemento invalidante la legittimità dell’atto.
15.4 Relativamente all’eccezione secondo cui l’art. 30 del d.p.r. n. 602/73 si applicherebbe solo ai debiti di imposta, tra i quali non sono riconducibili i prelievi dovuti al prelievo supplementare latte, la Sezione ha già chiarito che : i) a decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8- quinquies , comma 10, d.l. n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del d.p.r. 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina di cui all’art. 30 sugli interessi moratori e le sanzioni (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698); ii) i termini di decadenza previsti dall’art. 25 del d.p.r. n. 602/73 si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Costituzionale del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua); iii il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505; Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2025 n. 2595).
15.6 Relativamente alla eccezione secondo cui gli interessi non sarebbero decorsi nel periodo di sospensione del ruolo presupposto, il Collegio osserva che era onere della parte allegare quantomeno dei calcoli, aventi valore di principio di prova, che dimostrassero che gli interessi indicati nelle intimazioni di pagamento impugnate erano comprendevano anche interessi calcolati relativamente al periodo di sospensione del ruolo.
16. Parte appellata ripropone il nono motivo del ricorso di primo grado così rubricato: « Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, l. n. 241/90, dell’art. 1, comma 9, e dell’art. 10, comma 34, l. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33/09, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 d.p.r. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., l. n. 241/90, dell’art. 7, l. n. 212/00, dell’art. 1283 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. (CEE) n. 536/93, dell’art. 8 del Reg. (CEE) n. 1392/2001 e dell’art. 15 del Reg. (CEE) n. 595/2004 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Nullità e/o annullabilità dell’intimazione di pagamento e del “residuo ruolo” per mancanza dei requisiti essenziali - Contestazione della procedura di recupero – Contestazione dell’an e del quantum della pretesa indicata a residuo debito per prelievi latte ed interessi nell’intimazione di pagamento impugnata – Contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione ».
Si contesta la legittimità della procedura di recupero: (i) con riferimento all’illegittimità della procedura stessa; (ii) con riferimento agli importi capitale ed agli interessi; (iii) con riferimento agli interessi - anche di mora; (iv) con riferimento agli oneri di riscossione; (v) con riferimento al “residuo ruolo” indicato nell’intimazione impugnata; (vi) illegittimità della pretesa per difetto di motivazione.
17. Le doglianze in parola andavano, ancora una volta, per quanto si è in precedenza rilevato, tempestivamente mosse avverso gli atti presupposti a monte.
18. Per le ragioni sopra esposte i motivi riproposti da parte appellata ex art. 101, comma 2, c.p.a sono tutti da disattendere.
Le spese del doppio grado possono essere compensate, stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, richiamata la sentenza parziale di accoglimento dell’appello principale proposto da AG, rigetta i motivi riproposti da AR FU ai sensi dell’art. 101 c.p.a. e, per l’effetto finale, respinge il ricorso di primo grado per la parte relativa all’annata 1999/00.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR ON, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
VA PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA PA | DR ON |
IL SEGRETARIO