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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 13/02/2026, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2198/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1661/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434775 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434775 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1594/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti del Comune di Roma, un avviso di accertamento ai fini TARI-TEFA notificato il 18.10.2024 per le annualità 2022 e 2023, di € 2.502,00, in relazione all'immobile in Roma, Indirizzo_1.
Parte ricorrente invocava una variazione catastale dell'immobile nel 2021, per cui l'unità era stata calassificata in categoria C/1 (box auto) di mq 31 e non 73 come da accertamento impugnato ed era di pertinenza dell'abitazione principale di proprietà del contribuente. La maggiore erronea superficie tassata, di mq 73, si doveva probabilmente, come ipotizzato dal ricorrente, all'aver il Comune sommato al detto box l'unità di cui al sub 4, soppressa con la citata variazione catastale. Citava contatti preventivi col
Comune, non rivelatisi risolutivi. Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, visura catastale, determina dirigenziale sul passo carrabile, quadro RB della dichiarazione dei redditi 2002 e
2023, anagrafica del contribuente, istanza di autotutela del 21.10.2024, diniego del Comune, seconda istanza di autotutela dell'11.12.2024.
Il Comune non si costituiva in giudizio.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza dell'11.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione allegata in atti dal ricorrente, e non contestata dal Comune, non costituitosi in giudizio, emerge la fondatezza della doglianza del contribuente circa l'erronea sottoposizione a tassazione dell'immobile, come identificato e caratterizzato nell'avviso di accertamento.
Infatti, dagli allegati al ricorso risulta che l'immobile è stato erroneamente classificato in categoria 11
(banche e studi professionali) e con una superficie, di mq 73, non corrispondente all'unità censita al dati catastali sono rispettivamente in categoria C/1 e C/6. Il sub 512 risulta essere di mq 31 come da variazione del 21.7.2021, mentre il sub 4 è di mq 39 come da variazione dell'1.3.2021.
Tali unità risultano come pertinenze dell'abitazione principale.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma alle spese che liquida in € 400,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT.
Il Giudice Monocratico
RI Cuppone
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1661/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434775 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434775 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1594/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti del Comune di Roma, un avviso di accertamento ai fini TARI-TEFA notificato il 18.10.2024 per le annualità 2022 e 2023, di € 2.502,00, in relazione all'immobile in Roma, Indirizzo_1.
Parte ricorrente invocava una variazione catastale dell'immobile nel 2021, per cui l'unità era stata calassificata in categoria C/1 (box auto) di mq 31 e non 73 come da accertamento impugnato ed era di pertinenza dell'abitazione principale di proprietà del contribuente. La maggiore erronea superficie tassata, di mq 73, si doveva probabilmente, come ipotizzato dal ricorrente, all'aver il Comune sommato al detto box l'unità di cui al sub 4, soppressa con la citata variazione catastale. Citava contatti preventivi col
Comune, non rivelatisi risolutivi. Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, visura catastale, determina dirigenziale sul passo carrabile, quadro RB della dichiarazione dei redditi 2002 e
2023, anagrafica del contribuente, istanza di autotutela del 21.10.2024, diniego del Comune, seconda istanza di autotutela dell'11.12.2024.
Il Comune non si costituiva in giudizio.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza dell'11.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione allegata in atti dal ricorrente, e non contestata dal Comune, non costituitosi in giudizio, emerge la fondatezza della doglianza del contribuente circa l'erronea sottoposizione a tassazione dell'immobile, come identificato e caratterizzato nell'avviso di accertamento.
Infatti, dagli allegati al ricorso risulta che l'immobile è stato erroneamente classificato in categoria 11
(banche e studi professionali) e con una superficie, di mq 73, non corrispondente all'unità censita al dati catastali sono rispettivamente in categoria C/1 e C/6. Il sub 512 risulta essere di mq 31 come da variazione del 21.7.2021, mentre il sub 4 è di mq 39 come da variazione dell'1.3.2021.
Tali unità risultano come pertinenze dell'abitazione principale.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma alle spese che liquida in € 400,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT.
Il Giudice Monocratico
RI Cuppone