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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
13635 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13635 2025 VG promossa
DA
nato il [...] a [...], residente a [...]sul Mincio Parte_1
(VR), Via Attila n. 15, rappresentato e difeso dall'avv. DE SANTI SABRINA
e
nato il [...] a [...], residente a [...]
G. Battistoli n. 12 rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE LUISA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) Affidarsi il figlio minore in via esclusiva alla madre Per_1
, presso cui manterrà la propria residenza, che potrà assumere in via esclusiva tutte le CP_1 decisioni riguardo la salute, l'educazione e l'istruzione del minore, nonché quelle relative ai futuri spostamenti e/o cambi di residenza del medesimo.
Resta inteso che il padre avrà il diritto di incontrare il figlio previo accordo con la madre. 2) Porsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere a favore della signora Parte_1 [...]
, sul conto corrente alla stessa intestato (IBAN: IT13-P0760111700001075577757) entro il CP_1 giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di Per_1
Euro 250,00, a decorrere dal mese di agosto 2025 (soggetta a rivalutazione annuale ISTAT), oltre ad
Euro 50,00 a titolo di spese straordinarie a forfait, con l'eccezione delle sole spese imponderabili ed imprevedibili, da ripartire al 50% tra i genitori.
4) Disporsi che l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla signora . CP_1
5) Le parti si danno reciprocamente atto che il signor ha versato a favore della signora Parte_1
, sul conto corrente alla stessa intestato (IBAN: IT13-P0760111700001075577757): CP_1
a) la somma di Euro 400,00 a titolo di contributo a forfait per le spese sostenute dalla madre a favore del figlio rima della sua nascita;
Per_1
b) la somma di Euro 2100,00 a titolo di arretrati del contributo al mantenimento del figlio Per_1 relativi ai mesi da gennaio a luglio 2025.
6) Salvo l'adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere
a qualunque titolo o ragione l'una dall'altro in ordine ai pregressi rapporti economici correlati alla gravidanza e alla nascita del piccolo Per_1
7) Le spese del presente procedimento restano compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/10/2025, e hanno Parte_1 CP_1 chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore . Persona_2
All'udienza del 25/11/25 le parti hanno ribadito le conclusioni sopra riportate, chiarendo che la mancata regolamentazione del diritto di visita paterno, è condizione condivisa dalla parti.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, state la peculiarità della situazione, così come ribadita a verbale del 25/11/25, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno e alla assenza di una regolamentazione del diritto di visita paterno (stante la manifestazione di volontà in tal senso espressa dal sig. ). Parte_1
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dello stesso. Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Persona_2 riportati;
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
ST LL
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13635 2025 VG promossa
DA
nato il [...] a [...], residente a [...]sul Mincio Parte_1
(VR), Via Attila n. 15, rappresentato e difeso dall'avv. DE SANTI SABRINA
e
nato il [...] a [...], residente a [...]
G. Battistoli n. 12 rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE LUISA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) Affidarsi il figlio minore in via esclusiva alla madre Per_1
, presso cui manterrà la propria residenza, che potrà assumere in via esclusiva tutte le CP_1 decisioni riguardo la salute, l'educazione e l'istruzione del minore, nonché quelle relative ai futuri spostamenti e/o cambi di residenza del medesimo.
Resta inteso che il padre avrà il diritto di incontrare il figlio previo accordo con la madre. 2) Porsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere a favore della signora Parte_1 [...]
, sul conto corrente alla stessa intestato (IBAN: IT13-P0760111700001075577757) entro il CP_1 giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di Per_1
Euro 250,00, a decorrere dal mese di agosto 2025 (soggetta a rivalutazione annuale ISTAT), oltre ad
Euro 50,00 a titolo di spese straordinarie a forfait, con l'eccezione delle sole spese imponderabili ed imprevedibili, da ripartire al 50% tra i genitori.
4) Disporsi che l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla signora . CP_1
5) Le parti si danno reciprocamente atto che il signor ha versato a favore della signora Parte_1
, sul conto corrente alla stessa intestato (IBAN: IT13-P0760111700001075577757): CP_1
a) la somma di Euro 400,00 a titolo di contributo a forfait per le spese sostenute dalla madre a favore del figlio rima della sua nascita;
Per_1
b) la somma di Euro 2100,00 a titolo di arretrati del contributo al mantenimento del figlio Per_1 relativi ai mesi da gennaio a luglio 2025.
6) Salvo l'adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere
a qualunque titolo o ragione l'una dall'altro in ordine ai pregressi rapporti economici correlati alla gravidanza e alla nascita del piccolo Per_1
7) Le spese del presente procedimento restano compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/10/2025, e hanno Parte_1 CP_1 chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore . Persona_2
All'udienza del 25/11/25 le parti hanno ribadito le conclusioni sopra riportate, chiarendo che la mancata regolamentazione del diritto di visita paterno, è condizione condivisa dalla parti.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, state la peculiarità della situazione, così come ribadita a verbale del 25/11/25, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno e alla assenza di una regolamentazione del diritto di visita paterno (stante la manifestazione di volontà in tal senso espressa dal sig. ). Parte_1
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dello stesso. Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Persona_2 riportati;
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
ST LL
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto