Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6121
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Venir meno della comunione materiale e spirituale

    La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nell'ambito del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

  • Rigettato
    Relazione extraconiugale del coniuge

    Difetta la prova specifica del nesso di causalità tra le presunte relazioni extraconiugali addebitate reciprocamente da una parte all'altra e il fallimento del matrimonio, essendo emerso piuttosto un complessivo deterioramento della relazione tra le parti le cui cause probabilmente precedono la fase della conclamata crisi coniugale sfociata nella separazione giudiziale. Non è emersa prova determinante riguardo alla violazione dei doveri di assistenza materiale della prole e del coniuge da parte della ricorrente. Le accuse di maltrattamenti formulate dal convenuto nei confronti della ricorrente hanno formato oggetto di richiesta di archiviazione. Le condotte asseritamente violente poste in essere dal convenuto nei confronti della ricorrente non sono state provate documentalmente o altrimenti.

  • Altro
    Affidamento esclusivo dei figli alla madre

    Considerata l'età raggiunta dal minore e la possibilità di determinarsi liberamente rispetto alla relazione con il padre, gli incontri sono stati rimessi al suo gradimento già in costanza di giudizio e l'affidamento è stato mutato da condiviso ad esclusivo. Tale statuizione deve quindi essere confermata, alla luce della condizione di estraneità che ormai caratterizza il rapporto padre-figlio e l'accudimento del minore demandato – di fatto – già da tempo alla sola figura materna.

  • Altro
    Rimessione al gradimento del minore per gli incontri con il padre

    Rimesso al gradimento del minore gli incontri con il padre, tenuto conto della sua volontà espressa chiaramente in sede di ascolto e della sua disaffezione e delusione rispetto alla figura paterna connesse alla indifferenza del genitore.

  • Accolto
    Assegnazione della casa coniugale alla madre collocataria dei figli

    Confermata in favore della ricorrente, collocataria del figlio minore e convivente dei due figli maggiorenni non autosufficienti economicamente.

  • Accolto
    Determinazione del contributo per il mantenimento dei figli

    Il mantenimento è stato rideterminato in euro 450,00 per i tre figli non autonomi economicamente, tenuto conto della rivalutazione, della sperequazione tra le condizioni reddituali dei coniugi e del contributo del coniuge con l'assegnazione della casa coniugale. Non può accogliersi la richiesta di eliminare l'assegno mensile di mantenimento per due figli maggiorenni, in quanto, completato il corso di studi superiore, le condizioni peculiari di salute rendono più difficile l'inserimento stabile nel mondo del lavoro.

  • Accolto
    Determinazione del contributo per il mantenimento del coniuge

    Il mantenimento è stato rideterminato in euro 150,00 per la ricorrente, tenuto conto della rivalutazione e della sperequazione tra le condizioni reddituali dei coniugi.

  • Accolto
    Venir meno della comunione materiale e spirituale

    La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nell'ambito del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

  • Rigettato
    Violazione dei doveri coniugali da parte della moglie

    Difetta la prova specifica del nesso di causalità tra le presunte relazioni extraconiugali addebitate reciprocamente da una parte all'altra e il fallimento del matrimonio, essendo emerso piuttosto un complessivo deterioramento della relazione tra le parti le cui cause probabilmente precedono la fase della conclamata crisi coniugale sfociata nella separazione giudiziale. Non è emersa prova determinante riguardo alla violazione dei doveri di assistenza materiale della prole e del coniuge da parte della ricorrente. Le accuse di maltrattamenti formulate dal convenuto nei confronti della ricorrente hanno formato oggetto di richiesta di archiviazione. Le condotte asseritamente violente poste in essere dal convenuto nei confronti della ricorrente non sono state provate documentalmente o altrimenti.

  • Rigettato
    Affidamento esclusivo dei figli al padre

    La decisione sull'affidamento è stata confermata in favore della madre, considerando la condizione di estraneità che caratterizza il rapporto padre-figlio e l'accudimento del minore demandato alla figura materna.

  • Altro
    Rimessione al gradimento del minore per gli incontri con il padre

    Gli incontri con il padre sono stati rimessi al gradimento del minore, data la sua volontà espressa e la sua disaffezione verso la figura paterna.

  • Rigettato
    Determinazione del contributo per i figli minori

    Il mantenimento è stato posto a carico del padre, data la sua condotta di mancato concorso nel mantenimento dei figli e la sperequazione delle condizioni reddituali.

  • Rigettato
    Assegnazione della casa coniugale al padre

    L'assegnazione della casa coniugale è stata confermata in favore della ricorrente, collocataria del figlio minore e convivente dei due figli maggiorenni non autosufficienti economicamente.

  • Rigettato
    Rigetto delle domande della ricorrente

    Le domande della ricorrente relative alla separazione personale sono state accolte, mentre quelle relative all'addebito sono state rigettate. Le altre domande sono state accolte o modificate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6121
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 6121
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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