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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6121 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. R.G. 10667/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10667/2017 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Concettina Mirabella, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Deborah Di Marco, giusta procura in atti;
[...]
convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 8/06/2017, , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 in data 29/03/2003 a Catania con , unione dalla quale sono nati i figli Controparte_1
(il 23/08/2003), (il 15/12/2005) e Persona_1 Persona_2 CP_1
1 (il 29/05/2009) ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale Persona_3 dal marito con addebito per avere intrattenuto una relazione extraconiugale con conseguente abbandono dell'abitazione familiare, per violazione del dovere di assistenza verso il coniuge e verso i figli e per le reiterate violenze morali e fisiche dalla stessa subìte.
La ricorrente ha altresì chiesto l'affidamento esclusivo dei tre figli, di stabilire tempi e modalità del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo per il mantenimento dei figli pari ad euro 200,00 per ciascun figlio e un contributo per il mantenimento della stessa pari ad euro 200,00.
si è costituito nel procedimento, contestando le allegazioni della Controparte_1 ricorrente ed in particolare deducendo che la causa della separazione fosse da ascriversi al contegno della moglie durante il matrimonio, sotto il profilo della violazione del dovere di assistenza morale e materiale, per essersi disinteressata del marito e dei figli, sia sotto il profilo della violazione del dovere di fedeltà, per avere intrattenuto una relazione extraconiugale con e Controparte_2 [...]
. CP_3
Il convenuto ha dedotto inoltre condotte ostacolanti della relazione con i figli minori dal momento della separazione e condotte di aggressione fisica da parte della e della di lei madre nei Pt_1 confronti del figlio , riconosciuto portatore di disabilità. Per_1
Nelle conclusioni, ha chiesto la pronuncia di separazione dei coniugi, con addebito alla CP_1 moglie e ha formulato la richiesta di affidamento in via esclusiva al padre dei figli minori, disciplinando il diritto di visita della madre e ponendo a carico della stessa un contributo per i figli minori determinato dal Tribunale, con l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale sita in
Pedara, Via Etnea n. 16, insistendo infine nel rigetto di ogni domanda proposta dalla ricorrente.
All'udienza del 27/06/2018 è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. il Presidente ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre cui ha assegnato la casa coniugale, e ha determinato tempi e modalità del diritto di visita del padre, stauendo un contributo per il mantenimento dei figli minori e della moglie, di euro 500,00, di cui euro 150,00 per la moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 70% delle eventuali spese straordinarie e ciò con decorrenza dalla data del ricorso, previa detrazione di quanto già eventualmente corrisposto.
2 Depositate le rispettive memorie integrative, le parti hanno articolato i propri mezzi istruttori nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
All'udienza del 6/02/2020 il giudice istruttore ha interrogato le parti presenti e nelle successive udienze ha escusso i testimoni indicati dalle stesse sui capitoli di prova ammessi.
Sostituito infine nuovamente il giudice istruttore in data 18/09/2023 per effetto di riassegnazione del procedimento, all'udienza del 28/09/2023 è stato disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa. Al fine di tentare un ripristino della relazione del padre con il figlio minore si è disposta l'attivazione degli incontri per il tramite del servizio di Per_3 educativa domiciliare.
All'udienza del 6/03/2024 si è svolto l'ascolto del minore (atteso che Persona_4 nelle more i figli e erano divenuti maggiorenni), e tenuto conto Persona_1 Per_2 dell'età del minore e della sua volontà di non incontrare il padre espressa chiaramente in sede di ascolto, gli incontri con il genitore sono stati rimessi al gradimento del minore.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Esposti i fatti di causa, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nell'ambito del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da entrambi i coniugi.
Con riguardo alle domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti si osserva quanto segue.
Preliminarmente, occorre rilevare che l'istituto dell'addebito ha carattere eccezionale, e come tale, presuppone comportamenti particolarmente gravi che si traducano nella violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, o comunque siano inconciliabili con i doveri medesimi, come nel caso di violazione del dovere di assistenza morale e materiale ex art. 143 c.c.
3 La pronuncia di addebito della separazione postula che il coniuge che la invoca dia la prova rigorosa del comportamento oggettivamente riprovevole, dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole e della sua efficacia causale sul fallimento della vita matrimoniale e, più precisamente, secondo orientamento ormai consolidato della Suprema Corte: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. civ. n. 15196/2023; Cass. civ. n. 15811/2017); mentre grava, sull'altro coniuge, l'onere di provare che tali violazioni si sono determinate “in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis”, rispetto alla quale il vincolo matrimoniale era sostanzialmente già venuto a mancare a cagione della disaffezione tra i coniugi (Cass. n. 9074/2011). Pertanto, “in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ. n. 14840/2006).
Ebbene, nel caso di specie, entrambi i coniugi hanno dedotto che la causa della separazione sia da determinarsi in relazioni extraconiugali avviate dall'altro.
A tal fine, la ricorrente ha prodotto messaggi tra il coniuge e tale dai quali Persona_5 emerge una relazione sentimentale tra i due soggetti coinvolti nella conversazione.
Al contempo, il convenuto ha chiamato a testimoniare la stessa e la propria Persona_5 sorella . Persona_6
Con riferimento alla relazione tra la ricorrente e tale (che pare fosse il marito di Controparte_3
) la testimone ha riferito di avere assistito a dei litigi tra i coniugi e di Persona_5 CP_1 avere notato l'accesso di dell'abitazione della nell'anno 2018 (dopo la separazione di CP_3 Pt_1 fatto tra i coniugi). Al contempo, (che la ricorrente assume essere stata l'amante Persona_5 del marito) ha riferito di una relazione della con tale e dello scambio di messaggi tra i Pt_1 CP_2 due.
4 Il complesso degli elementi acquisiti nel giudizio, alla luce dei rapporti reciproci tra i soggetti coinvolti e della conflittualità che ha caratterizzato la fine della relazione coniugale, non consente una pronuncia sull'addebito della separazione, sulla scorta dei principi enunciati.
Segnatamente, difetta la prova specifica del nesso di causalità tra tali presunte relazioni extraconiugali addebitate reciprocamente da una parte all'altra e il fallimento del matrimonio, essendo emerso piuttosto un complessivo deterioramento della relazione tra le parti le cui cause probabilmente precedono la fase della conclamata crisi coniugale sfociata nella separazione giudiziale.
Al contempo, con riferimento alla dedotta violazione dei doveri di assistenza materiale della prole e del coniuge da parte della non è emersa una prova determinante, atteso che i testi escussi Pt_1
e hanno dichiarato di avere sempre intrattenuto rapporti con la Testimone_1 Controparte_4 madre per le necessità dei minori (trattasi rispettivamente dell'insegnante di sostegno di e Per_1 della logopedista di tutti i figli).
Le accuse di maltrattamenti formulate da nei confronti della hanno formato oggetto CP_1 Pt_1 di richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero in data 11/12/2018, accolta dal GIP in data 12/06/2019.
Per quanto attiene, alle condotte asseritamente violente poste in essere da nei confronti CP_1 della nella fase finale del matrimonio, deve evidenziarsi che la ricorrente non ha Pt_1 successivamente dato prova documentale o altrimenti delle circostanze dedotte, essendo in corso i procedimenti in ambito penale per la fattispecie di cui all'art. 612bis c.p.
Pertanto, le domande di addebito formulate devono essere entrambe rigettate, essendo fondate su circostanze che evidenziano una elevata conflittualità nella fase della separazione dei coniugi, senza elementi univoci e determinanti in ordine ad una causa efficiente della crisi coniugale, idonea a fondare la pronuncia di addebito.
Con riferimento ai figli nati dal matrimonio, deve essere rilevato che e nelle Per_1 Per_2 more del giudizio sono divenuti maggiorenni, mentre (unico minore di età rimasto, ormai Per_3 ultrasedicenne) ha sostanzialmente respinto ogni possibilità di ripristino della relazione con la figura paterna, volontà espressa sia in sede di ascolto davanti al giudice che di fronte ai Servizi sociali attivati per avviare una educativa domiciliare con il padre (cfr. relazione del 19.02.2024 in atti).
L'ascolto del minore ha evidenziato un totale disinteresse di nei confronti del figlio CP_1
che ha riferito di non avere contatti telefonici con il padre da dicembre 2022, neanche Per_3
5 telefonicamente, e di non vederlo da circa due anni;
ha lamentato che il padre non lo avrebbe cercato per il compleanno per tre anni consecutivi e che non lo avrebbe portato alla visita medica necessaria per svolgere attività di calcio, con la conseguenza che il minore per un periodo non ha potuto giocare.
Le dichiarazioni rese dal minore hanno evidenziato una disaffezione e delusione rispetto alla figura paterna connesse alla indifferenza del genitore anche rispetto a questioni di vita ordinaria (come l'attività sportiva o il compleanno).
Pertanto, considerata l'età raggiunta da e la possibilità di determinarsi liberamente rispetto Per_3 alla relazione con il padre, gli incontri sono stati rimessi al suo gradimento già in costanza di giudizio e l'affidamento è stato mutato da condiviso ad esclusivo.
Tale statuizione deve quindi essere confermata, alla luce della condizione di estraneità che ormai caratterizza il rapporto padre-figlio e l'accudimento del minore demandato – di fatto – già da tempo alla sola figura materna. Inoltre, risulta ormai consolidata la condotta del convenuto di mancato concorso nel mantenimento dei figli, circostanza che ulteriormente pregiudica la possibilità di serena crescita del minore, privato dei mezzi di sostentamento necessari per lo svolgimento delle attività proprie della sua età, oneri dei quali è gravata solo la parte ricorrente per effetto della omissione paterna al concorso nel mantenimento dei figli.
Venendo alla assegnazione della casa coniugale, deve essere confermata in favore della ricorrente, collocataria del figlio minore e convivente dei due figli maggiorenni non autosufficienti Per_3 economicamente.
Il convenuto ha insistito nel dedurre che la casa coniugale dovrebbe essere limitata al CP_1 piano terra della abitazione con esclusione del primo piano, portando a tal fine testimoni (la sorella e ) al fine di dimostrare che la famiglia avrebbe limitato al Persona_6 Persona_5 solo piano terra la vita familiare.
Invero, oltre a non esservi prova della consistenza effettiva di tali abitazioni, considerato che l'immobile è identificato con accesso dal civico n. 16 di via Etnea in Pedara, che trattasi di famiglia numerosa (con tre figli, dei quali due con disabilità) e che le testimonianze non escludono la destinazione dell'intero immobile al nucleo familiare, deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale come già disposta in sede di ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c.
Da ultimo, non si può non constatare che il certificato di residenza del 28/03/2017 prodotto dalla ricorrente al momento della introduzione del giudizio reca , Controparte_1
6 unitamente all'intero nucleo familiare, residente in [...], Pedara, circostanza che individua in modo univoco l'indirizzo della casa coniugale (che non corrisponde quindi con quanto indicato da in memoria integrativa, ovvero il solo piano terra con accesso da Corso Ara di CP_1
Giove n. 123).
Venendo al mantenimento dei figli minori e del coniuge, le statuizioni rese in sede di ordinanza presidenziale devono essere aggiornate nei termini che seguono, salvo il pregresso.
Giova premettere che nella determinazione del mantenimento si tiene conto del contributo comunque fornito dal coniuge con l'assegnazione della casa coniugale in favore del genitore collocatario dei figli, circostanza che giustifica l'entità limitata del predetto mantenimento.
Considerata la rivalutazione, il mantenimento deve essere rideterminato in euro 450,00 per i tre figli non autonomi economicamente ed euro 150,00 per la ricorrente.
La sperequazione tra le condizioni reddituali dei coniugi risulta evidente atteso che la non ha Pt_1 mai svolto attività lavorativa e si è dedicata alla crescita ed accudimento dei tre figli (dei quali due con disabilità) mentre il convenuto ha svolto attività imprenditoriale (impresa di pulizie) ed è titolare di immobili.
Non può accogliersi d'altra parte la richiesta di di eliminare l'assegno mensile di CP_1 mantenimento per due figli maggiorenni e (rispettivamente di 22 e 20 anni), in Per_1 Per_2 quanto completato il corso di studi superiore, le condizioni peculiari di salute nelle quali i figli maggiorenni versano rendono più difficile l'inserimento stabile nel mondo del lavoro, determinando l'onere del genitore di continuare a concorrere al loro mantenimento fino all'effettivo raggiungimento della indipendenza economica.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10667/2017 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
RIGETTA le domande di addebito della separazione proposte da entrambe le parti;
DISPONE l'affidamento esclusivo di alla madre , con collocamento Persona_4 Parte_1 presso quest'ultima;
7 RIMETTE al gradimento del minore gli incontri con il padre Persona_4 Controparte_1
;
[...]
ASSEGNA la casa coniugale sita in via Etnea n. 16, Pedara, alla ricorrente;
Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese in Controparte_1 favore di un assegno mensile di euro 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT di svalutazione della moneta, dei quali euro 450,00 per i tre figli , e Per_1 Per_2
ed euro 150,00 per la ricorrente oltre il 70% delle spese straordinarie per i figli, con Per_3 Pt_1 decorrenza dalla data della presente decisione, salvo il pregresso;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 nel registro degli atti di matrimonio, atto n. 31, parte II, serie A, anno 2003.
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso in Catania, il giorno 19/12/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente est.
dott.ssa Lidia Greco
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10667/2017 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Concettina Mirabella, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Deborah Di Marco, giusta procura in atti;
[...]
convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 8/06/2017, , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 in data 29/03/2003 a Catania con , unione dalla quale sono nati i figli Controparte_1
(il 23/08/2003), (il 15/12/2005) e Persona_1 Persona_2 CP_1
1 (il 29/05/2009) ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale Persona_3 dal marito con addebito per avere intrattenuto una relazione extraconiugale con conseguente abbandono dell'abitazione familiare, per violazione del dovere di assistenza verso il coniuge e verso i figli e per le reiterate violenze morali e fisiche dalla stessa subìte.
La ricorrente ha altresì chiesto l'affidamento esclusivo dei tre figli, di stabilire tempi e modalità del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo per il mantenimento dei figli pari ad euro 200,00 per ciascun figlio e un contributo per il mantenimento della stessa pari ad euro 200,00.
si è costituito nel procedimento, contestando le allegazioni della Controparte_1 ricorrente ed in particolare deducendo che la causa della separazione fosse da ascriversi al contegno della moglie durante il matrimonio, sotto il profilo della violazione del dovere di assistenza morale e materiale, per essersi disinteressata del marito e dei figli, sia sotto il profilo della violazione del dovere di fedeltà, per avere intrattenuto una relazione extraconiugale con e Controparte_2 [...]
. CP_3
Il convenuto ha dedotto inoltre condotte ostacolanti della relazione con i figli minori dal momento della separazione e condotte di aggressione fisica da parte della e della di lei madre nei Pt_1 confronti del figlio , riconosciuto portatore di disabilità. Per_1
Nelle conclusioni, ha chiesto la pronuncia di separazione dei coniugi, con addebito alla CP_1 moglie e ha formulato la richiesta di affidamento in via esclusiva al padre dei figli minori, disciplinando il diritto di visita della madre e ponendo a carico della stessa un contributo per i figli minori determinato dal Tribunale, con l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale sita in
Pedara, Via Etnea n. 16, insistendo infine nel rigetto di ogni domanda proposta dalla ricorrente.
All'udienza del 27/06/2018 è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. il Presidente ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre cui ha assegnato la casa coniugale, e ha determinato tempi e modalità del diritto di visita del padre, stauendo un contributo per il mantenimento dei figli minori e della moglie, di euro 500,00, di cui euro 150,00 per la moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 70% delle eventuali spese straordinarie e ciò con decorrenza dalla data del ricorso, previa detrazione di quanto già eventualmente corrisposto.
2 Depositate le rispettive memorie integrative, le parti hanno articolato i propri mezzi istruttori nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
All'udienza del 6/02/2020 il giudice istruttore ha interrogato le parti presenti e nelle successive udienze ha escusso i testimoni indicati dalle stesse sui capitoli di prova ammessi.
Sostituito infine nuovamente il giudice istruttore in data 18/09/2023 per effetto di riassegnazione del procedimento, all'udienza del 28/09/2023 è stato disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa. Al fine di tentare un ripristino della relazione del padre con il figlio minore si è disposta l'attivazione degli incontri per il tramite del servizio di Per_3 educativa domiciliare.
All'udienza del 6/03/2024 si è svolto l'ascolto del minore (atteso che Persona_4 nelle more i figli e erano divenuti maggiorenni), e tenuto conto Persona_1 Per_2 dell'età del minore e della sua volontà di non incontrare il padre espressa chiaramente in sede di ascolto, gli incontri con il genitore sono stati rimessi al gradimento del minore.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Esposti i fatti di causa, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nell'ambito del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da entrambi i coniugi.
Con riguardo alle domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti si osserva quanto segue.
Preliminarmente, occorre rilevare che l'istituto dell'addebito ha carattere eccezionale, e come tale, presuppone comportamenti particolarmente gravi che si traducano nella violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, o comunque siano inconciliabili con i doveri medesimi, come nel caso di violazione del dovere di assistenza morale e materiale ex art. 143 c.c.
3 La pronuncia di addebito della separazione postula che il coniuge che la invoca dia la prova rigorosa del comportamento oggettivamente riprovevole, dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole e della sua efficacia causale sul fallimento della vita matrimoniale e, più precisamente, secondo orientamento ormai consolidato della Suprema Corte: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. civ. n. 15196/2023; Cass. civ. n. 15811/2017); mentre grava, sull'altro coniuge, l'onere di provare che tali violazioni si sono determinate “in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis”, rispetto alla quale il vincolo matrimoniale era sostanzialmente già venuto a mancare a cagione della disaffezione tra i coniugi (Cass. n. 9074/2011). Pertanto, “in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ. n. 14840/2006).
Ebbene, nel caso di specie, entrambi i coniugi hanno dedotto che la causa della separazione sia da determinarsi in relazioni extraconiugali avviate dall'altro.
A tal fine, la ricorrente ha prodotto messaggi tra il coniuge e tale dai quali Persona_5 emerge una relazione sentimentale tra i due soggetti coinvolti nella conversazione.
Al contempo, il convenuto ha chiamato a testimoniare la stessa e la propria Persona_5 sorella . Persona_6
Con riferimento alla relazione tra la ricorrente e tale (che pare fosse il marito di Controparte_3
) la testimone ha riferito di avere assistito a dei litigi tra i coniugi e di Persona_5 CP_1 avere notato l'accesso di dell'abitazione della nell'anno 2018 (dopo la separazione di CP_3 Pt_1 fatto tra i coniugi). Al contempo, (che la ricorrente assume essere stata l'amante Persona_5 del marito) ha riferito di una relazione della con tale e dello scambio di messaggi tra i Pt_1 CP_2 due.
4 Il complesso degli elementi acquisiti nel giudizio, alla luce dei rapporti reciproci tra i soggetti coinvolti e della conflittualità che ha caratterizzato la fine della relazione coniugale, non consente una pronuncia sull'addebito della separazione, sulla scorta dei principi enunciati.
Segnatamente, difetta la prova specifica del nesso di causalità tra tali presunte relazioni extraconiugali addebitate reciprocamente da una parte all'altra e il fallimento del matrimonio, essendo emerso piuttosto un complessivo deterioramento della relazione tra le parti le cui cause probabilmente precedono la fase della conclamata crisi coniugale sfociata nella separazione giudiziale.
Al contempo, con riferimento alla dedotta violazione dei doveri di assistenza materiale della prole e del coniuge da parte della non è emersa una prova determinante, atteso che i testi escussi Pt_1
e hanno dichiarato di avere sempre intrattenuto rapporti con la Testimone_1 Controparte_4 madre per le necessità dei minori (trattasi rispettivamente dell'insegnante di sostegno di e Per_1 della logopedista di tutti i figli).
Le accuse di maltrattamenti formulate da nei confronti della hanno formato oggetto CP_1 Pt_1 di richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero in data 11/12/2018, accolta dal GIP in data 12/06/2019.
Per quanto attiene, alle condotte asseritamente violente poste in essere da nei confronti CP_1 della nella fase finale del matrimonio, deve evidenziarsi che la ricorrente non ha Pt_1 successivamente dato prova documentale o altrimenti delle circostanze dedotte, essendo in corso i procedimenti in ambito penale per la fattispecie di cui all'art. 612bis c.p.
Pertanto, le domande di addebito formulate devono essere entrambe rigettate, essendo fondate su circostanze che evidenziano una elevata conflittualità nella fase della separazione dei coniugi, senza elementi univoci e determinanti in ordine ad una causa efficiente della crisi coniugale, idonea a fondare la pronuncia di addebito.
Con riferimento ai figli nati dal matrimonio, deve essere rilevato che e nelle Per_1 Per_2 more del giudizio sono divenuti maggiorenni, mentre (unico minore di età rimasto, ormai Per_3 ultrasedicenne) ha sostanzialmente respinto ogni possibilità di ripristino della relazione con la figura paterna, volontà espressa sia in sede di ascolto davanti al giudice che di fronte ai Servizi sociali attivati per avviare una educativa domiciliare con il padre (cfr. relazione del 19.02.2024 in atti).
L'ascolto del minore ha evidenziato un totale disinteresse di nei confronti del figlio CP_1
che ha riferito di non avere contatti telefonici con il padre da dicembre 2022, neanche Per_3
5 telefonicamente, e di non vederlo da circa due anni;
ha lamentato che il padre non lo avrebbe cercato per il compleanno per tre anni consecutivi e che non lo avrebbe portato alla visita medica necessaria per svolgere attività di calcio, con la conseguenza che il minore per un periodo non ha potuto giocare.
Le dichiarazioni rese dal minore hanno evidenziato una disaffezione e delusione rispetto alla figura paterna connesse alla indifferenza del genitore anche rispetto a questioni di vita ordinaria (come l'attività sportiva o il compleanno).
Pertanto, considerata l'età raggiunta da e la possibilità di determinarsi liberamente rispetto Per_3 alla relazione con il padre, gli incontri sono stati rimessi al suo gradimento già in costanza di giudizio e l'affidamento è stato mutato da condiviso ad esclusivo.
Tale statuizione deve quindi essere confermata, alla luce della condizione di estraneità che ormai caratterizza il rapporto padre-figlio e l'accudimento del minore demandato – di fatto – già da tempo alla sola figura materna. Inoltre, risulta ormai consolidata la condotta del convenuto di mancato concorso nel mantenimento dei figli, circostanza che ulteriormente pregiudica la possibilità di serena crescita del minore, privato dei mezzi di sostentamento necessari per lo svolgimento delle attività proprie della sua età, oneri dei quali è gravata solo la parte ricorrente per effetto della omissione paterna al concorso nel mantenimento dei figli.
Venendo alla assegnazione della casa coniugale, deve essere confermata in favore della ricorrente, collocataria del figlio minore e convivente dei due figli maggiorenni non autosufficienti Per_3 economicamente.
Il convenuto ha insistito nel dedurre che la casa coniugale dovrebbe essere limitata al CP_1 piano terra della abitazione con esclusione del primo piano, portando a tal fine testimoni (la sorella e ) al fine di dimostrare che la famiglia avrebbe limitato al Persona_6 Persona_5 solo piano terra la vita familiare.
Invero, oltre a non esservi prova della consistenza effettiva di tali abitazioni, considerato che l'immobile è identificato con accesso dal civico n. 16 di via Etnea in Pedara, che trattasi di famiglia numerosa (con tre figli, dei quali due con disabilità) e che le testimonianze non escludono la destinazione dell'intero immobile al nucleo familiare, deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale come già disposta in sede di ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c.
Da ultimo, non si può non constatare che il certificato di residenza del 28/03/2017 prodotto dalla ricorrente al momento della introduzione del giudizio reca , Controparte_1
6 unitamente all'intero nucleo familiare, residente in [...], Pedara, circostanza che individua in modo univoco l'indirizzo della casa coniugale (che non corrisponde quindi con quanto indicato da in memoria integrativa, ovvero il solo piano terra con accesso da Corso Ara di CP_1
Giove n. 123).
Venendo al mantenimento dei figli minori e del coniuge, le statuizioni rese in sede di ordinanza presidenziale devono essere aggiornate nei termini che seguono, salvo il pregresso.
Giova premettere che nella determinazione del mantenimento si tiene conto del contributo comunque fornito dal coniuge con l'assegnazione della casa coniugale in favore del genitore collocatario dei figli, circostanza che giustifica l'entità limitata del predetto mantenimento.
Considerata la rivalutazione, il mantenimento deve essere rideterminato in euro 450,00 per i tre figli non autonomi economicamente ed euro 150,00 per la ricorrente.
La sperequazione tra le condizioni reddituali dei coniugi risulta evidente atteso che la non ha Pt_1 mai svolto attività lavorativa e si è dedicata alla crescita ed accudimento dei tre figli (dei quali due con disabilità) mentre il convenuto ha svolto attività imprenditoriale (impresa di pulizie) ed è titolare di immobili.
Non può accogliersi d'altra parte la richiesta di di eliminare l'assegno mensile di CP_1 mantenimento per due figli maggiorenni e (rispettivamente di 22 e 20 anni), in Per_1 Per_2 quanto completato il corso di studi superiore, le condizioni peculiari di salute nelle quali i figli maggiorenni versano rendono più difficile l'inserimento stabile nel mondo del lavoro, determinando l'onere del genitore di continuare a concorrere al loro mantenimento fino all'effettivo raggiungimento della indipendenza economica.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10667/2017 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
RIGETTA le domande di addebito della separazione proposte da entrambe le parti;
DISPONE l'affidamento esclusivo di alla madre , con collocamento Persona_4 Parte_1 presso quest'ultima;
7 RIMETTE al gradimento del minore gli incontri con il padre Persona_4 Controparte_1
;
[...]
ASSEGNA la casa coniugale sita in via Etnea n. 16, Pedara, alla ricorrente;
Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese in Controparte_1 favore di un assegno mensile di euro 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT di svalutazione della moneta, dei quali euro 450,00 per i tre figli , e Per_1 Per_2
ed euro 150,00 per la ricorrente oltre il 70% delle spese straordinarie per i figli, con Per_3 Pt_1 decorrenza dalla data della presente decisione, salvo il pregresso;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 nel registro degli atti di matrimonio, atto n. 31, parte II, serie A, anno 2003.
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso in Catania, il giorno 19/12/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente est.
dott.ssa Lidia Greco
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