Ordinanza cautelare 26 maggio 2025
Sentenza 9 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00409/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00578/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Vignola e Milena Poletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo Savona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
e/o adozione di idoneo strumento cautelare, del decreto del dirigente della Prefettura di Savona, Ufficio immigrazione, prot. n. -OMISSIS-, emesso in data 5 febbraio 2025 e notificato il 5 febbraio 2025 al datore di lavoro a mezzo p.e.c., mai comunicato al lavoratore, con il quale veniva decretata la revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciato il 30 aprile 2024, nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso a tale provvedimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Savona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2026 il dott. LA IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 7 aprile 2025 e depositato in data 2 maggio 2025 la i nominati in epigrafe hanno esposto quanto segue.
2. -OMISSIS-, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, che svolge la propria attività nel campo dell'edilizia, ha presentato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Savona, in data 2 dicembre 2023, richiesta per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale e in favore di -OMISSIS-. In data 30 aprile 2024 lo Sportello Unico per l'immigrazione di Savona ha rilasciato il nulla osta richiesto. Il lavoratore, giunto in Italia, è stato assunto dal datore di lavoro.
In data 23 gennaio 2025 lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Savona ha comunicato agli odierni esponenti l'avvio del procedimento di revoca dell'istanza -OMISSIS- di rilascio del nulla osta. Entro il termine indicato nel provvedimento -OMISSIS- ha presento una memoria al fine di evidenziare l'effettiva sussistenza dei requisiti economici richiesti.
Disattese tali deduzioni, in data 5 febbraio 2025, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Savona, a mezzo p.e.c. inviata al datore di lavoro, ha comunicato la revoca del nulla osta.
3. Impugnando il suddetto provvedimento, i ricorrenti deducono: la violazione dell’art. 44 del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, in quanto sarebbe sussistente la capacità reddituale del datore di lavoro; il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di imparzialità e proporzionalità dell’azione amministrativa; la nullità del provvedimento per omessa notificazione al lavoratore; la carenza di motivazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, che ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame.
All’esito della camera di consiglio del 23 maggio 2025, con ordinanza della Prima Sezione,-OMISSIS-, il Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del 27 febbraio 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, posto che il termine di sessanta giorni decorrenti dal 5 febbraio 2025 è scaduto in data 7 aprile 2025, tenuto conto che il 6 aprile 2025 è stato un giorno festivo.
5. Nel merito, il gravame è fondato.
5.1. Le censure articolate con il primo motivo sono suscettibili di favorevole apprezzamento.
In merito alla capacità reddituale del datore di lavoro nelle procedure dei decreti flussi, il Collegio intende far proprie, anche ai sensi dell’art. 88 c.p.a., le deduzioni svolte nella precedente sentenza della Sezione, 18 giugno 2025, n. 707: « In relazione agli ingressi di lavoratori extracomunitari in base ai c.d. decreti flussi per le annualità 2021, 2022 e 2023, l’art. 44 del d.l. n. 73/2022, conv. in l. n. 122/2022, ha introdotto una procedura semplificata per l’accertamento della situazione economica del datore di lavoro in rapporto al costo del lavoratore, affidando l’asseverazione in ordine alla sostenibilità finanziaria dell’assunzione ai professionisti iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, degli avvocati e dei dottori commercialisti (tale semplificazione è adesso prevista “a regime” dall’art. 24-bis del d.lgs. n. 286/1998). In particolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 44, le verifiche di congruità “tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attività svolta dall’impresa”. Specularmente, l’azione dell’amministrazione è stata ricollocata sul piano dei controlli circa la veridicità e l’attendibilità della certificazione privatistica, conformemente al modello della vigilanza sui privati esercenti pubbliche funzioni.
Con la circolare n. 3 del 5 luglio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ente pubblico cui in passato era rimesso l’apprezzamento in questione, ha dato istruzioni di compiere una valutazione “olistica” dei criteri indicati dalla norma ed ha richiamato la soglia indice di capacità economica datoriale definita dall’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020: “In relazione a tali elementi si evidenzia che le relative verifiche vanno effettuate in correlazione le une con le altre e, per un maggior dettaglio, si ritiene possibile ricorrere alle indicazioni già contenute nell’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 relativo ai «requisiti reddituali del datore di lavoro» interessato ad accedere alla procedura di emersione di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (conv. da L. n. 77/2020). In particolare, in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000,00 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio” (così circolare ITL n. 3 del 5.7.2022, sub doc. 3 resistente).
A sua volta l’art. 9, comma 1, del D.M. 27 maggio 2020, riguardante la regolarizzazione dei rapporti di lavoro ex art. 103 del d.l. n. 34/2020, ha stabilito che “L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui”.
Dunque, l’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020, relativo alla sanatoria dei lavoratori stranieri irregolari ma applicabile per analogia anche alle procedure di reclutamento tramite il decreto flussi, commisura la capacità economico-occupazionale del datore di lavoro a parametri di redditività aziendale ritenuti congrui ai fini della dimostrazione della serietà della proposta assunzionale e della garanzia dei livelli retributivi e previdenziali a favore del lavoratore.
Secondo la giurisprudenza formatasi sull’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020, l’apprezzamento in ordine alla solidità aziendale deve avere carattere complessivo e sostanziale. Pertanto, poiché la fonte secondaria attribuisce rilevanza anche al solo fatturato (che coincide con il volume d’affari o somma dei ricavi), né è fissata una differenza minima tra volume d’affari ed acquisti effettuati, non è conforme al parametro normativo la negazione della congruità della situazione economica dell’impresa basata sic et simpliciter sul risultato dell’operazione aritmetica di sottrazione degli acquisti dai ricavi. Inoltre, risulta scorretto non tenere in alcuna considerazione l’andamento aziendale negli anni successivi alla presentazione dell’istanza, in quanto la norma si riferisce all’ultimo esercizio nella prospettiva di disporre di dati attuali, ma a maggior ragione lo sono quelli relativi agli esercizi maturati nelle more dell’evasione della domanda (Cons. St., sez. III, 28 gennaio 2025, nn. 651 e 656, relative ad un caso in cui, al momento dell’avvio del procedimento di emersione, i conti risultavano leggermente in perdita, a causa del valore degli ammortamenti, ma negli anni seguenti la società era tornata in attivo e l’utile era cresciuto in misura consistente).
Le riferite conclusioni risultano conformi a quelle cui è pervenuta la giurisprudenza pronunziatasi specificatamente in materia di revoca del nulla osta per l’assunzione dei lavoratori extracomunitari con la procedura dei flussi.
In proposito si è evidenziato, da un lato, che l’asseverazione del professionista si fonda sul vaglio tecnico di una serie di elementi complessi e non si esaurisce nella verifica del rispetto della soglia, dovendo evitarsi automatismi preclusivi, sì che il requisito economico-reddituale può essere riconosciuto anche in presenza di un dato contabile temporaneamente negativo, purché accompagnato da documentate prospettive di evoluzione positiva (ad esempio, in relazione a commesse legate ai reclutamenti richiesti); dall’altro lato, una volta fatti propri i parametri normativamente stabiliti per la procedura di emersione, l’idoneità economico-finanziaria può essere prospettata dal datore di lavoro sulla base del fatturato o volume d’affari lordo, essendo tale indice contemplato in via alternativa rispetto a quello del reddito e spettando all’amministrazione motivare l’eventuale insostenibilità del costo dell’assunzione (T.A.R. Umbria, sez. I, 5 dicembre 2024, n. 870; T.A.R. Umbria, sez. I, 11 novembre 2024, n. 764; T.A.R. Umbria, sez. I, 4 novembre 2024, n. 748; T.A.R. Umbria, sez. I, 6 agosto 2024, nn. 608-609). Con particolare riferimento al fatturato, si è sottolineato che tale dato consiste nella somma di tutti i ricavi delle vendite e/o delle prestazioni di servizi nonché degli altri ricavi e proventi ordinari, rappresentando quindi il volume d’affari complessivo dell’impresa, a differenza del reddito netto o utile, che indica il profitto e si ottiene sottraendo dai ricavi i costi e le spese di gestione (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 27 marzo 2024, n. 65).
Anche per le assunzioni ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 286/1998 si è affermato che l’amministrazione, in sede di controlli, debba determinarsi alla luce della situazione contabile aggiornata dell’azienda, non potendo trascurare l’aumento di redditività che intervenga nelle more della procedura ».
5.1.1. Applicando tali coordinate al caso di specie, si può osservare quanto segue.
Nell’istanza di nulla osta (doc. 3 ricorrente) il datore di lavoro ha dichiarato un fatturato pari a euro 237.426,00 e un reddito imponibile pari a euro 46.919,00. Pertanto, il solo fatturato sarebbe sufficiente a legittimare l’assunzione di due lavoratori, l’odierno ricorrente e l’altro per il quale l’impresa ha fatto richiesta.
Anche volendo prescindere da tale aspetto, si è già detto che la giurisprudenza (si vedano i precedenti menzionati nella citata pronuncia del Tribunale) richiede una valutazione complessiva, che tenga conto delle prospettive reddituali dell’azienda, nonché aggiornata al periodo intercorrente tra la presentazione dell’istanza e quello dell’emanazione del provvedimento. Ebbene, nel caso di specie il datore di lavoro ha documentato un incremento dei propri utili per gli anni 2023 e 2024 (docc. 8 e 9 ricorrente). A prescindere dalla rilevanza di tale documentazione, che comunque non è stata contestata dall’Amministrazione, l’avvenuto pagamento delle retribuzioni in favore del lavoratore, quantomeno fino al mese di emissione della revoca del nulla osta, febbraio 2025 (doc. 4 ricorrente), attesta empiricamente la raggiunta capacità dell’impresa di far fronte all’onere economico derivante dall’assunzione.
5.2. Il carattere assorbente del motivo esime il Collegio dalla disamina delle ulteriori censure.
6. In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione soccombente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila,00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI CA, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
LA IL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IL | GI CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.