TAR Genova, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 409
TAR
Ordinanza cautelare 26 maggio 2025
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Sentenza 9 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 44 del d.l. 73/2022 per sussistenza della capacità reddituale del datore di lavoro

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, applicando i principi giurisprudenziali in materia di valutazione della capacità economica del datore di lavoro. Ha evidenziato che il fatturato dichiarato dal datore di lavoro era sufficiente a coprire il costo di due lavoratori e che, in ogni caso, la valutazione della capacità economica deve essere complessiva e aggiornata. Ha inoltre considerato che il pagamento delle retribuzioni al lavoratore fino alla data della revoca costituiva una prova empirica della capacità dell'impresa di far fronte all'onere economico.

  • Altro
    Difetto di istruttoria e violazione dei principi di imparzialità e proporzionalità

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Nullità del provvedimento per omessa notificazione al lavoratore

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Carenza di motivazione

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 409
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 409
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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