Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 30/04/2026, n. 7866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7866 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07866/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10125/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10125 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiana Apostolo e Michele Francaviglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- provvedimento del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto 4^ Divisione prot. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 22 aprile 2025 avente ad oggetto “Esito giudizio di avanzamento per il 2024” (doc. 1);
- nota del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto 4^ Divisione prot. n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 2 maggio u.s. (doc. 2);
- il verbale della Commissione Ordinaria di Avanzamento dell’Esercito n. 4 del 18 marzo 2025 (doc. 3);
- nonché ove occorrer possa, della Determinazione dirigenziale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, II° Reparto 4^ Divisione M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-del 22 maggio 2024 (doc. 4) e del richiamato Decreto Dirigenziale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, II° Reparto 4^ Divisione, atto Sipad n. -OMISSIS-del 23 maggio 2024, recante la promozione dei Capitani del ruolo normale dell’Esercito per l’anno 2024 al grado di Maggiore (doc. 5); - ove occorrer possa, della determinazione dirigenziale M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare II Reparto 4^ Divisione del 29 maggio 2025 (doc. 6) e dell’ivi menzionato Decreto Dirigenziale atto Sipad n. -OMISSIS-del 21 maggio 2025 relativo alla promozione dei Capitani del ruolo normale dell’Esercito per l’anno 2025 al grado di Maggiore (doc. 7); - di ogni ulteriore atto connesso al suddetto giudizio ancorché allo stato sconosciuto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la dichiarazione versata in atti in data 9.2.2026 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. CL AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione del 9.2.2026 con la quale il difensore di parte ricorrente dichiara che: “Preso atto della promozione del ricorrente al grado di Maggiore per l’anno 2024, intervenuta nelle more del presente giudizio e di cui dà conto controparte nella sua memoria, in questa sede ci si limita a rappresentare l’avvenuta cessazione della materia del contendere nonché, richiamati per intero gli argomenti svolti nel ricorso introduttivo, si insiste per l’accoglimento di quest’ultimo ai fini della condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, anche con riferimento alla celebrata fase cautelare.”;
Ritenuto che, sulla base di quanto rappresentato da parte ricorrente, sussistono in effetti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che le stesse debbano essere poste a carico del Ministero della Difesa in base al principio della soccombenza virtuale, valorizzando quanto già rilevato e osservato dal Collegio in sede cautelare con l’ordinanza n. -OMISSIS-del 17.10.2025 da intendersi qui integralmente richiamata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente in epigrafe che liquida complessivamente in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, Cassa Avvocati, rimborso del contributo unificato e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN AN, Presidente
CL AL, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| CL AL | NN AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.