Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 12/03/2026, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01723/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01366/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2024, proposto da
Associazione Temporanea D'Imprese Cdc-Retelab, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in PO, via Santa Lucia n. 81;
Asl 111 - Salerno 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Laboratorio Analisi Inglese S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 800 del 29.12.2023 (in BURC n. 1 del 2.1.2024), 2) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Asl 111 - Salerno 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. LI SS Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 1366 dell’anno 2024, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe.
La Regione Campania e la ASL di Salerno si costituivano in giudizio.
All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, in memoria depositata in data 6.3.2026, la ricorrente dichiarava il proprio sopravvenuto difetto d’interesse.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura processuale della decisione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Nona Sezione di PO, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara il ricorso n. 1366 dell’anno 2024 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI SS Di PO, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LI SS Di PO |
IL SEGRETARIO