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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3420/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3420/2025 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
BE RE;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Parte_2
Castellani.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) Cessazione della convivenza.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene immediata comunicazione.
2) Affidamento condiviso dei figli minori. Pers I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_2 manterranno il diritto-dovere di cura, educazione, istruzione ed assistenza morale sui medesimi, impegnandosi a collaborare e ad assumere in comune accordo ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, tenuto conto delle loro capacita, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
resta fermo che le decisioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte da ciascun genitore disgiuntamente dall'altro, durante i tempi di permanenza dei minori presso di sé.
- 1 - I minori manterranno la propria residenza con la madre;
a tal fine, in considerazione di quanto previsto nei successivi punti 3) e 6), la Sig.ra provvederà a trasferire la Pt_2 residenza sua e quella dei figli non appena si sarà trasferita dall'abitazione coniugale in altra sua abitazione e, comunque, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal rogito di cui al successivo punto 6).
3) Modalità di visita.
I genitori potranno frequentare i figli secondo la seguente cadenza di settimane alternate, con decorrenza nelle modalità, per ora possibili dal deposito del ricorso:
SETTIMANA 1:
- il padre terrà con sé i bambini dal lunedì all'uscita di scuola (o dalla mattina nel caso in cui non ci sia scuola) al mercoledì mattina, occupandosi di accompagnarli a scuola (o dalla mamma nel caso in cui non ci sia scuola), nonché dal sabato mattina alla domenica sera;
la mamma terrà con sé i bambini nei restanti giorni;
SETTIMANA 2:
- il padre terrà con sé i bambini dal mercoledì mattina all'uscita di scuola (o dalla mattina nel caso in cui non ci sia scuola) al sabato mattina, occupandosi di accompagnarli dalla mamma;
la mamma terrà con sé i bambini nei restanti giorni.
Durante il periodo estivo, per tale intendendosi il periodo coincidente con la chiusura delle scuole, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di 14 (quattordici) giorni, anche non consecutivi e divisibili in due settimane separate, da concordare con l'altro coniuge di anno in anno entro il mese di maggio ove possibile, ferma restando, per il restante periodo, la frequentazione dei minori secondo le modalità già sopra descritte.
Per quanto concerne le Festività natalizie, i minori trascorreranno i giorni di festa con il padre e con la madre in via ripartita ed alternata di anno in anno, secondo la seguente distinzione: l'uno, il giorno della Vigilia, il giorno di Santo Stefano ed il 01 gennaio, l'altro il giorno di Natale, il 31 dicembre ed il 06 gennaio.
Durante le festività pasquali, i genitori trascorreranno tre giorni ciascuno con i figli alternando ogni anno tra loro il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo e, dunque, un genitore dal venerdì sino alla domenica e l'altro genitore dal Lunedì dell'Angelo sino al mercoledì successivo.
I genitori alterneranno altresì tra loro ogni anno le ulteriori ricorrenze festive diverse dal sabato e dalla domenica (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, Festa del Patrono).
- 2 - Nei giorni dei rispettivi compleanni (il 5 marzo la Sig.ra ed il 24 gennaio il Sig. Pt_2
) ciascun genitore potrà tenere, in tutti gli anni, i figli con sé. Pt_1
Il tutto salvo diversi e/o migliori accordi tra i genitori e tenendo conto delle primarie esigenze, logistiche e scolastiche, dei minori.
Ad ogni modo, nello spirito della legge sull'affidamento condiviso e dunque al fine di far mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore ed i rispettivi rami parentali, ciascun genitore avrà ampio diritto di comunicare con i minori, sia telefonicamente che con altri sistemi informatici e/o telematici, e di far loro visita, compatibilmente con gli impegni e le esigenze dei minori e previo accordo telefonico con l'altro genitore circa gli orari e le modalità, anche nelle giornate di non diretta attribuzione.
4) Mantenimento dei figli minori.
In ragione della paritaria frequentazione dei figli con entrambi i genitori, nulla viene previsto quale concorso nel mantenimento dei minori e, quindi, ciascun coniuge provvederà direttamente alle necessità ordinarie dei figli durante la permanenza con i medesimi.
Le spese straordinarie in favore dei minori saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50%. Il genitore che le avrà anticipate avrà il diritto di ottenere il rimborso della quota di competenza dell'altro genitore, dietro presentazione della relativa ricevuta di spesa, se richiesta. A tal fine, sono da intendersi spese straordinarie, quelle di cui al “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” adottato dal Tribunale Ancona, da intendersi qui integralmente ri-trascritte, dando atto di averle precedentemente visionate ed approvate.
Le detrazioni fiscali per i figli a carico verranno suddivise tra le parti al 50%, analogamente alle detrazioni per le spese straordinarie, stante il proporzionale obbligo cui ciascun genitore è tenuto.
L'assegno unico verrà mantenuto dalla Sig.ra quale genitore collocatario. Pt_2
5) Consenso all'espatrio.
I coniugi si autorizzano reciprocamente ad ottenere il rilascio/rinnovo del proprio passaporto, e prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto dei minori o di altro documento valido per l'espatrio. Eventuali viaggi all'estero con i minori dovranno preventivamente essere concordati con l'altro genitore.
6) Casa coniugale.
La casa coniugale, sita a Camerano (AN), Via Enrico Fermi n. 32, distinta in N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 12, particella 1247, subalterno 1, attualmente in comproprietà al
- 3 - 50% tra i coniugi, resterà in uso al Sig. . A tal fine, tenuto conto delle somme Pt_1 anticipate da entrambi i coniugi per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'immobile, nonché per l'acquisto dei relativi arredi e quindi per definire i loro rapporti patrimoniali - familiari ex art. 19 L. 74/87 (cfr. Corte Cost. 202/2003; Circ. A.E. 18/E del 2013, Cass. Civ.
3110/2016), la Sig.ra si impegna a trasferire la quota di sua proprietà in favore del Pt_2
Sig. , previa corresponsione alla medesima della somma complessiva pari ad € Pt_1
85.000,00 (euro ottantacinquemila/00), che verrà versata in un'unica soluzione contestualmente al rogito notarile, da stipularsi entro e non oltre il termine di giorni 30
(trenta) dalla pronuncia del provvedimento di omologa della separazione reso a definizione del presente procedimento, con accollo da parte del medesimo Sig. dei relativi Pt_1 esborsi in conformità a quanto previsto dalla legge.
Per effetto del trasferimento detto, il Sig. si impegna ad accollarsi in toto il mutuo Pt_1 ipotecario gravante sull'immobile di cui sopra, unitamente agli ulteriori importi connessi, come meglio specificato nel successivo punto 7).
7) Reciproci rapporti economici-patrimoniali dei coniugi.
Quanto ai reciproci rapporti economici di dare-avere, le Parti concordano quanto segue.
a- I coniugi danno atto di essere ad oggi economicamente autosufficienti, potendo ciascuno provvedere autonomamente al proprio sostentamento grazie ai rispettivi redditi, e, dunque di rinunciare al reciproco mantenimento.
b- In considerazione di quanto pattuito nel precedente punto 6), il mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale, stipulato con la ed in regolare Controparte_1 ammortamento per residui € 74.792,21 al 09.07.2025 in linea capitale, incluse le spese di gestione (€ 0 annui) ed il premio assicurativo (€ 114,44 annui), nonché tutti gli importi ad esso inerenti, verranno interamente posti a carico e dunque corrisposti dal Sig. Pt_1
, fino ad estinzione. A tal fine, il Sig. si impegna, ad accollarsi formalmente
[...] Pt_1 il mutuo ridetto, richiedendo espressa autorizzazione dalla banca ed assumendo, per l'effetto, la responsabilità in pieno del relativo pagamento, con contestuale liberazione della
Sig.ra da ogni eventuale responsabilità in merito. Pt_2
c- La Sig.ra si impegna, a sua volta, a provvedere al pagamento delle rate residue Pt_2 fino all'estinzione del finanziamento n. 741972121/22 stipulato in data 04.12.2019 presso la ed intestato ai genitori della medesima;
Controparte_1
- 4 - d- I coniugi si impegnano a chiudere il c/c n. 185410 acceso presso la
[...]
e cointestato tra i medesimi, previa ripartizione al 50% del saldo Controparte_1 contabile;
d- Fermo quanto previsto ai precedenti punti b-, c- e d-, i coniugi dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere rispetto ai reciproci rapporti patrimoniali.
8) Detrazioni fiscali e assegno unico.
Le detrazioni fiscali per i figli a carico vengono concordate nella misura del 50% per ciascun genitore. L'assegno unico, se ed in quanto spettante, continuerà ad essere percepito dalla
Sig.ra Pt_2
9) Spese legali.
Le spese legali relative al presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a Camerano (AN) il 23.09.2023, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 30.09.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei due figli, entrambi minorenni.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, considerata la loro età e posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto
- 5 - continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Camerano (AN) il 23.09.2023, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Camerano (AN) al n. 2, parte II, serie A dell'anno 2023; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camerano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3420/2025 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
BE RE;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Parte_2
Castellani.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) Cessazione della convivenza.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene immediata comunicazione.
2) Affidamento condiviso dei figli minori. Pers I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_2 manterranno il diritto-dovere di cura, educazione, istruzione ed assistenza morale sui medesimi, impegnandosi a collaborare e ad assumere in comune accordo ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, tenuto conto delle loro capacita, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
resta fermo che le decisioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte da ciascun genitore disgiuntamente dall'altro, durante i tempi di permanenza dei minori presso di sé.
- 1 - I minori manterranno la propria residenza con la madre;
a tal fine, in considerazione di quanto previsto nei successivi punti 3) e 6), la Sig.ra provvederà a trasferire la Pt_2 residenza sua e quella dei figli non appena si sarà trasferita dall'abitazione coniugale in altra sua abitazione e, comunque, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal rogito di cui al successivo punto 6).
3) Modalità di visita.
I genitori potranno frequentare i figli secondo la seguente cadenza di settimane alternate, con decorrenza nelle modalità, per ora possibili dal deposito del ricorso:
SETTIMANA 1:
- il padre terrà con sé i bambini dal lunedì all'uscita di scuola (o dalla mattina nel caso in cui non ci sia scuola) al mercoledì mattina, occupandosi di accompagnarli a scuola (o dalla mamma nel caso in cui non ci sia scuola), nonché dal sabato mattina alla domenica sera;
la mamma terrà con sé i bambini nei restanti giorni;
SETTIMANA 2:
- il padre terrà con sé i bambini dal mercoledì mattina all'uscita di scuola (o dalla mattina nel caso in cui non ci sia scuola) al sabato mattina, occupandosi di accompagnarli dalla mamma;
la mamma terrà con sé i bambini nei restanti giorni.
Durante il periodo estivo, per tale intendendosi il periodo coincidente con la chiusura delle scuole, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di 14 (quattordici) giorni, anche non consecutivi e divisibili in due settimane separate, da concordare con l'altro coniuge di anno in anno entro il mese di maggio ove possibile, ferma restando, per il restante periodo, la frequentazione dei minori secondo le modalità già sopra descritte.
Per quanto concerne le Festività natalizie, i minori trascorreranno i giorni di festa con il padre e con la madre in via ripartita ed alternata di anno in anno, secondo la seguente distinzione: l'uno, il giorno della Vigilia, il giorno di Santo Stefano ed il 01 gennaio, l'altro il giorno di Natale, il 31 dicembre ed il 06 gennaio.
Durante le festività pasquali, i genitori trascorreranno tre giorni ciascuno con i figli alternando ogni anno tra loro il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo e, dunque, un genitore dal venerdì sino alla domenica e l'altro genitore dal Lunedì dell'Angelo sino al mercoledì successivo.
I genitori alterneranno altresì tra loro ogni anno le ulteriori ricorrenze festive diverse dal sabato e dalla domenica (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, Festa del Patrono).
- 2 - Nei giorni dei rispettivi compleanni (il 5 marzo la Sig.ra ed il 24 gennaio il Sig. Pt_2
) ciascun genitore potrà tenere, in tutti gli anni, i figli con sé. Pt_1
Il tutto salvo diversi e/o migliori accordi tra i genitori e tenendo conto delle primarie esigenze, logistiche e scolastiche, dei minori.
Ad ogni modo, nello spirito della legge sull'affidamento condiviso e dunque al fine di far mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore ed i rispettivi rami parentali, ciascun genitore avrà ampio diritto di comunicare con i minori, sia telefonicamente che con altri sistemi informatici e/o telematici, e di far loro visita, compatibilmente con gli impegni e le esigenze dei minori e previo accordo telefonico con l'altro genitore circa gli orari e le modalità, anche nelle giornate di non diretta attribuzione.
4) Mantenimento dei figli minori.
In ragione della paritaria frequentazione dei figli con entrambi i genitori, nulla viene previsto quale concorso nel mantenimento dei minori e, quindi, ciascun coniuge provvederà direttamente alle necessità ordinarie dei figli durante la permanenza con i medesimi.
Le spese straordinarie in favore dei minori saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50%. Il genitore che le avrà anticipate avrà il diritto di ottenere il rimborso della quota di competenza dell'altro genitore, dietro presentazione della relativa ricevuta di spesa, se richiesta. A tal fine, sono da intendersi spese straordinarie, quelle di cui al “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” adottato dal Tribunale Ancona, da intendersi qui integralmente ri-trascritte, dando atto di averle precedentemente visionate ed approvate.
Le detrazioni fiscali per i figli a carico verranno suddivise tra le parti al 50%, analogamente alle detrazioni per le spese straordinarie, stante il proporzionale obbligo cui ciascun genitore è tenuto.
L'assegno unico verrà mantenuto dalla Sig.ra quale genitore collocatario. Pt_2
5) Consenso all'espatrio.
I coniugi si autorizzano reciprocamente ad ottenere il rilascio/rinnovo del proprio passaporto, e prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto dei minori o di altro documento valido per l'espatrio. Eventuali viaggi all'estero con i minori dovranno preventivamente essere concordati con l'altro genitore.
6) Casa coniugale.
La casa coniugale, sita a Camerano (AN), Via Enrico Fermi n. 32, distinta in N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 12, particella 1247, subalterno 1, attualmente in comproprietà al
- 3 - 50% tra i coniugi, resterà in uso al Sig. . A tal fine, tenuto conto delle somme Pt_1 anticipate da entrambi i coniugi per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'immobile, nonché per l'acquisto dei relativi arredi e quindi per definire i loro rapporti patrimoniali - familiari ex art. 19 L. 74/87 (cfr. Corte Cost. 202/2003; Circ. A.E. 18/E del 2013, Cass. Civ.
3110/2016), la Sig.ra si impegna a trasferire la quota di sua proprietà in favore del Pt_2
Sig. , previa corresponsione alla medesima della somma complessiva pari ad € Pt_1
85.000,00 (euro ottantacinquemila/00), che verrà versata in un'unica soluzione contestualmente al rogito notarile, da stipularsi entro e non oltre il termine di giorni 30
(trenta) dalla pronuncia del provvedimento di omologa della separazione reso a definizione del presente procedimento, con accollo da parte del medesimo Sig. dei relativi Pt_1 esborsi in conformità a quanto previsto dalla legge.
Per effetto del trasferimento detto, il Sig. si impegna ad accollarsi in toto il mutuo Pt_1 ipotecario gravante sull'immobile di cui sopra, unitamente agli ulteriori importi connessi, come meglio specificato nel successivo punto 7).
7) Reciproci rapporti economici-patrimoniali dei coniugi.
Quanto ai reciproci rapporti economici di dare-avere, le Parti concordano quanto segue.
a- I coniugi danno atto di essere ad oggi economicamente autosufficienti, potendo ciascuno provvedere autonomamente al proprio sostentamento grazie ai rispettivi redditi, e, dunque di rinunciare al reciproco mantenimento.
b- In considerazione di quanto pattuito nel precedente punto 6), il mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale, stipulato con la ed in regolare Controparte_1 ammortamento per residui € 74.792,21 al 09.07.2025 in linea capitale, incluse le spese di gestione (€ 0 annui) ed il premio assicurativo (€ 114,44 annui), nonché tutti gli importi ad esso inerenti, verranno interamente posti a carico e dunque corrisposti dal Sig. Pt_1
, fino ad estinzione. A tal fine, il Sig. si impegna, ad accollarsi formalmente
[...] Pt_1 il mutuo ridetto, richiedendo espressa autorizzazione dalla banca ed assumendo, per l'effetto, la responsabilità in pieno del relativo pagamento, con contestuale liberazione della
Sig.ra da ogni eventuale responsabilità in merito. Pt_2
c- La Sig.ra si impegna, a sua volta, a provvedere al pagamento delle rate residue Pt_2 fino all'estinzione del finanziamento n. 741972121/22 stipulato in data 04.12.2019 presso la ed intestato ai genitori della medesima;
Controparte_1
- 4 - d- I coniugi si impegnano a chiudere il c/c n. 185410 acceso presso la
[...]
e cointestato tra i medesimi, previa ripartizione al 50% del saldo Controparte_1 contabile;
d- Fermo quanto previsto ai precedenti punti b-, c- e d-, i coniugi dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere rispetto ai reciproci rapporti patrimoniali.
8) Detrazioni fiscali e assegno unico.
Le detrazioni fiscali per i figli a carico vengono concordate nella misura del 50% per ciascun genitore. L'assegno unico, se ed in quanto spettante, continuerà ad essere percepito dalla
Sig.ra Pt_2
9) Spese legali.
Le spese legali relative al presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a Camerano (AN) il 23.09.2023, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 30.09.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei due figli, entrambi minorenni.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, considerata la loro età e posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto
- 5 - continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Camerano (AN) il 23.09.2023, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Camerano (AN) al n. 2, parte II, serie A dell'anno 2023; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camerano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -