Articolo 70 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 69Articolo 71
Versione
20 settembre 1975
Art. 70. null amento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione puo' essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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