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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 07/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. 278/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 278/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 GIORGIO LEONCINI e dell'avv. PICCHI SERGIO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIORGIO LEONCINI
RICORRENTE nei confronti di
IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO PRO-TEMPORE (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA ( ) VIA C.F._3
FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del CP_1
resistente esponendo che ha prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione resistente in forza di plurimi e rinnovati contratti a tempo determinato per svariati anni scolastici;
che fino all'anno scolastico 2012-2013 i docenti a tempo determinato, non potendo fruire delle ferie in quanto titolari di contratti fino al 30 Giugno, avevano diritto a ricevere il relativo indennizzo, commisurato alla retribuzione, per le ferie non godute in base agli artt. 15 e 19 del CCN Scuola del 29.11.2007; che l'art. 5 comma 8 del D. L. n. 95 del
6.7.2012, conv. L. n. 135 del 7.8.2012, ha stabilito che le ferie maturate dal
01.09.2013 non potevano più essere retribuite nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Successivamente la normativa è stata completata dall'art. 1 commi 54, 55 e 56 Legge n. 228 del 24.12.2012, il quale ha previsto che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni
(commi 54 e 55) e che le clausole contrattuali contrastanti con i commi 54 e 55 sono disapplicate dal 01.09.2013 e chiedendo che il giudice adito accerti e dichiari il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione dalle lezioni e conseguentemente condanni l'amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per una pluralità di anni scolastici, per l'importo totale di € 9.767,69.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, stante la superfluità dell'esperimento d'istruttoria costituenda per i motivi di cui infra, la causa viene discussa e decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa successiva al deposito di note scritte – in data odierna.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di prescrizione avanzata dal resistente, vertendosi pacificamente in materia d'inadempimento CP_1
contrattuale, con conseguente applicazione del termine ordinario decennale.
Ciò in quanto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10
2 febbraio 2020, ha statuito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria.
Passando allo scrutinio del merito, anzitutto è opportuna una breve ricognizione del quadro normativo nazionale di riferimento in tema di condizioni della fruizione del diritto alle ferie nell'ambito dei rapporti di lavoro dei docenti a tempo determinato della scuola pubblica, quadro risultante dalla successione alla disciplina di fonte collettiva di disposizioni legislative limitative della sua portata.
L'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. Comparto Scuola 29.11.2007
(quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007) prevedeva:
"le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito in L. n.
135 del 2012 del 07.08.2012, ha disposto quanto segue: "le ferie … .spettanti al personale, … delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico … sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro … Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed
3 amministrativa".
In data 1.1.2013 è entrata in vigore la L. n. 228 del 2012, il cui art. 1, comma 54, ha stabilito: "il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
L'art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012 ha aggiunto al già citato art.
5. comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal 7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione "non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.
Ora, mentre l'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in legge
135/2012, nella sua originaria formulazione prevedeva che le ferie dovevano essere godute e non potevano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta, l'art. 1, comma 55, della L.
228/12, aggiunto in calce all'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, ha introdotto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di cui questi lavoratori, proprio in ragione della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non abbiano potuto usufruire.
4 Si tratta, dunque, di una norma che modifica la portata del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati nella scuola.
Ciò, evidentemente, allo scopo di ricondurre tale normativa all'interno dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di diritto alle ferie, essendo evidente che contrasterebbe con tali principi una disciplina che escludesse il diritto alla “monetizzazione” delle ferie anche nella ipotesi in cui il godimento delle stesse durante il rapporto fosse stato oggettivamente impossibile.
Pertanto, in virtù della novella legislativa l'indennità sostitutiva per ferie non godute spetta, in ogni caso, per i giorni di ferie residui, ossia per la differenza tra numero complessivo di giorni di ferie maturati dal docente durante l'anno scolastico e numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente durante l'anno scolastico per effetto dell'art. 1, comma 54, nel corso della sospensione delle lezioni nonché numero di giorni di ferie fruiti, eventualmente, dal docente a domanda.
Peraltro, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale «il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha soltanto l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento» (Cfr. Cass. n. 8521/2015 e Cass. n. 26985/2009).
Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto a godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Neppure può accogliersi la contestazione sull'an prospettata dal CP_1
resistente, sul rilievo che il medesimo non ha prodotto le richieste di ferie
5 asseritamente presentate da parte ricorrente, né altra documentazione (ad es. buste paga) da cui possa evincersi la fruizione dei giorni di ferie nelle modalità prospettate dalla resistente o il formale avvertimento circa la mancata monetizzazione in ipotesi di omessa fruizione.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere dunque accolto, con contestuale accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione dalle lezioni e conseguente condanna della resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s. indicati in ricorso, per l'importo totale di € 9.767,69oltre interessi dal dovuto al saldo, stante la congruità dei conteggi di parte ricorrente in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute;
2. CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s. indicati in ricorso per l'importo totale di € 9.767,69, oltre interessi dal dovuto al saldo.
3. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre aumento del 30% contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
6 Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 07/05/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 278/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 GIORGIO LEONCINI e dell'avv. PICCHI SERGIO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIORGIO LEONCINI
RICORRENTE nei confronti di
IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO PRO-TEMPORE (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA ( ) VIA C.F._3
FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del CP_1
resistente esponendo che ha prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione resistente in forza di plurimi e rinnovati contratti a tempo determinato per svariati anni scolastici;
che fino all'anno scolastico 2012-2013 i docenti a tempo determinato, non potendo fruire delle ferie in quanto titolari di contratti fino al 30 Giugno, avevano diritto a ricevere il relativo indennizzo, commisurato alla retribuzione, per le ferie non godute in base agli artt. 15 e 19 del CCN Scuola del 29.11.2007; che l'art. 5 comma 8 del D. L. n. 95 del
6.7.2012, conv. L. n. 135 del 7.8.2012, ha stabilito che le ferie maturate dal
01.09.2013 non potevano più essere retribuite nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Successivamente la normativa è stata completata dall'art. 1 commi 54, 55 e 56 Legge n. 228 del 24.12.2012, il quale ha previsto che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni
(commi 54 e 55) e che le clausole contrattuali contrastanti con i commi 54 e 55 sono disapplicate dal 01.09.2013 e chiedendo che il giudice adito accerti e dichiari il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione dalle lezioni e conseguentemente condanni l'amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per una pluralità di anni scolastici, per l'importo totale di € 9.767,69.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, stante la superfluità dell'esperimento d'istruttoria costituenda per i motivi di cui infra, la causa viene discussa e decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa successiva al deposito di note scritte – in data odierna.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di prescrizione avanzata dal resistente, vertendosi pacificamente in materia d'inadempimento CP_1
contrattuale, con conseguente applicazione del termine ordinario decennale.
Ciò in quanto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10
2 febbraio 2020, ha statuito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria.
Passando allo scrutinio del merito, anzitutto è opportuna una breve ricognizione del quadro normativo nazionale di riferimento in tema di condizioni della fruizione del diritto alle ferie nell'ambito dei rapporti di lavoro dei docenti a tempo determinato della scuola pubblica, quadro risultante dalla successione alla disciplina di fonte collettiva di disposizioni legislative limitative della sua portata.
L'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. Comparto Scuola 29.11.2007
(quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007) prevedeva:
"le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito in L. n.
135 del 2012 del 07.08.2012, ha disposto quanto segue: "le ferie … .spettanti al personale, … delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico … sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro … Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed
3 amministrativa".
In data 1.1.2013 è entrata in vigore la L. n. 228 del 2012, il cui art. 1, comma 54, ha stabilito: "il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
L'art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012 ha aggiunto al già citato art.
5. comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal 7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione "non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.
Ora, mentre l'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in legge
135/2012, nella sua originaria formulazione prevedeva che le ferie dovevano essere godute e non potevano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta, l'art. 1, comma 55, della L.
228/12, aggiunto in calce all'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, ha introdotto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di cui questi lavoratori, proprio in ragione della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non abbiano potuto usufruire.
4 Si tratta, dunque, di una norma che modifica la portata del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati nella scuola.
Ciò, evidentemente, allo scopo di ricondurre tale normativa all'interno dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di diritto alle ferie, essendo evidente che contrasterebbe con tali principi una disciplina che escludesse il diritto alla “monetizzazione” delle ferie anche nella ipotesi in cui il godimento delle stesse durante il rapporto fosse stato oggettivamente impossibile.
Pertanto, in virtù della novella legislativa l'indennità sostitutiva per ferie non godute spetta, in ogni caso, per i giorni di ferie residui, ossia per la differenza tra numero complessivo di giorni di ferie maturati dal docente durante l'anno scolastico e numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente durante l'anno scolastico per effetto dell'art. 1, comma 54, nel corso della sospensione delle lezioni nonché numero di giorni di ferie fruiti, eventualmente, dal docente a domanda.
Peraltro, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale «il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha soltanto l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento» (Cfr. Cass. n. 8521/2015 e Cass. n. 26985/2009).
Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto a godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Neppure può accogliersi la contestazione sull'an prospettata dal CP_1
resistente, sul rilievo che il medesimo non ha prodotto le richieste di ferie
5 asseritamente presentate da parte ricorrente, né altra documentazione (ad es. buste paga) da cui possa evincersi la fruizione dei giorni di ferie nelle modalità prospettate dalla resistente o il formale avvertimento circa la mancata monetizzazione in ipotesi di omessa fruizione.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere dunque accolto, con contestuale accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione dalle lezioni e conseguente condanna della resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s. indicati in ricorso, per l'importo totale di € 9.767,69oltre interessi dal dovuto al saldo, stante la congruità dei conteggi di parte ricorrente in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute;
2. CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s. indicati in ricorso per l'importo totale di € 9.767,69, oltre interessi dal dovuto al saldo.
3. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre aumento del 30% contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
6 Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 07/05/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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