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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3505 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. FONTANA FRANCESCO, Avv. FRAIA LUIGI Parte 1
(
) VIA PAPA URBANO VIII N. 9 87067 CORIGLIANO ROSSANO C.F. 1
A.U. ROSSANO ITALIA;
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1 con l'Avv. FERRATO UMBERTO
C.F. 2 ) piazza Loreto COSENZA;
; Parte resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.7.2022, l'istante di cui in epigrafe, lamentando l'illegittimità della richiesta restitutoria notificata in data 5.5.2022, delle somme versate a titolo di disoccupazione agricola dal 1.1.2006 al 31.12.2006, ha adito l'intestato Tribunale, per chiedere l'intervenuta prescrizione nelle somme ingiunte.
CP_1 costituitosi in giudizio, ha resistito al ricorso con varie argomentazioni, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di domanda
amministrativa, per carenza di interesse, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22, co.1 del D.L. 3.2.1970, n.7 e, chiedendo nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata.
L CP 2 resistente ha precisato di aver provveduto al recupero delle prestazioni divenute indebite in seguito alla cancellazione delle giornate agricole prestate dalla ricorrente nell'anno 2006 nei confronti dell'azienda agricola Impresa
Agricola SAS di Pescatore GC.
La controversia è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
****
Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, occorre specificare che oggetto del presente giudizio è
l'accertamento negativo dell'indebito relativo all'indennità di disoccupazione agricola, percepita dalla lavoratrice nell'anno 2006 (di cui si legge nella richiesta di CP_1, consegnata il 5.5.2022, in atti nel compendio documentale della parte ricorrente).
Ciò posto, in via assorbente si ritiene che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970 conv. in legge n. 83/1970, dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo sopra indicato, provvedimento che sta alla base della ripetizione di indebito.
La norma, reintrodotta con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (Cass. sez. lav. n. 9622 di 12.5.2015, Cass. sez. lav. n. 15813 del 6.7.2009 e n. 18528 del 9.9.2011; Cass. 17 marzo 2008, n.
7148).
Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per gli anni dedotti e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle prestazioni previdenziali.
Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24
settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre
2000).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini: Cassazione civile sez. lav.,
15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e, dunque, nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata (Cassazione Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30858; Cass civ. 4/3/2019, n. 6229, Cass. civ. 5/8/2020, n.
16718).
Quanto all'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine decadenziale, si considera utile quello della conoscenza (effettiva o legale) del provvedimento di cancellazione.
Ebbene, alla luce delle allegazioni di parte resistente, deve ritenersi pacifico che la conoscenza legale della cancellazione parziale delle giornate agricole sia avvenuta con il provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole, notificato il 16.3.2012 (cfr. all. parte resistente).
Non vi è prova della tempestiva proposizione di ricorso amministrativo (proposto solo in data 17.5.2022, dunque, tardivamente).
Ciò comporta che il termine decadenziale di 120 giorni, previsto dall'art. 7 del d.l.
7/1970 per la proposizione della domanda giudiziaria, ha iniziato a decorrere dalla scadenza dell'anzidetto termine per la proposizione del ricorso amministrativo ed era dunque maturato alla data 11 luglio 2022 in cui agito per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale.
La preclusione che consegue alla maturata decadenza comporta la perdita di un requisito costitutivo dello status di lavoratore agricolo che condiziona l'accesso alle prestazioni economiche di cui il ricorrente rivendica la titolarità, contestando la pretesa restitutoria dell'CP_1 che, invece, gli addebita di averne indebitamente fruito.
Opinare diversamente ed ammettere che il giudice possa entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, anche a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che quel termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla (Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n.
486/2018).
In conclusione, stante l'incontestabile mancanza del requisito contributivo richiesto ex lege la ricorrente non ha diritto a trattenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2006 della quale l'CP 1 ha richiesto la restituzione.
Le spese di lite si compensano tra le parti stante la dichiarazione di incapienza reddituale resa dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Amalia Imbrociano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
Castrovillari, 17/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. FONTANA FRANCESCO, Avv. FRAIA LUIGI Parte 1
(
) VIA PAPA URBANO VIII N. 9 87067 CORIGLIANO ROSSANO C.F. 1
A.U. ROSSANO ITALIA;
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1 con l'Avv. FERRATO UMBERTO
C.F. 2 ) piazza Loreto COSENZA;
; Parte resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.7.2022, l'istante di cui in epigrafe, lamentando l'illegittimità della richiesta restitutoria notificata in data 5.5.2022, delle somme versate a titolo di disoccupazione agricola dal 1.1.2006 al 31.12.2006, ha adito l'intestato Tribunale, per chiedere l'intervenuta prescrizione nelle somme ingiunte.
CP_1 costituitosi in giudizio, ha resistito al ricorso con varie argomentazioni, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di domanda
amministrativa, per carenza di interesse, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22, co.1 del D.L. 3.2.1970, n.7 e, chiedendo nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata.
L CP 2 resistente ha precisato di aver provveduto al recupero delle prestazioni divenute indebite in seguito alla cancellazione delle giornate agricole prestate dalla ricorrente nell'anno 2006 nei confronti dell'azienda agricola Impresa
Agricola SAS di Pescatore GC.
La controversia è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
****
Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, occorre specificare che oggetto del presente giudizio è
l'accertamento negativo dell'indebito relativo all'indennità di disoccupazione agricola, percepita dalla lavoratrice nell'anno 2006 (di cui si legge nella richiesta di CP_1, consegnata il 5.5.2022, in atti nel compendio documentale della parte ricorrente).
Ciò posto, in via assorbente si ritiene che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970 conv. in legge n. 83/1970, dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo sopra indicato, provvedimento che sta alla base della ripetizione di indebito.
La norma, reintrodotta con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (Cass. sez. lav. n. 9622 di 12.5.2015, Cass. sez. lav. n. 15813 del 6.7.2009 e n. 18528 del 9.9.2011; Cass. 17 marzo 2008, n.
7148).
Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per gli anni dedotti e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle prestazioni previdenziali.
Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24
settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre
2000).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini: Cassazione civile sez. lav.,
15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e, dunque, nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata (Cassazione Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30858; Cass civ. 4/3/2019, n. 6229, Cass. civ. 5/8/2020, n.
16718).
Quanto all'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine decadenziale, si considera utile quello della conoscenza (effettiva o legale) del provvedimento di cancellazione.
Ebbene, alla luce delle allegazioni di parte resistente, deve ritenersi pacifico che la conoscenza legale della cancellazione parziale delle giornate agricole sia avvenuta con il provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole, notificato il 16.3.2012 (cfr. all. parte resistente).
Non vi è prova della tempestiva proposizione di ricorso amministrativo (proposto solo in data 17.5.2022, dunque, tardivamente).
Ciò comporta che il termine decadenziale di 120 giorni, previsto dall'art. 7 del d.l.
7/1970 per la proposizione della domanda giudiziaria, ha iniziato a decorrere dalla scadenza dell'anzidetto termine per la proposizione del ricorso amministrativo ed era dunque maturato alla data 11 luglio 2022 in cui agito per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale.
La preclusione che consegue alla maturata decadenza comporta la perdita di un requisito costitutivo dello status di lavoratore agricolo che condiziona l'accesso alle prestazioni economiche di cui il ricorrente rivendica la titolarità, contestando la pretesa restitutoria dell'CP_1 che, invece, gli addebita di averne indebitamente fruito.
Opinare diversamente ed ammettere che il giudice possa entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, anche a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che quel termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla (Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n.
486/2018).
In conclusione, stante l'incontestabile mancanza del requisito contributivo richiesto ex lege la ricorrente non ha diritto a trattenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2006 della quale l'CP 1 ha richiesto la restituzione.
Le spese di lite si compensano tra le parti stante la dichiarazione di incapienza reddituale resa dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Amalia Imbrociano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
Castrovillari, 17/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO