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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/12/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 971/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nel procedimento n. RG 971/2020, vertente TRA
- C.F. - rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti LUIGI FRAIA e ANGELA FRAIA, domiciliato come in atti;
RICORRENTE Contro (C.F Controparte_1
), in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. GILDA AVENA, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore del 23/09/2024, domiciliato come in atti;
RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento maggiorazione Sociale CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Con ricorso depositato in data 06.03.2020, il ricorrente ha dedotto: di aver presentato, in data 16.04.2018 domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale CP_ rigettata dall' con la seguente motivazione “il diritto alla maggiorazione sociale da inserire è subordinata alla sussistenza di uno stato di bisogno economico, esso cioè, ha natura meramente sussidiaria e spetta solo in mancanza di altre e concrete e possibili fonti di reddito. La rinuncia all'assegno di mantenimento effettuata da Voi
1 implica concrete e possibili fonti di reddito, motivo per cui la prestazione non può essere accolta”; di aver proposto ricorso amministrativo il 19.11.2019; di essere titolare solo di pensione di invalidità civile e di non avere altri redditi;
che con accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile di Torino in data 09.06.2017 e confermato il 17.10.2017 si è separato dalla coniuge non concordando nessun patto di natura patrimoniale;
di essere in possesso dei requisiti di età e di reddito avendo più di 70 anni e percependo solo invalidità civile. Tanto premesso ha chiesto di dichiarare il proprio diritto a ottenere la maggiorazione CP_ sociale e di condannare l' al suo pagamento, con vittoria di spese da distrarre. CP_ L' costituitosi in giudizio, dopo un'esposizione su cosa sia l'assegno sociale e le sue finalità, nonché i requisiti per ottenerlo, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della preventiva fase amministrativa. Nel merito ha dedotto che la prestazione di invalidità civile de qua è stata trasformata in assegno sociale a decorrere dal 01/08/2011, mese successivo al compimento dei 65 anni di età, ma il ricorrente, che risulta coniugato, ha indicato il coniuge a carico sul modello unico 2020 – redditi 2019, per cui sulla base dei redditi coniugali la maggiorazione non spetta.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note scritte. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, quindi, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante decide la causa con sentenza.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda atteso che in atti vi è documentazione attestante sia l'inoltro, in data 16.04.2018, della domanda amministrativa (a cui è seguito, infatti, il provvedimento di diniego del 08.08.2018) sia della presentazione del ricorso amministrativo in data 19.11.2019. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto. CP_ Occorre premettere che, mentre nel provvedimento del 08.08.2018 l' abbia motivato il diniego della prestazione de qua (maggiorazione sociale) adducendo la mancata prova dello stato di bisogno economico, avendo, a suo dire, il ricorrente rinunciato all'assegno di mantenimento, nella memoria di costituzione l'istituto fa riferimento ad una diversa e contraddittoria motivazione atteso che fa riferimento allo status di coniugato del ricorrente. Ebbene, al fine di fugare ogni dubbio al riguardo, deve rilevarsi che il ricorrente risulta legalmente separato: come emerge dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio depositato il ricorrente e la coniuge, infatti, si sono separati con accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile di Torino in data 09.06.2017 e confermato con
2 atto annotato il 17.10.2017 non concordando nessun patto di natura patrimoniale (vedi estratto di matrimonio e atto di matrimonio depositati). CP_ Ad abundantiam si rileva che l' nemmeno produce documentazione a sostegno delle proprie tesi, sia in riferimento allo stato di coniugio sia in riferimento al superamento di redditi da parte di eventuale coniuge. Nemmeno è contestato che il ricorrente, già titolare di prestazione di di invalidità civile, ne ha avuto la trasformazione in assegno sociale a decorrere dal 01/08/2011, mese successivo al compimento dei 65 anni di età. CP_ Come prima evidenziato, nel provvedimento del 08.08,2018 l' ha negato la prestazione sul presupposto che il ricorrente, in sede di separazione, aveva rinunciato all'assegno di mantenimento del coniuge il che, a dire dell'Ente implicherebbe la sussistenza di concrete e possibili fonti di reddito. Da qui le ragioni del diniego. Tanto chiarito, in punto di diritto si osserva che la maggiorazione sociale rappresenta un trattamento integrativo della prestazione assistenziale o previdenziale già in godimento previsto dalla legge in favore dei soggetti che possiedono i requisiti anagrafici e reddituali, personali e familiari, previsti dall'art. 1, L. 544/1988. Tale ultima norma dispone che “[…] ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensioni nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che: a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. […]
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero agli assegni familiari. […] 10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
[…]”. Tale maggiorazione, inoltre, può essere incrementata fino al c.d. milione in base all'art. 38 l. 448/2001 ed all'art. 39 co. 4 l. 289/2002.
3 Nello specifico, l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), rubricato “Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati” prevede: “
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e CP_1 dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a
6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente […]” . Secondo le disposizioni in esame, il legislatore prevede un incremento del trattamento previdenziale o assistenziale in godimento fino al raggiungimento dell'importo mensile stabilito, per 13 mensilità e comunque in misura non superiore alla differenza mensile fra tale somma e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale. Si tratta, quindi, di una misura a sostegno di particolari categorie di soggetti che presentino i requisiti anagrafici e reddituali previsti dalle norme summenzionate. CP_ Nella fattispecie in esame l' non mette in discussione il possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti reddituali e anagrafici indicati dalla normativa di riferimento
4 per accedere alla prestazione in discussione (assegno sociale), considerato che la sta erogando, per cui deve averne accertato i requisiti, ivi compreso quello che viene lamentato come motivazione per il diniego della richiesta di maggiorazione sociale che spetta di diritto a chi ne fa richiesta e ne abbia i requisiti;
ma nonostante tali basi l' indica una circostanza, per negare la richiesta, che contrasta in Controparte_2 modo evidente con l'aver riconosciuto in precedenza l'assegno sociale. L' , CP_1 invero, fonda il rigetto della domanda sul presupposto che l'istante non avrebbe provato di trovarsi in stato di bisogno e ciò sarebbe dimostrato dal fatto che egli, in sede di separazione consensuale, ha rinunciato all'assegno di mantenimento. Ora, la questione relativa al riconoscimento dell'assegno sociale, già erogato e alla maggiorazione sociale, alla necessità di dimostrare di trovarsi in stato di bisogno nell'ipotesi in cui il richiedente, in sede di separazione, non chieda la corresponsione del mantenimento o, anche, quando, lo ottenga in misura minima, è stato oggetto di pronunce contrastanti della giurisprudenza di merito: da una parte, si è affermato che la mancata richiesta di un contributo economico al coniuge non costituisce circostanza ostativa ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale, dovendo verificarsi soltanto il possesso del requisiti formali richiesti dalla legge;
d'altra parte, si è ritenuto che la natura sussidiaria dell'istituto implica che la verifica del rispetto della soglia reddituale non può fermarsi al mero riscontro di un dato economico, dovendo invece tenersi conto delle globali condizioni del richiedente, determinate non semplicemente dal suo reddito ma della sua complessiva situazione economico-patrimoniale. Sulla tematica in questione ha avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che la disciplina legislativa dell'assegno sociale nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato e, in base ad essa, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. In particolare, si è ritenuto che la “legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito” e, dunque, è errata l'affermazione secondo cui la “semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno […] dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica" (S.C. n. 14513 del 2020). Applicando tali principi al caso in esame, deve affermarsi il diritto del ricorrente alla maggiorazione sociale dalla domanda amministrativa, tenuto conto che il possesso dei requisiti anagrafici e reddituali previsti dalla legge in capo allo stesso, come CP_ evidenziato, non è stato contestato dall che si è limitato a dedurre solo la mancata prova dello stato di bisogno, per le ragioni già ribadire in precedenza. Né, nel caso di specie, sussistono elementi idonei a ritenere che le dichiarazioni rese in sede di omologazione della separazione consensuale sottendessero la volontà di eludere i presupposti ex lege previsti per l'assegno sociale attraverso una separazione fittizia, avente l'unico scopo di far ottenere il beneficio al coniuge privo di reddito. Al contrario, la circostanza che i due coniugi abbiano una diversa residenza (vd. doc. in atti), in assenza di altri elementi concreti da cui poter desumere il carattere simulato
5 CP_ e/o fraudolento della separazione (neppure dedotti dall' che, in ogni caso, potrà sempre compiere le opportune verifiche attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento, onde eventualmente ripetere quanto indebitamente corrisposto), lascia desumere l'insussistenza di un tale intento fraudolento. CP_ Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere in favore del ricorrente i ratei arretrati a titolo di maggiorazione sociale, in misura di legge e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo. CP_ L'accoglimento della domanda giustifica la condanna alle spese di lite dell' liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti, da distrarsi in favore degli avv.ti LUIGI FRAIA e ANGELA FRAIA, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Assunta Pacelli - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, NN l' , in persona del legale rapp.te pro-tempore, al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei di maggiorazione sociale in misura di legge e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, oltre interessi come da motivazione;
2. NN, conseguentemente, l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.312,00 per compensi, oltre Iva e Cpa se dovute come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore degli avv.ti LUIGI FRAIA e ANGELA FRAIA, dichiaratisi antistatari;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 11.12.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nel procedimento n. RG 971/2020, vertente TRA
- C.F. - rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti LUIGI FRAIA e ANGELA FRAIA, domiciliato come in atti;
RICORRENTE Contro (C.F Controparte_1
), in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. GILDA AVENA, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore del 23/09/2024, domiciliato come in atti;
RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento maggiorazione Sociale CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Con ricorso depositato in data 06.03.2020, il ricorrente ha dedotto: di aver presentato, in data 16.04.2018 domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale CP_ rigettata dall' con la seguente motivazione “il diritto alla maggiorazione sociale da inserire è subordinata alla sussistenza di uno stato di bisogno economico, esso cioè, ha natura meramente sussidiaria e spetta solo in mancanza di altre e concrete e possibili fonti di reddito. La rinuncia all'assegno di mantenimento effettuata da Voi
1 implica concrete e possibili fonti di reddito, motivo per cui la prestazione non può essere accolta”; di aver proposto ricorso amministrativo il 19.11.2019; di essere titolare solo di pensione di invalidità civile e di non avere altri redditi;
che con accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile di Torino in data 09.06.2017 e confermato il 17.10.2017 si è separato dalla coniuge non concordando nessun patto di natura patrimoniale;
di essere in possesso dei requisiti di età e di reddito avendo più di 70 anni e percependo solo invalidità civile. Tanto premesso ha chiesto di dichiarare il proprio diritto a ottenere la maggiorazione CP_ sociale e di condannare l' al suo pagamento, con vittoria di spese da distrarre. CP_ L' costituitosi in giudizio, dopo un'esposizione su cosa sia l'assegno sociale e le sue finalità, nonché i requisiti per ottenerlo, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della preventiva fase amministrativa. Nel merito ha dedotto che la prestazione di invalidità civile de qua è stata trasformata in assegno sociale a decorrere dal 01/08/2011, mese successivo al compimento dei 65 anni di età, ma il ricorrente, che risulta coniugato, ha indicato il coniuge a carico sul modello unico 2020 – redditi 2019, per cui sulla base dei redditi coniugali la maggiorazione non spetta.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note scritte. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, quindi, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante decide la causa con sentenza.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda atteso che in atti vi è documentazione attestante sia l'inoltro, in data 16.04.2018, della domanda amministrativa (a cui è seguito, infatti, il provvedimento di diniego del 08.08.2018) sia della presentazione del ricorso amministrativo in data 19.11.2019. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto. CP_ Occorre premettere che, mentre nel provvedimento del 08.08.2018 l' abbia motivato il diniego della prestazione de qua (maggiorazione sociale) adducendo la mancata prova dello stato di bisogno economico, avendo, a suo dire, il ricorrente rinunciato all'assegno di mantenimento, nella memoria di costituzione l'istituto fa riferimento ad una diversa e contraddittoria motivazione atteso che fa riferimento allo status di coniugato del ricorrente. Ebbene, al fine di fugare ogni dubbio al riguardo, deve rilevarsi che il ricorrente risulta legalmente separato: come emerge dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio depositato il ricorrente e la coniuge, infatti, si sono separati con accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile di Torino in data 09.06.2017 e confermato con
2 atto annotato il 17.10.2017 non concordando nessun patto di natura patrimoniale (vedi estratto di matrimonio e atto di matrimonio depositati). CP_ Ad abundantiam si rileva che l' nemmeno produce documentazione a sostegno delle proprie tesi, sia in riferimento allo stato di coniugio sia in riferimento al superamento di redditi da parte di eventuale coniuge. Nemmeno è contestato che il ricorrente, già titolare di prestazione di di invalidità civile, ne ha avuto la trasformazione in assegno sociale a decorrere dal 01/08/2011, mese successivo al compimento dei 65 anni di età. CP_ Come prima evidenziato, nel provvedimento del 08.08,2018 l' ha negato la prestazione sul presupposto che il ricorrente, in sede di separazione, aveva rinunciato all'assegno di mantenimento del coniuge il che, a dire dell'Ente implicherebbe la sussistenza di concrete e possibili fonti di reddito. Da qui le ragioni del diniego. Tanto chiarito, in punto di diritto si osserva che la maggiorazione sociale rappresenta un trattamento integrativo della prestazione assistenziale o previdenziale già in godimento previsto dalla legge in favore dei soggetti che possiedono i requisiti anagrafici e reddituali, personali e familiari, previsti dall'art. 1, L. 544/1988. Tale ultima norma dispone che “[…] ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensioni nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che: a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. […]
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero agli assegni familiari. […] 10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
[…]”. Tale maggiorazione, inoltre, può essere incrementata fino al c.d. milione in base all'art. 38 l. 448/2001 ed all'art. 39 co. 4 l. 289/2002.
3 Nello specifico, l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), rubricato “Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati” prevede: “
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e CP_1 dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a
6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente […]” . Secondo le disposizioni in esame, il legislatore prevede un incremento del trattamento previdenziale o assistenziale in godimento fino al raggiungimento dell'importo mensile stabilito, per 13 mensilità e comunque in misura non superiore alla differenza mensile fra tale somma e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale. Si tratta, quindi, di una misura a sostegno di particolari categorie di soggetti che presentino i requisiti anagrafici e reddituali previsti dalle norme summenzionate. CP_ Nella fattispecie in esame l' non mette in discussione il possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti reddituali e anagrafici indicati dalla normativa di riferimento
4 per accedere alla prestazione in discussione (assegno sociale), considerato che la sta erogando, per cui deve averne accertato i requisiti, ivi compreso quello che viene lamentato come motivazione per il diniego della richiesta di maggiorazione sociale che spetta di diritto a chi ne fa richiesta e ne abbia i requisiti;
ma nonostante tali basi l' indica una circostanza, per negare la richiesta, che contrasta in Controparte_2 modo evidente con l'aver riconosciuto in precedenza l'assegno sociale. L' , CP_1 invero, fonda il rigetto della domanda sul presupposto che l'istante non avrebbe provato di trovarsi in stato di bisogno e ciò sarebbe dimostrato dal fatto che egli, in sede di separazione consensuale, ha rinunciato all'assegno di mantenimento. Ora, la questione relativa al riconoscimento dell'assegno sociale, già erogato e alla maggiorazione sociale, alla necessità di dimostrare di trovarsi in stato di bisogno nell'ipotesi in cui il richiedente, in sede di separazione, non chieda la corresponsione del mantenimento o, anche, quando, lo ottenga in misura minima, è stato oggetto di pronunce contrastanti della giurisprudenza di merito: da una parte, si è affermato che la mancata richiesta di un contributo economico al coniuge non costituisce circostanza ostativa ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale, dovendo verificarsi soltanto il possesso del requisiti formali richiesti dalla legge;
d'altra parte, si è ritenuto che la natura sussidiaria dell'istituto implica che la verifica del rispetto della soglia reddituale non può fermarsi al mero riscontro di un dato economico, dovendo invece tenersi conto delle globali condizioni del richiedente, determinate non semplicemente dal suo reddito ma della sua complessiva situazione economico-patrimoniale. Sulla tematica in questione ha avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che la disciplina legislativa dell'assegno sociale nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato e, in base ad essa, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. In particolare, si è ritenuto che la “legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito” e, dunque, è errata l'affermazione secondo cui la “semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno […] dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica" (S.C. n. 14513 del 2020). Applicando tali principi al caso in esame, deve affermarsi il diritto del ricorrente alla maggiorazione sociale dalla domanda amministrativa, tenuto conto che il possesso dei requisiti anagrafici e reddituali previsti dalla legge in capo allo stesso, come CP_ evidenziato, non è stato contestato dall che si è limitato a dedurre solo la mancata prova dello stato di bisogno, per le ragioni già ribadire in precedenza. Né, nel caso di specie, sussistono elementi idonei a ritenere che le dichiarazioni rese in sede di omologazione della separazione consensuale sottendessero la volontà di eludere i presupposti ex lege previsti per l'assegno sociale attraverso una separazione fittizia, avente l'unico scopo di far ottenere il beneficio al coniuge privo di reddito. Al contrario, la circostanza che i due coniugi abbiano una diversa residenza (vd. doc. in atti), in assenza di altri elementi concreti da cui poter desumere il carattere simulato
5 CP_ e/o fraudolento della separazione (neppure dedotti dall' che, in ogni caso, potrà sempre compiere le opportune verifiche attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento, onde eventualmente ripetere quanto indebitamente corrisposto), lascia desumere l'insussistenza di un tale intento fraudolento. CP_ Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere in favore del ricorrente i ratei arretrati a titolo di maggiorazione sociale, in misura di legge e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo. CP_ L'accoglimento della domanda giustifica la condanna alle spese di lite dell' liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti, da distrarsi in favore degli avv.ti LUIGI FRAIA e ANGELA FRAIA, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Assunta Pacelli - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, NN l' , in persona del legale rapp.te pro-tempore, al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei di maggiorazione sociale in misura di legge e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, oltre interessi come da motivazione;
2. NN, conseguentemente, l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.312,00 per compensi, oltre Iva e Cpa se dovute come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore degli avv.ti LUIGI FRAIA e ANGELA FRAIA, dichiaratisi antistatari;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 11.12.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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