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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/11/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, all'udienza del 7 novembre 2025, convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1382/2022
vertente tra
, C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso e nello studio dell'avv. Antonino Ripa che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti.
-OPPONENTE- contro
C.F. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
presso e nello studio dell'Avv. Cristiano Bruno che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
-OPPOSTA/CONTUMACE-
Oggetto: opposizione a esecuzione non ancora iniziata ai sensi dell'art. 615 comma primo c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ha proposto opposizione avverso atto di precetto, notificato il Parte_1
09.03.2022 con il quale La gli intimava il pagamento della somma CP_1
di €.8.765,00 oltre interessi legali e le spese, in forza di sentenza n. 2045/2016 emessa dal Tribunale di Messina.
Eccepiva l'opponente, con un unico motivo, la violazione dell'art. 474 comma 1
c.p.c. poiché l'atto di precetto sarebbe inidoneo a dimostrare la legittimità degli importi richiesti. Nello specifico, così deduceva: La sentenza indicata, di fatto nulla dice in merito alla certezza del quantum intimato in termini di liquidità e determinabilità, rinviando la liquidazione nella competente sede. Un conteggio quello rappresentato con l'atto di precetto che tradisce tutta la sua incertezza se lo si rapporta a quanto sopra affermato e contenuto nella succitata sentenza di condanna.
Chiedeva, pertanto che fosse dichiarato non dovuto l'importo precettato, dichiarando non dovute le somme richieste, in quanto il debito non è dovuto al creditore procedente e non può essere ricondotto all'istante, essendo la somma determinata forfettariamente dall'opposto.
In subordine, la compensazione con la somma di €.5.000,00 pagata a titolo di caparra al sig. la e non restituita nonostante l'inadempimento dello CP_1
stesso.
Costituitosi in giudizio l'opposto contestava l'opposizione di cui chiedeva l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto in quanto PRIVA DI QUALSIVOGLIA
ATTINENZA COL PRECETTO che intenderebbe contestare e, comunque, totalmente infondata. Con la condanna dell'opponente alle spese processuali e al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c.
L'opposizione va rigettata.
Priva di fondamento risulta l'eccepita violazione dell'art. 474 comma 1 c.p.c.
Da una agevole disamina dell'atto di precetto e del titolo giudiziale in forza del quale il precetto è stato notificato, parte opposta ha intimato il pagamento della somma di € 7.000,00 a titolo di spese processuali, così come liquidate nella sentenza, che costituisce il titolo esecutivo.
Nessuna somma è stata determinata forfettariamente dall'opposto.
In secondo luogo, risultano inammissibili le doglianze fatte valere dall'opponente all'interno del suddetto motivo, che attengono tutte a pretese nullità o errori della sentenza, fondante l'atto di precetto opposto, e costituiscono, dunque, materia per proporre appello avverso la succitata sentenza, appello che peraltro non può essere proposto, essendo la sentenza passata in giudicato (circostanza incontestata).
Secondo un principio, ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza, in sede di opposizione all'esecuzione avverso un titolo di formazione giudiziale possono essere invocati unicamente fatti modificativi, impeditivi o estintivi maturati successivamente alla formazione del titolo stesso.
Va rigettata, altresì, l'eccezione di compensazione tenuto conto che manca, preliminarmente, il presupposto della certezza del credito.
Alla luce delle superiori considerazioni e stante la soccombenza della parte opponente la stessa va condannata alla rifusione in favore della parte opposta delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;
inoltre, in considerazione della manifesta infondatezza dell'opposizione e, comunque, della manifesta infondatezza delle doglianze sopra esaminate, parte opponente va condannata al pagamento di una somma pari ad euro 1.000,00, oltre interessi legali dalla statuizione al soddisfo effettivo.
P.Q.M.
Il Giudice onorario di Pace, definitivamente pronunciando, nel proc. n. 1382/2022 così provvede:
A) Rigetta l'opposizione.
B) Condanna l'opponente alle spese processuali che liquida in euro 1.700,00 a titolo di compensi, oltre spese generali e accessori, come per legge.
C) condanna parte opponente al pagamento, per la causale di cui alla parte motiva, in favore della parte opposta di una somma pari ad euro 1.000,00, oltre interessi legali dalla statuizione al soddisfo effettivo. Così deciso in MESSINA l'8 novembre 2025
La Giudice
Dott.ssa IVANA BONFIGLIO